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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40105/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 40105/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. NASO DOMENICO ricorrente contro
Controparte_1
Avv. MOLFESE ALESSANDRA resistente
CONCLUSIONI: come da ricorso atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 15.12.23, ha esposto: Parte_1
di essere dipendente del come docente laureata di scuola secondaria di Controparte_1
secondo grado dal 1.9.2012 e di aver svolto servizi preruolo in virtù di plurimi contratti a termine risultanti dal decreto di ricostruzione della carriera;
che con il citato decreto di ricostruzione della carriera le è stata riconosciuta l'anzianità preruolo di anni 8 e mesi 8 ai fini giuridici ed economici e di anni 2 e mesi 4 ai soli fini economici;
che quest'ultima anzianità deve essere recuperata a decorrere dal 1.9.2020, data di compimento del
16° anno di anzianità di servizio, in virtù dell'istituto del riallineamento della carriera ai sensi dell'art. 4, co. 3, del D.P.R. n. 399 del 1988 e dell'art. 66, co. 6, del CCNL scuola.
Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al riallineamento della carriera ed al riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'anzianità di servizio riconosciuta ai soli fini economici in sede di ricostruzione carriera, con conseguente condanna del convenuto CP_1
pagina 1 di 5 ad inquadrarla a decorrere dal 1.9.2020, nello scaglione stipendiale 15-20 anni con la qualifica di Docente laureata di scuola secondaria di secondo grado e con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 18 e mesi 4 o comunque di collocarla nella posizione maturata e a decorrere dal 1.5.2022 nello scaglione 21-27 anni;
per l'effetto, ha chiesto la condanna del al CP_1 pagamento della somma di € 7.208,14, oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive maturate dal 1.5.22, oltre accessori e spese processuali, da distrarsi.
2.- Il , si è costituito tardivamente, chiedendone il rigetto del Controparte_1
ricorso ed eccependo che gli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 hanno disposto la caducazione di tutte le disposizioni non richiamate dalla contrattazione collettiva a decorrere dal 26.5.1999, data di stipula del primo CCNL. Ha inoltre eccepito la prescrizione dei crediti rivendicati.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Il ricorso va accolto richiamando ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c. le motivazioni rese in precedenti analoghi della Corte di Appello di Roma (n. 3932/2022; n. 150/2023; n. 1505/2023; n.
3269/23).
3.1- In particolare nella sentenza n. 3269/2023 si legge:
“4.1. - Giova premettere che l'art. 1 del D.L. n. 370 del 1970 e s.m.i. stabilisce che "1. Al personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate comprese quelle all'estero in qualità di insegnante non di ruolo con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono" e che l'art. 9 del D.L. n. 370 del
1970 e s.m.i. prevede, inoltre, che "9. Fe. restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo". L'art. 4, co. 3, del D.P.R. n. 399 del 1988 - attuativo del D.L. n. 370 del 1970 (in materia di
"Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica") - dispone che "3. Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei pagina 2 di 5 conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali".
La disposizione è da mettere in relazione con le particolari modalità della ricostruzione della carriera del personale dipendente a tempo indeterminato del settore della scuola (personale docente e personale At.). Ed infatti, per i docenti, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 stabilisce che "al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo". Per il personale AT. l'art. 569 del medesimo d.lgs. n. 297 del 1994 stabilisce che “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici". Il cd.
"riallineamento", dunque, permette di avere un incremento stipendiale ed è legato alla ricostruzione della carriera precedentemente effettuata, ma va distinto da essa. La ricostruzione della carriera si chiede dopo aver superato l'anno di prova e permette di essere inquadrati nella fascia stipendiale spettante grazie al riconoscimento (almeno parziale) del servizio preruolo.
Le fasce stipendiali per i docenti assunti entro il 1.9.2011 sono 0-2, 3-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34,
35 e oltre;
per quelli assunto dopo il 1.9.2011 il primo grado gradone è 0-8, il resto è inalterato.
Tuttavia per il personale docente e AT. una quota di anzianità maturata durante il pre-ruolo
(quella utile ai soli fini economici) viene "accantonata" al momento della ricostruzione della carriera, per essere poi successivamente recuperata al compimento di una determinata (secondo il grado della scuola) anzianità di ruolo -da intendersi come di "servizio", cioè compreso il preruolo così come riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera, ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali (cd. riallineamento).
L'art. 4, co. 3, del D.P.R. n. 399 del 1988 non ha cessato di essere efficace a seguito della c.d. "contrattualizzazione" (o "privatizzazione") del pubblico impiego e della successiva stipulazione dei correlati CCNL, in quanto esclusa dall'elenco delle "Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-
1997 per il personale non dirigenziale ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto" (vd. lett. o dell'Allegato A al d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i.). Inoltre, l'art. 66 co. 6 del pagina 3 di 5 CCNL del 4/8/1995 relativo al comparto scuola stabilisce espressamente che "6. Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399". Tutti i successivi contratti collettivi di comparto che si sono susseguiti hanno sempre confermato la vigenza del predetto art. 66, che a sua volta richiamava l'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 in esame il quale, pertanto, deve ritenersi vigente ed applicabile al caso di specie”.
3.2- Sulla scorta di tali condivisibili argomentazioni, dalle quali il Tribunale non intende discostarsi, essendo incontroverso che la ricorrente ha maturato, in data 1.9.2020, un'anzianità di servizio in qualità di docente laureata complessivamente pari a 16, sussiste il diritto della stessa al riallineamento in applicazione dell'art. 4, co. 3, del D.P.R. n. 399 del 1988, con conseguente diritto, a decorrere dalla predetta data, al riconoscimento integrale, ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali, dell'anzianità di servizio di anni 2 e mesi 4 che in precedenza, ai soli fini della ricostruzione della carriera, era stata riconosciuta esclusivamente a fini economici.
4.- Considerato che il convenuto non ha sollevato alcuna specifica contestazione in merito CP_1
né all'epoca di decorrenza dell'inquadramento nelle fasce stipendiali (cioè fascia 15-20 anni dal
1.9.2020, con una anzianità di servizio a fini giuridici ed economici di anni 18 e mesi 4, e dal 1.5.22 fascia stipendiale 21-27 anni), né alla misura delle retribuzioni spettanti secondo il prospetto contenuto in ricorso né di quelle di fatto corrisposte, e che è, altresì, tardiva l'eccezione di prescrizione quinquennale, oltre che infondata perché le differenze retributive sono state calcolate dal 1.5.2022, deve condannarsi il convenuto al pagamento della complessiva somma di € 7.208,14, oltre i ratei di tredicesima mensilità.
A tale somma devono aggiungersi gli accessori di legge e, cioè, gli interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici giusta quanto prevede l'art. 16, comma 6, CP_2
della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94) dalle singole scadenze fino al soddisfo.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede:
pagina 4 di 5 - dichiara il diritto della ricorrente al riallineamento della carriera ai sensi dell'art. 4, comma 3, del
D.P.R. 399/1988;
- dichiara il diritto della ricorrente all'inserimento nella fascia stipendiale 15-20 anni a decorrere dal
1.9.2020, con una anzianità di servizio a fini giuridici ed economici di anni 18 e mesi 4 e dal 1.5.22 nella fascia stipendiale 21-27;
- condanna il convenuto al pagamento dell'importo di € 7.208,14, a titolo di differenze CP_1
retributive, oltre i ratei di 13ma mensilità e oltre la maggior somma fra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
condanna il convenuto al pagamento, in favore del difensore antistatario di parte CP_1 ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 2700,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 40105/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. NASO DOMENICO ricorrente contro
Controparte_1
Avv. MOLFESE ALESSANDRA resistente
CONCLUSIONI: come da ricorso atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 15.12.23, ha esposto: Parte_1
di essere dipendente del come docente laureata di scuola secondaria di Controparte_1
secondo grado dal 1.9.2012 e di aver svolto servizi preruolo in virtù di plurimi contratti a termine risultanti dal decreto di ricostruzione della carriera;
che con il citato decreto di ricostruzione della carriera le è stata riconosciuta l'anzianità preruolo di anni 8 e mesi 8 ai fini giuridici ed economici e di anni 2 e mesi 4 ai soli fini economici;
che quest'ultima anzianità deve essere recuperata a decorrere dal 1.9.2020, data di compimento del
16° anno di anzianità di servizio, in virtù dell'istituto del riallineamento della carriera ai sensi dell'art. 4, co. 3, del D.P.R. n. 399 del 1988 e dell'art. 66, co. 6, del CCNL scuola.
Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al riallineamento della carriera ed al riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'anzianità di servizio riconosciuta ai soli fini economici in sede di ricostruzione carriera, con conseguente condanna del convenuto CP_1
pagina 1 di 5 ad inquadrarla a decorrere dal 1.9.2020, nello scaglione stipendiale 15-20 anni con la qualifica di Docente laureata di scuola secondaria di secondo grado e con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 18 e mesi 4 o comunque di collocarla nella posizione maturata e a decorrere dal 1.5.2022 nello scaglione 21-27 anni;
per l'effetto, ha chiesto la condanna del al CP_1 pagamento della somma di € 7.208,14, oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive maturate dal 1.5.22, oltre accessori e spese processuali, da distrarsi.
2.- Il , si è costituito tardivamente, chiedendone il rigetto del Controparte_1
ricorso ed eccependo che gli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 hanno disposto la caducazione di tutte le disposizioni non richiamate dalla contrattazione collettiva a decorrere dal 26.5.1999, data di stipula del primo CCNL. Ha inoltre eccepito la prescrizione dei crediti rivendicati.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Il ricorso va accolto richiamando ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c. le motivazioni rese in precedenti analoghi della Corte di Appello di Roma (n. 3932/2022; n. 150/2023; n. 1505/2023; n.
3269/23).
3.1- In particolare nella sentenza n. 3269/2023 si legge:
“4.1. - Giova premettere che l'art. 1 del D.L. n. 370 del 1970 e s.m.i. stabilisce che "1. Al personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate comprese quelle all'estero in qualità di insegnante non di ruolo con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono" e che l'art. 9 del D.L. n. 370 del
1970 e s.m.i. prevede, inoltre, che "9. Fe. restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo". L'art. 4, co. 3, del D.P.R. n. 399 del 1988 - attuativo del D.L. n. 370 del 1970 (in materia di
"Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica") - dispone che "3. Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei pagina 2 di 5 conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali".
La disposizione è da mettere in relazione con le particolari modalità della ricostruzione della carriera del personale dipendente a tempo indeterminato del settore della scuola (personale docente e personale At.). Ed infatti, per i docenti, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 stabilisce che "al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo". Per il personale AT. l'art. 569 del medesimo d.lgs. n. 297 del 1994 stabilisce che “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici". Il cd.
"riallineamento", dunque, permette di avere un incremento stipendiale ed è legato alla ricostruzione della carriera precedentemente effettuata, ma va distinto da essa. La ricostruzione della carriera si chiede dopo aver superato l'anno di prova e permette di essere inquadrati nella fascia stipendiale spettante grazie al riconoscimento (almeno parziale) del servizio preruolo.
Le fasce stipendiali per i docenti assunti entro il 1.9.2011 sono 0-2, 3-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34,
35 e oltre;
per quelli assunto dopo il 1.9.2011 il primo grado gradone è 0-8, il resto è inalterato.
Tuttavia per il personale docente e AT. una quota di anzianità maturata durante il pre-ruolo
(quella utile ai soli fini economici) viene "accantonata" al momento della ricostruzione della carriera, per essere poi successivamente recuperata al compimento di una determinata (secondo il grado della scuola) anzianità di ruolo -da intendersi come di "servizio", cioè compreso il preruolo così come riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera, ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali (cd. riallineamento).
L'art. 4, co. 3, del D.P.R. n. 399 del 1988 non ha cessato di essere efficace a seguito della c.d. "contrattualizzazione" (o "privatizzazione") del pubblico impiego e della successiva stipulazione dei correlati CCNL, in quanto esclusa dall'elenco delle "Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-
1997 per il personale non dirigenziale ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto" (vd. lett. o dell'Allegato A al d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i.). Inoltre, l'art. 66 co. 6 del pagina 3 di 5 CCNL del 4/8/1995 relativo al comparto scuola stabilisce espressamente che "6. Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399". Tutti i successivi contratti collettivi di comparto che si sono susseguiti hanno sempre confermato la vigenza del predetto art. 66, che a sua volta richiamava l'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 in esame il quale, pertanto, deve ritenersi vigente ed applicabile al caso di specie”.
3.2- Sulla scorta di tali condivisibili argomentazioni, dalle quali il Tribunale non intende discostarsi, essendo incontroverso che la ricorrente ha maturato, in data 1.9.2020, un'anzianità di servizio in qualità di docente laureata complessivamente pari a 16, sussiste il diritto della stessa al riallineamento in applicazione dell'art. 4, co. 3, del D.P.R. n. 399 del 1988, con conseguente diritto, a decorrere dalla predetta data, al riconoscimento integrale, ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali, dell'anzianità di servizio di anni 2 e mesi 4 che in precedenza, ai soli fini della ricostruzione della carriera, era stata riconosciuta esclusivamente a fini economici.
4.- Considerato che il convenuto non ha sollevato alcuna specifica contestazione in merito CP_1
né all'epoca di decorrenza dell'inquadramento nelle fasce stipendiali (cioè fascia 15-20 anni dal
1.9.2020, con una anzianità di servizio a fini giuridici ed economici di anni 18 e mesi 4, e dal 1.5.22 fascia stipendiale 21-27 anni), né alla misura delle retribuzioni spettanti secondo il prospetto contenuto in ricorso né di quelle di fatto corrisposte, e che è, altresì, tardiva l'eccezione di prescrizione quinquennale, oltre che infondata perché le differenze retributive sono state calcolate dal 1.5.2022, deve condannarsi il convenuto al pagamento della complessiva somma di € 7.208,14, oltre i ratei di tredicesima mensilità.
A tale somma devono aggiungersi gli accessori di legge e, cioè, gli interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici giusta quanto prevede l'art. 16, comma 6, CP_2
della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94) dalle singole scadenze fino al soddisfo.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede:
pagina 4 di 5 - dichiara il diritto della ricorrente al riallineamento della carriera ai sensi dell'art. 4, comma 3, del
D.P.R. 399/1988;
- dichiara il diritto della ricorrente all'inserimento nella fascia stipendiale 15-20 anni a decorrere dal
1.9.2020, con una anzianità di servizio a fini giuridici ed economici di anni 18 e mesi 4 e dal 1.5.22 nella fascia stipendiale 21-27;
- condanna il convenuto al pagamento dell'importo di € 7.208,14, a titolo di differenze CP_1
retributive, oltre i ratei di 13ma mensilità e oltre la maggior somma fra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
condanna il convenuto al pagamento, in favore del difensore antistatario di parte CP_1 ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 2700,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 5 di 5