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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
47
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Roma
4^ sezione lavoro riunita in camera di consiglio composta dai signori Magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
Il giorno 25.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 3033/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato Parte_1 appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Tavernese CP_1 appellato
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5778/2023 pubblicato il
02/06/2023 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con atto iscritto a ruolo in data 11.11.2022 e ritualmente notificato, ha CP_1 convenuto in giudizio il e l' per sentir condannare il dicastero al Parte_1 CP_2 pagamento, in suo favore, della somma di € 6.642,71, oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo oltre alla regolarizzazione contributiva.
Il ricorrente ha premesso in fatto: -di essere stato detenuto presso vari istituti carcerari dal mese di settembre 2008 sino alla data di redazione dell'atto introduttivo tra cui quello de L'Aquila, di Padova e di Roma Rebibbia;
-di avere prestato attività lavorativa in favore dell'amministrazione penitenziaria dal mese di ottobre
2008 e sino al mese di settembre 2020 come dettagliatamente descritta con riferimento alle mansioni e agli orari di lavoro osservati;
-di avere percepito la mercede in misura pari ai 2/3 di quanto previsto della contrattazione collettiva vigente nel 1993, senza alcun adeguamento dei rispettivi importi agli incrementi contrattuali via via succedutisi, in particolar modo per il periodo che interessa in questa sede, dal mese di ottobre 2008 al mese di settembre 2017.
Il nel costituirsi ha eccepito l'adeguamento degli importi riconosciuti ai detenuti Parte_1 nell'ottobre 2017 con conseguente pagamento di tutto quanto richiesto a partire da tale data;
e l'avvenuta prescrizione del diritto rivendicato dal ricorrente assumendo ogni singolo periodo lavorativo deve essere considerato autonomamente, anche in ragione del fatto che a ciascuno di essi corrisponde una diversa mansione svolta dal ricorrente, con la conseguenza che la prescrizione deve farsi decorrere, comunque, dalla fine di ciascun intervallo.
Il Tribunale così decideva: “-accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il resistente al Parte_1 pagamento, a favore del ricorrente , della somma di € 6.642,71, oltre interessi legali. CP_1
Oltre alla regolarizzazione contributiva presso l' ; CP_2
-condanna lo stesso al pagamento delle spese a favore del ricorrente, che liquida per Parte_1 compensi in € 2109,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario Avv. Marco Tavernese”.
2.Proponeva gravame il per erroneità della pronuncia di primo Parte_1
grado e per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2948 c.c.
Resisteva l'appellato che concludeva per il rigetto dell'appello.
Dato atto che l'appellante non aveva depositato la prova della notifica del ricorso in appello all' , CP_2
già parte nel giudizio di primo grado, la Corte con ordinanza del 21.1.2025 concedeva all'appellante termine perentorio per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del suddetto ente ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
All'odierna udienza a seguito di discussione orale, poi, questa Corte ha deciso la causa con motivazione contestuale.
3.L'appello è inammissibile.
Infatti l'art. 331 c.p.c. 2° comma prevede l'inammissibilità dell'impugnazione qualora nessuna delle parti provveda all'integrazione del contraddittorio nel termine perentorio a tal fine fissato ai sensi del
1° comma. Nel caso di specie nessuna delle parti ha ottemperato all'ordine di integrazione, con l'effetto che il presente giudizio dev'essere definito con una pronuncia in rito, con preclusione di ogni ulteriore valutazione nel merito.
Le spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dall'appellato costituito restano a carico dell'appellante- quale unica parte interessata alla riforma della sentenza impugnata-che omettendo di ottemperare all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ha precluso la CP_2
cognizione nel merito circa la fondatezza o meno del gravame, e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nulla dev'essere disposto quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio nel rapporto processuale con l' . CP_2
p.q.m.
- dichiara inammissibile l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'appellato costituito, che liquida in € 1.984,00, oltre spese generali, CPA e IVA con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
-nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio nel rapporto processuale con l' . CP_2
Roma, 25.2.2025
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco ZACCARDI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Roma
4^ sezione lavoro riunita in camera di consiglio composta dai signori Magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
Il giorno 25.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 3033/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato Parte_1 appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Tavernese CP_1 appellato
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5778/2023 pubblicato il
02/06/2023 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con atto iscritto a ruolo in data 11.11.2022 e ritualmente notificato, ha CP_1 convenuto in giudizio il e l' per sentir condannare il dicastero al Parte_1 CP_2 pagamento, in suo favore, della somma di € 6.642,71, oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo oltre alla regolarizzazione contributiva.
Il ricorrente ha premesso in fatto: -di essere stato detenuto presso vari istituti carcerari dal mese di settembre 2008 sino alla data di redazione dell'atto introduttivo tra cui quello de L'Aquila, di Padova e di Roma Rebibbia;
-di avere prestato attività lavorativa in favore dell'amministrazione penitenziaria dal mese di ottobre
2008 e sino al mese di settembre 2020 come dettagliatamente descritta con riferimento alle mansioni e agli orari di lavoro osservati;
-di avere percepito la mercede in misura pari ai 2/3 di quanto previsto della contrattazione collettiva vigente nel 1993, senza alcun adeguamento dei rispettivi importi agli incrementi contrattuali via via succedutisi, in particolar modo per il periodo che interessa in questa sede, dal mese di ottobre 2008 al mese di settembre 2017.
Il nel costituirsi ha eccepito l'adeguamento degli importi riconosciuti ai detenuti Parte_1 nell'ottobre 2017 con conseguente pagamento di tutto quanto richiesto a partire da tale data;
e l'avvenuta prescrizione del diritto rivendicato dal ricorrente assumendo ogni singolo periodo lavorativo deve essere considerato autonomamente, anche in ragione del fatto che a ciascuno di essi corrisponde una diversa mansione svolta dal ricorrente, con la conseguenza che la prescrizione deve farsi decorrere, comunque, dalla fine di ciascun intervallo.
Il Tribunale così decideva: “-accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il resistente al Parte_1 pagamento, a favore del ricorrente , della somma di € 6.642,71, oltre interessi legali. CP_1
Oltre alla regolarizzazione contributiva presso l' ; CP_2
-condanna lo stesso al pagamento delle spese a favore del ricorrente, che liquida per Parte_1 compensi in € 2109,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario Avv. Marco Tavernese”.
2.Proponeva gravame il per erroneità della pronuncia di primo Parte_1
grado e per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2948 c.c.
Resisteva l'appellato che concludeva per il rigetto dell'appello.
Dato atto che l'appellante non aveva depositato la prova della notifica del ricorso in appello all' , CP_2
già parte nel giudizio di primo grado, la Corte con ordinanza del 21.1.2025 concedeva all'appellante termine perentorio per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del suddetto ente ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
All'odierna udienza a seguito di discussione orale, poi, questa Corte ha deciso la causa con motivazione contestuale.
3.L'appello è inammissibile.
Infatti l'art. 331 c.p.c. 2° comma prevede l'inammissibilità dell'impugnazione qualora nessuna delle parti provveda all'integrazione del contraddittorio nel termine perentorio a tal fine fissato ai sensi del
1° comma. Nel caso di specie nessuna delle parti ha ottemperato all'ordine di integrazione, con l'effetto che il presente giudizio dev'essere definito con una pronuncia in rito, con preclusione di ogni ulteriore valutazione nel merito.
Le spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dall'appellato costituito restano a carico dell'appellante- quale unica parte interessata alla riforma della sentenza impugnata-che omettendo di ottemperare all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ha precluso la CP_2
cognizione nel merito circa la fondatezza o meno del gravame, e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nulla dev'essere disposto quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio nel rapporto processuale con l' . CP_2
p.q.m.
- dichiara inammissibile l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'appellato costituito, che liquida in € 1.984,00, oltre spese generali, CPA e IVA con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
-nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio nel rapporto processuale con l' . CP_2
Roma, 25.2.2025
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco ZACCARDI