Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.5676/2022 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5676/2022 R.G. riservata in decisione in data 2.10.2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ALBINI ELENA e con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in Milano, Via Matteo Bandello 5
RICORRENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MATERAZZI Controparte_1 C.F._2
CRISTINA e con domicilio eletto in Lecco, alla Via Dante Alighieri n. 17
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, Per_ 1. Nel merito, pronunciato lo scioglimento del matrimonio, disponga l'affidamento condiviso del figlio , con collocazione prevalente e stabile presso la madre;
pagina 1 di 8
Per_ a) Il padre potrà tenere con sé il mercoledì secondo accordi da prendere con la madre, oltre che a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena, quando lo riaccompagnerà a casa della madre.
Per_ b) Le festività natalizie verranno trascorse dal figlio minore per metà con la madre e per metà con il padre nei seguenti periodi ad anni alterni: dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01. In ogni caso,
Per_ indipendentemente dal periodo di spettanza di ciascun genitore, trascorrerà il giorno della Vigilia ed
Per_ il giorno di Natale alternativamente con uno dei due genitori. Per l'anno 2023 trascorrerà il periodo dal 23 al 30 dicembre con il padre. La madre potrà vedere il bambino a Natale e poi lo terrà con sé dal 31
Per_ al 6 gennaio 24; trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e Pasqua 2024 sarà trascorsa da
Per_
con il padre. Per_ c) , durante le vacanze estive, trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori, nel periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno. Per_ 3. Ponga in capo al Ricorrente l'onere di versamento di un assegno di mantenimento indiretto per pari a Euro
600,00, importo da rivalutarsi annualmente ed automaticamente nella misura del 100% della varia-zione ISTAT con base alla data di deposito della sentenza che deciderà il giudizio. Il contributo al mantenimento dovrà essere versato in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario a favore di CP_1
4. Ponga in capo al Ricorrente l'onere di contribuire nella misura del 50% delle spese straordinarie come individuate in base protocollo del Tribunale di Pavia.
5. Nulla a titolo di assegno divorzile in quanto la resistente ha capacità lavorativa e professionalità acquisita utile per il collocamento/miglioramento della sua posizione professionale nel mondo del lavoro.
6. Con ogni più ampia riserva in via istruttoria lette le difese avversarie.
7. Con rifusione delle spese e competenze del giudizio”.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
“Voglia il Tribunale di Pavia, respinta ogni diversa istanza, così decidere:
Confermata la sentenza n. 261/2024 in data 2.2./2024 Per_ 1) Mantenere l'affido condiviso del figlio minore con prevalente collocamento presso la madre, anche ai fini fiscali;
L'assegno unico verrà percepito dalla signora CP_1
Per_
2) Disporre che lo veda e tenga con sé un giorno alla settimana con relativo pernotto e nei week end Pt_1 alternandosi con la madre;
Per_
3) Per quanto alle festività natalizie verranno trascorse da per metà con la madre e per metà con il padre nei seguenti periodi ad anni alterni: dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01. Per_
trascorrerà comunque il giorno della Vigilia ed il giorno di Natale alternativamente con i genitori.
pagina 2 di 8 Per_ Disporre che per gli anni a venire, trascorra alternativamente con i genitori il periodo dal 23.12. al 30.12 e dal
Per_ 31.12 al 6 .
1. trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro e così ad
Per_ anni alterni, la prossima Pasqua sarà trascorsa da con il padre.
Per_
, durante le vacanze estive, trascorrerà due settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori, nel periodo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno. Se lo non lo terrà con sé dovrà organizzarsi per Pt_1
Per_ fare fronte anche ai costi per le vacanze di . Per_ 4) Disporre a carico dello un contributo al mantenimento di nella misura mensile di € 1250, da Pt_1 aggiornarsi annualmente Istat, fissando la decorrenza del mantenimento dalla mensilità di Luglio 2023;
5) Disporre in ordine alla divisione nella percentuale dell'80% a carico dello delle spese non ordinarie, con Pt_1 la precisazione che le spese per il sostegno scolastico debbano qualificarsi come spese (non ordinarie) che non richiedono il preventivo accordo. fissando la decorrenza della misura dalla mensilità di Luglio 2023;
6) Disporre a carico dello una sanzione da determinare in via equitativa per essere stato inadempiente Pt_1 all'obbligo di tenere con sé il figlio con le modalità di cui all'accordo di separazione, dalla data della separazione.
7) Determinare a carico del padre una sanzione pecuniaria per ogni violazione futura degli obblighi di visita.
8) Determinare a favore della signora un assegno divorzile da determinarsi in € 300 per le ragioni di cui CP_1 alla parte motiva.
9) Spese ad integrale carico del ricorrente per le ragioni precisamente indicate nella parte motiva dell'atto di costituzione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, precisato che con sentenza non definitiva n. 261/24, è già stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
la causa è stata poi rimessa sul ruolo per l'istruzione probatoria attinente alle altre domande. Per_ Con riferimento al figlio della coppia (nato il [...]) il Collegio ritiene di dover confermare, considerato anche l'accordo sul punto, l'affido condiviso dello stesso tra i genitori e il suo collocamento prevalente presso la madre;
del pari, considerata anche l'età del figlio, ormai adolescente, va previsto che gli incontri con il padre si svolgano liberamente durante la settimana e, comunque, almeno a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera, con pernottamento presso di lui. Va, altresì, previsto che il minore trascorra metà delle vacanze natalizie e pasquali con ciascun genitore (secondo la regolamentazione indicata dalla resistente nelle conclusioni definitive, in parte coincidente con quelle della controparte), oltre che 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, nel periodo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
Non risultano invero, nel caso di specie, circostanze tali da giustificare una deroga al regime ordinario di affidamento, volto a garantire il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a ricevere cura, istruzione e assistenza da parte loro;
a tale riguardo, del resto, sono rimaste del tutto pagina 3 di 8 sfornite di evidenza le circostanze addotte dalla resistente a fondamento della sua domanda di irrogazione di sanzioni alla controparte per l'asserita violazione del regime di frequentazione stabilito in occasione della separazione, non essendo imputabile al ricorrente il desiderio del figlio, anche in ragione della sua età, di vederlo secondo modalità diverse da quelle “imposte” dai genitori a seguito della separazione e reputandosi, comunque, addebitabile ad entrambi i genitori l'indebito coinvolgimento del minore nel conflitto genitoriale e, conseguentemente, il suo eventuale schieramento con la madre. Va, conseguentemente, rigettata la relativa domanda della resistente. Non vi sono, del pari, allo stato e condizioni per accogliere l'ulteriore domanda di prevedere “una sanzione pecuniaria per ogni violazione futura degli obblighi di visita” ciò principalmente in ragione dell'età del figlio e dell'impossibilità di verificare se la mancata frequentazione con il minore derivi da una scelta dello stesso ovvero dall'inadempimento del padre e non essendo comunque emerse, come detto, evidenze in merito a condotte del ricorrente di disinteresse verso il minore.
In merito agli spetti economici, invece, gli elementi utili per la decisione sono i seguenti.
Il ricorrente è stabilmente impiegato con contratto a tempo indeterminato e ha dichiarato di percepire una retribuzione netta mensile di circa 3.500,00 euro per 14 mensilità; tuttavia, dalla documentazione agli atti, in particolare dalle certificazioni reddituali prodotte e dagli estratti conto di cui è stata ordinata l'esibizione, è emerso un reddito lievemente superiore (pari a 58.510,55 euro netti per l'anno 2023) e, in ogni caso, va considerato che il sig. non sopporta costi abitativi, vivendo presso la compagna, e beneficia altresì di benefits aziendali (quali Pt_1
l'auto e la carta di credito). Lo stesso, del resto, è gravato dal pagamento di un finanziamento con rata mensile di
144,00 euro (doc. n. 7).
La resistente, di contro, all'udienza presidenziale del 21.6.2023 aveva dichiarato di lavorare part time con retribuzione mensile di 1.170,00 euro per 14 mensilità e, tuttavia, gli estratti conto prodotti evidenziano una retribuzione netta mensile superiore, pari in media a 1.600,00 euro (v. documenti allegati alla memoria del
18.9.2024). Inoltre, a decorrere dal novembre del 2024 la resistente ha iniziato a lavorare a tempo pieno, con conseguente ulteriore aumento della retribuzione (v. memoria di replica).
Sul piano abitativo, va poi segnalato che successivamente alla separazione la sig.ra ha alienato la ex CP_1 casa coniugale, estinguendo il mutuo residuo di 187.000,00 euro e un finanziamento di ulteriori 50.000,00 euro circa (v. verbale di udienza del 21.6.2023), e ha acquistato l'immobile ove attualmente vive con il figlio contraendo un nuovo mutuo di 116.000,00 euro, per cui è gravata dal pagamento di ratei mensili di euro 706,00 (v. contratto di mutuo).
Alla luce degli elementi sopraindicati, considerata la disparità reddituale comunque esistente tra le parti e gli oneri di cura, accudimento e assistenza del figlio gravanti prevalentemente sulla madre, il Collegio reputa, pertanto, corretto prevedere a carico del ricorrente un contributo al mantenimento del figlio di euro 800,00 da versare alla madre, con decorrenza dalla proposizione del ricorso, entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile ex lege.
pagina 4 di 8 Va, del resto, confermato, in ragione dei maggiori oneri gravanti sulla resistente, quanto alle spese extra assegno, che le stesse restino a carico del ricorrente nella misura del 70% e che la madre continui a percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale per la prole.
In ordine alla domanda riconvenzionale finalizzata al riconoscimento di un assegno di divorzio in favore della resistente va premesso che in tema di scioglimento del matrimonio e nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge
1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione di detto assegno, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio;
dunque è la nozione di adeguatezza a postulare un esame comparativo della situazione reddituale e patrimoniale attuale del richiedente con quella della famiglia all'epoca della cessazione della convivenza, che tenga altresì conto dei miglioramenti della condizione finanziaria dell'onerato, anche se successivi alla cessazione della convivenza, i quali costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio (cfr. tra le altre Cass.4 ottobre
2010 n. 20582).
In altri termini, come di recente chiarito dalle Sezioni Unite che hanno diffusamente affrontato il tema dell'assegno divorzile “Ai sensi dell'art. 5, co. 6 della l n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. S.U.
Cass. n. 18287/2018).
Nella pronuncia in commento, dunque, le Sezioni Unite, dopo aver richiamato il principio di autoresponsabilità e di autodeterminazione circa non solo la scelta di unirsi in matrimonio ma, soprattutto, - per quanto in questa sede rileva - il modello di relazione coniugale da realizzare, in uno con la scelta dei ruoli di ciascuno e del contributo dei coniugi all'attuazione dei diritti e doveri enunciati dall'art. 143 c.c., hanno chiarito che il criterio dell'adeguatezza dei mezzi assume un contenuto prevalentemente perequativo – compensativo;
in altri termini, la valutazione sull'adeguatezza dei mezzi va effettuata in relazione al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altra parte, anche con riferimento alle future potenzialità, considerando che tale contributo è frutto di decisioni comuni, adottate nel corso della vita familiare pagina 5 di 8 nell'assolvimento degli obblighi imposti dall'art. 143 c.c., ed è espressione dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità su cui si fonda, ai sensi degli artt. 2 e 29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
L'attribuzione dell'assegno divorzile, dunque, stante la sua funzione assistenziale e in parte compensativo- risarcitoria, in quanto previsto in favore del coniuge privo dei “mezzi adeguati” ed impossibilitato “per ragioni obiettive a procurarseli”, presuppone l'accertamento in ordine al ricorrere della circostanza per cui l'evidente disparità della situazione economico-patrimoniale esistente tra le parti sia comunque il frutto di scelte di conduzione della vita familiare condivise e concordate in costanza di matrimonio e per effetto delle quali ne sia derivato il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, fondate sull'assunzione di un ruolo esercitato prevalentemente all'interno della famiglia.
Al fine, dunque, della determinazione in ordine al riconoscimento dell'assegno di divorzio occorre valutare quali siano le condizioni economiche di ciascun coniuge al termine del matrimonio, per cui, laddove all'esito di una loro comparazione ne derivi uno squilibrio consistente, tale da far ritenere inadeguati i redditi del soggetto più debole, ciò comporterà la previsione di un assegno di divorzio da determinare tenendo, altresì, conto degli ulteriori indicatori delle caratteristiche dell'unione matrimoniale (età del coniuge richiedente, effettive potenzialità professionali e reddituali, conformazione del mercato del lavoro) descritti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 L. div. che, a loro volta, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
Applicando i principi richiamati al caso di specie ritiene il Collegio che non possa essere accolta la domanda della resistente volta al riconoscimento in suo favore di un assegno di divorzio da porre a carico del marito per le ragioni che si vengono ad esporre.
Va premesso che le parti, sposatesi nel 2015 si sono, successivamente, separate consensualmente alle condizioni tra le stesse concordate e omologate dal Tribunale di Pavia in data 8.4.2022 in cui, per quanto in questa sede interessa, veniva disposta l'assegnazione alla resistente, convivente con il figlio, della ex casa familiare con la previsione, a carico del marito, di un contributo al mantenimento del figlio di euro 1.200,00. somma stabilita tenendo conto della rata di mutuo gravante sula ex casa coniugale, pari a 600,00 euro mensili, per cui l'importo previsto si giustificava “in ragione degli oneri gravanti sulla madre per il pagamento della rata di mutuo” dunque “quale forma di compartecipazione del padre alle spese abitative da sostenere per il figlio” (v. verbale di udienza del 5.4.2022 doc. n. 3). Nulla veniva, invece, previsto a titolo di mantenimento della moglie la quale era, del resto, regolarmente impiegata.
Dagli atti di causa è, inoltre, risultato che la resistente abbia sempre lavorato durante il matrimonio e, del resto, non è contestato che solo successivamente, quando il figlio aveva ormai già compiuto 10 anni, abbia richiesto di essere impiegata part time per dedicarsi alla crescita del minore ma anche all'accudimento del proprio padre malato (v. verbale di udienza del 21.6.2023). Nel corso del procedimento, del resto, non è emerso che la moglie pagina 6 di 8 abbia, durante la vita matrimoniale, sacrificato le proprie ambizioni lavorative per dedicarsi alla famiglia, avendo questa sempre lavorato e, da ultimo, essendo riuscita a incrementare le ore di lavoro passando all'impiego full time, con conseguente aumento della retribuzione. Non può, in definitiva, ritenersi che la scelta, certamente concordata con il marito, di usufruire di un orario lavorativo ridotto abbia avuto una qualche ricaduta sulle aspettative professionali della sig.ra la quale, in ogni caso, ha pacificamente liberamente scelto di CP_1 passare al lavoro part time, con conseguente riduzione della retribuzione, potendo comunque contare sull'apporto economico anche del marito. Non può, inoltre, non tenersi conto in questa sede del beneficio alla moglie derivato dal godimento della ex casa familiare, all'epoca acquistata con i proventi di entrambi i coniugi anche se formalmente intestata alla stessa, immobile che ha successivamente alienato per acquistarne un altro di cui ora è proprietaria esclusiva.
Alla luce degli elementi evidenziati, pertanto, non si apprezza una disparità tra le posizioni delle parti dal punto di vista economico-reddituale tale da giustificare la previsione a carico del marito di un assegno di mantenimento in favore della moglie la quale dispone di mezzi certamente “adeguati” considerando, altresì, che, rispetto all'epoca della separazione consensuale, la sua condizione economica è rimasta invariata, se non addirittura migliorata.
Per le valutazioni sin qui espresse, non potendosi ritenere la moglie impossibilitata a provvedere, con i suoi soli mezzi, al proprio sostentamento, il Tribunale rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
Vista la soccombenza prevalente del ricorrente in merito alla domanda relativa al mantenimento del figlio e la soccombenza della resistente rispetto alla domanda di riconoscimento di un assegno di divorzio, considerato l'accordo in merito alle ulteriori domande, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 6 dicembre 2022, così decide, richiamata la propria sentenza non definitiva n. n. 261/24 che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti: Per_ 1) affida il figlio (nato il [...]) in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
2) dispone che le visite con il figlio si svolgano secondo le modalità indicate in parte motiva;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a , in via anticipata Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mesi l'anno, a decorrere dal deposito del ricorso a titolo di concorso al mantenimento del figlio, l'importo di € 800,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat di variazione del costo della vita per operai e impiegati;
4) pone a carico di l'obbligo di rimborsare nella misura del 70%, a decorrere dal Parte_1 deposito del ricorso, le spese extra assegno sostenute per il figlio, da individuarsi secondo il Protocollo in pagina 7 di 8 uso presso il Tribunale;
5) rigetta la domanda di assegno di divorzio svolta dalla resistente;
6) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 14.2.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 8 di 8