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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/11/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1433 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da rappresentato e difeso dall'avv. Iolanda Miracco, presso il cui studio, in Parte_1
TO ST (CS), , è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
Controparte_1 attore
contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefania Cortese e AN NT, Controparte_2 presso il cui studio, in Cosenza, via Martorelli n. 36, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
convenuto con domanda riconvenzionale c.d. trasversale
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_3 convenuta contumace
con la chiamata in causa di
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Annetta, presso il cui studio, in Controparte_4
Cosenza, via Popilia n. 132, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
terzo chiamato
avente ad oggetto: risarcimento danni;
conclusioni delle parti: all'udienza del 4 novembre si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi fogli di p.c.: per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, sia di merito che processuale:
1. Accertare e dichiarare che il Sig. Parte_1 esclusivamente a causa del sinistro occorso in data 04.02.2020, ha subito i danni lamentati in narrativa;
2. Per l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento della somma complessiva di € 18.315,25 in favore del Sig. o al maggiore o minor importo Parte_1 che l'Ill.mo Giudicante Voglia riconoscere e assegnare, oltre eventuali danni morali, interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino alla data dell'effettivo soddisfo”; per il convenuto “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria CP_2 istanza, eccezione e difesa: rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum e non dimostrata, per le ragioni esposte in premessa e, comunque
1 rigettare ogni richiesta risarcitoria nei confronti del Sig. per le ragioni in Controparte_2 fatto ed in diritto di cui in premessa;
In via subordinata dichiarare la responsabilità esclusiva dell'attore ovvero applicare un concorso di colpa, per come specificato in premessa;
In ogni
[... caso tenere indenne il Sig. e, in caso di accertata responsabilità della Controparte_2
, condannare il Sig. e la al Controparte_5 Controparte_4 Controparte_3 risarcimento di eventuali danni che dovessero essere accertati in capo all'attore. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarre in favore dei sottoscritti Procuratori”; per il terzo chiamato : “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, Controparte_4
a) Dichiarare la nullità e/o la giuridica inesistenza della vocatio in ius e di ogni successiva fase del presente giudizio, compresa la chiamata in causa del deducente ad opera del sig.
[...]
e la successiva citazione irritualmente rinotificata dall'attore; b) In subordine e nel CP_2 merito rigettare la domanda perché inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto;
c) In via ancora più gradata rigettare la domanda di garanzia spiegata nei confronti del deducente per tutti i motivi esposti in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, premetteva di essere iscritto alla Parte_1 palestra , deducendo che, durante la lezione di K1 del 4 febbraio 2020, Controparte_5 mentre eseguiva un esercizio che prevedeva la caduta a terra di fianco, aveva subito la frattura con angolazione al terzo superiore del radio con distacco parcellare del margine esterno del capitello radiale, emersa da esame radiografico eseguito il giorno successivo, e trattata per la riduzione con intervento chirurgico del 7 febbraio 2020, al quale seguiva decorso post operatorio;
produceva quindi la perizia medico legale di parte del 27 maggio 2021, che gli riconosceva, in seguito all'occorso, un danno biologico del 7%, che quantificava in complessivi
€ 18.315,25, invocando la condanna al relativo pagamento, negato dalla Controparte_3
in solido tra quest'ultima, la palestra e l'istruttore , gli ultimi due in
[...] Controparte_2 ragione, rispettivamente, della responsabilità ex art. 2049 c.c., per omessa vigilanza, e di quella contrattuale collegata all'incarico di istruttore. Costituitosi in giudizio, rappresentava preliminarmente che la Controparte_2 [...] era nella more stata cancellata dal registro delle imprese, instando Controparte_5 quindi per l'autorizzazione alla chiamata in causa del suo socio accomandatario CP_4
; nel merito, distingueva la sua posizione di istruttore della palestra, come tale non
[...] legato da alcun contratto al da quella della richiamando quindi la Pt_1 Controparte_5 giurisprudenza sul c.d. rischio consentito insito nella pratica delle arti marziali, che imponeva al danneggiato la prova di una condotta contraria alle regole del gioco, ed altresì dolosamente preordinata all'evento lesivo, nel caso di specie non fornita, e nondimeno insussistente;
negava quindi di aver avuto alcun tipo di responsabilità, dolosa o colposa, nel sinistro, assumendo di aver vigilato nell'utilizzo delle protezioni utilizzate, fornite dalla palestra, rimanendo quindi del tutto accidentale l'occorso; contestava, da ultimo, l'importo della pretesa risarcitoria, palesemente abnorme, e rassegnava le conclusioni ritrascritte. Autorizzata la relativa chiamata, si costituiva in giudizio, in luogo della Controparte_5 cancellata dal registro delle imprese, il suo socio accomandatario , Controparte_4 assumendo preliminarmente la nullità della vocatio in ius del siccome la Pt_1 cancellazione anteriore alla notifica della citazione;
nel merito, in ogni caso, negava ogni addebito di responsabilità in capo alla società, per essere stati adoperati tutti gli accorgimenti
2 relativi all'esercizio dell'attività sportiva, contestando il quantum debeatur e rassegnando le suestese conclusioni. Dichiarata la contumacia della la causa è stata istruita con Controparte_3 prova testimoniale, e, all'udienza del 4 novembre 2025 assegnata a sentenza. Tanto premesso in fatto, la domanda attorea, siccome infondata, va di conseguenza respinta. L'eccezione di nullità degli atti del processo, spiegata dal socio accomandatario chiamato in causa, rimane superata, come peraltro già rappresentato nel decreto di verifiche preliminari, dal rilievo e dalla declaratoria della nullità della notifica della citazione a società già cancellata dal registro delle imprese, di cui disposta la rinnovazione. L' , nella sua qualità di socio accomandatario, è stato nondimeno chiamato in CP_4 causa dal convenuto che ha nei suoi confronti spiegato domanda riconvenzionale c.d. CP_2 trasversale, di manleva. Ciò posto, esiste un precedente della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4707/2023) peculiarmente rilevante ai fini della odierna decisione, siccome relativo a fattispecie di infortunio occorso durante un allenamento in palestra di arti marziali. In quell'arresto, è stato affermato il principio generale, a mente del quale, “nello sport caratterizzato dal contatto fisico e dall'uso di una quota di violenza, la violazione nel corso di attività di allenamento di una regola del regolamento sportivo non costituisce di per sé illecito civile in mancanza di altre circostanze rilevanti ai fini del carattere ingiustificato dell'azione dell'atleta”. È stata invero, prima ancora, la giurisprudenza penale a trattare diffusamente il tema del rapporto fra illecito sportivo ed illecito giuridicamente rilevante (nella specie penale), affermando che, nella valutazione della colpa sportiva, rimane “centrale l'analisi della situazione di fatto in rapporto al contesto e allo sviluppo dinamico dell'azione sportiva lesiva” (Cass. n. 8609/2022). Mancando un giudizio di contegno intenzionale, il fatto lesivo rimane nei termini della involontaria inosservanza della regola sportiva nel contesto di una attività non agonistica, ma di allenamento, in relazione a disciplina sportiva, come quella delle arti marziali, caratterizzata da assai elevato contatto fisico. Nella pratica sportiva in generale, come affermato dalla giurisprudenza civile, il ricorso alla violenza, nel caso di violazione della regola, si traduce in illecito civile solo “se è tale da non essere compatibile con le caratteristiche proprie del gioco nel contesto nel quale esso si svolge” (Cass. nn. 12012/2002, 20597/2004, 11270/2018). Nel caso ricorra la detta compatibilità, l'illecito sportivo non ha invece natura di illecito civile, semplicemente perché l'evento di danno trova giustificazione nel riconoscimento che l'ordinamento giuridico compie dell'attività sportiva, confinando nell'ambito dell'ordinamento sportivo la rilevanza dell'illecito di origine sportiva. Discende da ciò che l'illecito civile ricorre quando la fattispecie eccede la qualificazione di illecito meramente sportivo per l'emersione di una sproporzione della violenza adoperata rispetto alle caratteristiche del gioco ed allo specifico contesto; il quid pluris richiesto attiene nondimeno sia alle modalità del fatto, sia al requisito soggettivo, rilevante non solo sotto il profilo del dolo, come è evidente, ma anche della colpa, la quale acquista, alla stregua di colpa generica, la consistenza di regola cautelare di prudenza e diligenza, non riducibile quindi alla mera inosservanza della regola sportiva prevista dal regolamento della federazione in questione. L'illecito civile non è desumibile, come chiarito sempre dalla giurisprudenza penale (Cass. n. 3284/2022), dall'entità delle lesioni, bensì dalla evidenziata eccedenza dell'illecito civile rispetto all'illecito sportivo, e caratteristica di questa eccedenza è la rottura del
3 confinamento dell'illecito nei margini della pratica sportiva, perché l'azione si presenta come non funzionale allo scopo sportivo o comunque non compatibile con quest'ultimo. Dal punto di vista strutturale, la specie di colpa rilevante è omogenea all'eccesso colposo nelle scriminanti disciplinato dall'art. 55 del codice penale. Nella commissione del fatto lesivo, corrispondente a trasgressione di regola sportiva e tuttavia suscettibile di essere scriminato dal punto di vista della responsabilità civile in quanto attività sportiva, si è quindi ecceduto, per negligenza e/o imprudenza, dai limiti della scriminante; si tratta dunque non di violazione della colpa specifica, perché la mera violazione della regola sportiva resta sul piano dell'illecito sportivo, ma di colpa generica, perché per il mancato rispetto di diligenza e prudenza è stato oltrepassato il limite della causa di giustificazione in grado di scriminare la condotta che ha cagionato la lesione. La natura di disciplina sportiva c.d. a violenza necessaria non muta nondimeno il quadro dei principi illustrati, perché anche in questo ambito non è predicabile la coincidenza mera di illecito sportivo ed illecito civile. Anche nel campo di uno sport caratterizzato da un contatto fisico assai elevato, invero, si pone – allo stesso modo - la questione di un uso della violenza sproporzionato rispetto alla violenza postulata dalla disciplina sportiva, e quindi tale da renderla estranea allo scopo sportivo. Si pensi, a titolo di esempio peculiarmente probante, al caso dei colpi vietati - sotto la cintola, o sulla nuca - nel pugilato: se tali colpi sono inferti nel corso dell'incontro fra i due contendenti, nel pieno dell'attività agonistica, è sicuramente consumato l'illecito sportivo, ma non può dirsi che si verifichi automaticamente l'illecito civile; se quei colpi sono inferti invece, sempre sull'onda dell'aggressività indotta dall'agonismo, con il contendente già al tappeto, emerge la configurabilità dell'illecito non solo sportivo, ma anche civile, per la non funzionalità dell'aggressione allo scopo sportivo, proprio perché il contendente già al tappetto. La presenza dell'illecito civile dipende quindi, anche in questa tipologia di attività sportiva, da un esercizio sproporzionato della violenza, in violazione del parametro della diligenza e prudenza, avuto riguardo alle caratteristiche della disciplina ed al particolare contesto in cui si è svolta la specifica pratica sportiva. La valutazione non può dunque mai essere svolta in astratto; proprio con riferimento ad una disciplina di combattimento (il karate), la citata giurisprudenza penale ha infatti considerato rilevante ai fini dell'illecito civile una pluralità di circostanze, tali da giustificare l'adozione di una regola di prudenza: il fatto che si trattasse di un allenamento, richiedente quindi meno ardore agonistico e la cautela per evitare non necessari pregiudizi fisici all'avversario; la maggiore prudenza e cautela imposta dalla diversa esperienza e capacità dei combattenti, posto che il danneggiante era cintura nera e il danneggiato cintura bianca;
la circostanza che il colpo inferto era quello del calcio circolare, ossia uno dei colpi più semplici e perciò di regola facilmente controllabile;
la mancanza dei consueti mezzi di protezione che si utilizzano nelle competizioni agonistiche. Solo alla luce di tale complesso di circostanze, Cass. n. 2765/2000, ad esempio, ha concluso che non era giustificato dall'esercizio dell'attività sportiva il comportamento dell'atleta, integrando così quest'ultimo il reato di lesioni personali colpose. L'allenamento in pratica sportiva caratterizzata dal contatto fisico non può quindi essere apprezzato alla stessa stregua dell'allenamento in pratica dal contatto eventuale: in quest'ultima, la ricorrenza dell'allenamento dovrebbe ridurre l'agonismo e le sue diverse sfaccettature (energia, aggressività, velocità, istintività di reazioni), rendendo il contatto violento tendenzialmente meno giustificato. Nello sport da combattimento, invece, anche l'allenamento, benché mancante del profilo agonistico, è connotato dal contatto fisico e dall'uso della forza, per cui la soglia di tolleranza
4 della violenza resta più elevata rispetto all'allenamento di uno sport a violenza soltanto eventuale e nel quale la componente dell'impatto fisico dovrebbe trovare maggiore giustificazione nelle modalità agonistiche, estranee all'allenamento. Alla luce di tale considerazione, quindi, non può il mero dato dell'allenamento, in mancanza di altre circostanze qualificanti, deporre nel senso del carattere sproporzionato dell'uso della violenza nel singolo episodio. L'assenza dell'ardore agonistico, mancando altri profili caratterizzanti, non rende privo di giustificazione l'episodio di mera violazione della regola del gioco che non sia connotato da caratteristiche ulteriori rispetto al mero fatto dell'allenamento, poiché, diversamente opinando, si giungerebbe alla conclusione – absurdum giuridico - che ogni volta che un illecito sportivo si sia verificato in allenamento per sport da combattimento dovrebbe ritenersi automaticamente, per il sol fatto della ricorrenza dell'allenamento, l'esistenza dell'illecito civile. Vero è che l'assenza di ardore agonistico rende più esposto l'illecito sportivo commesso in allenamento, rispetto a quello commesso nell'evento agonistico, alla responsabilità civile, ma, per quanto si è detto, devono essere presenti ulteriori circostanze ai fini dell'integrazione dell'eccesso colposo, quali, per tornare al precedente richiamato, la sproporzione nel livello di abilità fra i due atleti e la natura elementare, e dunque facile controllabilità, della manovra atletica fonte della lesione. Il lungo excursus, mutuato dalla motivazione degli arresti giurisprudenziali citati, serve a rendere plasticamente l'assenza, nel caso alla odierna attenzione, dei requisiti minimi per accedere alla configurazione di un illecito civile, foriero della responsabilità risarcitoria invocata dall'attore. Ed infatti, il teste , allievo che, al momento dei fatti di causa, formava la Tes_1 coppia di allenamento con l'attore , ha riferito che la palestra aveva fornito tutti i Parte_1 dispositivi di protezione, ad eccezione del paradenti, e che l'istruttore, a seguito della fase di riscaldamento, controllava ogni volta che tutti gli iscritti li indossassero, ed altresì che, nella specifica circostanza oggetto di causa, sia lui che il indossavano effettivamente i Pt_1 dispositivi di protezione. Sotto questo profilo, dunque, nessun addebito di colpa può essere mosso né alla palestra, né all'istruttore. Del resto, lo stesso attore, in sede di interrogatorio formale, ha confermato di indossare le protezioni. Il teste ha quindi riferito che il pavimento sul quale eseguito l'esercizio era un tatami più spesso del tappetino di gomma paventato dall'attore.
Che poi quello in occasione del quale è avvenuto il sinistro fosse un esercizio relativamente facile, ossia non comportante alcuno specifico rischio, e che nondimeno il partner del non abbia usato, nell'eseguirlo, peculiare forza, o altro tipo di condotta non Pt_1 conforme alle istruzioni del è circostanza che l'attore non ha mai neppure dedotto, CP_2 né, ovviamente, dimostrato.
In altri termini, l'infortunio oggetto di causa è avvenuto durante un normale allenamento, in cui l'istruttore ha controllato diligentemente che venissero osservate le comuni regole di prudenza, e che fossero indossate le protezioni, rimanendo esenti da dolo o anche semplice colpa sia il medesimo che il gestore della palestra, ed anche il partner occasionale con il quale il svolgeva l'esercizio. Pt_1
In tale contesto, in evidenza, non vi è spazio alcuno per configurare l'illecito civile che la difesa attorea vorrebbe a fondamento della responsabilità (contrattuale) del gestore della palestra (rectius: del socio accomandatario della società che gestiva, cancellata), e di quella (aquiliana o extracontrattuale) dell'istruttore, dovendosi di conseguenza, come premesso,
5 respingere la relativa domanda, e rimanendo irrilevante l'espletamento della consulenza medica richiesta dall'attore.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza [anche tra l'attore ed il terzo chiamato, avendo il primo provocato e giustificato la chiamata in causa, sub specie in garanzia (Cass. n. 6144/2024)] tra le parti costituite, rimanendo invece irripetibili per la compagnia assicuratrice, in ragione della sua contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna il ridetto attore alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 per competenze professionali di ciascuna delle parti costituite, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, e con distrazione in favore dell'avv. Stefania Cortese e AN NT, dichiaratisi antistatari per il convenuto CP_2
Così deciso in Cosenza il 24 novembre 2025
Il giudice
NO IS
6
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1433 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da rappresentato e difeso dall'avv. Iolanda Miracco, presso il cui studio, in Parte_1
TO ST (CS), , è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
Controparte_1 attore
contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefania Cortese e AN NT, Controparte_2 presso il cui studio, in Cosenza, via Martorelli n. 36, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
convenuto con domanda riconvenzionale c.d. trasversale
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_3 convenuta contumace
con la chiamata in causa di
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Annetta, presso il cui studio, in Controparte_4
Cosenza, via Popilia n. 132, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
terzo chiamato
avente ad oggetto: risarcimento danni;
conclusioni delle parti: all'udienza del 4 novembre si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi fogli di p.c.: per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, sia di merito che processuale:
1. Accertare e dichiarare che il Sig. Parte_1 esclusivamente a causa del sinistro occorso in data 04.02.2020, ha subito i danni lamentati in narrativa;
2. Per l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento della somma complessiva di € 18.315,25 in favore del Sig. o al maggiore o minor importo Parte_1 che l'Ill.mo Giudicante Voglia riconoscere e assegnare, oltre eventuali danni morali, interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino alla data dell'effettivo soddisfo”; per il convenuto “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria CP_2 istanza, eccezione e difesa: rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum e non dimostrata, per le ragioni esposte in premessa e, comunque
1 rigettare ogni richiesta risarcitoria nei confronti del Sig. per le ragioni in Controparte_2 fatto ed in diritto di cui in premessa;
In via subordinata dichiarare la responsabilità esclusiva dell'attore ovvero applicare un concorso di colpa, per come specificato in premessa;
In ogni
[... caso tenere indenne il Sig. e, in caso di accertata responsabilità della Controparte_2
, condannare il Sig. e la al Controparte_5 Controparte_4 Controparte_3 risarcimento di eventuali danni che dovessero essere accertati in capo all'attore. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarre in favore dei sottoscritti Procuratori”; per il terzo chiamato : “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, Controparte_4
a) Dichiarare la nullità e/o la giuridica inesistenza della vocatio in ius e di ogni successiva fase del presente giudizio, compresa la chiamata in causa del deducente ad opera del sig.
[...]
e la successiva citazione irritualmente rinotificata dall'attore; b) In subordine e nel CP_2 merito rigettare la domanda perché inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto;
c) In via ancora più gradata rigettare la domanda di garanzia spiegata nei confronti del deducente per tutti i motivi esposti in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, premetteva di essere iscritto alla Parte_1 palestra , deducendo che, durante la lezione di K1 del 4 febbraio 2020, Controparte_5 mentre eseguiva un esercizio che prevedeva la caduta a terra di fianco, aveva subito la frattura con angolazione al terzo superiore del radio con distacco parcellare del margine esterno del capitello radiale, emersa da esame radiografico eseguito il giorno successivo, e trattata per la riduzione con intervento chirurgico del 7 febbraio 2020, al quale seguiva decorso post operatorio;
produceva quindi la perizia medico legale di parte del 27 maggio 2021, che gli riconosceva, in seguito all'occorso, un danno biologico del 7%, che quantificava in complessivi
€ 18.315,25, invocando la condanna al relativo pagamento, negato dalla Controparte_3
in solido tra quest'ultima, la palestra e l'istruttore , gli ultimi due in
[...] Controparte_2 ragione, rispettivamente, della responsabilità ex art. 2049 c.c., per omessa vigilanza, e di quella contrattuale collegata all'incarico di istruttore. Costituitosi in giudizio, rappresentava preliminarmente che la Controparte_2 [...] era nella more stata cancellata dal registro delle imprese, instando Controparte_5 quindi per l'autorizzazione alla chiamata in causa del suo socio accomandatario CP_4
; nel merito, distingueva la sua posizione di istruttore della palestra, come tale non
[...] legato da alcun contratto al da quella della richiamando quindi la Pt_1 Controparte_5 giurisprudenza sul c.d. rischio consentito insito nella pratica delle arti marziali, che imponeva al danneggiato la prova di una condotta contraria alle regole del gioco, ed altresì dolosamente preordinata all'evento lesivo, nel caso di specie non fornita, e nondimeno insussistente;
negava quindi di aver avuto alcun tipo di responsabilità, dolosa o colposa, nel sinistro, assumendo di aver vigilato nell'utilizzo delle protezioni utilizzate, fornite dalla palestra, rimanendo quindi del tutto accidentale l'occorso; contestava, da ultimo, l'importo della pretesa risarcitoria, palesemente abnorme, e rassegnava le conclusioni ritrascritte. Autorizzata la relativa chiamata, si costituiva in giudizio, in luogo della Controparte_5 cancellata dal registro delle imprese, il suo socio accomandatario , Controparte_4 assumendo preliminarmente la nullità della vocatio in ius del siccome la Pt_1 cancellazione anteriore alla notifica della citazione;
nel merito, in ogni caso, negava ogni addebito di responsabilità in capo alla società, per essere stati adoperati tutti gli accorgimenti
2 relativi all'esercizio dell'attività sportiva, contestando il quantum debeatur e rassegnando le suestese conclusioni. Dichiarata la contumacia della la causa è stata istruita con Controparte_3 prova testimoniale, e, all'udienza del 4 novembre 2025 assegnata a sentenza. Tanto premesso in fatto, la domanda attorea, siccome infondata, va di conseguenza respinta. L'eccezione di nullità degli atti del processo, spiegata dal socio accomandatario chiamato in causa, rimane superata, come peraltro già rappresentato nel decreto di verifiche preliminari, dal rilievo e dalla declaratoria della nullità della notifica della citazione a società già cancellata dal registro delle imprese, di cui disposta la rinnovazione. L' , nella sua qualità di socio accomandatario, è stato nondimeno chiamato in CP_4 causa dal convenuto che ha nei suoi confronti spiegato domanda riconvenzionale c.d. CP_2 trasversale, di manleva. Ciò posto, esiste un precedente della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4707/2023) peculiarmente rilevante ai fini della odierna decisione, siccome relativo a fattispecie di infortunio occorso durante un allenamento in palestra di arti marziali. In quell'arresto, è stato affermato il principio generale, a mente del quale, “nello sport caratterizzato dal contatto fisico e dall'uso di una quota di violenza, la violazione nel corso di attività di allenamento di una regola del regolamento sportivo non costituisce di per sé illecito civile in mancanza di altre circostanze rilevanti ai fini del carattere ingiustificato dell'azione dell'atleta”. È stata invero, prima ancora, la giurisprudenza penale a trattare diffusamente il tema del rapporto fra illecito sportivo ed illecito giuridicamente rilevante (nella specie penale), affermando che, nella valutazione della colpa sportiva, rimane “centrale l'analisi della situazione di fatto in rapporto al contesto e allo sviluppo dinamico dell'azione sportiva lesiva” (Cass. n. 8609/2022). Mancando un giudizio di contegno intenzionale, il fatto lesivo rimane nei termini della involontaria inosservanza della regola sportiva nel contesto di una attività non agonistica, ma di allenamento, in relazione a disciplina sportiva, come quella delle arti marziali, caratterizzata da assai elevato contatto fisico. Nella pratica sportiva in generale, come affermato dalla giurisprudenza civile, il ricorso alla violenza, nel caso di violazione della regola, si traduce in illecito civile solo “se è tale da non essere compatibile con le caratteristiche proprie del gioco nel contesto nel quale esso si svolge” (Cass. nn. 12012/2002, 20597/2004, 11270/2018). Nel caso ricorra la detta compatibilità, l'illecito sportivo non ha invece natura di illecito civile, semplicemente perché l'evento di danno trova giustificazione nel riconoscimento che l'ordinamento giuridico compie dell'attività sportiva, confinando nell'ambito dell'ordinamento sportivo la rilevanza dell'illecito di origine sportiva. Discende da ciò che l'illecito civile ricorre quando la fattispecie eccede la qualificazione di illecito meramente sportivo per l'emersione di una sproporzione della violenza adoperata rispetto alle caratteristiche del gioco ed allo specifico contesto; il quid pluris richiesto attiene nondimeno sia alle modalità del fatto, sia al requisito soggettivo, rilevante non solo sotto il profilo del dolo, come è evidente, ma anche della colpa, la quale acquista, alla stregua di colpa generica, la consistenza di regola cautelare di prudenza e diligenza, non riducibile quindi alla mera inosservanza della regola sportiva prevista dal regolamento della federazione in questione. L'illecito civile non è desumibile, come chiarito sempre dalla giurisprudenza penale (Cass. n. 3284/2022), dall'entità delle lesioni, bensì dalla evidenziata eccedenza dell'illecito civile rispetto all'illecito sportivo, e caratteristica di questa eccedenza è la rottura del
3 confinamento dell'illecito nei margini della pratica sportiva, perché l'azione si presenta come non funzionale allo scopo sportivo o comunque non compatibile con quest'ultimo. Dal punto di vista strutturale, la specie di colpa rilevante è omogenea all'eccesso colposo nelle scriminanti disciplinato dall'art. 55 del codice penale. Nella commissione del fatto lesivo, corrispondente a trasgressione di regola sportiva e tuttavia suscettibile di essere scriminato dal punto di vista della responsabilità civile in quanto attività sportiva, si è quindi ecceduto, per negligenza e/o imprudenza, dai limiti della scriminante; si tratta dunque non di violazione della colpa specifica, perché la mera violazione della regola sportiva resta sul piano dell'illecito sportivo, ma di colpa generica, perché per il mancato rispetto di diligenza e prudenza è stato oltrepassato il limite della causa di giustificazione in grado di scriminare la condotta che ha cagionato la lesione. La natura di disciplina sportiva c.d. a violenza necessaria non muta nondimeno il quadro dei principi illustrati, perché anche in questo ambito non è predicabile la coincidenza mera di illecito sportivo ed illecito civile. Anche nel campo di uno sport caratterizzato da un contatto fisico assai elevato, invero, si pone – allo stesso modo - la questione di un uso della violenza sproporzionato rispetto alla violenza postulata dalla disciplina sportiva, e quindi tale da renderla estranea allo scopo sportivo. Si pensi, a titolo di esempio peculiarmente probante, al caso dei colpi vietati - sotto la cintola, o sulla nuca - nel pugilato: se tali colpi sono inferti nel corso dell'incontro fra i due contendenti, nel pieno dell'attività agonistica, è sicuramente consumato l'illecito sportivo, ma non può dirsi che si verifichi automaticamente l'illecito civile; se quei colpi sono inferti invece, sempre sull'onda dell'aggressività indotta dall'agonismo, con il contendente già al tappeto, emerge la configurabilità dell'illecito non solo sportivo, ma anche civile, per la non funzionalità dell'aggressione allo scopo sportivo, proprio perché il contendente già al tappetto. La presenza dell'illecito civile dipende quindi, anche in questa tipologia di attività sportiva, da un esercizio sproporzionato della violenza, in violazione del parametro della diligenza e prudenza, avuto riguardo alle caratteristiche della disciplina ed al particolare contesto in cui si è svolta la specifica pratica sportiva. La valutazione non può dunque mai essere svolta in astratto; proprio con riferimento ad una disciplina di combattimento (il karate), la citata giurisprudenza penale ha infatti considerato rilevante ai fini dell'illecito civile una pluralità di circostanze, tali da giustificare l'adozione di una regola di prudenza: il fatto che si trattasse di un allenamento, richiedente quindi meno ardore agonistico e la cautela per evitare non necessari pregiudizi fisici all'avversario; la maggiore prudenza e cautela imposta dalla diversa esperienza e capacità dei combattenti, posto che il danneggiante era cintura nera e il danneggiato cintura bianca;
la circostanza che il colpo inferto era quello del calcio circolare, ossia uno dei colpi più semplici e perciò di regola facilmente controllabile;
la mancanza dei consueti mezzi di protezione che si utilizzano nelle competizioni agonistiche. Solo alla luce di tale complesso di circostanze, Cass. n. 2765/2000, ad esempio, ha concluso che non era giustificato dall'esercizio dell'attività sportiva il comportamento dell'atleta, integrando così quest'ultimo il reato di lesioni personali colpose. L'allenamento in pratica sportiva caratterizzata dal contatto fisico non può quindi essere apprezzato alla stessa stregua dell'allenamento in pratica dal contatto eventuale: in quest'ultima, la ricorrenza dell'allenamento dovrebbe ridurre l'agonismo e le sue diverse sfaccettature (energia, aggressività, velocità, istintività di reazioni), rendendo il contatto violento tendenzialmente meno giustificato. Nello sport da combattimento, invece, anche l'allenamento, benché mancante del profilo agonistico, è connotato dal contatto fisico e dall'uso della forza, per cui la soglia di tolleranza
4 della violenza resta più elevata rispetto all'allenamento di uno sport a violenza soltanto eventuale e nel quale la componente dell'impatto fisico dovrebbe trovare maggiore giustificazione nelle modalità agonistiche, estranee all'allenamento. Alla luce di tale considerazione, quindi, non può il mero dato dell'allenamento, in mancanza di altre circostanze qualificanti, deporre nel senso del carattere sproporzionato dell'uso della violenza nel singolo episodio. L'assenza dell'ardore agonistico, mancando altri profili caratterizzanti, non rende privo di giustificazione l'episodio di mera violazione della regola del gioco che non sia connotato da caratteristiche ulteriori rispetto al mero fatto dell'allenamento, poiché, diversamente opinando, si giungerebbe alla conclusione – absurdum giuridico - che ogni volta che un illecito sportivo si sia verificato in allenamento per sport da combattimento dovrebbe ritenersi automaticamente, per il sol fatto della ricorrenza dell'allenamento, l'esistenza dell'illecito civile. Vero è che l'assenza di ardore agonistico rende più esposto l'illecito sportivo commesso in allenamento, rispetto a quello commesso nell'evento agonistico, alla responsabilità civile, ma, per quanto si è detto, devono essere presenti ulteriori circostanze ai fini dell'integrazione dell'eccesso colposo, quali, per tornare al precedente richiamato, la sproporzione nel livello di abilità fra i due atleti e la natura elementare, e dunque facile controllabilità, della manovra atletica fonte della lesione. Il lungo excursus, mutuato dalla motivazione degli arresti giurisprudenziali citati, serve a rendere plasticamente l'assenza, nel caso alla odierna attenzione, dei requisiti minimi per accedere alla configurazione di un illecito civile, foriero della responsabilità risarcitoria invocata dall'attore. Ed infatti, il teste , allievo che, al momento dei fatti di causa, formava la Tes_1 coppia di allenamento con l'attore , ha riferito che la palestra aveva fornito tutti i Parte_1 dispositivi di protezione, ad eccezione del paradenti, e che l'istruttore, a seguito della fase di riscaldamento, controllava ogni volta che tutti gli iscritti li indossassero, ed altresì che, nella specifica circostanza oggetto di causa, sia lui che il indossavano effettivamente i Pt_1 dispositivi di protezione. Sotto questo profilo, dunque, nessun addebito di colpa può essere mosso né alla palestra, né all'istruttore. Del resto, lo stesso attore, in sede di interrogatorio formale, ha confermato di indossare le protezioni. Il teste ha quindi riferito che il pavimento sul quale eseguito l'esercizio era un tatami più spesso del tappetino di gomma paventato dall'attore.
Che poi quello in occasione del quale è avvenuto il sinistro fosse un esercizio relativamente facile, ossia non comportante alcuno specifico rischio, e che nondimeno il partner del non abbia usato, nell'eseguirlo, peculiare forza, o altro tipo di condotta non Pt_1 conforme alle istruzioni del è circostanza che l'attore non ha mai neppure dedotto, CP_2 né, ovviamente, dimostrato.
In altri termini, l'infortunio oggetto di causa è avvenuto durante un normale allenamento, in cui l'istruttore ha controllato diligentemente che venissero osservate le comuni regole di prudenza, e che fossero indossate le protezioni, rimanendo esenti da dolo o anche semplice colpa sia il medesimo che il gestore della palestra, ed anche il partner occasionale con il quale il svolgeva l'esercizio. Pt_1
In tale contesto, in evidenza, non vi è spazio alcuno per configurare l'illecito civile che la difesa attorea vorrebbe a fondamento della responsabilità (contrattuale) del gestore della palestra (rectius: del socio accomandatario della società che gestiva, cancellata), e di quella (aquiliana o extracontrattuale) dell'istruttore, dovendosi di conseguenza, come premesso,
5 respingere la relativa domanda, e rimanendo irrilevante l'espletamento della consulenza medica richiesta dall'attore.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza [anche tra l'attore ed il terzo chiamato, avendo il primo provocato e giustificato la chiamata in causa, sub specie in garanzia (Cass. n. 6144/2024)] tra le parti costituite, rimanendo invece irripetibili per la compagnia assicuratrice, in ragione della sua contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna il ridetto attore alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 per competenze professionali di ciascuna delle parti costituite, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, e con distrazione in favore dell'avv. Stefania Cortese e AN NT, dichiaratisi antistatari per il convenuto CP_2
Così deciso in Cosenza il 24 novembre 2025
Il giudice
NO IS
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