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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6435 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 790/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 790/2020 R.G. promossa da
(C.F.: ), quale titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
Agrifarm di e quale erede di e gestore di , Parte_1 Persona_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Rodolfo CI (C.F.: e dall'Avv. C.F._2
IO CI (C.F.: ) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._3
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F.: ), con sede in Roma alla Via Alessandro Specchi n. 16 Controparte_1 P.IVA_1
- APPELLATA -
E
(C.F.: ), con sede legale in Milano al Viale Controparte_2 P.IVA_2 Luigi Majno n. 45, iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia dell'1.10.2014, succeduta nella titolarità delle posizioni creditizie ad (C.F.: 00348170101), in virtù di atto di cessione di crediti Controparte_1
concluso ex L. 130/1999 in data 14.7.2017 nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione, il cui avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 parte II in data
8.8.2017, e per essa, quale mandataria, P.A., già (C.F.: Pt_3 CP_3
; P.IVA: , con sede legale in Verona alla Piazzetta Monte n. 1, in virtù P.IVA_3 P.IVA_4
di atto per Notaio del 20.7.2017 (rep. 60850 - racc. 11358), rappresentata e difesa Persona_2
dall'Avv. Michele Petretta (C.F.: per procura alle liti conferita con atto per C.F._4
Notar del 16.9.2010, rep. n. 67549, racc. n.18644. Persona_3
- INTERVENUTA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1322/2019 del Tribunale di Benevento
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 17.2.2020 ed iscritta a ruolo il 27.2.2020, , nelle qualità Parte_1
indicate in epigrafe, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n.
1322/2019, non notificata, che, pronunciando sull'opposizione da lui proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 124/2013 e sulla domanda riconvenzionale di esso opponente aveva così deciso:
“dichiara la carenza di legittimazione attiva di ad agire in qualità di erede di Parte_1
e di “gestore” di;
respinge l'opposizione proposta da Persona_1 Parte_2 Parte_1
, nella qualità di titolare della ditta individuale Agrifarm e conferma il D.I. opposto;
respinge
[...]
la domanda riconvenzionale dell'opponente , nella qualità di titolare della ditta Parte_1
individuale Agrifarm;
condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali liquidate in
€ 6745,00 per compenso di avvocato di cui € 2000,00 per la fase di studio, € 1100,00 per la fase
introduttiva, € 1620,00 per la fase istruttoria ed € 2025,00 per la fase decisoria, oltre rimborso
forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge”. L'appellante chiedeva, in sua riforma e previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di accogliere l'opposizione proposta, con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo. Vinte le spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi.
non si costituiva, seppure ritualmente citata. Controparte_1
Con comparsa depositata il 20.7.2020 interveniva in giudizio Controparte_2
cessionaria del credito dedotto in lite, chiedendo preliminarmente di dichiarare l'appello inammissibile per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. e, nel merito, di rigettarlo,
confermando integralmente l'impugnata sentenza. Vinte le spese del doppio grado.
Dichiarata inammissibile l'istanza ex art. 283 c.p.c., dopo vari rinvii dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il fascicolo veniva trasmesso dalla settima sezione civile alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.12.2025, nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata al 10.12.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che non si è costituita in giudizio Controparte_1
malgrado la rituale notifica dell'atto di citazione in appello all'indirizzo p.e.c. del difensore costituito in primo grado.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata nell'anno 2013, si applica l'art. 181
comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di Controparte_1
b) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
c) nulla per le spese di lite.
Napoli, 10.12.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Michele Caccese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 790/2020 R.G. promossa da
(C.F.: ), quale titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
Agrifarm di e quale erede di e gestore di , Parte_1 Persona_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Rodolfo CI (C.F.: e dall'Avv. C.F._2
IO CI (C.F.: ) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._3
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F.: ), con sede in Roma alla Via Alessandro Specchi n. 16 Controparte_1 P.IVA_1
- APPELLATA -
E
(C.F.: ), con sede legale in Milano al Viale Controparte_2 P.IVA_2 Luigi Majno n. 45, iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia dell'1.10.2014, succeduta nella titolarità delle posizioni creditizie ad (C.F.: 00348170101), in virtù di atto di cessione di crediti Controparte_1
concluso ex L. 130/1999 in data 14.7.2017 nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione, il cui avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 parte II in data
8.8.2017, e per essa, quale mandataria, P.A., già (C.F.: Pt_3 CP_3
; P.IVA: , con sede legale in Verona alla Piazzetta Monte n. 1, in virtù P.IVA_3 P.IVA_4
di atto per Notaio del 20.7.2017 (rep. 60850 - racc. 11358), rappresentata e difesa Persona_2
dall'Avv. Michele Petretta (C.F.: per procura alle liti conferita con atto per C.F._4
Notar del 16.9.2010, rep. n. 67549, racc. n.18644. Persona_3
- INTERVENUTA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1322/2019 del Tribunale di Benevento
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 17.2.2020 ed iscritta a ruolo il 27.2.2020, , nelle qualità Parte_1
indicate in epigrafe, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n.
1322/2019, non notificata, che, pronunciando sull'opposizione da lui proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 124/2013 e sulla domanda riconvenzionale di esso opponente aveva così deciso:
“dichiara la carenza di legittimazione attiva di ad agire in qualità di erede di Parte_1
e di “gestore” di;
respinge l'opposizione proposta da Persona_1 Parte_2 Parte_1
, nella qualità di titolare della ditta individuale Agrifarm e conferma il D.I. opposto;
respinge
[...]
la domanda riconvenzionale dell'opponente , nella qualità di titolare della ditta Parte_1
individuale Agrifarm;
condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali liquidate in
€ 6745,00 per compenso di avvocato di cui € 2000,00 per la fase di studio, € 1100,00 per la fase
introduttiva, € 1620,00 per la fase istruttoria ed € 2025,00 per la fase decisoria, oltre rimborso
forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge”. L'appellante chiedeva, in sua riforma e previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di accogliere l'opposizione proposta, con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo. Vinte le spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi.
non si costituiva, seppure ritualmente citata. Controparte_1
Con comparsa depositata il 20.7.2020 interveniva in giudizio Controparte_2
cessionaria del credito dedotto in lite, chiedendo preliminarmente di dichiarare l'appello inammissibile per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. e, nel merito, di rigettarlo,
confermando integralmente l'impugnata sentenza. Vinte le spese del doppio grado.
Dichiarata inammissibile l'istanza ex art. 283 c.p.c., dopo vari rinvii dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il fascicolo veniva trasmesso dalla settima sezione civile alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.12.2025, nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata al 10.12.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che non si è costituita in giudizio Controparte_1
malgrado la rituale notifica dell'atto di citazione in appello all'indirizzo p.e.c. del difensore costituito in primo grado.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata nell'anno 2013, si applica l'art. 181
comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di Controparte_1
b) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
c) nulla per le spese di lite.
Napoli, 10.12.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Michele Caccese