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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 06/02/2026, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 267/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MIGNECO ANDREA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 697/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1338 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente insiste nelle ragioni in atti. Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 07.02.2024 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento Tari n. 1338, emesso dal Comune di Siracusa e notificatogli in data 10.01.2024, con il quale gli si chiedeva il pagamento di complessivi euro 2129,00 per infedele denuncia Tari in relazione ad immobile del contribuente, per gli anni dal 2018 al 2022.
Deduceva il ricorrente che l'immobile sito in Siracusa, Indirizzo_1 - 60, identificato catastalmente al foglio 167, particella 5946, sub. 1 e sub 2, categoria catastale C/1 e C/2, è condotto in affitto dal suocero, come da documentazione allegata, e che in ogni caso la superficie tassabile non è di mq 302, come indicato dal
Comune di Siracusa, bensì di mq 144, giusta planimetria quotata redatta da tecnico di fiducia ed allegata al ricorso. Chiedeva dunque l'annullamento dell'avviso.
Il Comune di Siracusa, costituendosi in giudizio, evidenziava che l'immobile oggetto di accertamento per infedele denuncia è quello censito al foglio 167, particella 5731, e non quello indicato nel ricorso: si tratta di bene immobile di proprietà di Ricorrente_1, e la cui estensione è stata dichiarata per mq 120 ma accertata per 302 mq con categoria “Autorimessa, magazzini senza alcuna vendita diretta”. Tale immobile presenta utenze attive a nome del Ricorrente_1 per gli anni in accertamento, con conseguente legittimità della pretesa tributaria.
Con successive memorie depositate ex art. 32 del Dlgs 546/92 la difesa del ricorrente insisteva nel ricorso evidenziando che l'immobile indicato nell'avviso è stato acquistato dal ricorrente il 10.10.2019 e ceduto a seguito di donazione di impresa il 19.04.2022. All'odierna udienza il ricorso era discusso e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto impugnato il Comune di Siracusa, sulla scorta dei dati in suo possesso, accertava l'infedele denuncia ai fini Tari dell'estensione dell'immobile, di proprietà del ricorrente, censito al foglio 167, particella
5731, ubicato in Indirizzo_1 di Siracusa, con superficie catastale di mq 302.
Preliminarmente deve rilevarsi che l'avviso di accertamento contiene effettivamente un errore materiale nell'indicazione dell'indirizzo e del civico dell'immobile tassato, erroneamente indicato in “Indirizzo_1- 60”, come riconosciuto dallo stesso Comune di Siracusa nella comparsa di costituzione. Tale elemento non comporta tuttavia alcuna radicale invalidità dell'avviso, né si traduce in un vizio di motivazione dell'atto di accertamento, poiché l'immobile è stato univocamente identificato con i dati catastali univoci “foglio 167, particella 5731”, sito in Indirizzo_1-107.
Pertanto le deduzioni del ricorrente, che incentra il ricorso facendo riferimento ad altro immobile di sua proprietà, ubicato al foglio 167, particella 5946, sub. 1 e sub 2, ed ubicato effettivamente in Indirizzo_1- 60, non colgono nel segno, così come priva di utilità è la planimetria quotata redatta da tecnico di fiducia ed allegata al ricorso, riferendosi la stessa all'immobile di cui al foglio 167, particella 5946.
Nelle successive memorie illustrative la difesa del ricorrente, allegando ulteriore documentazione, evidenza che il bene immobile di Indirizzo_1-107 è stato acquistato dal ricorrente solo in data 10.10.2019, a seguito di decreto di trasferimento emesso dal Tribunale civile di Siracusa (come da documento allegato), e che in data 19.04.2022 il ricorrente avrebbe perso la titolarità dell'imposta a seguito di “donazione di impresa”, producendo a tal fine una voltura Tari nei confronti di Nominativo_1.
Alla luce degli elementi probatori e documentali sopra indicati, ritiene questo decidente che il ricorso sia parzialmente fondato con esclusivo riferimento alle annualità di imposizione tributaria accertate nell'avviso impugnato.
Innanzitutto, che l'immobile oggetto di accertamento per infedele denuncia sia quello ubicato in Indirizzo_1
-107, identificato al foglio 167, particella 5731, non può essere revocato in dubbio, trattandosi di immobile compiutamente identificato con i dati catastali esatti, laddove l'erronea indicazione del numero civico appare costituire un errore agevolmente riconoscibile e non implicante un vizio di motivazione dell'atto.
Ciò posto, l'estensione dell'immobile in questione deve essere determinata in mq 302, poiché è questa l'attuale superficie catastale che risulta dalla visura dell'Agenzia delle Entrate- ufficio del Territorio (allegata dal Comune), e del resto lo stesso decreto di trasferimento del Tribunale di Siracusa, titolo di acquisto derivativo dell'immobile, indicava precedentemente un'estensione addirittura maggiore (mq 427). Secondo condivisibile principio giurisprudenziale, eventuali limitazioni della superficie tassabile devono essere provata dal contribuente: “In materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale. Cass Civ ord n.
21335 del 06.07.2022.
Il ricorso appare invece fondato con riferimento agli anni di accertamento dell'omessa denuncia, poiché nell'avviso impugnato si indica anche l'anno 2018, quando ancora Ricorrente_1 non risultava proprietario dell'immobile, né aveva utenze attive a suo nome, poiché dalla scheda anagrafica prodotta dal Comune di
Siracusa si indicano solo gli anni 2020-2021 e 2022. Deve dunque ritenersi che il periodo di legittima imposizione fiscale per l'infedele denuncia sia limitato agli anni 2020, 2021 e 2022, dovendosi escludere sia l'annualità 2018 che quella del 2019, poiché considerando la data del decreto di trasferimento (10.10.2019)
e l'assenza di utenze per l'anno 2019 a nome del ricorrente, è ragionevole dedurne che la disponibilità del bene sia decorsa dal 2020.
L'avviso di accertamento deve essere dunque annullato con riferimento alle annualità 2018 e 2019.
In considerazione della parziale soccombenza, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, accoglie parzialmente in ricorso nei termini di cui in motivazione. Compensa tra le parti le spese di lite. Siracusa, 23.01.2026 Il Giudice
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MIGNECO ANDREA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 697/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1338 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente insiste nelle ragioni in atti. Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 07.02.2024 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento Tari n. 1338, emesso dal Comune di Siracusa e notificatogli in data 10.01.2024, con il quale gli si chiedeva il pagamento di complessivi euro 2129,00 per infedele denuncia Tari in relazione ad immobile del contribuente, per gli anni dal 2018 al 2022.
Deduceva il ricorrente che l'immobile sito in Siracusa, Indirizzo_1 - 60, identificato catastalmente al foglio 167, particella 5946, sub. 1 e sub 2, categoria catastale C/1 e C/2, è condotto in affitto dal suocero, come da documentazione allegata, e che in ogni caso la superficie tassabile non è di mq 302, come indicato dal
Comune di Siracusa, bensì di mq 144, giusta planimetria quotata redatta da tecnico di fiducia ed allegata al ricorso. Chiedeva dunque l'annullamento dell'avviso.
Il Comune di Siracusa, costituendosi in giudizio, evidenziava che l'immobile oggetto di accertamento per infedele denuncia è quello censito al foglio 167, particella 5731, e non quello indicato nel ricorso: si tratta di bene immobile di proprietà di Ricorrente_1, e la cui estensione è stata dichiarata per mq 120 ma accertata per 302 mq con categoria “Autorimessa, magazzini senza alcuna vendita diretta”. Tale immobile presenta utenze attive a nome del Ricorrente_1 per gli anni in accertamento, con conseguente legittimità della pretesa tributaria.
Con successive memorie depositate ex art. 32 del Dlgs 546/92 la difesa del ricorrente insisteva nel ricorso evidenziando che l'immobile indicato nell'avviso è stato acquistato dal ricorrente il 10.10.2019 e ceduto a seguito di donazione di impresa il 19.04.2022. All'odierna udienza il ricorso era discusso e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto impugnato il Comune di Siracusa, sulla scorta dei dati in suo possesso, accertava l'infedele denuncia ai fini Tari dell'estensione dell'immobile, di proprietà del ricorrente, censito al foglio 167, particella
5731, ubicato in Indirizzo_1 di Siracusa, con superficie catastale di mq 302.
Preliminarmente deve rilevarsi che l'avviso di accertamento contiene effettivamente un errore materiale nell'indicazione dell'indirizzo e del civico dell'immobile tassato, erroneamente indicato in “Indirizzo_1- 60”, come riconosciuto dallo stesso Comune di Siracusa nella comparsa di costituzione. Tale elemento non comporta tuttavia alcuna radicale invalidità dell'avviso, né si traduce in un vizio di motivazione dell'atto di accertamento, poiché l'immobile è stato univocamente identificato con i dati catastali univoci “foglio 167, particella 5731”, sito in Indirizzo_1-107.
Pertanto le deduzioni del ricorrente, che incentra il ricorso facendo riferimento ad altro immobile di sua proprietà, ubicato al foglio 167, particella 5946, sub. 1 e sub 2, ed ubicato effettivamente in Indirizzo_1- 60, non colgono nel segno, così come priva di utilità è la planimetria quotata redatta da tecnico di fiducia ed allegata al ricorso, riferendosi la stessa all'immobile di cui al foglio 167, particella 5946.
Nelle successive memorie illustrative la difesa del ricorrente, allegando ulteriore documentazione, evidenza che il bene immobile di Indirizzo_1-107 è stato acquistato dal ricorrente solo in data 10.10.2019, a seguito di decreto di trasferimento emesso dal Tribunale civile di Siracusa (come da documento allegato), e che in data 19.04.2022 il ricorrente avrebbe perso la titolarità dell'imposta a seguito di “donazione di impresa”, producendo a tal fine una voltura Tari nei confronti di Nominativo_1.
Alla luce degli elementi probatori e documentali sopra indicati, ritiene questo decidente che il ricorso sia parzialmente fondato con esclusivo riferimento alle annualità di imposizione tributaria accertate nell'avviso impugnato.
Innanzitutto, che l'immobile oggetto di accertamento per infedele denuncia sia quello ubicato in Indirizzo_1
-107, identificato al foglio 167, particella 5731, non può essere revocato in dubbio, trattandosi di immobile compiutamente identificato con i dati catastali esatti, laddove l'erronea indicazione del numero civico appare costituire un errore agevolmente riconoscibile e non implicante un vizio di motivazione dell'atto.
Ciò posto, l'estensione dell'immobile in questione deve essere determinata in mq 302, poiché è questa l'attuale superficie catastale che risulta dalla visura dell'Agenzia delle Entrate- ufficio del Territorio (allegata dal Comune), e del resto lo stesso decreto di trasferimento del Tribunale di Siracusa, titolo di acquisto derivativo dell'immobile, indicava precedentemente un'estensione addirittura maggiore (mq 427). Secondo condivisibile principio giurisprudenziale, eventuali limitazioni della superficie tassabile devono essere provata dal contribuente: “In materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale. Cass Civ ord n.
21335 del 06.07.2022.
Il ricorso appare invece fondato con riferimento agli anni di accertamento dell'omessa denuncia, poiché nell'avviso impugnato si indica anche l'anno 2018, quando ancora Ricorrente_1 non risultava proprietario dell'immobile, né aveva utenze attive a suo nome, poiché dalla scheda anagrafica prodotta dal Comune di
Siracusa si indicano solo gli anni 2020-2021 e 2022. Deve dunque ritenersi che il periodo di legittima imposizione fiscale per l'infedele denuncia sia limitato agli anni 2020, 2021 e 2022, dovendosi escludere sia l'annualità 2018 che quella del 2019, poiché considerando la data del decreto di trasferimento (10.10.2019)
e l'assenza di utenze per l'anno 2019 a nome del ricorrente, è ragionevole dedurne che la disponibilità del bene sia decorsa dal 2020.
L'avviso di accertamento deve essere dunque annullato con riferimento alle annualità 2018 e 2019.
In considerazione della parziale soccombenza, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, accoglie parzialmente in ricorso nei termini di cui in motivazione. Compensa tra le parti le spese di lite. Siracusa, 23.01.2026 Il Giudice