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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 27/08/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 449/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: ), in proprio Parte_1 C.F._1
-attore -
CONTRO
(C.F.: ) e (c.f.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), contumaci C.F._3
-convenuti -
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ELISABETTA CAROSIA Controparte_3 P.IVA_1
ER , (C.F. ), con il CP_4 Controparte_5 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. GEORGIA PONZONI
Controparte_6 Controparte_7 CP_8 [...] contumaci Controparte_9
-terzi chiamati-
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto depositato il 17 settembre 2019, e hanno proposto davanti Controparte_2 Controparte_1 al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Enna opposizione all'esecuzione mobiliare presso terzi iscritta al n. R.G.E. 381/2019, promossa da in forza del titolo esecutivo costituito Parte_1 dal decreto ingiuntivo n. 470/2018, emesso dal Tribunale di Enna il 7.11.2018 nel procedimento monitorio n. 1019/2018 R.G. contro i debitori e , lamentando con Controparte_1 Controparte_2 motivi qualificabile ai sensi dell'art. 615 c.p.c.: i) l'illegittimità della procedura esecutiva in quanto il decreto ingiuntivo n. 470/2018, titolo esecutivo in forza del quale è stato notificato l'atto di pignoramento, è stato dichiarato esecutivo per mero errore della cancelleria in pendenza dell'opposizione promossa dai debitori ingiunti;
ii) l'inesistenza del titolo esecutivo a fondamento dell'azione esecutiva, opposto dai debitori nei termini di legge.
Con ordinanza del 30.12.2019, depositata in cancelleria il 15.01.2020, emessa nel processo esecutivo n.
381/2019 R.G.E., il Giudice dell'esecuzione, a definizione della fase sommaria deputata alla decisione sull'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dagli opponenti, ha disposto la sospensione del processo esecutivo rimettendo la soluzione della controversia al Giudice del merito ed assegnando alle parti il termine di sessanta giorni per iscrivere a ruolo il giudizio di merito.
Avverso l'ordinanza del 30.12.2019, con cui il Giudice dell'esecuzione ha sospeso la procedura esecutiva mobiliare n. 381/2019 R.G. Es., il creditore opposto ha proposto reclamo ai sensi degli artt. 624 e 669 terdecies c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato a e , Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 ha riassunto il giudizio di opposizione nel merito, chiedendo al Tribunale adito di accertare e dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione proposta con la memoria difensiva depositata all'udienza del 18.09.2019 dai debitori, in quanto l'irregolarità dedotta dagli opponenti doveva essere fatta valere con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, comma secondo, c.p.c.., promossa nel termine di 20 giorni dalla notifica del precetto.
Nelle more, con ordinanza del 21.09.2020, emessa nel procedimento n. 197/2020 R.G, il Collegio ha rigettato il reclamo proposto da e confermato l'ordinanza emessa dal Giudice Parte_1 dell'esecuzione il 30.12.2019.
All'udienza dell'1.06.2021, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c., è stata dichiarata la contumacia dei debitori opposti e ritenuta la causa matura per la decisione. Il Tribunale ha quindi fissato udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Con provvedimento del 31.03.2023, il Tribunale, dando atto che la causa ha ad oggetto la fase del merito dell'opposizione ad esecuzione presso terzi ex artt. 543 e ss. c.p.c., ha rimesso la causa sul ruolo onerando l'opponente di integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati Controparte_6
2 la l' Controparte_3 Controparte_7 CP_8 Controparte_10
e l'
[...] Controparte_9
I terzi pignorati e l' si sono costituiti Controparte_3 Controparte_10 nel presente procedimento, mentre Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e l' non si sono costituiti e ne viene quindi dichiarata Controparte_9 la contumacia.
Nel frattempo, con ordinanza del 16.10.2023, emessa nel procedimento n. 1019/2018 R.G., il Tribunale di Enna ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 470/2018, titolo esecutivo in forza del quale è stato notificato l'atto di pignoramento, confermandolo integralmente.
Inoltre, in pendenza del presente giudizio, con ordinanza del 23.12.2023, emessa nella procedura esecutiva mobiliare n. 381/2019 R.G. Es, il giudice dell'esecuzione ha assegnato al creditore procedente ed intervenuto il credito vantato e ha dichiarato l'estinzione del processo esecutivo.
Con ordinanza del 26.02.2025, la presente causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
La causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Il Tribunale ritiene che vada dichiarata cessata la materia del contendere atteso che, nelle more del presente giudizio, il processo esecutivo n. 381/2019 R.G. Es., è stato dichiarato estinto, a seguito dell'assegnazione al creditore procedente delle somme pignorate.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve farsi applicazione del principio della soccombenza, atteso che l'attore ha insistito nelle proprie domande.
Ebbene, ritiene il Tribunale che, in applicazione di detto principio, l'opposizione dei debitori opponenti sarebbe stata accolta per i motivi di seguito esposti.
Vale premettere che non è fondata l'eccezione di improcedibilità ed inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sollevata da parte opposta sul presupposto della tardività dell'opposizione, poiché proposta oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'atto di precetto di cui all'art. 617 c.p.c.
Invero, l'opposizione di e va qualificata ai sensi dell'art. 615, Controparte_1 Controparte_2 comma 2 c.p.c., avendo gli opponenti contestato il diritto del creditore ad agire in via esecutiva sulla base del decreto ingiuntivo erroneamente dichiarato esecutivo dalla cancelleria, pur avendo gli stessi tempestivamente proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo.
Pertanto, l'opposizione di e va qualificata come opposizione Controparte_1 Controparte_2 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, comma
2, c.p.c., con la quale invece possono essere dedotti solo i vizi attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, con conseguente inoperatività del termine di decadenza di venti giorni.
3 Ciò posto, la Corte di Cassazione ha in più occasioni chiarito che, in tema di esecuzione forzata, in caso di accertamento giudiziale della mancanza del diritto di procedere in executivis da parte del creditore procedente, per originario difetto di titolo esecutivo, va dichiarata l'improcedibilità del processo esecutivo (cfr. Cass., sentenza n. 3172/2025).
Si ritiene pertanto che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sarebbe stata accolta, atteso che l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in forza del quale ha notificato il pignoramento presso terzi, era Parte_1 stata erroneamente concessa pur essendo stata tempestivamente proposta l'opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo. Ne consegue quindi che il decreto ingiuntivo in forza del quale era stato notificato l'atto di pignoramento non poteva essere ritenuto esecutivo.
Per le ragioni esposte, pur dovendosi dichiarare cessata la materia del contendere, le spese processuali delle parti costituite vanno poste a carico di parte opposta e sono liquidate come da Parte_1 dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore e della natura documentale della controversia, nonché dell'attività effettivamente espletata dalle parti costituite (fase decisionale).
Con riferimento alle parti non costituite nel presente giudizio, va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di e Parte_1 Controparte_3 dell' , che si liquidano per ciascuna parte in € 851,00 per Controparte_10 compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
3) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite per le parti non costituite.
Enna, 27.08.2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: ), in proprio Parte_1 C.F._1
-attore -
CONTRO
(C.F.: ) e (c.f.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), contumaci C.F._3
-convenuti -
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ELISABETTA CAROSIA Controparte_3 P.IVA_1
ER , (C.F. ), con il CP_4 Controparte_5 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. GEORGIA PONZONI
Controparte_6 Controparte_7 CP_8 [...] contumaci Controparte_9
-terzi chiamati-
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto depositato il 17 settembre 2019, e hanno proposto davanti Controparte_2 Controparte_1 al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Enna opposizione all'esecuzione mobiliare presso terzi iscritta al n. R.G.E. 381/2019, promossa da in forza del titolo esecutivo costituito Parte_1 dal decreto ingiuntivo n. 470/2018, emesso dal Tribunale di Enna il 7.11.2018 nel procedimento monitorio n. 1019/2018 R.G. contro i debitori e , lamentando con Controparte_1 Controparte_2 motivi qualificabile ai sensi dell'art. 615 c.p.c.: i) l'illegittimità della procedura esecutiva in quanto il decreto ingiuntivo n. 470/2018, titolo esecutivo in forza del quale è stato notificato l'atto di pignoramento, è stato dichiarato esecutivo per mero errore della cancelleria in pendenza dell'opposizione promossa dai debitori ingiunti;
ii) l'inesistenza del titolo esecutivo a fondamento dell'azione esecutiva, opposto dai debitori nei termini di legge.
Con ordinanza del 30.12.2019, depositata in cancelleria il 15.01.2020, emessa nel processo esecutivo n.
381/2019 R.G.E., il Giudice dell'esecuzione, a definizione della fase sommaria deputata alla decisione sull'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dagli opponenti, ha disposto la sospensione del processo esecutivo rimettendo la soluzione della controversia al Giudice del merito ed assegnando alle parti il termine di sessanta giorni per iscrivere a ruolo il giudizio di merito.
Avverso l'ordinanza del 30.12.2019, con cui il Giudice dell'esecuzione ha sospeso la procedura esecutiva mobiliare n. 381/2019 R.G. Es., il creditore opposto ha proposto reclamo ai sensi degli artt. 624 e 669 terdecies c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato a e , Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 ha riassunto il giudizio di opposizione nel merito, chiedendo al Tribunale adito di accertare e dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione proposta con la memoria difensiva depositata all'udienza del 18.09.2019 dai debitori, in quanto l'irregolarità dedotta dagli opponenti doveva essere fatta valere con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, comma secondo, c.p.c.., promossa nel termine di 20 giorni dalla notifica del precetto.
Nelle more, con ordinanza del 21.09.2020, emessa nel procedimento n. 197/2020 R.G, il Collegio ha rigettato il reclamo proposto da e confermato l'ordinanza emessa dal Giudice Parte_1 dell'esecuzione il 30.12.2019.
All'udienza dell'1.06.2021, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c., è stata dichiarata la contumacia dei debitori opposti e ritenuta la causa matura per la decisione. Il Tribunale ha quindi fissato udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Con provvedimento del 31.03.2023, il Tribunale, dando atto che la causa ha ad oggetto la fase del merito dell'opposizione ad esecuzione presso terzi ex artt. 543 e ss. c.p.c., ha rimesso la causa sul ruolo onerando l'opponente di integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati Controparte_6
2 la l' Controparte_3 Controparte_7 CP_8 Controparte_10
e l'
[...] Controparte_9
I terzi pignorati e l' si sono costituiti Controparte_3 Controparte_10 nel presente procedimento, mentre Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e l' non si sono costituiti e ne viene quindi dichiarata Controparte_9 la contumacia.
Nel frattempo, con ordinanza del 16.10.2023, emessa nel procedimento n. 1019/2018 R.G., il Tribunale di Enna ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 470/2018, titolo esecutivo in forza del quale è stato notificato l'atto di pignoramento, confermandolo integralmente.
Inoltre, in pendenza del presente giudizio, con ordinanza del 23.12.2023, emessa nella procedura esecutiva mobiliare n. 381/2019 R.G. Es, il giudice dell'esecuzione ha assegnato al creditore procedente ed intervenuto il credito vantato e ha dichiarato l'estinzione del processo esecutivo.
Con ordinanza del 26.02.2025, la presente causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
La causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Il Tribunale ritiene che vada dichiarata cessata la materia del contendere atteso che, nelle more del presente giudizio, il processo esecutivo n. 381/2019 R.G. Es., è stato dichiarato estinto, a seguito dell'assegnazione al creditore procedente delle somme pignorate.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve farsi applicazione del principio della soccombenza, atteso che l'attore ha insistito nelle proprie domande.
Ebbene, ritiene il Tribunale che, in applicazione di detto principio, l'opposizione dei debitori opponenti sarebbe stata accolta per i motivi di seguito esposti.
Vale premettere che non è fondata l'eccezione di improcedibilità ed inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sollevata da parte opposta sul presupposto della tardività dell'opposizione, poiché proposta oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'atto di precetto di cui all'art. 617 c.p.c.
Invero, l'opposizione di e va qualificata ai sensi dell'art. 615, Controparte_1 Controparte_2 comma 2 c.p.c., avendo gli opponenti contestato il diritto del creditore ad agire in via esecutiva sulla base del decreto ingiuntivo erroneamente dichiarato esecutivo dalla cancelleria, pur avendo gli stessi tempestivamente proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo.
Pertanto, l'opposizione di e va qualificata come opposizione Controparte_1 Controparte_2 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, comma
2, c.p.c., con la quale invece possono essere dedotti solo i vizi attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, con conseguente inoperatività del termine di decadenza di venti giorni.
3 Ciò posto, la Corte di Cassazione ha in più occasioni chiarito che, in tema di esecuzione forzata, in caso di accertamento giudiziale della mancanza del diritto di procedere in executivis da parte del creditore procedente, per originario difetto di titolo esecutivo, va dichiarata l'improcedibilità del processo esecutivo (cfr. Cass., sentenza n. 3172/2025).
Si ritiene pertanto che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sarebbe stata accolta, atteso che l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in forza del quale ha notificato il pignoramento presso terzi, era Parte_1 stata erroneamente concessa pur essendo stata tempestivamente proposta l'opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo. Ne consegue quindi che il decreto ingiuntivo in forza del quale era stato notificato l'atto di pignoramento non poteva essere ritenuto esecutivo.
Per le ragioni esposte, pur dovendosi dichiarare cessata la materia del contendere, le spese processuali delle parti costituite vanno poste a carico di parte opposta e sono liquidate come da Parte_1 dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore e della natura documentale della controversia, nonché dell'attività effettivamente espletata dalle parti costituite (fase decisionale).
Con riferimento alle parti non costituite nel presente giudizio, va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di e Parte_1 Controparte_3 dell' , che si liquidano per ciascuna parte in € 851,00 per Controparte_10 compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
3) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite per le parti non costituite.
Enna, 27.08.2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
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