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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/06/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati
Dott.ssa Daniela Ronzani - presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi - giudice rel.
Dott.ssa Cristina Bandiera - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
2087/2024 in data 06/05/2024, promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Vinci parte ricorrente
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Sandra Capra
parte convenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero
***
avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
chiedono congiuntamente all'Ill.mo Tribunale di Treviso che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 Parte_1
in data 13.07.1984 in Bichelsee (CH), trascritto
[...]
presso i registri degli atti di matrimonio del comune di
Bichelsee (CH) dell'anno 1984, vol. V, pag. 169, n. 10,
nonché del Comune di Moiano (BN) dell'anno 1984, parte 2
serie C atto n. 4, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile
di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
e ciò alle seguenti concordi
CONDIZIONI
1. La IG.ra e il IG. Controparte_1 Parte_1
continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La IG.ra e il IG. si Controparte_1 Parte_1
danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare l'uno verso l'altra a qualunque richiesta di assegno di mantenimento,
stante l'accordo assunto nel presente procedimento sui trasferimenti immobiliari a titolo di liquidazione una tantum.
Pag. 2 di 10
3. La IG.ra continuerà a vivere nella Controparte_1
casa coniugale attualmente in comproprietà al 50% dei coniugi, utilizzando tutti gli arredi ivi presenti;
la casa coniugale è sita in Gaiarine (TV), Via VI Aprile, n. 15, ed
è catastalmente censita: - al Catasto Terreni, foglio 13,
particella 1249 di mq. 461 e particella 2627 di mq. 31; -
al Catasto Urbano, sezione B, foglio 3, particella 1249
sub. 4 (abitazione), 1249 sub. 5 (autorimessa), 1249 sub 6
(area scoperta) e particella 1039 sub. 5 (magazzino).
4. Il IG. relativamente all'immobile di Parte_1
cui al punto precedente, si impegna a cedere, relativamente alla quota del 50% di sua piena proprietà, la nuda proprietà, in parti uguali tra loro, a titolo gratuito e come liberalità indiretta, ai figli (C.F. Parte_2
, (C.F. CodiceFiscale_3 Parte_3 C.F._4
e (C.F. , e a titolo di Parte_4 C.F._5
liquidazione una tantum il diritto di usufrutto vitalizio alla IG.ra che si impegna ad accettare, Controparte_1
dichiarando sin da ora di nulla pretendere in merito agli arredi ivi presenti. Le parti si impegnano a trasferire l'unità immobiliare a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con gli annessi, le pertinenze, i diritti, le azioni.
5. L'immobile in questione risulta gravato di ipoteca volontaria iscritta a garanzia di un mutuo concesso alla
Pag. 3 di 10 società SG Torneria S.n.c., di cui i coniugi sono soci al
50%, società che sino ad oggi ha regolarmente versato le rate del mutuo;
le parti convengono che le rate residue del mutuo continueranno a gravare sulla società mutuata SG
Torneria S.n.c. e, in caso di mancato pagamento, in uguale misura sui IGg.ri e Parte_1 Controparte_1
6. Si precisa che la presente previsione di cessione ha efficacia obbligatoria, con obbligo, quindi, per le parti a procedere alla cessione dei diritti reali in forma notarile entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di divorzio da parte del Tribunale.
7. Le spese notarili verranno sostenute integralmente dalla
IG quale parte acquirente. Le spese Controparte_1
di allineamento catastale del mappale 1249 sub 6 (area scoperta), oggi in parte occupato da strada comunale e divenuto mappale 2627, saranno sostenute dal IG. Parte_1
, quale parte alienante, il quale ha già incaricato,
[...]
a tale fine, l'architetto e provvederà anche Persona_1
a fornire, sempre a sue spese, per la data del rogito notarile, l'APE e la documentazione urbanistica dei beni oggetto di trasferimento.
8. Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti ed i rispettivi legali rinunciano alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 della L.P.
9. Le parti ribadiscono che gli accordi raggiunti e più
Pag. 4 di 10 sopra indicati sono accordi tra loro collegati, funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le parti si danno reciprocamente atto che le cessioni sopraindicate effettuate nell'ambito del divorzio,
rappresentano l'elemento funzionale e indispensabile per regolamentare la controversia di carattere patrimoniale insorta tra loro. I trasferimenti costituiscono accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1322 c.c. e degli artt.
19 e 23 L. 74/87 ai fini fiscali, destinato a regolare anche in via transattiva nell'ambito della separazione i rapporti patrimoniali tra i coniugi.
I coniugi dichiarano fin d'ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
adiva l'intestato Tribunale per sentir Parte_1
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con in data 13.07.1984 in Bichelsee (CH), Controparte_1
trascritto presso i registri degli atti di matrimonio del comune di Bichelsee (CH) dell'anno 1984, vol. V, pag. 169,
n. 10, nonché del Comune di Moiano (BN) dell'anno 1984,
parte 2 serie C atto n. 4.
Il ricorrente esponeva che i coniugi si erano consensualmente separati con omologa del 28/11/2020, la
Pag. 5 di 10 separazione si era protratta ininterrottamente per oltre tre anni e non v'era la possibilità di una riconciliazione;
i tre figli erano tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
anche i coniugi erano economicamente autosufficienti.
La IG si costituiva in giudizio e chiedeva che CP_1
le fosse riconosciuto un assegno divorzile.
All'udienza del 3/6/2025 le parti comparivano personalmente, con i rispettivi procuratori, e riferivano di avere raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio;
i procuratori precisavano le conclusioni in conformità.
Il Tribunale, visti gli atti e i documenti, rilevato che non vi sono questioni relative a figli minorenni o non autosufficienti, ritenuto che le condizioni di divorzio concordate tra le parti non presentino profili di illegittimità, ritenuto che la futura cessione immobiliare di cui al punto 4 delle condizioni costituisca equa corresponsione alla IG , pronuncia come chiesto CP_1
dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa civile nr
2087/2024 RG:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da
Pag. 6 di 10 e in data 13.07.1984 in Controparte_1 Parte_1
Bichelsee (CH), trascritto presso i registri degli atti di matrimonio del comune di Bichelsee (CH) dell'anno 1984,
vol. V, pag. 169, n. 10, nonché del Comune di Moiano (BN)
dell'anno 1984, parte 2 serie C atto n. 4; alle condizioni proposte dalle parti che di seguito si trascrivono:
“ 1. La IG.ra e il IG. Controparte_1 Parte_1
continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La IG.ra e il IG. si Controparte_1 Parte_1
danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare l'uno verso l'altra a qualunque richiesta di assegno di mantenimento,
stante l'accordo assunto nel presente procedimento sui trasferimenti immobiliari a titolo di liquidazione una tantum.
3. La IG.ra continuerà a vivere nella Controparte_1
casa coniugale attualmente in comproprietà al 50% dei coniugi, utilizzando tutti gli arredi ivi presenti;
la casa coniugale è sita in Gaiarine (TV), Via VI Aprile, n. 15, ed
è catastalmente censita: - al Catasto Terreni, foglio 13,
particella 1249 di mq. 461 e particella 2627 di mq. 31; -
al Catasto Urbano, sezione B, foglio 3, particella 1249
sub. 4 (abitazione), 1249 sub. 5 (autorimessa), 1249 sub 6
(area scoperta) e particella 1039 sub. 5 (magazzino).
Pag. 7 di 10
4. Il IG. relativamente all'immobile di Parte_1
cui al punto precedente, si impegna a cedere, relativamente alla quota del 50% di sua piena proprietà, la nuda proprietà, in parti uguali tra loro, a titolo gratuito e come liberalità indiretta, ai figli (C.F. Parte_2
, (C.F. CodiceFiscale_3 Parte_3 C.F._4
e (C.F. , e a titolo di Parte_4 C.F._5
liquidazione una tantum il diritto di usufrutto vitalizio alla IG.ra che si impegna ad accettare, Controparte_1
dichiarando sin da ora di nulla pretendere in merito agli arredi ivi presenti. Le parti si impegnano a trasferire l'unità immobiliare a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con gli annessi, le pertinenze, i diritti, le azioni.
5. L'immobile in questione risulta gravato di ipoteca volontaria iscritta a garanzia di un mutuo concesso alla società SG Torneria S.n.c., di cui i coniugi sono soci al
50%, società che sino ad oggi ha regolarmente versato le rate del mutuo;
le parti convengono che le rate residue del mutuo continueranno a gravare sulla società mutuata SG
Torneria S.n.c. e, in caso di mancato pagamento, in uguale misura sui IGg.ri e Parte_1 Controparte_1
6. Si precisa che la presente previsione di cessione ha efficacia obbligatoria, con obbligo, quindi, per le parti a procedere alla cessione dei diritti reali in forma notarile
Pag. 8 di 10 entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di divorzio da parte del Tribunale.
7. Le spese notarili verranno sostenute integralmente dalla
IG quale parte acquirente. Le spese Controparte_1
di allineamento catastale del mappale 1249 sub 6 (area scoperta), oggi in parte occupato da strada comunale e divenuto mappale 2627, saranno sostenute dal IG. Parte_1
, quale parte alienante, il quale ha già incaricato,
[...]
a tale fine, l'architetto e provvederà anche Persona_1
a fornire, sempre a sue spese, per la data del rogito notarile, l'APE e la documentazione urbanistica dei beni oggetto di trasferimento.
8. Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti ed i rispettivi legali rinunciano alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 della L.P.
9. Le parti ribadiscono che gli accordi raggiunti e più
sopra indicati sono accordi tra loro collegati, funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le parti si danno reciprocamente atto che le cessioni sopraindicate effettuate nell'ambito del divorzio,
rappresentano l'elemento funzionale e indispensabile per regolamentare la controversia di carattere patrimoniale insorta tra loro. I trasferimenti costituiscono accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1322 c.c. e degli artt.
Pag. 9 di 10 anche in via transattiva nell'ambito della separazione i rapporti patrimoniali tra i coniugi.
I coniugi dichiarano fin d'ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza”.;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3.ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Treviso, 03/06/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
Pag. 10 di 10
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
19 e 23 L. 74/87 ai fini fiscali, destinato a regolare