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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 14/07/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 14/07/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 424/2019
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Sara Renzi in sostituzione degli avv. CAPPELLU STEFANO e FABRIZIO RAIMONDO, per parte convenuta opposta l'avv. Anna Sozio in sostituzione dell'avv. FERRI
ANTONIO
Preliminarmente l'avv. Renzi insiste per l'ammissione della CTU richiesta in atti e per i mezzi istruttori non ammessi.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa;
l'avv. Sozio si oppone alle richieste di parte avversa.
Il Giudice si ritira in camera di conIGlio.
-===
Alle ore 15:28, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 424/2019 promossa da
) nata il [...] a E_ C.F._1
GA (IS), rappresentata e difesa dagli avv. CAPPELLU STEFANO e
FABRIZIO RAIMONDO, contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FERRI ANTONIO
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
Sempre preliminarmente occorre premettere che parte attrice chiede il risarcimento del danno determinato in € 472.085,00.
Modificando l'art. 30 L 116/2017, l'art. 1, co. 4° della Legge 51/2025 ha stabilito che non possono essere assegnati ai giudici onorari i giudizi ordinari di valore superiore a €
50.000,00.
Il Presidente del tribunale, investito della questione della possibilità per il giudice onorario di decidere controversie di valore eccedente il limite sopra citato, con provvedimento emesso nel giudizio RG n. 384/2018 il 16 maggio 2025, ma di validità generale (avendone disposto la comunicazione ai giudici onorari in servizio presso questo tribunale), ha stabilito: “rilevato che la norma in questione ha evidente portata innovativa e che essa, in linea con la previsione generale di cui all'art. 11 preleggi, è destinata a trovare applicazione solo per il periodo successivo alla sua entrata in vigore”, ha rimesso a questo giudice onorario il fascicolo 384/2018.
Poiché il presente giudizio è stato assegnato a questo giudice sulla base delle tabelle organizzative vigenti per il Tribunale di Isernia al 5 ottobre 2021, ritenuta la valenza generale dell'indicazione formulata dal Presidente con il decreto sopra citato, la controversia deve essere decisa da questo giudice onorario.
-=====
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 24 luglio 2019 ha E_ convenuto in giudizio il chiedendo: Controparte_1 accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
, ai sensi del disposto di cui all'art. 2051 c.c., nella CP_1 causazione dell'infortunio accorso alla IG.ra il E_
2 22.10.17, condannare il al risarcimento, Controparte_1 in favore della IG.ra , di tutti i danni, personali e E_ morali subiti a seguito dell'infortunio, nella misura complessiva di
Euro 472.185,00 oltre spese mediche, o nella somma maggiore
o minore che verrà determinata in corso di causa anche con
CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con tutte le conseguenze di legge, interessi e rivalutazione monetaria.
Queste le allegazioni in fatto a fondamento della domanda (atto di citazione, pag. 1 – 2):
In data 22 ottobre 2017, alle ore 17,00 circa, la IG.ra E_
, mentre camminava per recarsi nel proprio appezzamento
[...] di terra, nei pressi della Via Scesa Capocroce, in agro del comune di , a causa della presenza di una buca nel CP_1 sentiero di proprietà comunale, non visibile né prevedibile, che la rendeva assolutamente pericolosa, anche perché resa viscida dalla pioggia, cadeva a terra e, successivamente, da un muro di un'altezza di circa mt 3.
L'attrice chiede il risarcimento delle gravi lesioni riportate nell'incidente descritto.
Costituitosi in giudizio, il ha contestato la Controparte_1 domanda definendo la ricostruzione del fatto “palesemente inverosimile” e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con prove documentali e con l'escussione di testimoni, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, preceduta dal deposito di note difensive, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
La domanda non merita accoglimento, essendo la ricostruzione del fatto allegata in atto di citazione contraddetta dalle prove documentali in atti.
Occorre preventivamente esaminare la documentazione probatoria offerta dal convenuto e, in particolare, l'allegato alla memoria ex art. 183, CP_1 co. 6°, n. 2, c.p.c., depositata l'11 dicembre 2019 (copia di documenti estratti dal fascicolo n. 14/2018 RG mod. 45 PM). Rilevano in particolare il
3 verbale redatto dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del fatto
(pagina 4) e il verbale di sommarie informazioni rese ai Carabinieri da e (pag. 11 e 12). Controparte_2 Controparte_3
Nel verbale redatto dai Carabinieri si legge la dichiarazione della IG.ra nel momento in cui veniva soccorsa: “... io sottoscritto Pt_1 [...]
raggiungevo di corsa il luogo ed effettivamente, distesa sul Persona_1 proprio fianco, si accertava la presenza di una donna di mezza età, cosciente ma molto dolorante, che, alla presenza del figlio, riferiva che, nel mentre si trovava a raccogliere delle noci sopra il terreno sovrastante, era scivolata ...”.
, sentita il 27 ottobre 2017 a sommarie informazioni dai Controparte_2
Carabinieri della Stazione di Isernia sui fatti occorsi alla IG.ra , Pt_1 dichiarò che soccorrendo la IGnora , “la stessa, esclamando di Pt_1 non voler essere toccata in quanto molto dolorante, asseriva di essere caduta dal muro sovrastante ove si era diretta poco prima per raccogliere le noci”. Non è senza rilievo evidenziare che la dichiarazione che precede è stata sottoscritta dalla testimone a soli cinque giorni dall'incidente.
La ricostruzione prospettata in citazione appare del tutto diversa, (mentre camminava per recarsi nel proprio appezzamento di terra, ..., a causa della presenza di una buca nel sentiero di proprietà comunale ..., cadeva a terra
e, successivamente, da un muro di un'altezza di circa mt 3) e non è senza rilievo evidenziare che nessuno ha potuto confermare la ricostruzione in fatto allegata da parte attrice, non avendo nessuno dei testimoni personalmente visto la cadere. In particolare: Pt_1
• all'udienza del 14/09/2022, il teste Testimone_1
: “Sono arrivato subito dopo la caduta”;
[...]
• all'udienza del 20/04/2022, la teste , “è vero, io Controparte_3 arrivai dopo, la dinamica mi venne riferita immediatamente da mia suocera”;
• all'udienza del 10/01/2022, la teste “non Controparte_2 conosco la dinamica, soccorsi la IG.ra , sentendola Pt_1 lamentarsi ... trovai la IG.ra a terra al di sotto del muro di Pt_1 contenimento della scalinata ... Mi disse “non mi toccare perché ho
4 dolori” e mi disse che era caduta dal muro, non ricordo che mi parlò di noci”)
Tutti i testimoni sono accorsi sui luoghi in cui sono accaduta i fatti di causa dopo l'incidente, per soccorrere l'attrice.
A fronte della appena citata carenza probatoria mette conto evidenziare che i verbali di accertamento provenienti da pubblico ufficiale fanno piena prova dei fatti attestati come avvenuti alla presenza del verbalizzante. [Cass. civ., Sez. III, Ord. 09/06/2025, n. 15349, in motivazione: “
1.2. Si deve richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, ex art.
2700 cod. civ. oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all'esame di determinati documenti, senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati (v. Cass., sez. III, 9 settembre 2008, n. 22662; 6 ottobre 2016, n. 20025; 21 ottobre 2021, n. 31107; 17 aprile 2024, n. 10376), o degli "altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti" (v. Cass., sez. III, 7 ottobre 2022, n. 29320) o, ancora, dei fatti "conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti" (v. Cass., sez. lav., 7 novembre 2014,
n. 23800; sez. II, 27 ottobre 2008, n. 25842).].
Pertanto, non essendo proposta querela di falso avverso il verbale citato, può affermarsi che la IG.ra ha dichiarato al maresciallo Pt_1 PE di essere caduta nel mentre si trovava a raccogliere delle noci sopra il terreno sovrastante e alla IG.ra di essere caduta dal muro CP_2 sovrastante ove si era diretta poco prima per raccogliere le noci.
Non si tratta di valutazioni, ma delle dichiarazioni rese dalla stessa attrice nei minuti che seguono l'incidente. Non è senza rilievo la perfetta coincidenza tra quanto dichiarato al maresciallo e alla IG.ra PE
. CP_2
Il principio sopra esposto deve essere temperato, sotto un profilo strettamente probatorio, alla luce del fatto che la dichiarazione resa dalla al maresciallo e alla IG.ra non ha valore di Pt_1 PE CP_2 confessione stragiudiziale (che, a mente dell'art. 2735 c.c. può essere resa alla parte o a chi la rappresenta), ma costituisce una prova liberamente apprezzabile dal giudice. Infatti l'ufficiale di Polizia e la IG.ra , terzi CP_2
5 rispetto ai fatti di causa, hanno raccolto una dichiarazione resa in assenza di "animus confitendi" (in tal senso, Cass. civ., Sez. III, Sent. 17/04/1997, n.
3309, in motivazione: “le dichiarazioni rese agli organi della polizia giudiziaria, ancorché non vincolanti in sede civile, costituiscono confessione stragiudiziale fatta a terzo, che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente”; conf. Cass. 12463 del 25 agosto 2003).
Il convincimento di questo tribunale è dunque fondato da un lato sulla mancanza di prova dinamica del fatto come allegata in citazione d'altro lato sulle concordanti dichiarazioni rese dalla nell'immediatezza del Pt_1 fatto, infine dall'osservazione delle foto allegate al verbale dei Carabinieri in cui appare ben visibile, in alto sul muro, il secchio evidentemente usato dall'attrice per raccogliere le noci.
Alla luce del prudente apprezzamento nella valutazione delle prove, può dunque affermarsi che la IG.ra non è caduta a causa della buca Pt_1 sulla scala comunale, ma mentre raccoglieva le noci sul terreno posto a margine della scala stessa.
Al di là della mancata prova del fatto rileva evidenziare che la condotta dell'attrice che, uscita dall'area dedicata al passaggio pubblico, incurante del terreno bagnato (la stessa attrice allega che la scala era resa viscida dalla pioggia), aggirando la ringhiera a protezione del dislivello, per raccogliere le noci aveva affrontato un tratto scosceso e evidentemente privo di qualsiasi mezzo atto a evitare la caduta.
Mancando la prova del fatto come allegato da parte attrice, la domanda deve essere rigettata.
Sul regime delle spese, in applicazione del principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, in caso di rigetto della domanda, nel liquidare le spese di lite, quando, come nella fattispecie, nella domanda giudiziale vengono formulate espressioni tese a rimettere al giudice la determinazione dell'importo della domanda indicando oltre a un importo preciso anche la formula "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" (o equivalenti), per la liquidazione delle spese di lite la causa deve essere considerata di valore indeterminabile senza fare riferimento al valore formulato in termini specifici (Cass. civ. Sez. I Ord., 26/04/2021, n. 10984, rv.
6 661238-01: “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme
o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga
l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”).
La controversia deve intendersi, dunque, di valore indeterminabile e di media complessità. Alla liquidazione si provvede in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro E_ [...]
, iscritta al RG 424/2019, CP_1 rigetta la domanda e condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in € E_
10.860,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori.
Così deciso in Isernia, il 14 luglio 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
7
Verbale di udienza
All'udienza del 14/07/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 424/2019
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Sara Renzi in sostituzione degli avv. CAPPELLU STEFANO e FABRIZIO RAIMONDO, per parte convenuta opposta l'avv. Anna Sozio in sostituzione dell'avv. FERRI
ANTONIO
Preliminarmente l'avv. Renzi insiste per l'ammissione della CTU richiesta in atti e per i mezzi istruttori non ammessi.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa;
l'avv. Sozio si oppone alle richieste di parte avversa.
Il Giudice si ritira in camera di conIGlio.
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Alle ore 15:28, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 424/2019 promossa da
) nata il [...] a E_ C.F._1
GA (IS), rappresentata e difesa dagli avv. CAPPELLU STEFANO e
FABRIZIO RAIMONDO, contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FERRI ANTONIO
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Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
Sempre preliminarmente occorre premettere che parte attrice chiede il risarcimento del danno determinato in € 472.085,00.
Modificando l'art. 30 L 116/2017, l'art. 1, co. 4° della Legge 51/2025 ha stabilito che non possono essere assegnati ai giudici onorari i giudizi ordinari di valore superiore a €
50.000,00.
Il Presidente del tribunale, investito della questione della possibilità per il giudice onorario di decidere controversie di valore eccedente il limite sopra citato, con provvedimento emesso nel giudizio RG n. 384/2018 il 16 maggio 2025, ma di validità generale (avendone disposto la comunicazione ai giudici onorari in servizio presso questo tribunale), ha stabilito: “rilevato che la norma in questione ha evidente portata innovativa e che essa, in linea con la previsione generale di cui all'art. 11 preleggi, è destinata a trovare applicazione solo per il periodo successivo alla sua entrata in vigore”, ha rimesso a questo giudice onorario il fascicolo 384/2018.
Poiché il presente giudizio è stato assegnato a questo giudice sulla base delle tabelle organizzative vigenti per il Tribunale di Isernia al 5 ottobre 2021, ritenuta la valenza generale dell'indicazione formulata dal Presidente con il decreto sopra citato, la controversia deve essere decisa da questo giudice onorario.
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FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 24 luglio 2019 ha E_ convenuto in giudizio il chiedendo: Controparte_1 accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
, ai sensi del disposto di cui all'art. 2051 c.c., nella CP_1 causazione dell'infortunio accorso alla IG.ra il E_
2 22.10.17, condannare il al risarcimento, Controparte_1 in favore della IG.ra , di tutti i danni, personali e E_ morali subiti a seguito dell'infortunio, nella misura complessiva di
Euro 472.185,00 oltre spese mediche, o nella somma maggiore
o minore che verrà determinata in corso di causa anche con
CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con tutte le conseguenze di legge, interessi e rivalutazione monetaria.
Queste le allegazioni in fatto a fondamento della domanda (atto di citazione, pag. 1 – 2):
In data 22 ottobre 2017, alle ore 17,00 circa, la IG.ra E_
, mentre camminava per recarsi nel proprio appezzamento
[...] di terra, nei pressi della Via Scesa Capocroce, in agro del comune di , a causa della presenza di una buca nel CP_1 sentiero di proprietà comunale, non visibile né prevedibile, che la rendeva assolutamente pericolosa, anche perché resa viscida dalla pioggia, cadeva a terra e, successivamente, da un muro di un'altezza di circa mt 3.
L'attrice chiede il risarcimento delle gravi lesioni riportate nell'incidente descritto.
Costituitosi in giudizio, il ha contestato la Controparte_1 domanda definendo la ricostruzione del fatto “palesemente inverosimile” e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con prove documentali e con l'escussione di testimoni, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, preceduta dal deposito di note difensive, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
La domanda non merita accoglimento, essendo la ricostruzione del fatto allegata in atto di citazione contraddetta dalle prove documentali in atti.
Occorre preventivamente esaminare la documentazione probatoria offerta dal convenuto e, in particolare, l'allegato alla memoria ex art. 183, CP_1 co. 6°, n. 2, c.p.c., depositata l'11 dicembre 2019 (copia di documenti estratti dal fascicolo n. 14/2018 RG mod. 45 PM). Rilevano in particolare il
3 verbale redatto dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del fatto
(pagina 4) e il verbale di sommarie informazioni rese ai Carabinieri da e (pag. 11 e 12). Controparte_2 Controparte_3
Nel verbale redatto dai Carabinieri si legge la dichiarazione della IG.ra nel momento in cui veniva soccorsa: “... io sottoscritto Pt_1 [...]
raggiungevo di corsa il luogo ed effettivamente, distesa sul Persona_1 proprio fianco, si accertava la presenza di una donna di mezza età, cosciente ma molto dolorante, che, alla presenza del figlio, riferiva che, nel mentre si trovava a raccogliere delle noci sopra il terreno sovrastante, era scivolata ...”.
, sentita il 27 ottobre 2017 a sommarie informazioni dai Controparte_2
Carabinieri della Stazione di Isernia sui fatti occorsi alla IG.ra , Pt_1 dichiarò che soccorrendo la IGnora , “la stessa, esclamando di Pt_1 non voler essere toccata in quanto molto dolorante, asseriva di essere caduta dal muro sovrastante ove si era diretta poco prima per raccogliere le noci”. Non è senza rilievo evidenziare che la dichiarazione che precede è stata sottoscritta dalla testimone a soli cinque giorni dall'incidente.
La ricostruzione prospettata in citazione appare del tutto diversa, (mentre camminava per recarsi nel proprio appezzamento di terra, ..., a causa della presenza di una buca nel sentiero di proprietà comunale ..., cadeva a terra
e, successivamente, da un muro di un'altezza di circa mt 3) e non è senza rilievo evidenziare che nessuno ha potuto confermare la ricostruzione in fatto allegata da parte attrice, non avendo nessuno dei testimoni personalmente visto la cadere. In particolare: Pt_1
• all'udienza del 14/09/2022, il teste Testimone_1
: “Sono arrivato subito dopo la caduta”;
[...]
• all'udienza del 20/04/2022, la teste , “è vero, io Controparte_3 arrivai dopo, la dinamica mi venne riferita immediatamente da mia suocera”;
• all'udienza del 10/01/2022, la teste “non Controparte_2 conosco la dinamica, soccorsi la IG.ra , sentendola Pt_1 lamentarsi ... trovai la IG.ra a terra al di sotto del muro di Pt_1 contenimento della scalinata ... Mi disse “non mi toccare perché ho
4 dolori” e mi disse che era caduta dal muro, non ricordo che mi parlò di noci”)
Tutti i testimoni sono accorsi sui luoghi in cui sono accaduta i fatti di causa dopo l'incidente, per soccorrere l'attrice.
A fronte della appena citata carenza probatoria mette conto evidenziare che i verbali di accertamento provenienti da pubblico ufficiale fanno piena prova dei fatti attestati come avvenuti alla presenza del verbalizzante. [Cass. civ., Sez. III, Ord. 09/06/2025, n. 15349, in motivazione: “
1.2. Si deve richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, ex art.
2700 cod. civ. oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all'esame di determinati documenti, senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati (v. Cass., sez. III, 9 settembre 2008, n. 22662; 6 ottobre 2016, n. 20025; 21 ottobre 2021, n. 31107; 17 aprile 2024, n. 10376), o degli "altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti" (v. Cass., sez. III, 7 ottobre 2022, n. 29320) o, ancora, dei fatti "conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti" (v. Cass., sez. lav., 7 novembre 2014,
n. 23800; sez. II, 27 ottobre 2008, n. 25842).].
Pertanto, non essendo proposta querela di falso avverso il verbale citato, può affermarsi che la IG.ra ha dichiarato al maresciallo Pt_1 PE di essere caduta nel mentre si trovava a raccogliere delle noci sopra il terreno sovrastante e alla IG.ra di essere caduta dal muro CP_2 sovrastante ove si era diretta poco prima per raccogliere le noci.
Non si tratta di valutazioni, ma delle dichiarazioni rese dalla stessa attrice nei minuti che seguono l'incidente. Non è senza rilievo la perfetta coincidenza tra quanto dichiarato al maresciallo e alla IG.ra PE
. CP_2
Il principio sopra esposto deve essere temperato, sotto un profilo strettamente probatorio, alla luce del fatto che la dichiarazione resa dalla al maresciallo e alla IG.ra non ha valore di Pt_1 PE CP_2 confessione stragiudiziale (che, a mente dell'art. 2735 c.c. può essere resa alla parte o a chi la rappresenta), ma costituisce una prova liberamente apprezzabile dal giudice. Infatti l'ufficiale di Polizia e la IG.ra , terzi CP_2
5 rispetto ai fatti di causa, hanno raccolto una dichiarazione resa in assenza di "animus confitendi" (in tal senso, Cass. civ., Sez. III, Sent. 17/04/1997, n.
3309, in motivazione: “le dichiarazioni rese agli organi della polizia giudiziaria, ancorché non vincolanti in sede civile, costituiscono confessione stragiudiziale fatta a terzo, che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente”; conf. Cass. 12463 del 25 agosto 2003).
Il convincimento di questo tribunale è dunque fondato da un lato sulla mancanza di prova dinamica del fatto come allegata in citazione d'altro lato sulle concordanti dichiarazioni rese dalla nell'immediatezza del Pt_1 fatto, infine dall'osservazione delle foto allegate al verbale dei Carabinieri in cui appare ben visibile, in alto sul muro, il secchio evidentemente usato dall'attrice per raccogliere le noci.
Alla luce del prudente apprezzamento nella valutazione delle prove, può dunque affermarsi che la IG.ra non è caduta a causa della buca Pt_1 sulla scala comunale, ma mentre raccoglieva le noci sul terreno posto a margine della scala stessa.
Al di là della mancata prova del fatto rileva evidenziare che la condotta dell'attrice che, uscita dall'area dedicata al passaggio pubblico, incurante del terreno bagnato (la stessa attrice allega che la scala era resa viscida dalla pioggia), aggirando la ringhiera a protezione del dislivello, per raccogliere le noci aveva affrontato un tratto scosceso e evidentemente privo di qualsiasi mezzo atto a evitare la caduta.
Mancando la prova del fatto come allegato da parte attrice, la domanda deve essere rigettata.
Sul regime delle spese, in applicazione del principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, in caso di rigetto della domanda, nel liquidare le spese di lite, quando, come nella fattispecie, nella domanda giudiziale vengono formulate espressioni tese a rimettere al giudice la determinazione dell'importo della domanda indicando oltre a un importo preciso anche la formula "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" (o equivalenti), per la liquidazione delle spese di lite la causa deve essere considerata di valore indeterminabile senza fare riferimento al valore formulato in termini specifici (Cass. civ. Sez. I Ord., 26/04/2021, n. 10984, rv.
6 661238-01: “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme
o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga
l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”).
La controversia deve intendersi, dunque, di valore indeterminabile e di media complessità. Alla liquidazione si provvede in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro E_ [...]
, iscritta al RG 424/2019, CP_1 rigetta la domanda e condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in € E_
10.860,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori.
Così deciso in Isernia, il 14 luglio 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
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