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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 20 febbraio 2025, davanti al G.I. dott.ssa Maria Militello, viene chiamato il procedimento n. 2043/18 R.G.
E' comparso, per il ricorrente, l'avv.Patrizia Silipigni
E' comparso, per il resistente, l'avv. Antonino Giunta
I difensori discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione.
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Militello, all'udienza del 20 febbraio
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2043 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente pagina 1 di 9 TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore (p. iva Parte_1
, con sede in Messina, viale San Martino 33, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Patrizia Silipigni, per procura in atti ricorrente – opponente
E
, in persona del Sindaco pro tempore (cod. fisc. , con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Messina, Piazza Unione Europea – Palazzo Municipale, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Giunta, presso il cui studio in Messina, via Industriale is. K 56 ha eletto domicilio resistente – opposto
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come da verbale in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso in opposizione, depositato in data 13.04.2018, la società Parte_1
conveniva in giudizio il chiedendo l'annullamento, previa
[...] Controparte_1
sospensione, della nota prot. n. 65698 datata 12.03.2018 e notificata il 16.03.2018, con cui gli veniva richiesto il pagamento di € 26.422,00 ed ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, nonché per chiedere la disapplicazione del regolamento COSAP del nella parte in cui non rispetta i criteri di cui all'art. 63 del d. lgs. Controparte_1
446/1997 per la determinazione dei canoni relativi alle occupazioni di suolo pubblico.
In particolare, la società ricorrente rappresentava che sin dal 1968 il Comune di
Messina le aveva concesso le autorizzazioni provvisorie necessarie per occupare il suolo pubblico antistante i locali di sua proprietà, con cadenza non periodica e sulla scorta delle formali richieste della società stessa, consentendole di occupare una superficie pari a mq. 38 mediante la collocazione di un gazebo e di una struttura modulare amovibile, caratterizzata anche da un paravento;
di aver richiesto al
Comune, giusta nota prot. n. 7906 del 04.09.2007, il rilascio dell'autorizzazione per pagina 2 di 9 l'occupazione temporanea del suddetto spazio pubblico, concessa per un canone annuo pari ad € 2.774,00 con validità sino al 30.03.2009; di non aver più richiesto, dopo tale data, alcuna autorizzazione e di non aver sfruttato tali spazi;
che in data
20.07.2016 il Corpo di Polizia Municipale contestava l'occupazione abusiva di una superficie di mq. 42 circa ed elevava il verbale n. 402090, che veniva prontamente pagato;
che, in data 01.02.2017, gli veniva notificata ordinanza ingiunzione, prot. n.
14847, di rimozione della struttura abusiva e di pagamento della somma di €
157.622,00, comprensiva delle sanzioni, per tutti i canoni non versati tra il 2011 e il
2016, opposta dal ricorrente, che incoava il giudizio n. 1310/2017 r.g.; che, nelle more della definizione del suddetto giudizio, intervenuta la legge finanziaria
2017/2018, che consentiva ai Comuni di ricorrere a politiche di definizione agevolata di tutte le entrate tributarie (compresa la COSAP), le parti in causa stipulavano una transazione, in cui il resistente riconosceva l'errore commesso nella quantificazione del suolo occupato (mq. 38 invece che mq. 42); che, in data 24.01.2018, gli veniva notificata una ulteriore ordinanza, prot. n. 20270, dopo che, sulla scorta di nuovi asseriti accertamenti risalenti al 19.07.2016, 20.02.2017 e 11.09.2017, gli agenti accertatori rilevavano l'occupazione abusiva prima per mq. 42 e poi per mq. 24 e mq.
21; di avere richiesto al la rettifica dell'ordinanza ingiunzione prot. n. CP_1
20270 a causa della erroneità dei coefficienti e della sanzione comminata;
che l'istanza veniva accolta e, in data 16.03.2018, gli veniva notificata una ulteriore ordinanza ingiunzione, prot. n. 65698 – qui opposta –, con cui si revocava quella precedente del 24.01.2018 e, richiamati i medesimi accertamenti già menzionati, si ingiungeva al il pagamento della somma di € 26.422,00 per Parte_1
l'occupazione abusiva di mq. 42 dal 20.07.2016 al 20.02.2017 e di mq. 24 dal
07.09.2017 al 01.01.2018.
Il ricorrente lamentava la violazione, da parte del resistente, dell'art. 17, co. CP_1
4, del regolamento COSAP per la mancata notificazione del verbale di accertamento prodromico all'ordinanza ingiunzione, nonché dell'art. 63, co. 2, lett. G del d. lgs.
pagina 3 di 9 446/1997, in quanto veniva applicata una sanzione non limitata ai trenta giorni antecedenti la data di contestazione. Si doleva, poi, dell'abuso di diritto operato dal in violazione degli artt. 2 e 97 Cost.. In subordine lamentava Controparte_1
l'illegittimità dell'ordinanza impugnata in riferimento al quantum computato, in quanto elaborato in virtù del regolamento COSAP di cui alla deliberazione consiliare n. 97/C del 28.12.2011, del quale chiedeva la disapplicazione, poiché contrario ai criteri stabiliti dall'art. 63 del d. lgs. 446/1997.
Per tutte queste ragioni la ricorrente chiedeva, in via preliminare, di sospendere e annullare l'ordinanza ingiunzione nella parte in cui richiede il pagamento dei canoni per il periodo antecedente al 01.12.2017 e di ritenere legittima la richiesta avanzata dal esclusivamente con riferimento al periodo correttamente individuato CP_1
sulla scorta dei presunti accertamenti, ponendo alla base del calcolo il precedente regolamento COSAP, con disapplicazione di quello in vigore;
in subordine, di annullare l'ordinanza ingiunzione in quanto posta in essere in assoluto abuso del diritto, indicando il periodo ritenuto proporzionato e legittimo per il computo dei canoni e delle relative sanzioni;
in ogni caso, di disapplicare il regolamento COSAP del nella parte in cui non rispetta i criteri indicati dall'art. 63 del Controparte_1
d. lgs. 446/1997; con vittoria di spese e compensi.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.06.2018, si costituiva in giudizio il contestando il Controparte_1 ricorso dell'opponente e deducendo l'inammissibilità dell'opposizione per inesistenza dell'emissione di ordinanza ingiunzione volta alla riscossione coattiva, posto che il provvedimento impugnato era da considerarsi solo quale verbale di accertamento delle violazioni contestate con il calcolo delle relative sanzioni. Nel merito, rilevava la correttezza dell'ordinanza impugnata a fronte dell'accertata occupazione abusiva del suolo pubblico realizzata dalla società ricorrente. Si opponeva, infine, alla disapplicazione del regolamento COSAP, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
pagina 4 di 9 Per tali motivi chiedeva, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e, nel merito, in subordine, di rigettare il ricorso in quanto inammissibile;
con vittoria di spese e compensi.
Nelle more, le parti rappresentavano, da un lato, l'avvenuta spontanea demolizione, da parte del , delle strutture abusive illegittimamente collocate sul suolo Parte_1
pubblico e, dall'altro, la revoca dell'atto opposto alla luce della demolizione stessa e della pronuncia del CGA n. 595/2018, intervenuta in corso di causa, che annullava il regolamento COSAP del Comune di Messina nella parte riguardante i parametri di quantificazione del canone concessorio. Per tali ragioni entrambe le parti chiedevano la pronuncia della cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese e compensi.
Il giudizio, non ulteriormente istruito, veniva rinviato per la discussione all'udienza del 20.02.2025, con assegnazione alle parti di termine sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie.
RITENUTO IN DIRITTO
Sulla scorta delle emergenze processuali va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' opportuno ricordare che, per pacifiche coordinate ermeneutiche, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata, anche in assenza di accordo tra le parti, d'ufficio dal Giudice allorché venga totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive contestazioni delle parti, per essere, nel corso del giudizio, sopravvenute determinate circostanze che, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, si riversino sul processo eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta (da ultimo Cass. civ. ord. n. 1257/2023).
Nel caso di specie, peraltro, tanto il ricorrente quanto il resistente rappresentano il venir meno dell'originaria res litigiosa, stante l'intervenuto annullamento dell'atto oggetto di impugnazione e l'avvenuta spontanea demolizione, da parte della società
pagina 5 di 9 , delle strutture abusivamente collocate sul suolo pubblico e la cui Parte_1 presenza ha dato luogo all'intera vicenda processuale.
In merito alle spese processuali, in assenza di un diverso accordo tra le parti, le stesse vanno liquidate tenendo conto del criterio della “soccombenza virtuale”, in base ad una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte, basata sui criteri di verosimiglianza o su un'indagine sommaria di delibazione del merito.
Su quest'ultimo aspetto, si ricorda, infatti, che alla statuizione di cessazione della materia del contendere segue l'obbligo, per il Giudice adito, di provvedere alle spese processuali mediante l'esperimento di un giudizio di tipo prognostico su quello che sarebbe stato l'esito del processo, ove questo fosse proseguito sino al suo sbocco naturale, ponendo le stesse a carico della parte “virtualmente” soccombente, ossia la parte che, laddove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, avrebbe ottenuto una pronuncia a sé sfavorevole (ex multis Cass. civ. n. 14939/2020).
Orbene, questo Giudice ritiene che, in assenza della dichiarazione di cessata materia del contendere, il giudizio si sarebbe plausibilmente concluso con una pronuncia di inammissibilità del ricorso in opposizione proposto dal . Parte_1
A tale conclusione si sarebbe giunti valutando la non impugnabilità dell'ordinanza prot. n. 65698 del 12.03.2018.
In particolare, la inammissibilità del ricorso in opposizione sarebbe derivata da una corretta qualificazione dell'atto opposto.
A ben vedere, infatti, il suddetto provvedimento veniva emesso dal Dirigente del
Dipartimento Demanio a seguito Controparte_2 dell'istanza – di rettifica del quantum sanzionatorio irrogato – avanzata dal
[...]
in relazione ad una precedente ordinanza, la prot. n. 20270 del 24.01.2018. Parte_1
Tale circostanza, oltre che incontestata e confermata da entrambe le parti in causa, emerge in modo chiaro dallo stesso provvedimento opposto nel quale, richiamati i medesimi accertamenti del Corpo della Polizia Municipale già indicati nella pagina 6 di 9 precedente ordinanza del 24.01.2018, e ritenuto necessario revocare l'ingiunzione prot. n. 20270, ne veniva esplicitamente disposta la revoca.
Orbene, si deve ritenere che tanto l'ordinanza del 24.01.2018 quanto quella successiva del 12.03.2018 non fossero qualificabili quali ordinanze - ingiunzione di pagamento, ma come ordinanze di rimozione e sgombero con contestuale verbale di accertamento delle violazioni contestate, ai sensi del regolamento COSAP del con il calcolo delle relative sanzioni. Controparte_1
A sostegno di ciò basti considerare che il provvedimento antecedente all'ordinanza opposta consentiva al contravventore il pagamento abbreviato nel termine di sessanta giorni dalla notifica per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta ad un terzo;
prevedeva l'avvertenza che, in caso di omesso pagamento entro il termine di novanta giorni, si sarebbe potuto procedere per la riscossione coattiva mediante ordinanza ingiunzione ed iscrizione a ruolo;
concedeva la facoltà di far pervenire scritti difensivi e documenti, di essere sentiti personalmente e di avere chiarimenti;
tutti elementi caratterizzanti un verbale di accertamento e non una ordinanza ingiunzione.
Orbene, in tema di opposizione a ordinanza ingiunzione giova ricordare che, per pacifiche coordinate ermeneutiche, il rimedio della opposizione di cui agli artt. 22 e
23 della l. 689/1981 è esperibile esclusivamente avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dall'autorità competente nelle forme dell'ordinanza ingiunzione (Cass. civ. n. 15224/2006).
Ed invero, il verbale di accertamento delle violazioni per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non è ex se lesivo di situazioni giuridiche soggettive del contravventore, trattandosi di un atto di natura procedimentale volto a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, cui fa seguito un'attività istruttoria destinata a concludersi, nel caso in cui l'autorità competente ritenga sussistente l'infrazione contestata, con l'emanazione del provvedimento irrogativo della sanzione, ossia l'ordinanza ingiunzione, unico atto contro cui è possibile proporre opposizione. Fa eccezione a tale principio il caso di pagina 7 di 9 sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, relativamente alle quali il verbale di accertamento dell'infrazione, in forza della normativa speciale di settore, possiede la potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo e a porsi, pertanto, quale atto definitorio del procedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza ingiunzione (in tal senso ex multis Cass. civ. n. 9764/2020, in senso conforme Cass. civ. n. 11236/2003).
Da quanto sin qui esposto deriva che, nella fattispecie in esame, la società ricorrente non avrebbe potuto legittimamente impugnare innanzi al Tribunale l'avviso di accertamento e liquidazione indennità e sanzioni di cui all'atto prot. n. 65698 del
12.03.2018, bensì, ai sensi degli artt. 17 e 18 della l. 689/81 era posta di fronte all'alternativa di pagare entro il termine previsto o di far pervenire scritti difensivi e documenti, chiedendo eventualmente l'audizione personale all'autorità competente, cui veniva inviato il rapporto per l'emissione della relativa ordinanza ingiunzione.
Soltanto nel caso in cui l'autorità competente avesse emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento della somma dovuta per la violazione, quest'ultima avrebbe potuto essere opposta di fronte a questo Tribunale, in quanto essa avrebbe acquisito valore ed efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria irrogata.
Per tali ragioni, laddove tale giudizio non si fosse concluso con una pronuncia di cessata materia del contendere, è ragionevole ritenere che il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile in quanto finalizzato ad ottenere l'annullamento di un atto non impugnabile dinnanzi all'autorità giudiziaria, sicché le spese di lite, secondo il criterio della soccombenza “virtuale”, vanno poste a carico del ricorrente e in favore del resistente.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22 e in considerazione del valore della controversia (scaglione da € 26.001 a € 52.000, valori minimi in ragione della relativa semplicità della controversia per fase studio, introduttiva e decisoria), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di €
3.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 851,00 per la pagina 8 di 9 fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per trattazione, € 1.453,00 per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2043/2018 R.G. così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
che si liquidano in € 3.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Controparte_1
Così deciso in Messina, il 20.7.2025
IL GIUDICE
Maria Militello
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
pagina 9 di 9
SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 20 febbraio 2025, davanti al G.I. dott.ssa Maria Militello, viene chiamato il procedimento n. 2043/18 R.G.
E' comparso, per il ricorrente, l'avv.Patrizia Silipigni
E' comparso, per il resistente, l'avv. Antonino Giunta
I difensori discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione.
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Militello, all'udienza del 20 febbraio
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2043 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente pagina 1 di 9 TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore (p. iva Parte_1
, con sede in Messina, viale San Martino 33, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Patrizia Silipigni, per procura in atti ricorrente – opponente
E
, in persona del Sindaco pro tempore (cod. fisc. , con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Messina, Piazza Unione Europea – Palazzo Municipale, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Giunta, presso il cui studio in Messina, via Industriale is. K 56 ha eletto domicilio resistente – opposto
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come da verbale in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso in opposizione, depositato in data 13.04.2018, la società Parte_1
conveniva in giudizio il chiedendo l'annullamento, previa
[...] Controparte_1
sospensione, della nota prot. n. 65698 datata 12.03.2018 e notificata il 16.03.2018, con cui gli veniva richiesto il pagamento di € 26.422,00 ed ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, nonché per chiedere la disapplicazione del regolamento COSAP del nella parte in cui non rispetta i criteri di cui all'art. 63 del d. lgs. Controparte_1
446/1997 per la determinazione dei canoni relativi alle occupazioni di suolo pubblico.
In particolare, la società ricorrente rappresentava che sin dal 1968 il Comune di
Messina le aveva concesso le autorizzazioni provvisorie necessarie per occupare il suolo pubblico antistante i locali di sua proprietà, con cadenza non periodica e sulla scorta delle formali richieste della società stessa, consentendole di occupare una superficie pari a mq. 38 mediante la collocazione di un gazebo e di una struttura modulare amovibile, caratterizzata anche da un paravento;
di aver richiesto al
Comune, giusta nota prot. n. 7906 del 04.09.2007, il rilascio dell'autorizzazione per pagina 2 di 9 l'occupazione temporanea del suddetto spazio pubblico, concessa per un canone annuo pari ad € 2.774,00 con validità sino al 30.03.2009; di non aver più richiesto, dopo tale data, alcuna autorizzazione e di non aver sfruttato tali spazi;
che in data
20.07.2016 il Corpo di Polizia Municipale contestava l'occupazione abusiva di una superficie di mq. 42 circa ed elevava il verbale n. 402090, che veniva prontamente pagato;
che, in data 01.02.2017, gli veniva notificata ordinanza ingiunzione, prot. n.
14847, di rimozione della struttura abusiva e di pagamento della somma di €
157.622,00, comprensiva delle sanzioni, per tutti i canoni non versati tra il 2011 e il
2016, opposta dal ricorrente, che incoava il giudizio n. 1310/2017 r.g.; che, nelle more della definizione del suddetto giudizio, intervenuta la legge finanziaria
2017/2018, che consentiva ai Comuni di ricorrere a politiche di definizione agevolata di tutte le entrate tributarie (compresa la COSAP), le parti in causa stipulavano una transazione, in cui il resistente riconosceva l'errore commesso nella quantificazione del suolo occupato (mq. 38 invece che mq. 42); che, in data 24.01.2018, gli veniva notificata una ulteriore ordinanza, prot. n. 20270, dopo che, sulla scorta di nuovi asseriti accertamenti risalenti al 19.07.2016, 20.02.2017 e 11.09.2017, gli agenti accertatori rilevavano l'occupazione abusiva prima per mq. 42 e poi per mq. 24 e mq.
21; di avere richiesto al la rettifica dell'ordinanza ingiunzione prot. n. CP_1
20270 a causa della erroneità dei coefficienti e della sanzione comminata;
che l'istanza veniva accolta e, in data 16.03.2018, gli veniva notificata una ulteriore ordinanza ingiunzione, prot. n. 65698 – qui opposta –, con cui si revocava quella precedente del 24.01.2018 e, richiamati i medesimi accertamenti già menzionati, si ingiungeva al il pagamento della somma di € 26.422,00 per Parte_1
l'occupazione abusiva di mq. 42 dal 20.07.2016 al 20.02.2017 e di mq. 24 dal
07.09.2017 al 01.01.2018.
Il ricorrente lamentava la violazione, da parte del resistente, dell'art. 17, co. CP_1
4, del regolamento COSAP per la mancata notificazione del verbale di accertamento prodromico all'ordinanza ingiunzione, nonché dell'art. 63, co. 2, lett. G del d. lgs.
pagina 3 di 9 446/1997, in quanto veniva applicata una sanzione non limitata ai trenta giorni antecedenti la data di contestazione. Si doleva, poi, dell'abuso di diritto operato dal in violazione degli artt. 2 e 97 Cost.. In subordine lamentava Controparte_1
l'illegittimità dell'ordinanza impugnata in riferimento al quantum computato, in quanto elaborato in virtù del regolamento COSAP di cui alla deliberazione consiliare n. 97/C del 28.12.2011, del quale chiedeva la disapplicazione, poiché contrario ai criteri stabiliti dall'art. 63 del d. lgs. 446/1997.
Per tutte queste ragioni la ricorrente chiedeva, in via preliminare, di sospendere e annullare l'ordinanza ingiunzione nella parte in cui richiede il pagamento dei canoni per il periodo antecedente al 01.12.2017 e di ritenere legittima la richiesta avanzata dal esclusivamente con riferimento al periodo correttamente individuato CP_1
sulla scorta dei presunti accertamenti, ponendo alla base del calcolo il precedente regolamento COSAP, con disapplicazione di quello in vigore;
in subordine, di annullare l'ordinanza ingiunzione in quanto posta in essere in assoluto abuso del diritto, indicando il periodo ritenuto proporzionato e legittimo per il computo dei canoni e delle relative sanzioni;
in ogni caso, di disapplicare il regolamento COSAP del nella parte in cui non rispetta i criteri indicati dall'art. 63 del Controparte_1
d. lgs. 446/1997; con vittoria di spese e compensi.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.06.2018, si costituiva in giudizio il contestando il Controparte_1 ricorso dell'opponente e deducendo l'inammissibilità dell'opposizione per inesistenza dell'emissione di ordinanza ingiunzione volta alla riscossione coattiva, posto che il provvedimento impugnato era da considerarsi solo quale verbale di accertamento delle violazioni contestate con il calcolo delle relative sanzioni. Nel merito, rilevava la correttezza dell'ordinanza impugnata a fronte dell'accertata occupazione abusiva del suolo pubblico realizzata dalla società ricorrente. Si opponeva, infine, alla disapplicazione del regolamento COSAP, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
pagina 4 di 9 Per tali motivi chiedeva, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e, nel merito, in subordine, di rigettare il ricorso in quanto inammissibile;
con vittoria di spese e compensi.
Nelle more, le parti rappresentavano, da un lato, l'avvenuta spontanea demolizione, da parte del , delle strutture abusive illegittimamente collocate sul suolo Parte_1
pubblico e, dall'altro, la revoca dell'atto opposto alla luce della demolizione stessa e della pronuncia del CGA n. 595/2018, intervenuta in corso di causa, che annullava il regolamento COSAP del Comune di Messina nella parte riguardante i parametri di quantificazione del canone concessorio. Per tali ragioni entrambe le parti chiedevano la pronuncia della cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese e compensi.
Il giudizio, non ulteriormente istruito, veniva rinviato per la discussione all'udienza del 20.02.2025, con assegnazione alle parti di termine sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie.
RITENUTO IN DIRITTO
Sulla scorta delle emergenze processuali va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' opportuno ricordare che, per pacifiche coordinate ermeneutiche, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata, anche in assenza di accordo tra le parti, d'ufficio dal Giudice allorché venga totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive contestazioni delle parti, per essere, nel corso del giudizio, sopravvenute determinate circostanze che, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, si riversino sul processo eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta (da ultimo Cass. civ. ord. n. 1257/2023).
Nel caso di specie, peraltro, tanto il ricorrente quanto il resistente rappresentano il venir meno dell'originaria res litigiosa, stante l'intervenuto annullamento dell'atto oggetto di impugnazione e l'avvenuta spontanea demolizione, da parte della società
pagina 5 di 9 , delle strutture abusivamente collocate sul suolo pubblico e la cui Parte_1 presenza ha dato luogo all'intera vicenda processuale.
In merito alle spese processuali, in assenza di un diverso accordo tra le parti, le stesse vanno liquidate tenendo conto del criterio della “soccombenza virtuale”, in base ad una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte, basata sui criteri di verosimiglianza o su un'indagine sommaria di delibazione del merito.
Su quest'ultimo aspetto, si ricorda, infatti, che alla statuizione di cessazione della materia del contendere segue l'obbligo, per il Giudice adito, di provvedere alle spese processuali mediante l'esperimento di un giudizio di tipo prognostico su quello che sarebbe stato l'esito del processo, ove questo fosse proseguito sino al suo sbocco naturale, ponendo le stesse a carico della parte “virtualmente” soccombente, ossia la parte che, laddove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, avrebbe ottenuto una pronuncia a sé sfavorevole (ex multis Cass. civ. n. 14939/2020).
Orbene, questo Giudice ritiene che, in assenza della dichiarazione di cessata materia del contendere, il giudizio si sarebbe plausibilmente concluso con una pronuncia di inammissibilità del ricorso in opposizione proposto dal . Parte_1
A tale conclusione si sarebbe giunti valutando la non impugnabilità dell'ordinanza prot. n. 65698 del 12.03.2018.
In particolare, la inammissibilità del ricorso in opposizione sarebbe derivata da una corretta qualificazione dell'atto opposto.
A ben vedere, infatti, il suddetto provvedimento veniva emesso dal Dirigente del
Dipartimento Demanio a seguito Controparte_2 dell'istanza – di rettifica del quantum sanzionatorio irrogato – avanzata dal
[...]
in relazione ad una precedente ordinanza, la prot. n. 20270 del 24.01.2018. Parte_1
Tale circostanza, oltre che incontestata e confermata da entrambe le parti in causa, emerge in modo chiaro dallo stesso provvedimento opposto nel quale, richiamati i medesimi accertamenti del Corpo della Polizia Municipale già indicati nella pagina 6 di 9 precedente ordinanza del 24.01.2018, e ritenuto necessario revocare l'ingiunzione prot. n. 20270, ne veniva esplicitamente disposta la revoca.
Orbene, si deve ritenere che tanto l'ordinanza del 24.01.2018 quanto quella successiva del 12.03.2018 non fossero qualificabili quali ordinanze - ingiunzione di pagamento, ma come ordinanze di rimozione e sgombero con contestuale verbale di accertamento delle violazioni contestate, ai sensi del regolamento COSAP del con il calcolo delle relative sanzioni. Controparte_1
A sostegno di ciò basti considerare che il provvedimento antecedente all'ordinanza opposta consentiva al contravventore il pagamento abbreviato nel termine di sessanta giorni dalla notifica per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta ad un terzo;
prevedeva l'avvertenza che, in caso di omesso pagamento entro il termine di novanta giorni, si sarebbe potuto procedere per la riscossione coattiva mediante ordinanza ingiunzione ed iscrizione a ruolo;
concedeva la facoltà di far pervenire scritti difensivi e documenti, di essere sentiti personalmente e di avere chiarimenti;
tutti elementi caratterizzanti un verbale di accertamento e non una ordinanza ingiunzione.
Orbene, in tema di opposizione a ordinanza ingiunzione giova ricordare che, per pacifiche coordinate ermeneutiche, il rimedio della opposizione di cui agli artt. 22 e
23 della l. 689/1981 è esperibile esclusivamente avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dall'autorità competente nelle forme dell'ordinanza ingiunzione (Cass. civ. n. 15224/2006).
Ed invero, il verbale di accertamento delle violazioni per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non è ex se lesivo di situazioni giuridiche soggettive del contravventore, trattandosi di un atto di natura procedimentale volto a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, cui fa seguito un'attività istruttoria destinata a concludersi, nel caso in cui l'autorità competente ritenga sussistente l'infrazione contestata, con l'emanazione del provvedimento irrogativo della sanzione, ossia l'ordinanza ingiunzione, unico atto contro cui è possibile proporre opposizione. Fa eccezione a tale principio il caso di pagina 7 di 9 sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, relativamente alle quali il verbale di accertamento dell'infrazione, in forza della normativa speciale di settore, possiede la potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo e a porsi, pertanto, quale atto definitorio del procedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza ingiunzione (in tal senso ex multis Cass. civ. n. 9764/2020, in senso conforme Cass. civ. n. 11236/2003).
Da quanto sin qui esposto deriva che, nella fattispecie in esame, la società ricorrente non avrebbe potuto legittimamente impugnare innanzi al Tribunale l'avviso di accertamento e liquidazione indennità e sanzioni di cui all'atto prot. n. 65698 del
12.03.2018, bensì, ai sensi degli artt. 17 e 18 della l. 689/81 era posta di fronte all'alternativa di pagare entro il termine previsto o di far pervenire scritti difensivi e documenti, chiedendo eventualmente l'audizione personale all'autorità competente, cui veniva inviato il rapporto per l'emissione della relativa ordinanza ingiunzione.
Soltanto nel caso in cui l'autorità competente avesse emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento della somma dovuta per la violazione, quest'ultima avrebbe potuto essere opposta di fronte a questo Tribunale, in quanto essa avrebbe acquisito valore ed efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria irrogata.
Per tali ragioni, laddove tale giudizio non si fosse concluso con una pronuncia di cessata materia del contendere, è ragionevole ritenere che il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile in quanto finalizzato ad ottenere l'annullamento di un atto non impugnabile dinnanzi all'autorità giudiziaria, sicché le spese di lite, secondo il criterio della soccombenza “virtuale”, vanno poste a carico del ricorrente e in favore del resistente.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22 e in considerazione del valore della controversia (scaglione da € 26.001 a € 52.000, valori minimi in ragione della relativa semplicità della controversia per fase studio, introduttiva e decisoria), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di €
3.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 851,00 per la pagina 8 di 9 fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per trattazione, € 1.453,00 per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2043/2018 R.G. così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
che si liquidano in € 3.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Controparte_1
Così deciso in Messina, il 20.7.2025
IL GIUDICE
Maria Militello
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
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