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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/09/2025, n. 3008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3008 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5261/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Diana Genovese, ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 5261/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._1
, nato in [...] il [...], C.F. , in Parte_1 C.F._2 proprio e quale rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore
[...]
, nato in [...] il [...], C.F. rappresentato Persona_1 C.F._3 anche dalla madre;
, nata in [...] il [...], Persona_2 Controparte_2
C.F. , , nato in [...] il [...], C.F._4 Controparte_3
C.F. , , nato in [...] il [...], C.F. C.F._5 Controparte_4
, nato in [...] il [...], C.F. C.F._6 Controparte_5
nato in [...] il [...], C.F. C.F._7 Controparte_6
, , nato in [...] il [...], C.F. C.F._8 Controparte_7
, nato in [...] il [...], C.F. C.F._9 Controparte_8
, nata in [...] il [...], C.F. C.F._10 Controparte_9
, nata in [...] il C.F._11 Controparte_10
04/09/1965, C.F. , , nata in [...] C.F._12 Controparte_11 il 06/07/1979, C.F. in proprio e quale rappresentante processuale e genitore C.F._13 esercente la patria potestà sulla minore , nata in [...] il [...], C.F. Persona_3
,rappresentata anche dal padre C.F._14 Persona_4 Parte_2 nata in [...] il [...], C.F. ,
[...] C.F._15 Parte_3 nata in [...] il [...], C.F. ,
[...] C.F._16 Parte_4 nata in [...] il [...], C.F. , tutti residenti in [...]
[...] C.F._17
1 ma elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio degli Avv.ti
Riccardo De Simone ( ) e Valeria Saitta ( ) che li C.F._18 C.F._19 rappresentano ed assistono come da procure speciali in atti;
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_12 P.IVA_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente per OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per parte ricorrente: “Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1.
Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
2. Per l'effetto, ordinare al in Controparte_12 persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto depositato il 3/05/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno domandato il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino italiano Per_5
nato a [...] il [...] ed in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto
[...] senza mai naturalizzarsi brasiliano, (docc.1-3).
È stata fissata udienza di trattazione per il giorno 12 settembre 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Il , nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione Controparte_12 udienza effettuata il 3 ottobre 2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege,
2 non si è costituito.
La difesa ha depositato note di trattazione scritta in data 5 settembre 2025.
All'esito della predetta udienza, la causa è stata rimessa al giudice togato per la decisione e nella specie alla scrivente Giudice, immessa nelle funzioni presso l'intestato Tribunale in data 8 settembre
2025 e subentrata nel ruolo della Dott.ssa Guttadauro come da decreto n. 112 del 2025 del Presidente dell'Intestato Tribunale del 4 agosto 2025.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L.
n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74).
1. Sull'interesse ad agire
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_12 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto i ricorrenti, vantanti una discendenza diretta per linea maschile e residenti tutti nello Stato di San Paolo, (Cfr scheda anagrafica in atti), hanno dedotto di aver effettuato, senza esito alcuno, 3 svariati tentativi di registrarsi sulla piattaforma “Prenot@mi” al fine di ottenere un appuntamento per presentare la richiesta per via amministrativa al Consolato d'Italia di San Paolo. A riprova ha prodotto le “catture di schermo” dei tentativi eseguiti nel periodo ottobre 2023/febbraio 2024 che si sono risolti negativamente per esaurimento dei posti disponibili (doc.37).
Gli stessi hanno dedotto inoltre di aver inviato a mezzo lettere raccomandate alla predetta Autorità consolare i moduli di richiesta ai quali però non sarebbe seguita alcuna risposta (doc.35). Hanno prodotto infine documentazione tratta dal sito internet della predetta Autorità consolare dalla quale risulta come nel periodo gennaio/febbraio 2023 erano in convocazione i richiedenti inseriti nelle liste di attesa dell'anno 2012 (doc.38).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che i ricorrenti, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i d' in Sud America, in particolare quello di San Paolo del Brasile, si Parte_5 Pt_6 trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
È del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2. Nel merito
Parte ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite si sposava in Brasile nel 1915 con Persona_5 [...]
(doc. 2), con la quale generava tre figlie, tutte nate in Brasile e che avrebbero dato Persona_6 vita ad altrettanti rami familiari di discendenza: nel 1927 (doc 4), nel 1932 Persona_7 [...]
(doc.5) e nel 1940 (doc.6). Parte_7 Persona_8
- Discendenti ramo familiare di Persona_7
4 la predetta si sposava nel 1952 con (doc.7) con cui procreava i figli Parte_8 Persona_9
, nato il [...], (doc. 8) e l'odierno ricorrente nato il
[...] Controparte_1
22.02.1963 in San Paolo/SP, Brasile (doc. 9).
si sposava nel 1977 con (doc.10) e Persona_9 Persona_10 procreavano il ricorrente , nato il [...] in [...]/SP, Brasile (doc. Parte_1
11), che a sua volta, unendosi in matrimonio nel 2023 con , (doc.12), Persona_2 generavano , nato l'[...] in [...], minorenne per il quale ha agito il Persona_1 padre con il consenso espresso dalla madre nella procura al difensore, (doc.13).
si sposava nel 1989 con (doc.14) e dalla loro Controparte_1 Persona_11 unione nasceva in Brasile, in data 04.04.1997, la ricorrente (doc. 15). Controparte_2
- Discendenti ramo familiare di Parte_7
Dal matrimonio nell'anno 1958 di con (doc.16), nascevano in Parte_7 Persona_12
Brasile i ricorrenti il 23.03.1959 (doc.17) ed Controparte_3 Controparte_4 il 27.02.1964, (doc.18).
si sposava nel 1988 con (doc. 19); dalla Controparte_3 Persona_13 loro unione sono nati in Brasile i ricorrenti il 09.05.1993, (doc.20) e Controparte_5 [...] il 18.09.1998, (doc. 21). CP_6
si univa in matrimonio nel 1991 con (doc. 22); dalla Controparte_4 Persona_14 loro unione sono nati in Brasile i ricorrenti il 23.06.1992, (doc. 23), Controparte_7 il 21.07.1995, (doc. 24) e il 06.08.1997, (doc. 25). Controparte_8 Controparte_9
- Discendenti ramo familiare di Persona_8
Dal matrimonio del 1964 di con (doc.26) nascevano Persona_8 Persona_15 in Brasile le ricorrenti il 04.09.1965 (doc. 27) ed Controparte_10 CP_10 [...] il 06.07.1979, (doc.28). Quest'ultima ha contratto matrimonio nel 2005 Controparte_11 con (doc. 33); dalla loro unione è nata il [...], in [...], Persona_4 Parte_4 ricorrente minorenne per la quale ha agito la madre con il consenso dell'altro genitore
[...] espresso nella procura al difensore, (doc.34).
contraeva matrimonio nel 1991 con Controparte_10 Controparte_13
(doc. 29), con cui generava le ricorrenti nata il [...] in
[...] Parte_2
Brasile, (doc. 30), nata il [...] in [...]. 31) e Parte_3 Parte_4
nata il [...] in [...]. 32).
[...]
5 I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come risulta dal certificato Persona_5 negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.3), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, ha trasmesso la cittadinanza italiana alle figlie Persona_16
e che a loro volta, in mancanza di emergenze di segno
[...] Parte_7 Persona_8 contrario, sono state in grado di trasmetterla ai rispettivi discendenti che hanno agito nel presente giudizio.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei richiedenti dal capostipite italiano Persona_5
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, non
è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della
6 cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_12 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa, peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018), ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_14 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_12
7 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti cittadini italiani jure sanguinis;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_12 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_12 giudizio, da distrarsi in favore degli Avv.ti Riccardo De Simone e Valeria Saitta, quali antistatari, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Firenze, 22 settembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Diana Genovese
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Diana Genovese, ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 5261/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._1
, nato in [...] il [...], C.F. , in Parte_1 C.F._2 proprio e quale rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore
[...]
, nato in [...] il [...], C.F. rappresentato Persona_1 C.F._3 anche dalla madre;
, nata in [...] il [...], Persona_2 Controparte_2
C.F. , , nato in [...] il [...], C.F._4 Controparte_3
C.F. , , nato in [...] il [...], C.F. C.F._5 Controparte_4
, nato in [...] il [...], C.F. C.F._6 Controparte_5
nato in [...] il [...], C.F. C.F._7 Controparte_6
, , nato in [...] il [...], C.F. C.F._8 Controparte_7
, nato in [...] il [...], C.F. C.F._9 Controparte_8
, nata in [...] il [...], C.F. C.F._10 Controparte_9
, nata in [...] il C.F._11 Controparte_10
04/09/1965, C.F. , , nata in [...] C.F._12 Controparte_11 il 06/07/1979, C.F. in proprio e quale rappresentante processuale e genitore C.F._13 esercente la patria potestà sulla minore , nata in [...] il [...], C.F. Persona_3
,rappresentata anche dal padre C.F._14 Persona_4 Parte_2 nata in [...] il [...], C.F. ,
[...] C.F._15 Parte_3 nata in [...] il [...], C.F. ,
[...] C.F._16 Parte_4 nata in [...] il [...], C.F. , tutti residenti in [...]
[...] C.F._17
1 ma elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio degli Avv.ti
Riccardo De Simone ( ) e Valeria Saitta ( ) che li C.F._18 C.F._19 rappresentano ed assistono come da procure speciali in atti;
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_12 P.IVA_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente per OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per parte ricorrente: “Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1.
Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
2. Per l'effetto, ordinare al in Controparte_12 persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto depositato il 3/05/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno domandato il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino italiano Per_5
nato a [...] il [...] ed in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto
[...] senza mai naturalizzarsi brasiliano, (docc.1-3).
È stata fissata udienza di trattazione per il giorno 12 settembre 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Il , nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione Controparte_12 udienza effettuata il 3 ottobre 2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege,
2 non si è costituito.
La difesa ha depositato note di trattazione scritta in data 5 settembre 2025.
All'esito della predetta udienza, la causa è stata rimessa al giudice togato per la decisione e nella specie alla scrivente Giudice, immessa nelle funzioni presso l'intestato Tribunale in data 8 settembre
2025 e subentrata nel ruolo della Dott.ssa Guttadauro come da decreto n. 112 del 2025 del Presidente dell'Intestato Tribunale del 4 agosto 2025.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L.
n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74).
1. Sull'interesse ad agire
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_12 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto i ricorrenti, vantanti una discendenza diretta per linea maschile e residenti tutti nello Stato di San Paolo, (Cfr scheda anagrafica in atti), hanno dedotto di aver effettuato, senza esito alcuno, 3 svariati tentativi di registrarsi sulla piattaforma “Prenot@mi” al fine di ottenere un appuntamento per presentare la richiesta per via amministrativa al Consolato d'Italia di San Paolo. A riprova ha prodotto le “catture di schermo” dei tentativi eseguiti nel periodo ottobre 2023/febbraio 2024 che si sono risolti negativamente per esaurimento dei posti disponibili (doc.37).
Gli stessi hanno dedotto inoltre di aver inviato a mezzo lettere raccomandate alla predetta Autorità consolare i moduli di richiesta ai quali però non sarebbe seguita alcuna risposta (doc.35). Hanno prodotto infine documentazione tratta dal sito internet della predetta Autorità consolare dalla quale risulta come nel periodo gennaio/febbraio 2023 erano in convocazione i richiedenti inseriti nelle liste di attesa dell'anno 2012 (doc.38).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che i ricorrenti, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i d' in Sud America, in particolare quello di San Paolo del Brasile, si Parte_5 Pt_6 trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
È del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2. Nel merito
Parte ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite si sposava in Brasile nel 1915 con Persona_5 [...]
(doc. 2), con la quale generava tre figlie, tutte nate in Brasile e che avrebbero dato Persona_6 vita ad altrettanti rami familiari di discendenza: nel 1927 (doc 4), nel 1932 Persona_7 [...]
(doc.5) e nel 1940 (doc.6). Parte_7 Persona_8
- Discendenti ramo familiare di Persona_7
4 la predetta si sposava nel 1952 con (doc.7) con cui procreava i figli Parte_8 Persona_9
, nato il [...], (doc. 8) e l'odierno ricorrente nato il
[...] Controparte_1
22.02.1963 in San Paolo/SP, Brasile (doc. 9).
si sposava nel 1977 con (doc.10) e Persona_9 Persona_10 procreavano il ricorrente , nato il [...] in [...]/SP, Brasile (doc. Parte_1
11), che a sua volta, unendosi in matrimonio nel 2023 con , (doc.12), Persona_2 generavano , nato l'[...] in [...], minorenne per il quale ha agito il Persona_1 padre con il consenso espresso dalla madre nella procura al difensore, (doc.13).
si sposava nel 1989 con (doc.14) e dalla loro Controparte_1 Persona_11 unione nasceva in Brasile, in data 04.04.1997, la ricorrente (doc. 15). Controparte_2
- Discendenti ramo familiare di Parte_7
Dal matrimonio nell'anno 1958 di con (doc.16), nascevano in Parte_7 Persona_12
Brasile i ricorrenti il 23.03.1959 (doc.17) ed Controparte_3 Controparte_4 il 27.02.1964, (doc.18).
si sposava nel 1988 con (doc. 19); dalla Controparte_3 Persona_13 loro unione sono nati in Brasile i ricorrenti il 09.05.1993, (doc.20) e Controparte_5 [...] il 18.09.1998, (doc. 21). CP_6
si univa in matrimonio nel 1991 con (doc. 22); dalla Controparte_4 Persona_14 loro unione sono nati in Brasile i ricorrenti il 23.06.1992, (doc. 23), Controparte_7 il 21.07.1995, (doc. 24) e il 06.08.1997, (doc. 25). Controparte_8 Controparte_9
- Discendenti ramo familiare di Persona_8
Dal matrimonio del 1964 di con (doc.26) nascevano Persona_8 Persona_15 in Brasile le ricorrenti il 04.09.1965 (doc. 27) ed Controparte_10 CP_10 [...] il 06.07.1979, (doc.28). Quest'ultima ha contratto matrimonio nel 2005 Controparte_11 con (doc. 33); dalla loro unione è nata il [...], in [...], Persona_4 Parte_4 ricorrente minorenne per la quale ha agito la madre con il consenso dell'altro genitore
[...] espresso nella procura al difensore, (doc.34).
contraeva matrimonio nel 1991 con Controparte_10 Controparte_13
(doc. 29), con cui generava le ricorrenti nata il [...] in
[...] Parte_2
Brasile, (doc. 30), nata il [...] in [...]. 31) e Parte_3 Parte_4
nata il [...] in [...]. 32).
[...]
5 I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come risulta dal certificato Persona_5 negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.3), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, ha trasmesso la cittadinanza italiana alle figlie Persona_16
e che a loro volta, in mancanza di emergenze di segno
[...] Parte_7 Persona_8 contrario, sono state in grado di trasmetterla ai rispettivi discendenti che hanno agito nel presente giudizio.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei richiedenti dal capostipite italiano Persona_5
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, non
è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della
6 cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_12 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa, peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018), ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_14 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_12
7 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti cittadini italiani jure sanguinis;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_12 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_12 giudizio, da distrarsi in favore degli Avv.ti Riccardo De Simone e Valeria Saitta, quali antistatari, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Firenze, 22 settembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Diana Genovese
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