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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/10/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Reggio Calabria
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente di Sezione, dr.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2249 dell'anno 2022 del Registro Generale
COenzioso, introitato per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 16.06.2025, previa assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per lo scambio di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per lo scambio di memorie di replica, promossa da
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria il 27/08/1975, n.q. di genitore di Persona_1
(C.F. ), nata a [...] il
[...] C.F._2
25/11/2012, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Leuzzi, attore nei confronti di
(C.F. ), in persona COroparte_1 P.IVA_1
del pro tempore, e CP_2 COroparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria, convenuti
1 NONCHE'
COroparte_4
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Percacciuolo, terza chiamata avente per oggetto: responsabilità dei tutori, dei genitori e dei maestri (art
2048 c.c.)
Conclusioni delle parti
Come da ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 16.06.2025, in cui si dà atto che:
-il procuratore dell'attore ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “riportandosi a quelle rassegnate con il proprio atto introduttivo con condanna delle parti costituite al risarcimento danni richiesto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi ex art. 93
c.p.c.”;
-il procuratore dell COroparte_4
ha precisato le conclusioni “come in atti”.
[...]
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. , in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sulla minore ha convenuto in giudizio, Persona_1
dinanzi a questo Tribunale, il e l COroparte_1 [...]
al fine di ottenere il risarcimento dei COroparte_3
danni subiti dalla figlia a seguito di un incidente occorso in ambito scolastico in data 17.10.2019.
L'attore ha dedotto in citazione:
2 -che, alla data indicata, durante l'ora di motoria, la minore, regolarmente iscritta presso il suddetto Istituto, a causa di una caduta, ha riportato gravi lesioni all'arcata dentaria;
-che, in particolare, nel corso dell'esecuzione di un esercizio motorio indicato dall'insegnante - che prevedeva il posizionamento a coppie degli alunni all'interno di cerchi di plastica, con il compito di coordinarsi per saltare contemporaneamente all'esterno - la compagna di esercizio LL minore le è caduta addosso, facendola rovinare al suolo con impatto LL parte anteriore del corpo, provocandole le lesioni sopra menzionate;
-che, a seguito dell'incidente, i genitori LL minore, avvisati dal personale scolastico, hanno condotto la bambina presso il Pronto Soccorso del G.O.M. di Reggio Calabria, ove è stata dimessa con diagnosi di
“lesione incisivo superiore” e prescrizione di terapia antidolorifica per tre giorni;
-che, in pari data, la minore è stata sottoposta a visita odontoiatrica presso lo studio del dott. specialista in odontostomatologia, il Per_2
quale ha certificato “la frattura completa dell'elemento dentario 11” ed eseguito una restaurazione estetica in resina composita, per un costo pari a
€300,00;
-che lo stesso specialista ha certificato, altresì, che, vista la giovane età LL paziente, l'intervento si sarebbe dovuto ripetere per quattro volte fino al compimento del diciottesimo anno di età, con un costo complessivo preventivato di €1.200,00, che, successivamente, sarebbe stato necessario un restauro protesico definitivo in disilicato di litio, per un importo di
€900,00, e che tale protesi avrebbe dovuto essere sostituita almeno sei volte nel corso LL vita LL minore, per un costo ulteriore stimato in
€5.400,00;
3 -che è risultata guarita con postumi invalidanti Persona_1
permanenti nella misura dell'1%, consistenti nella perdita dell'incisivo superiore;
-che l'Istituto scolastico, in data 24.10.2019, ha trasmesso regolare denuncia di sinistro alla compagnia assicurativa la quale COroparte_4
ha formulato una prima offerta risarcitoria pari ad €1.200,00;
-che, con PEC del 01.06.2020, è stata riscontrata l'offerta, ritenuta inadeguata a coprire le spese odontoiatriche necessarie;
-che, in data 25.02.2021, la compagnia di assicurazioni ha trasmesso nuova offerta pari ad €1.800,00, accettata esclusivamente a titolo di acconto sul maggior danno;
-che non è seguito, tuttavia, il pagamento di alcuna somma;
-che, ai sensi degli artt. 2048, comma 2, e 2049 c.c., la responsabilità dell'evento dannoso è da ascrivere a negligente ed imperita vigilanza sugli alunni, attesa la prevedibilità, in relazione all'età e all'immaturità degli stessi, di comportamenti potenzialmente lesivi per altri;
-che incombe sull'insegnante tenuto alla sorveglianza l'obbligo di prevenire simili condotte, adottando cautele idonee, anche nella predisposizione degli esercizi fisici da far eseguire;
-che, in relazione al quantum debeatur, nel caso di specie, sulla base LL certificazione specialistica acquisita, il danno emergente derivante dalle spese odontoiatriche ammonta complessivamente ad €7.500,00, oltre a quello già sostenuto per €300,00, con un onere economico complessivo pari ad €7.800,00.
Ha concluso, pertanto, chiedendo di “Accertare e dichiarare la responsabilità dell per il danno COroparte_5
cagionato alla minore durante l'ora di motoria”; per Persona_1
4 l'effetto, di “condannare l'Istituto scolastico al risarcimento di tutti i danni patiti e documentati che si richiedono in complessivi € 8.021,51 oltre interessi dal dovuto al soddisfo”; di condannare, infine, i convenuti al pagamento di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
§2. Si sono costituiti in giudizio il e l COroparte_1 [...]
eccependo in via preliminare la COroparte_3
“Nullità LL domanda” per carenza di allegazione e prova del fatto illecito, quale presupposto necessario per l'applicazione dell'art. 2048, comma 2, c.c., ed assumendone, in via subordinata, l'infondatezza, avuto riguardo all'orientamento LL giurisprudenza di legittimità e di merito in materia.
Hanno, infine, avanzato domanda di manleva, rilevando che l'eventuale condanna al risarcimento del danno graverebbe sulla compagnia assicuratrice dell'Istituto scolastico, in forza LL polizza infortuni e R.C.
n. 31958. A tal fine, ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.p.c., hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa la compagnia
[...]
e formulato istanza di differimento COroparte_6
LL prima udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.
Hanno concluso, dunque, chiedendo in via principale e previa autorizzazione alla chiamata in causa di
[...]
, di “rigettare la domanda attorea”; in COroparte_6
via subordinata, di “dichiarare l'obbligo dell'impresa di assicurazione di tenere indenne il e l COroparte_1 COroparte_3
da quanto fossero condannati a pagare, anche a titolo di
[...]
5 spese di lite, all'odierna parte attrice, in conseguenza ed a causa del presente giudizio”.
§3. Differita l'udienza ed effettuata la chiamata in causa dell
[...]
, la COroparte_4
stessa si è costituita, resistendo alla domanda e contestandone nel merito la fondatezza, in quanto basata su una “ricostruzione fattuale LL vicenda … del tutto inveritiera, oltre che in alcun modo provata”.
La compagnia ha dedotto (in sintesi):
-che l'evento lesivo occorso all'alunna è ascrivibile a una Per_1
dinamica accidentale verificatasi nel corso di un esercizio ginnico semplice, svolto durante l'ora di educazione motoria e sotto la vigilanza del docente incaricato, prof. ; Persona_3
-che la caduta è avvenuta in modo improvviso e imprevedibile, tale da non poter essere evitata nemmeno con la normale diligenza da parte del docente;
-che, pertanto, non emergono profili di responsabilità in capo né all'istituto scolastico né all'insegnante, avendo l'amministrazione adottato misure organizzative e disciplinari idonee a prevenire situazioni di pericolo,
e risultando che il docente stesse prestando la dovuta vigilanza al momento del fatto;
-che, sulla base LL dinamica relazionata dal docente, si configurerebbe nel caso di specie «un evidente caso di “autolesioni”, con conseguente applicabilità LL disciplina di cui all'art. 1218 c.c.», anche sotto il profilo dell'onere probatorio;
-che la richiesta risarcitoria, in ogni caso, è del tutto sproporzionata e spropositata;
6 -che, nella denegata ipotesi di accoglimento LL domanda, il risarcimento deve essere ridotto nel quantum anche ai sensi dell'art. 1227
c.c., tenuto conto LL evidente gravità LL condotta colposa LL minore e dell'entità delle conseguenze lesive che ne sono derivate, con Per_1
applicazione, altresì, dei limiti previsti dal contratto assicurativo in essere, ivi compresi massimale, franchigie e scoperti (v., in specie, art. 38, punto E, delle condizioni di polizza in tema di rimborso delle spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche).
Ha chiesto, quindi, in via principale, di “rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto con ogni effetto ed onere”; in via gradata, in caso di accoglimento LL domanda di parte attrice e per l'ipotesi di riconosciuta applicabilità del contratto d'assicurazione stipulato, di “ridurre il risarcimento danni richiesto ex art. 1227 c.c., previo accertamento e declaratoria LL responsabilità di parte attrice, e per
l'effetto contenere la domanda di manleva promossa nei limiti delle condizioni di assicurazione stipulate tra le parti, del massimale di polizza e con l'applicazione delle franchigie e degli scoperti previsti dal contratto stipulato”; di condannare, infine, l'attore al pagamento delle spese, diritti e onorari di lite.
§4. La causa, istruita mediante la documentazione in atti, l'assunzione di prova per testi e l'espletamento di CTU, sulle conclusioni precisate dai procuratori nei termini riportati in epigrafe, è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 16 giugno 2025, previa assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
7 §5. Va, anzitutto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico.
Invero, posto che l'attore intende far valere la responsabilità LL struttura scolastica per omessa vigilanza sulla figlia minore durante l'orario scolastico, vale ricordare che - anche dopo l'estensione LL personalità giuridica e LL conseguente autonomia ai circoli didattici, alle scuole medie ed a quelle superiori operata dalla L. 59/1997- il personale docente degli istituti scolastici si trova in rapporto organico esclusivamente con l'Amministrazione statale e dunque con il e non COroparte_1
con il singolo istituto, ancorché dotato di autonomia, con la conseguenza che, per effetto dell'art. 61 LL L. 312/1980, sono riferibili esclusivamente al i comportamenti, anche illeciti, posti in essere COroparte_7
dal personale docente.
Sussiste pertanto la legittimazione passiva del solo nelle CP_1
controversie relative ad illeciti ascrivibili a “culpa in vigilando” degli stessi docenti, quale che sia il titolo- contrattuale o extracontrattuale- dell'azione, difettando per converso la legittimazione in capo alla singola scuola (Cass. civ. n. 10042 del 2006; Cass. civ. n. 9752 del 2005).
§6. Tanto chiarito, nei confronti del la domanda COroparte_1
di parte attrice va accolta nei termini di seguito esposti.
§6.1 - Va preliminarmente rilevato che la disciplina applicabile al caso di specie è quella dettata dall'art. 2048, secondo comma, c.c., trattandosi – sulla scorta LL prospettazione attorea – di un danno ascrivibile alla condotta di un'altra alunna, e non già a un comportamento autolesivo posto in essere dalla minore danneggiata.
Quanto al fondamento LL norma, la prevalente giurisprudenza di legittimità ritiene che l'art. 2048, comma 2, c.c. introduca una presunzione
8 legislativa di colpa (in vigilando) a carico dell'insegnante, con l'effetto di determinare un'inversione dell'onere LL prova a favore del danneggiato, in quanto spetta al docente, per liberarsi LL responsabilità, dimostrare “di non aver potuto impedire il fatto” (art. 2048, comma 3, c.c.).
In tal senso, infatti, si è espressa la Suprema Corte, affermando che
“incombe sull'amministrazione scolastica il dovere di rispondere del fatto illecito commesso dagli allievi minori sottoposti alla sua vigilanza. La scuola, peraltro, ai sensi del comma 3 dell'art. 2048 del c.c., si può liberare di tale responsabilità soltanto fornendo la prova di non aver potuto impedire il fatto, con la conseguenza che, sulla stessa, grava, quindi, una responsabilità aggravata” (così Cass. civ. n. 8811 del 2020).
Precisamente, per superare la presunzione di responsabilità che grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione che lo stesso non ha avuto la possibilità di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio LL serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche provare che ha adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale (Cass. civ. n. 23202 del 2015; Cass. civ. n. 9542 del
2009; Cass. civ. n. 2657 del 2003) e che ha commisurato tali misure “all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, essendo del tutto evidente che la sorveglianza dei minori dovrà essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età” (Cass. civ. n. 2272 del 2005).
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, gli insegnanti delle scuole elementari rispondono dei danni cagionati dall'atto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza, se non
9 dimostrano di avere esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità e imprevedibilità abbia impedito loro un tempestivo ed efficace intervento (così già Cass. civ. n. 1683 del 1997).
§6.2- Esaminando il sinistro de quo alla luce dei principi sopra richiamati e delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, sia di natura documentale che testimoniale, deve ritenersi che l'istante abbia pienamente assolto all'onere probatorio sul medesimo gravante e che sia, invece, mancata la prova liberatoria di cui all'art. 2048, comma c.c.
Come emerso dalla prova orale, in particolare dalla deposizione del teste
, incaricato esterno LL conduzione dell'attività Persona_3
motoria, la minore ha riportato una lesione dentale a seguito di Persona_1
una caduta provocata da un urto con una compagna di classe, nel corso di esercizi motori condotti in aula sotto la supervisione dello stesso docente.
Il teste, in specie, ha riferito “di avere visto che due bambine si sono urtate nei fianchi mentre camminavano a passo veloce da una parete all'altra parete LL stanza” e di aver “visto perdere Persona_1
l'equilibrio e cadere in avanti … La bimba … piangeva anche per lo spavento e … aveva un dente dell'arcata superiore con la punta scheggiata nell'arcata”.
Ha, inoltre, precisato, che “purtroppo la palestra esterna non era disponibile quel giorno e, come altre volte, l'attività si è svolta in un'aula adibita a palestra coperta, ampia e spaziosa ma priva di pavimento gommato e dei comfort di una palestra”.
Ora, è pur vero che le testimoni , Testimone_1 [...]
e hanno dichiarato che quel giorno erano Tes_2 Tes_3
presenti unitamente all'esperto esterno di motoria ( ) e che Persona_3
10 l'incidente sarebbe avvenuto in palestra e non in un altro locale
( : “preciso che oltre me come insegnante Testimone_1
all'accadimento del fatto era anche presente l'esperto esterno di motoria,
, e la collega di sostegno e un'altra collega;
…non Persona_3
confermo il capo 71; l'incidente è avvenuto in palestra”;
[...]
: “non confermo il capo 7; eravamo in palestra. Io ero in Tes_2
palestra come vigilante insieme ad altre colleghe”; : Tes_3
“non confermo il capo 7; l'incidente è avvenuto in palestra”), ma vanno privilegiate le dichiarazioni del teste , che sono quelle più Per_3
dettagliate.
Desta, oltretutto, seri dubbi il fatto che le testimoni , e Tes_1 Tes_2
non abbiano saputo dire, dato il tempo trascorso, se gli alunni Tes_3
usassero o meno il cerchio, né che esercizio dovessero eseguire (teste
: “in merito al capo 3 non ricordo se gli alunni usavano al tempo il Tes_1
cerchio; è passato troppo tempo e non lo ricordo”; “in merito al capo 4, non ricordo che esercizio i ragazzi dovevano eseguire”; teste : Tes_2
“confermo in capo 3) anche se non ricordo se gli esercizi dei bambini fossero eseguiti col cerchio”; “in riferimento al capo 4 , i minori erano in movimento ma non so se stessero usando il cerchio, perché non lo ricordo”; teste “in merito al capo 3, preciso che gli alunni stavano svolgendo Tes_3
esercizi ginnici, ma non ricordo se stessero usando il cerchio”; “in merito al capo 4, non ricordo”), ma abbiano ricordato invece con precisione che erano in palestra.
Apparendo pertanto maggiormente attendibili le dichiarazioni del teste
, la dinamica del fatto va così ricostruita: i bambini stavano Per_3
11 eseguendo un esercizio ginnico in un luogo diverso da una palestra e privo delle relative caratteristiche e, durante l'esercizio, si è verificato l'evento dannoso per cui è causa, cioè la minore è caduta poiché Persona_1
urtata, accidentalmente, da un'altra minore, e tale evento è condizione necessaria e sufficiente ai fini LL presunzione di colpa in capo all'Amministrazione scolastica prevista dall'art. 2048, comma 2, c.c., che configura, come già detto, una responsabilità aggravata in ragione dell'onere incombente sugli insegnanti di fornire la prova liberatoria nei termini dianzi indicati, spettando invece all'attore la sola dimostrazione che il fatto dannoso è avvenuto all'interno dell'ambiente scolastico, nel tempo in cui gli alunni erano sottoposti alla vigilanza del personale docente e non docente cui i genitori li avevano affidati, per ragioni di educazione ed istruzione, tramite iscrizione all'Istituto.
Dunque, il personale scolastico, per superare la presunzione di colpa, avrebbe dovuto fornire la prova di aver adottato tutte le misure preventive, di tipo disciplinare e organizzativo, idonee ad evitare l'insorgenza di situazioni pericolose (cfr., ad es., Cass. civ. n. 2657 del 2003).
Tale prova non è stata, tuttavia, raggiunta, giacché i bambini stavano svolgendo un esercizio di motoria in una aula priva di pavimento gommato, che, come tale, si prestava alla creazione di situazioni pericolose per gli stessi che potevano cadere facendosi male. Né si può fondatamente invocare il carattere imprevedibile e repentino LL caduta di Persona_1
non costituendo adeguata misura il preventivo controllo che “i
[...]
bambini avessero abbigliamento idoneo e specialmente le scarpe” (v. dichiarazioni del teste ), né la spiegazione dell'esercizio (v. sempre Per_3
dichiarazioni del teste ), né ancora la presenza contestuale di più Per_3
insegnanti (confermata da tutti i testi).
12 Non risulta, difatti, che gli alunni siano stati effettivamente istruiti sulle modalità di svolgimento dell'esercizio in condizioni di sicurezza, né che sia stato loro raccomandato di tenere una distanza adeguata al fine di evitare contatti o collisioni, tanto più in un ambiente privo di idonea pavimentazione ammortizzante.
Né si appalesa, di per sé, determinante la presenza di più insegnanti durante lo svolgimento dell'attività, essendo prevalente il dato inerente all'esecuzione dell'esercizio in un ambiente inidoneo e non emergendo in termini specifici in cosa sarebbe consistito il contributo delle altre docenti.
Ed invero, deve ribadirsi che, secondo il costante orientamento LL giurisprudenza di legittimità, “in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, il superamento LL presunzione di responsabilità gravante, ex art. 2048 c.c., sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, postula la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio LL serie causale sfociante nella produzione del danno, e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di quella serie, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età, sicché, con riguardo ad uno stato dei luoghi connotato dalla presenza di un manufatto in grado di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, non costituiscono idonee misure organizzative la mera presenza delle insegnanti "in loco", se non disposte in prossimità del manufatto stesso, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione" senza
13 l'adozione di interventi correttivi immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi” (cfr. Cass. civ. n. 9337 del 2016).
Deve, quindi, concludersi che la decisione di far svolgere l'attività motoria in un'aula priva dei requisiti strutturali minimi per garantire la sicurezza, unita alla scelta di esercizi che prevedevano spostamenti rapidi nello spazio (come camminare a passo veloce da una parete all'altra), ha esposto gli alunni a un rischio del tutto prevedibile e aggravato dall'assenza di qualunque misura di prevenzione o protezione.
In altre parole, è di tutta evidenza che il disposto svolgimento di un esercizio di movimento in un luogo diverso da una palestra e privo di pavimento gommato, preceduto da un mero controllo sull'abbigliamento e sulle scarpe e da una generica spiegazione dell'esercizio, non si configura come misura adeguata ai fini LL sicurezza di minori di una classe di seconda elementare.
Non può ritenersi, per l'effetto, superata la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048, comma 3, c.c.
§6.3- Ciò detto sull'an debeatur, in merito al quantum debeatur giova sottolineare che nel caso di specie, in mancanza di criteri legali, deve aversi riguardo alle Tabelle del Tribunale di Milano, in ossequio all'orientamento LL S.C. (v. Cass. civ. n. 13982 del 2015) secondo cui “In tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal Ministro delle attività produttive, mentre
è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini LL liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore "equo", in grado di garantire la parità di
14 trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità” (nello stesso senso anche Cass. n. 12408 del 2011: “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”).
È bene, altresì, rimarcare che il danno non patrimoniale derivante da lesione LL salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria
(cfr. Cass. civ., S.U., n. 26972 del 2008; Cass. civ. n. 7513 del 2018), comprende - alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del
Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. n. 11851 del 2015; Cass. civ. n. 7513 del
2018; Cass. civ. n. 25164 del 2020) - le due (fenomenologicamente) distinte voci del danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali LL vita del danneggiato, e del danno morale, che “non è suscettibile di accertamento medico-legale” e
“si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali LL vita del danneggiato” (Cass. civ. n. 25164 del
2020).
La voce di danno morale mantiene, dunque, “la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là LL personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (così Cass. civ. n. 28989 del 2019).
Ne deriva, secondo la S.C., che nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, “…il giudice deve: 1) accertare
15 l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione LL componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al
30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c. ass.” (Cass. civ. n. 7892 del 2024; cfr., altresì, Cass. civ. n. 15733 del 2022).
È opportuno, peraltro, mettere in evidenza che le tabelle di Milano del
2024, al pari di quelle del 2021 (e a differenza delle precedenti, che si fondavano su un sistema che “incorporava” nel valore monetario del singolo punto di invalidità anche il pregiudizio morale), separano la componente biologica del danno non patrimoniale da quella del danno morale.
§6.4 - Tanto chiarito, essendo pienamente condivisibili le conclusioni cui
è pervenuto il CTU, dott. va messo in risalto che la Persona_4
minore, in seguito all'incidente, ha riportato una “frattura dello spigolo mesiale dell'elemento dentario di 1.1”, che “le lesioni refertate e/o successivamente certificate … sono in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con il fatto lesivo come risultante dagli atti” e
16 che “… a causa delle predette lesioni sono derivati … postumi di carattere permanente consistenti nella frattura dello spigolo mesiale del dente 1.1, che ovviamente non potrà mai avere una restitutio ad integrum né con terapie conservative né con terapie protesiche”.
Al sinistro è quindi conseguita, secondo le risultanze LL consulenza tecnica d'ufficio, una inabilità temporanea parziale al 50% per un giorno ed un danno biologico minimo quantificato dal CTU nello 0,80%.
Ed allora, alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano, il danno biologico permanente è pari ad €1.086,40 (pari all'80% di €1.358,00), cui vanno aggiunti €57,50 per ITP al 50%, per un totale di €1.143,90.
Ciò posto, occorre verificare, in applicazione dell'orientamento suindicato, se sia ravvisabile un concorso del danno biologico con il danno morale e se si debba procedere alla c.d. personalizzazione.
Sotto il primo profilo, va richiamato il recente e condiviso orientamento LL giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 25164 del 2020, §5.3), secondo il quale il danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se, cioè, per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso in esame, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti, nonché dalle risultanze LL CTU medico-legale (v. supra).
Manca invece qualunque allegazione di sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno per cui è causa, e foriere di danno morale risarcibile;
nulla è stato dedotto, infatti, dall'attore in ordine a
17 turbamenti d'animo connessi alle lesioni subite dalla figlia minore, né può reputarsi sufficiente la richiesta di risarcimento “di tutti i danni patiti”.
Difettando tout court l'allegazione tempestiva di un pregiudizio morale patito da , deve escludersi pertanto il riconoscimento di Persona_1
tale voce di danno, potendosi liquidare il solo danno biologico.
Non vi è inoltre spazio per procedere alla c.d. personalizzazione, non emergendo “circostanze eccezionali e specifiche” (Cass. civ. n. 10912 del
2018) atte a sorreggere alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle “tabelle”.
Oltre all'importo sopra indicato di €1.143,90 è poi dovuta la somma di
€300,00 per spese mediche documentate e la somma di €6.350,00 per spese di cura future, correttamente valutate come congrue dal CTU, per un totale di €7.793,90.
§7. Sulla somma così liquidata sono dovuti gli interessi al tasso legale, che, secondo la giurisprudenza consolidata LL S.C. (Cass., sez. un., n.
1712 del 1995; Cass. n. 21396 del 2014), al fine di evitare ingiuste locupletazioni in favore del danneggiato, non possono essere liquidati sulla somma rivalutata, ma vanno computati sulla somma devalutata all'epoca del fatto, ovvero al 17 ottobre 2019, e poi rivalutata anno per anno sino alla data LL presente pronuncia.
Dalla pubblicazione LL presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento LL pubblicazione LL sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso
18 stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (cfr., in tal senso, Cass. civ.
n. 13470 del 1999; Cass. civ. n. 4030 del 1998).
§8. È, infine, fondata la domanda di manleva avanzata dal nei CP_1
confronti LL compagnia assicuratrice.
Difatti, pur in assenza del deposito LL polizza, la terza chiamata non ha mai contestato l'esistenza, la validità o l'efficacia del rapporto assicurativo, limitandosi a contestare il merito LL pretesa di parte attrice e, in via subordinata, a richiedere una riduzione del risarcimento eventualmente dovuto, nonché la limitazione LL garanzia prestata sulla scorta dell'art. 38, lett. E, delle condizioni generali di polizza.
In relazione alla richiesta da ultimo menzionata, va messo in evidenza che risulta erroneo il richiamo all'art. 38 operato dalla terza chiamata, in quanto tale norma fa parte LL Sezione III (“Infortuni”) delle condizioni generali di contratto, del tutto estranea alla fattispecie concreta. L'evento oggetto di causa, invero, non rientra nella Sezione III, bensì nella Sezione
II, discutendosi di una ipotesi di responsabilità civile verso terzi.
Trova, allora, applicazione l'art. 23 delle condizioni generali di polizza e dovrebbero valere i massimali di cui all'art. 24, che stabilisce che “La garanzia è prestata, in base ai massimali previsti dalla scheda di offerta…”.
Si è usato il condizionale poiché tale scheda non è stata prodotta, sicché difetta la prova circa l'effettiva esistenza e quantificazione del massimale applicabile nella specie.
Ne discende che l'obbligo di garanzia deve intendersi operante senza limitazioni, con integrale copertura dell'importo risarcitorio.
19 Tale conclusione è, del resto, coerente con l'orientamento LL giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di assicurazione per responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, sicché grava su quest'ultimo l'onere di allegare prima e provare poi l'esistenza e la misura del massimale, dovendosi altrimenti accogliere la domanda di garanzia proposta dall'assicurato a prescindere da qualsiasi limite di massimale” (così, Cass. civ. ord. n. 16899 del 2023; conf., Cass. civ. n. 27913 del 2021; Cass. civ. n. 5625 del 2020; Cass. civ.
n. 1168 del 2020; Cass. civ. n. 26813 del 2019; Cass. civ. n. 3173 del 2016;
Cass. civ. n. 17459 del 2006).
È bene, in ultimo, precisare che l'obbligo assicurativo deve ritenersi sussistente anche nei confronti del , nonostante la stipula del CP_1
relativo contratto sia avvenuta con l'Istituto scolastico (la circostanza è pacifica tra le parti), in quanto altrimenti il contratto resterebbe privo di effetti e addirittura di causa.
Ed infatti, stante la già ritenuta esclusività LL legittimazione passiva del nelle controversie risarcitorie derivanti da COroparte_1
responsabilità del personale scolastico, con la conseguente esclusione LL legittimazione passiva, nelle predette cause, sia del personale docente che dell'Istituto, il contratto in questione se interpretato come assicurazione stipulata esclusivamente in favore dell'organo contraente sarebbe destinato a non avere alcun effetto, in violazione del canone interpretativo legale di cui all'art. 1367 c.c.
20 In tal senso si è espressa la Suprema Corte che, con riferimento ad ipotesi simili a quella oggetto del presente giudizio, ha affermato che “la circostanza che un ente (nella specie, una Direzione didattica) stipuli una polizza a copertura LL responsabilità civile per danni dei quali esso stipulante non può, per legge, essere chiamato a rispondere (per esserlo, nella specie, unicamente il per fatto dei suoi dipendenti), impone CP_1
al giudice del merito, che abbia già utilizzato i fondamentali canoni ermeneutici, una scelta interpretativa che, nel dubbio, tenga conto del sussidiario criterio di cui all'art. 1367 c.c. (cd. interpretazione utile), la quale, compatibilmente con la volontà delle parti, tenda ad attribuire al contratto un qualche effetto, anche con l'eventuale riferimento all'art. 1891
c.c., anziché negarglielo affatto” (così Cass. civ. n. 3275 del 2016; conf.
Cass. civ. n. 2335 del 2018).
Ebbene, nella fattispecie si evince dalla documentazione in atti che il contratto di assicurazione LL responsabilità civile è stato stipulato dall'Istituto scolastico in relazione (anche) a fatti, posti in essere da insegnanti e/o alunni durante l'orario scolastico, per i quali il
[...]
è l'unico soggetto legittimato passivamente per le relative COroparte_1
azioni risarcitorie.
Come già detto, è principio consolidato quello per cui, nell'ambito dell'amministrazione statale scolastica, legittimato passivo per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti poste in essere durante l'orario scolastico è unicamente il , e non i COroparte_1
circoli didattici o i singoli istituti, in quanto questi ultimi, pur avendo autonoma personalità giuridica, restano organi LL suddetta amministrazione, e l'autonomia gestionale e amministrativa di cui dispongono non impedisce di riferire a questa, nel suo complesso, e dunque
21 al , gli effetti dei loro atti, sia sotto il profilo del rapporto di CP_1
servizio del personale che sotto quello LL responsabilità per i fatti illeciti imputabili al personale stesso (Cass. civ. n. 19158 del 2012; Cass. civ. n.
6372 del 2011; Cass. civ. n. 27246 del 2008; Cass. civ. n. 10042 del 2006).
Sicché, per consentire al contratto in questione di avere qualche effetto, lo stesso deve essere interpretato, in applicazione dell'art. 1367 c.c., come assicurazione per conto altrui, ai sensi dell'art. 1891 c.c., con conseguente efficacia nei confronti del , essendo COroparte_1
tale interpretazione senz'altro compatibile con la volontà contrattuale delle parti, inequivocabilmente diretta a garantire la copertura assicurativa LL responsabilità civile per danni riferibili, soggettivamente, al solo . CP_1
Va, per l'effetto, accolta la domanda di manleva proposta nei confronti CO LL , dovendosi ritenere la polizza pienamente operativa e idonea a garantire per intero l'onere risarcitorio dell'assicurato, comprese le spese di lite e di CTU, poiché la responsabilità del è fondata, come detto, CP_1
sulla culpa in vigilando in quanto ben avrebbe potuto impedire il danno provocato alla minore: conseguentemente, l'assicurazione dovrà tenere indenne il per l'intera somma. CP_1
§9. La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, sì come modificato dal D.M. n. 37 del
2018, con riguardo a tutte e quattro le fasi ed al valore LL controversia.
Quanto alle spese dovute a parte attrice, il relativo importo -determinato sulla base dei valori medi- va distratto in favore del procuratore, fermo restando che vale, anche sotto tale profilo, la garanzia assicurativa in favore del . COroparte_1
22 La regola LL soccombenza governa anche le spese di CTU, liquidate come da decreto del 04.03.2025, che si pongono a carico del , con CP_1
manleva dell'assicurazione.
Vanno, infine, compensate per intero le spese di lite tra i convenuti e la terza chiamata, in ragione del comportamento processuale di quest'ultima, che non ha contestato l'esistenza e l'operatività LL garanzia (salvo l'erroneo richiamo dell'art. 38, lett. E, delle condizioni generali di polizza).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) accoglie la domanda di parte attrice per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore di COroparte_1
n.q., LL somma di €7.793,90, oltre interessi legali da Parte_1
computare nei termini specificati in parte motiva;
b) condanna il al pagamento, in favore COroparte_1
dell'attore, delle spese di lite, che si liquidano in €293,48 per esborsi ed in
€5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forf., IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppina Leuzzi;
c) pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da decreto del
04.03.2025, a carico del;
COroparte_1
d) condanna la COroparte_4
a manlevare il dell'onere conseguente alle COroparte_1
statuizioni che precedono;
e) compensa per intero le spese di lite tra i convenuti e la
[...]
. COroparte_4
Sentenza redatta e trasmessa alla Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato in data 16 ottobre 2025.
23 Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vero che la lezione di motoria avveniva in locale differente dalla palestra.