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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 7886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7886 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 28.10.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 15509/25
Tra
nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1
Y, residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti
[...]
AN AL (CF: ), (CF: C.F._2 Parte_2
), e (c.f.: ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 presso gli stessi elett.te dom.ta in Napoli alla via Cuma n. 28.
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del Direttore Generale pro tempore, legale rappresentante
[...] pro tempore, con sede in Napoli alla via S.M. di Costantinopoli n. 104, P.I.V.A.:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa NICOLETTI (C.F. P.IVA_1 [...]
), iscritta nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati del C.F._5
Foro di Napoli per la difesa della stessa Azienda, domiciliata presso il Servizio Affari
Legali dell' sito in Napoli alla via M. Campodisola n. 13, P.E.C.: CP_2
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RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.6.25 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
- che svolgeva la propria prestazione lavorativa presso l'Azienda Ospedaliera
Universitaria “Luigi Vanvitelli” - U.O.S.D. di Ematologia ed Oncologia Pediatrica, posizione economica 08/D, con la qualifica di infermiere dal 28/11/1988, così come si evince dalle buste paga allegate;
- che svolgeva la propria attività lavorativa h24 quale turnista, su cinque giorni, ovvero: mattina dalle 08:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle
08:00 del giorno seguente, smonto e giorno di riposo, come si evince dal c.d. “Cartellino
Sanitario” in atti;
- che, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, ha sempre percepito la “indennità giornaliera”;
- che, tuttavia, la retribuzione corrisposta dall'amministrazione convenuta per le giornate in cui ha goduto delle ferie è pari alla somma dello stipendio base e della indennità professionale specifica (IPS), con esclusione della indennità giornaliera di turno che, facendo parte dello stipendio fisso, devono essere corrisposta al lavoratore anche per i giorni in cui ha goduto delle ferie;
- che a nulla sono valse le formali costituzioni in mora inoltrate al datore di lavoro.
In diritto, deduceva l'art. 86 CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018, nonché gli artt. 106
e 107 del CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022, allegando giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno della propria tesi.
Concludeva: Voglia la S.V. Ill.ma fissare con decreto l'udienza di discussione della causa, facendo espresso invito alla convenuta di costituirsi coi modi e nei termini previsti dalla legge, con avvertenza che in mancanza si procederà in contumacia, per ivi sentire così provvedere: A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della
“indennità giornaliera” di cui all'art. 44, comma 3, CCNL Sanità del 23/08/1995, art.
86, comma 3, CCNL 2016 -2018 e all'art. 106, comma 2, C.C.N.L. 2019 -2021 , previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e, più precisamente, degli artt. 33, comma 1, e 86, comma 3, del CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37
CCNL Integrativo del 20 settembre 2001, e per l'effetto: B) condannare la
[...]
, (p. iva: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente dom.to per la carica c/o gli uffici dell'Ente in Napoli alla via S.M. Costantinopoli, 104 a corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti e come da prospetto di calcolo che costituisce parte integrante del presente atto, l'importo di € 628,48, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2024, oltre interessi legali;
C) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l'
[...]
, deducendo l'infondatezza della domanda attorea, atteso che Controparte_3 le prestazioni invocate non possono essere riconosciute con riferimento ai giorni di ferie, ma solo in relazione ai giorni in cui il dipendente abbia effettivamente prestato la propria attività lavorativa.
Concludeva: Alla luce delle considerazioni e dei motivi sopra illustrati, Voglia l'Ill.mo
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere le seguenti richieste: 1) rigettare ogni domanda, eccezione e condanna sollevata nei riguardi dell' , perché estranea ai fatti di causa;
2) CP_1 condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
All'udienza del 28.10.25, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Nel merito, il ricorso è fondato, secondo le argomentazioni già espresse da altri giudici di questa sezione lavoro, cui questo giudicante intende aderire, richiamandone ex art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale.
Parte ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza di quanto corrispostogli a titolo di retribuzione feriale annuale, per l'ingiusta decurtazione della indennità di turno dalla base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale.
A tal proposito, richiamando i canoni ermeneutici tracciati dalla giurisprudenza della S.C.
(Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 22401/2020), ha ritenuto la sussistenza di una cd. nozione europea di retribuzione, comprensiva, quest'ultima, di qualsiasi elemento retributivo che si pone in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Dirimente ai fini del decidere è valutare la natura della indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Quanto all'indennità di turno, l'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità 2016-2018, prevede che: “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C
e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari
a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”. L'art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità 2019-2021, statuisce:
“Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata”.
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Williams), secondo cui: “laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”.
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare.
In relazione alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di
Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo
“quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo
“teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva, al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di
Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo.
L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra.
Venendo all'analisi specifica della indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzata da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Williams) con le mansioni svolte dal lavoratore, in qualità di infermiere professionale;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL Sanità
“Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che la indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Tanto basta perché possa rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
In relazione al quantum, vanno ritenuti condivisibili i conteggi operati da parte ricorrente, basati sulle previsioni contrattuali, non contestati dalla resistente, metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche, essendo stato ricavato l'importo moltiplicando la somma dell'importo unitario della indennità giornaliera di € 4,49, sino al 31/12/2022 e di
€ 2,07 dal 01/01/2023 per il numero delle giornate di ferie godute per il periodo di causa, pari a 168 (cfr. cartellini delle presenze).
Alla luce di tutto quanto sopraesposto, ed in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso da codesto Tribunale, il ricorso va accolto e l'
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., va Controparte_1 condannata ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie l'importo della
“indennità giornaliera di turno”, pari ad € 4,49 per il periodo dal 01/01/2019 al
31/12/2022 e ad € 2,07 per il periodo dal 01/01/2023 fino al 31/12/2024, e a corrispondere alla parte ricorrente le differenze maturate a Parte_1 tale titolo per l'intero periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2024, per un totale di euro 628,48, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci del credito al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso:
- condanna l' in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie l'importo della “indennità giornaliera di turno”, pari ad € 4,49 per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2022 e ad € 2,07 per il periodo dal 01/01/2023 fino al
31/12/2024, e a corrispondere alla parte ricorrente le Parte_1 differenze maturate a tale titolo per l'intero periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2024, per un totale di euro 628,48, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci del credito al soddisfo;
- condanna la resistente Controparte_1
al pagamento della somma di € 900,00 a
[...] titolo di compensi professionali, oltre ad € 135,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di € 1.035,00, oltre IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 28.10.25
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Pia Mazzocca