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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/07/2025, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 723/2022
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, dott. Luciano Ferrara ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero 723 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: un'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., proposta con atto di citazione da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Casapesenna Parte_1 C.F._1
(CE), alla Via Raffaello II Traversa n. 2, ed (C.F. ), nata a [...], Parte_2 C.F._2 il 14.03.1972, residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv.
Tiziana Marone (C.F. ), presso il cui studio in Napoli alla Via Roberto Bracco n. 45 C.F._3
è elettivamente domiciliata;
Indirizzo pec: Email_1
- Opponenti –
NEI CONFRONTI DI
(P.Iva ), con sede in Roma, Viale Piemonte n.38, c, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., in persona della mandataria con sede legale in Strada Statale 73 Levante n. CP_2 CP_1
P.IVA_ 14 (P.Iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Luconi (C.F. ), presso il C.F._4 cui studio in Roma, alla Via Antonio Bosio n. 2 è elettivamente domiciliata;
Indirizzo pec:
); Email_2
- Opposta–
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI come precisate dalle parti nelle note di trattazione depositata in vista dell'udienza cartolare del 12 dicembre
2024.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 11 gennaio 2022, i sig.ri e Parte_1 Pt_2
proponevano opposizione avverso il precetto del 13 dicembre 2021, notificato loro dalla
[...] [...]
CP_1
Con l'atto di precetto oggetto della presente opposizione, l'opposta intimava agli opponenti di pagare la somma di euro 661.922,78, oltre interessi e spese, quale credito residuo del contratto di mutuo del 28 maggio
2005 (rep. 3285, racc. 1864) stipulato dalla con la . Pt_1 Controparte_3 Controparte_4
Rispetto alle obbligazioni derivanti da tale contratto di mutuo, gli opponenti si erano resi garanti, mediante apposite fideiussioni, rilasciate sino all'importo massimo garantito di euro 1.400.000,00.
L'opposta dichiarava di essere divenuta titolare del credito precettato in seguito ad un'operazione di cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi dell'art. 58 TUB.
***
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti rilevavano in primis la carenza di legittimazione attiva in senso sostanziale della società opposta. L'opposta, cioè, non avrebbe sufficientemente comprovato di aver acquisito il credito in oggetto dall'originario creditore. Si osservava, in particolare, che i criteri di identificazione del credito contenuti nella Gazzetta Ufficiale non erano sufficientemente specifici, e pertanto non era stata raggiunta la prova dell'inclusione del credito tra quelli oggetto di trasferimento.
Parte opponente, inoltre, eccepiva la nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 2 della legge 287/1990.
Le fideiussioni prestate dagli opponenti, infatti, includerebbero le clausole (2, 6, 8) del noto schema ABI, sanzionate dalla Banca d'Italia, in quanto oggetto di una intesa anticoncorrenziale fra gli istituti di credito, in violazione della normativa antitrust.
In subordine chiedevano di accertare la decadenza dell'opposta ai sensi dell'art. 1957, primo comma, c.c., in quanto il creditore non avrebbe agito, nei confronti del debitore principale, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Ad avviso di parte opponente, infine, al contratto di mutuo del 28.05.2005 (rep. 3285, racc. 1864) sarebbe stato applicato un tasso di interesse usurario, e pertanto, ai sensi dell'art. 1815 c.c., gli interessi non sarebbero più dovuti e la somma precettata andrebbe quindi rideterminata.
Parte opponente, alla luce di ciò, concludeva per la revoca del precetto opposto, per la sospensione dell'esecuzione forzata, nonché per l'accertamento della nullità della fideiussione, con condanna della società opposta alla rifusione delle spese di lite.
***
Parte opposta si costituiva in giudizio con comparsa di comparizione e risposta depositata l'8 aprile 2022, concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del precetto, si opponeva alla richiesta di sospensione dell'esecuzione, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
***
2 Con l'ordinanza del 17 maggio 2022, il Giudice non concedeva la sospensione dell'esecuzione forzata.
Con l'ordinanza del 17 marzo 2025 lo scrivente, quale sostituto temporaneo del giudice assegnatario del procedimento, dott.ssa Margherita Lojodice, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e rispettive memorie di replica.
Le parti depositavano in atti sia le comparse conclusionali che le memorie di replica, la sola opposta depositava, poi, la comparsa conclusionale di replica
***
1. In primo luogo, si osserva che può ritenersi sufficientemente provata la titolarità del credito azionato in capo alla società opposta.
Essa, infatti, ha prodotto in atti: l'estratto pubblicato in G.U. contenente l'avviso relativo alla operazione di cartolarizzazione in base alla quale sarebbe divenuta titolare del credito azionato (cfr. all. 4 all'atto di costituzione in giudizio), che fornisce la prova dell'esistenza di detta operazione tra l'odierna opposta e la società originariamente titolare del credito azionato.
L'opposta ha prodotto anche la comunicazione di avvenuta cessione rilasciata dalla cedente (all. 7 dell'atto di costituzione in giudizio), con la quale veniva attestato il trasferimento del credito in favore dell'odierna società opposta.
Tali elementi indiziari appaiono gravi, precisi e concordanti, a norma dell'art. 2729 c.c., nel senso della effettiva inclusione del credito azionato in sede monitoria nell'alveo dell'operazione di cartolarizzazione prospettata.
2. Come già accennato gli opponenti rilevano che la fideiussione da loro sottoscritta (all. n. 3 alla produzione di parte opposta), presenta tutte e tre le clausole ritenute oggetto di una intesa restrittiva della concorrenza, vale a dire: la clausola di reviviscenza di cui all'art. 2 del cd. “schema ABI”; la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. di cui all'art. 6 del cd. “schema ABI”; la clausola di sopravvivenza di cui all'art. 8 del cd.
“schema ABI”.
Gli opponenti eccepiscono quindi la nullità totale della fideiussione ai sensi dell'art. 1419 c.c., in quanto ritengono che l'istituto di credito non avrebbe mai sottoscritto la fideiussione in assenza delle clausole viziate.
Con la prima memoria ex art 183 c.p.c., gli opponenti, proprio alla luce della nullità della clausola derogatoria dell'art 1957 c.c., ne hanno chiesto l'applicazione, eccependo la decadenza del creditore. Questi, infatti, non avrebbe agito in giudizio, nei confronti del debitore principale, entro i sei mesi dall'inadempimento del debitore principale.
Ebbene, constatata la corrispondenza fra le clausole oggetto dell'intesa ed il modulo concretamente sottoscritto dagli opponenti, occorre a questo punto verificare se possa ritenersi raggiunta, nel presente giudizio, la prova in ordine alla sussistenza di una intesa distorsiva della concorrenza.
3 Bisogna cioè verificare, in concreto, se l'inserimento di tali clausole nel modulo contrattuale con cui è stato regolamentato il rapporto di garanzia, sia avvenuto per effetto della sussistenza di una intesa siffatta;
o se, viceversa, nel periodo di riferimento, dovesse invece escludersi la persistenza di una intesa anticoncorrenziale. In tale ultima ipotesi, infatti, dovrebbe ritenersi che la previsione di tali clausole, di per sé lecita, sia stata il frutto di una vera e propria trattativa tra le parti, sulla base dell'ulteriore presupposto che il garante avrebbe potuto concretamente reperire sul mercato valide alternative contrattuali, che gli avrebbero consentito una regolamentazione del rapporto fideiussorio differente, senza, cioè, l'inclusione delle clausole in oggetto.
Fatta tale precisazione sotto il profilo teorico, deve poi osservarsi, sul versante spiccatamente processuale, che la prova della sussistenza di una intesa orizzontale, restrittiva della concorrenza, da parte di un soggetto terzo, quale, nel caso di specie, il cliente/fideiussore, non può che essere fornita per presunzioni. A tali approdi ermeneutici sono giunte, nei rispettivi campi di elezione, sia la giurisprudenza ordinaria di legittimità sia quella amministrativa. Su tutte, si veda, sul punto, Consiglio di Stato sez. VI, 23/11/2020, n.7320, ad avviso del quale “Per ferma giurisprudenza, l'impianto probatorio di un'intesa restrittiva può esaurirsi pure soltanto in elementi indiziari, purché siano seri, precisi e concordanti, senza che ciò ne pregiudichi la forza probante”.
Dunque la giurisprudenza, consapevole della rarità dell'acquisizione di una “prova piena” (si pensi, in quest'ottica, al testo dell'intesa, a documentazione inequivoca od anche alla confessione dei protagonisti) e della conseguente vanificazione pratica delle finalità perseguite dalla normativa antitrust che scaturirebbe da un atteggiamento troppo rigoroso, reputa necessaria ma sufficiente, in questa materia, l'emersione di indizi, con la precisazione che la circostanza che la prova sia indiretta o indiziaria non comporta affatto che la stessa abbia una forza attenuata.
Ebbene, a parere di questo Tribunale, gli elementi emersi nel corso del giudizio, in quanto gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c., appaiono sufficienti per configurare una prova indiziaria della sussistenza, se non di una vera e propria intesa anticoncorrenziale, quantomeno di una pratica concordata fra gli istituti di credito, proseguita anche successivamente all'adozione del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia
e sino al momento della stipula della fideiussione in oggetto.
In primo luogo, va precisato che gli opponenti, con la propria memoria ex art 183 comma 6, primo termine,
c.p.c., hanno prodotto in atti il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.
Tale atto costituisce prova privilegiata della sussistenza della pratica distorsiva, quantomeno sino alla sua adozione, risalente, come detto, al maggio 2005, lo stesso anno in cui è stata sottoscritta la fideiussione per cui è causa avvenuta il 28 ottobre 2005.
In tema appare utile richiamare Corte appello Milano sez. I, 06/04/2021, n.1097, che, in materia di intese restrittive della concorrenza, con specifico riferimento alla valenza probatoria degli accertamenti compiuti dall'autorità garante o dal giudice amministrativo, ha avuto modo di precisare proprio che “Le decisioni dell'Autorità Garante o dei Giudici amministrativi, chiamati a conoscere della legittimità del provvedimento, rivestono un ruolo
4 significativo nell'accertamento dell'intesa, della pratica concordata o dell'abuso di posizione dominante, costituendo prova privilegiata della sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso”.
Il fatto che la fideiussione sia stata sottoscritta in data 28 ottobre 2005, ossia a soli 5 mesi di distanza del periodo oggetto di indagine da parte della Banca d'Italia, costituisce un indizio consistente nel senso della prosecuzione, da parte dell'istituto di credito, della pratica anticoncorrenziale censurata con il provvedimento n. 55/2005.
A ciò va aggiunta la assenza in atti di elementi di segno contrario. Non può farsi a meno di rilevare, infatti, che l'istituto di credito opposto avrebbe potuto agevolmente fornire la prova di una non uniforme applicazione di tale modello contrattuale nel periodo interessato, producendo in atti fideiussioni stipulate da altri contraenti nel medesimo periodo di quella in oggetto ed aventi diverso regolamento contrattuale od anche producendo fideiussioni stipulate presso altri istituti di credito, che, allo stesso modo, non contemplassero la compresenza delle clausole negoziali oggetto dell'intesa.
In definitiva: la sussistenza di una intesa anticoncorrenziale sino al maggio 2005, comprovata dalla produzione in atti del provvedimento n. 55/2005 della banca d'Italia; il fatto che la fideiussione in oggetto sia stata stipulata solo 5 mesi dopo il periodo cui il provvedimento faceva riferimento;
in uno all'assenza di elementi di segno contrario che avvalorino la percorribilità di una diversa e distinta ricostruzione interpretativa, inducono a ritenere che, a monte della fideiussione per cui è causa, vi sia stata la persistenza dell'intesa restrittiva sanzionata, o che vi sia stata comunque una pratica concordata, determinante un effetto distorsivo della concorrenza
3. Ciò posto in ordine alla conformità del modulo sottoscritto allo “schema ABI” ed alla configurabilità di una intesa anticoncorrenziale “a monte”, occorre a questo punto interrogarsi sulla sorte del contratto “a valle”. Il tema è stato oggetto di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale, efficacemente risolto, da ultimo, con la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994/2021, che ha optato per la tesi della nullità parziale, chiarendo che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e
101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Spiegata nei termini suddetti la nullità delle clausole negoziali riproduttive del cd. “schema ABI”, deve certamente essere disattesa l'eccezione di nullità totale della fideiussione. La Corte ha chiarito che la riproduzione nella fideiussione delle clausole contenute nello “schema ABI” non inficia la validità dell'intero negozio, ma determina solo la nullità delle singole clausole. Gli opponenti, poi, non hanno prodotto alcuna prova, né fornito alcun argomento valido, finalizzato a provare che la banca non avrebbe sottoscritto la fideiussione in assenza delle suddette clausole. È appena il caso di ricorda che, come opportunamente ricorda la stessa Corte, “è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio
5 l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto” (cfr. Corte di Cassazione S.U. n. 41994/2021, punto
1.15.1).
4. Occorre a questo punto analizzare l'eccezione di decadenza ex art. 1957, primo comma, c.c. formulata dagli opponenti.
Secondo la ricostruzione effettuata da parte opponente, infatti, la parziale nullità delle clausole negoziali in esame, comporterebbe la reviviscenza dell'obbligo disposto di cui all'art. 1957, primo comma, c.c., a norma del quale “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
L'eccezione, nei termini in cui è formulata, può essere solo parzialmente accolta.
È opportuno premettere i fatti che appaiono provati, perché pacifici tra le parti.
Le parti concordano sul fatto che il primo inadempimento del debitore principale è avvenuto il 30.09.2010,
e che il primo atto con il quale la ha esercitato il proprio diritto di credito verso la Controparte_4
è stato l'atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare RGE 722/2010, Controparte_5 avvenuto il 18 settembre 2012, vale a dire a due anni di distanza dal primo inadempimento.
Allo stesso modo appare documentato, oltre che ammesso da entrambe le parti, che la risoluzione del contratto di mutuo è avvenuta in data 23 marzo 2012.
Ora, è necessario ricordare che il termine di decadenza di sei mesi previsti dall'art 1957 c.c. inizia a decorrere solo dal momento in cui il credito diventa concretamente esigibile (e dunque a decorrere dalla scadenza dell'obbligazione).
Il creditore potrà ritenersi inerte di fronte ai suoi doveri di tempestiva riscossione del credito solo quando, divenuta esigibile la prestazione, ometta di agire in giudizio per il suo recupero.
Inoltre, come è noto, nel contratto di mutuo, in costanza di rapporto (vale a dire, nel caso di specie, sino al momento in cui il rapporto è stato risolto), il creditore può esigere dal debitore principale solo la singola rata scaduta e non pagata.
Mentre potrebbe invece esigere l'integrale restituzione del capitale erogato solo dopo che sia venuto meno il beneficio del termine per il debitore, vale a dire in seguito alla risoluzione del rapporto.
Ne consegue che il creditore originario era, al più, tenuto a proporre le proprie istanze, nei confronti del debitore principale, nel termine di sei mesi dalla scadenza delle singole rate e per il pagamento soltanto di queste.
Il creditore, quindi, avrebbe omesso di agire nei sei mesi successivi all'inadempimento della rate del 30 settembre 2010, del 31 marzo 2011 e del 30 settembre 2011, ossia le rate che intercorrono tra il primo inadempimento e la risoluzione del contratto.
Rispetto a tali importi, e soltanto con riferimento a questi, dunque, può ritenersi che la garanzia personale dei fideiussori sia venuta meno.
Non può, invece, ritenersi che l'istituto di credito abbia omesso la tempestiva riscossione degli importi relativi alle rate successive.
6 Il creditore ha infatti agito in via giudiziale per la riscossione dell'intero importo residuo del mutuo il 18 settembre 2012, quindi a meno di sei mesi di distanza dalla risoluzione del contratto avvenuta il 23 marzo
2012.
Solo a partire da questa data, lo si ribadisce, l'intero importo del finanziamento è diventato esigibile ed ha iniziato a decorrere il termine semestrale ex art. 1957, primo comma, c.c.
Ne consegue che l'importo precettato deve essere rideterminato scorporando dal capitale complessivo di
661.922,78 le rate del 30 settembre 2010 (euro 37.401,13), del 31 marzo 2011 (euro 38.223,96) e del 30 settembre 2011 (euro 39.064,88), che ammontano ad un totale complessivo di euro 114.689,97.
La somma ancora dovuta dagli opponenti ammonta quindi ad euro 547.232,81, oltre interessi come individuati in precetto.
5. Del tutto esplorativa, infine, deve ritenersi la domanda volta ad accertare il carattere usurario ed anatocistico degli interessi praticati dalla banca. Gli opponenti si sono limitati ad eccepire l'illegittimità degli interessi, senza allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia o dell'applicazione di interessi anatocistici. Pertanto, non essendo stata formulata in maniera adeguata la relativa eccezione – con valido supporto motivazionale, anche solo specificativo del suo contenuto – sussiste un insuperabile vizio di allegazione, motivo per cui l'espletamento della eventuale CTU richiesta da parte opponente avrebbe finito col rivestire un inammissibile carattere esplorativo.
Il parziale accoglimento dell'opposizione comporta la compensazione delle spese per la metà. L'altra metà,
a norma dell'art. 91 c.p.c., viene posta a carico di parte opponente, nella misura che sarà liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 e s.m.i., attesa la non particolare complessità delle questioni affrontate, e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, sulla presente opposizione ex art. 615 c.p.c. a precetto, iscritta al n. 723/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto condanna gli opponenti, al pagamento, in solido, del complessivo importo di euro 547.232,81, oltre interessi come richiesti;
- Compensa le spese di lite per la metà;
- Pone l'altra metà a carico degli opponenti in solido, che si liquida, in favore dell'istituto di credito opposto, all'esito dell'operazione di compensazione già effettuata, in euro 4.000,00, per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 11 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara
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