Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00746/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00628/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 628 del 2025, proposto da
Energy4u S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Laconi, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Farina 44;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Enas - Ente Acque della Sardegna, Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Nuoro n. 50;
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Floriana Isola, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Nuraminis, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio-Città Metropolitana di Cagliari- Province del Sud Sardegna, Laore Sardegna, Argea, Agris, Arpas, Asl n. 8 di Cagliari, Servizio del Genio Civile di Cagliari, Provincia del Sud Sardegna, Città Metropolitana di Cagliari, Terna Spa, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari
- della nota prot. n. 15171 del 23/5/2025 della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, con la quale è stata definitivamente archiviata l’istanza pre-sentata dalla ricorrente per la realizzazione, in agro di Nuraminis, di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 19,98 MWp;
- del preavviso di rigetto di cui alla nota prot. n. 5504 del 20/2/2025 della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, con la quale è stata comunicata l’improcedibilità dell’istanza suddetta, con assegnazione ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 del termine di 10 giorni per «presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti» preavvisando che, decorso il suddetto termine, in assenza di riscontro, il Servizio avrebbe provveduto all'archiviazione dell’istanza;
- in via meramente subordinata, solo per quanto occorrer possa, degli artt. 1 e 3 del D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e nonché i relativi allegati, già parzialmente annullato dal TAR Lazio, sez. III, con la sentenza n. 9155/2025, laddove interpretato nel senso di legittimare l’intervento legislativo delle Regioni nell’individuazione delle aree inidonee e non, in-vece, delle sole aree idonee;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi comprese, per quanto possa occorrere, le note regionali prot. nn. 17192 del 30/5/2024, 27206 del 10/9/2024 e 37904 del 16/12/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero della Cultura e di Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e di Regione Autonoma della Sardegna e di Enas - Ente Acque della Sardegna e di Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. RI RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. La società ricorrente Energy4u S.r.l. ha esposto di aver presentato, in data 7.5.2024, istanza per il rilascio del Provvedimento Unico regionale in Materia Ambientale (P.A.U.R.), per la realizzazione in agro di Nuraminis, di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 19,98 MWp.
Il procedimento è stato dapprima sospeso in forza della l.r. n. 5 del 2024 e poi ripreso a seguito dell’entrata in vigore della l.r. n. 20 del 2024, concludendosi con l’impugnata nota n. 15171 del 23/5/2025.
Con essa la Regione ha comunicato l’improcedibilità dell’istanza e la sua archiviazione in quanto l’intervento proposto ricade in aree non idonee, di cui all’allegato B della L.R. n. 20/2024 (lett. o, lett. ee) con conseguente applicabilità dell’art. 1, co. 5, della medesima Legge regionale, a tenore del quale “È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E, e dai commi 9 e 11[...] ” e “ Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge. Non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l’attuazione. […] ”.
2. La ricorrente l’ha impugnata deducendone l’illegittimità, per quanto qui rileva e inter alia, in ragione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 5. LR 20/2024 e relativi allegati per violazione degli artt. 3, e 117, co. 1 e co. 3 della Costituzione.
3. Resiste in giudizio la Regione Autonoma della Sardegna.
4. Resistono altresì il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e il Ministero dell’agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, che hanno eccepito l’incompetenza territoriale del T.a.r. Sardegna, stante l’impugnativa del DM 21 giugno 2024, nonché l’Enas e il Consorzio di bonifica Sardegna Meridionale.
5. Alla camera di consiglio del 3 settembre 2025 è stato disposto l’abbinamento al merito della richiesta cautelare, trattandosi di questione legata al giudizio pendente davanti alla Corte Costituzionale sulla Legge regionale Sarda n. 20/2024 e in attesa della relativa pronuncia.
6. A seguito della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2025, la ricorrente ha presentato istanza di prelievo e il ricorso è stato fissato all’udienza pubblica del 29 aprile 2026, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente, deve essere affermata la competenza territoriale di questo T.a.r., in quanto, come già affermato dalla Sezione “ i provvedimenti impugnati si fondino esclusivamente sulla l.r. n. 20 del 2024 e non già sul DM 21 giugno 2024, sicché tale Decreto non rientra nel perimetro delle questioni giuridiche rilevanti nel caso che occupa. Invero, la l.r. n. 20 del 2024 è un atto di fonte legislativa espressione della potestà legislativa attribuita alla Regione Sardegna dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e ciò lasciando momentaneamente in disparte la questione del superamento dei limiti da rispettare indicati in Costituzione, oggetto della verifica di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di cui si dirà tra breve, senza che perciò rilevi in via decisiva l’esistenza del DM 21 giugno 2024 ” (T.a.r. Sardegna, sez. I, ord. 26 giugno 2025, n. 600, 599, 598).
8. Nel merito, il ricorso è fondato proprio con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2025, richiamata dalla ricorrente nell’istanza di prelievo.
9. In tal senso, coglie in particolare nel segno quanto dedotto, in via assorbente, dalla ricorrente in relazione all’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, come anche di recente già osservato dalla Sezione (sent. 18 febbraio 2026, n. 367; 22 gennaio 2026, n. 60; 16 gennaio 2026, n. 14).
10. Al Collegio basta rilevare come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025, sul ricorso proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, abbia dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost. in relazione, rispettivamente, ai parametri interposti rappresentati dai principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, agli artt. 1, comma 2, 2 e 7, del d.m. 21 giugno 2024 e agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale della regione Sardegna, che introduce(va) un divieto assoluto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee, in quanto l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.
La Corte costituzionale ha, in tal senso, “ chiarito che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del 2025).
Tale assetto è funzionale a dare risalto alla autonomia regionale e, al contempo, è «idoneo a scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Nimby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili […] anche nell’interesse delle future generazioni” (sentenza n. 216 del 2022)» (ancora sentenza n. 134 del 2025 proprio in tema di impianti FER) ”.
11. Ora, da tale passaggio, si desume che la non idoneità dell’area non possa determinare l’adozione di un provvedimento definitivo di improcedibilità dell’istanza presentata dalla ricorrente, come fatto dalla Regione, in forza dell’art. 1, comma 5 della medesima l.r. n. 20 del 2024, essendo quest’ultimo stato espunto con efficacia ex tunc dall’ordinamento dalla sentenza n. 184 del 2025 della Corte costituzionale.
Sicché i provvedimenti impugnati sono illegittimi, poiché la Regione non può far discendere dall’inidoneità dell’area la conseguenza della assoluta irrealizzabilità del progetto.
È invece necessario che la sua fattibilità venga verificata in concreto nel procedimento amministrativo, senza automatismi e pur non potendo ricorrere alla procedura semplificata applicabile per gli impianti da realizzarsi su area idonea.
12. Tale ultimo aspetto costituisce anche l’effetto conformativo della presente sentenza, che determina per la Regione l’obbligo di riavviare il procedimento interrotto per effetto del provvedimento di improcedibilità dell’istanza, siccome illegittimo poiché applicativo dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, dichiarato incostituzionale.
12.1. Sotto questo profilo, per completezza, vale rilevare che non può comunque trovare ingresso in questo giudizio il sopravvenuto d.l. n. 175 del 2025, convertito con modificazioni con l. 15 gennaio 2026, n. 4
Ciò perché esso non è parametro normativo valutato nel procedimento esitato con il provvedimento impugnato in questa sede ed è certamente inammissibile una domanda giudiziale di accertamento dell’applicabilità di una normativa sopravvenuta alla fattispecie concreta.
La questione dell’applicabilità di tale normativa sopravvenuta dovrà evidentemente porsi in sede di riesercizio del potere da parte dell’amministrazione regionale, che ne valuterà per la prima volta l’applicabilità – fattuale e giuridica – al caso che occupa, non potendo questo giudice svolgere in merito valutazioni anticipate rispetto all’esercizio - per la prima volta, rispetto alla sopravvenienza normativa - del potere, a ciò ostando l’art. 34, comma 2 c.p.a.
13. In conclusione, il ricorso è fondato per l’assorbente censura di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 l.r. n. 20 del 2024 sulla cui base sono stati adottati i provvedimenti impugnati che, per l’effetto, devono essere annullati con conseguente obbligo per la Regione Sardegna di (ri)avviare il procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico regionale in Materia Ambientale (P.A.U.R.) relativo al progetto della ricorrente, da concludere entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
14. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, stante la novità e complessità, anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale, delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, con gli effetti di cui al par. 13 della parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AR, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
RI RA, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| RI RA | IA AR |
IL SEGRETARIO