Sentenza breve 24 giugno 2025
Ordinanza collegiale 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 24/06/2025, n. 4723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4723 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 04723/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02622/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2622 del 2025, proposto da
UI EM, PU AL, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Ronca, con domicilio digitale come da PEC reg. giustizia;
contro
Comune di Marano, non costituito in giudizio;
Ader Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Regionale Campania, Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento previa sospensione, di:
A) Cartella di pagamento con n. 07120230120368106001, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Agente della riscossione della Prov. Napoli su incarico del Comune di Marano di Napoli per difetto di notifica del provvedimento sanzionatorio iscritto a ruolo ordinario n. 2023/13729;
B) Tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Regionale Campania e di Comune di Marano di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il presente ricorso può essere deciso immediatamente nel merito con sentenza in forma semplificata in quanto lo stesso è manifestamente fondato.
La controversia ha come oggetto l'annullamento di una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che richiedeva somme a titolo di sanzione per abusivismo edilizio.
I ricorrenti , in data 20.03.2024, avevano già adito il Tribunale di Napoli Nord, con atto iscritto a ruolo con R.G. 2401/2024, avente ad oggetto l’impugnazione della medesima cartella di pagamento n. 07120230120368106001 ( notificata in data 27.02.24), emessa dall’Agenzia delle Entrate – Agente della riscossione della prov. di Napoli su incarico del Comune di Marano di Napoli, chiedendone l’annullamento per difetto di notifica del provvedimento sanzionatorio presupposto iscritto a ruolo ordinario n. 2023/13729.
Il giudice ordinario ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, con sentenza del 14.04.25, in ragione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con riferimento alle sanzioni edilizie.
Aggiunge parte ricorrente che nelle more ha proposto giudizio innanzi al TAR Campania con R.G. 6542/2024, il quale effettivamente ha ad oggetto la rituale impugnazione dell’ordinanza di accertamento dell’inottemperanza notificata dal Comune di Marano soltanto in data 23.10.24, dunque successivamente alla spedizione della cartella di pagamento, e che inoltre ha sollecitato tanto l’Ente Locale, quanto l’Agenzia delle Entrate-Riscossione all’annullamento in autotutela (per vizio di legittimità) della cartella di pagamento, ma inutilmente.
Pertanto ha riassunto il giudizio dinanzi a questo TAR , affidato a censure di
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, L. 241/1990 E DELL’ART.
18 DELLA LEGGE N. 689/1981 – MOTIVAZIONE INSUFFI-CIENTE, ILLOGICA E AMBIGUA – ASSENZA DI ELEMENTO ESSENZIALE – ANNULLABILITA’;
La cartella impugnata risulta illegittima per carenza assoluta di motivazione e di istruttoria: infatti, a pag. 5 dell’ingiunzione si legge laconicamente che la sanzione risulta applicata per “abusi edilizi del 2021”, senza ulteriori specificazioni che valgano ad identificare l’abuso;
II. VIOLAZIONE E/O FALSA APLLICAZIONE DEGLI ARTT. 14 E 18 DELLA LEGGE N. 689/1981 E DELL’ART. 31 DEL D.P.R. 380/2001, NONCHE’ DELLA LEGGE N. 890/1982 – DIFETTO DI NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO – ILLE-GITTIMITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO;
Si lamenta che la sanzione amministrativa sarebbe stata comminata dal Comune di Marano di Napoli nei confronti dei Sigg.ri PU ed EM “per abusi edilizi relativi all’anno 2021”, iscritta dal citato Ente Locale al “ruolo n. 2023/013729”e “consegnata ai destinatari in data 25.10.2023”.Parte ricorrente contesta tale circostanza, rilevando che alcun provvedimento sanzionatorio, specificamente quello iscritto al citato ruolo, le è stato mai consegnato .
Ne deriva , stante il vulnus al diritto di difesa dei soggetti interessati, a monte, l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio e, a valle, per invalidità derivata caducante, l’illegittimità della presente cartella di pagamento
III. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31, COMMA 4 E 4 BIS,
DEL D.P.R. 380/2001 – ILLEGITTIMITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO;
La P.A., accertato l’abuso, allorquando sia decorso il termine minimo di 90 gg dalla notifica
dell’ordinanza di demolizione, deve svolgere un nuovo sopralluogo mediante il quale accertare se l’ordine impartito sia stato osservato o meno. In quest’ultimo caso redige processo verbale cristallizzato nell’ordinanza cd. di accertamento dell’inottemperanza, con la quale irroga la sanzione amministrativa pecuniaria .Poiché la sanzione è irrogata non per la realizzazione dell’opera abusiva in quanto tale, bensì per l'omessa esecuzione, nel termine di novanta giorni, dell'ordine di demolizione e ripristino, l’accertamento dell’inottemperanza, diviene aspetto fondamentale e imprescindibile, sì che la sua assenza vizia ineludibilmente la cartella di pagamento.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle entrate, rilevando che tutta l’attività previa rispetto alla cartella di pagamento è stata espletata dal Comune di Marano e rientra nella responsabilità di quest’ultimo, come denota anche il tipo di censure spiegate da parte ricorrente.
Si è costituito il Comune di Marano di Napoli, sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva, in relazione alla natura dell’atto impugnato. Al riguardo, ha dedotto di avere agito secondo i tempi ed i modi previsti dalle disposizioni vigenti in materia, in ossequio ai principi stabiliti dal Legislatore, per cui tutte le contestazioni sollevate in tale sede sono da rivolgersi unicamente all’Agente Riscossore.
Nel merito , eccepisce la insussistenza dei lamentati vizi di difetto di motivazione, e di omessa notifica, deducendo di avere notificato alla parte la sanzione amministrativa.
Alla camera di consiglio del 18 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è manifestamente fondato e va accolto.
Preliminarmente, va affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia (art. 134, primo comma, lett. f, c.p.a.) che comprende anche la riscossione, mediante cartella di pagamento o ingiunzione ex art. 2 del regio decreto n. 639/2010, delle sanzioni per abusi edilizi, restando esclusa dall’ambito di cognizione la sola procedura esecutiva in senso stretto, che ha inizio con il pignoramento o, quanto ai beni mobili registrati, con l’eventuale provvedimento di fermo (cfr. Cons. Stato, VI, 29.11.2005, n. 6748). Pertanto, anche i vizi formali dell’ingiunzione di pagamento e la sussistenza di fatti estintivi del credito sottostante all’ingiunzione stessa rientrano nella cognizione esclusiva del giudice amministrativo.
Ancora in via preliminare, non può accogliersi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, nei confronti di ADER in quanto si tratta comunque dell’ente che ha emesso l’atto impugnato ( potendosi solo discutere della ascrivibilità o meno della responsabilità nella formazione del titolo); e tantomeno nei confronti dell’amministrazione comunale, cui è imputabile tutta l’attività provvedimentale previa rispetto alla cartella di pagamento , e la stessa iscrizione a ruolo, come denota anche il tipo di censure spiegate da parte ricorrente
Nel merito, la parte deduce che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della omissione della notificazione del processo verbale di accertamento di inottemperanza, e della sanzione stessa .
La circostanza ha trovato conferma , atteso che la notifica della sanzione e dei pregressi provvedimenti di demolizione ed accertamento di inottemperanza risulta avvenuta solo in data 23 ottobre 2024, pertanto successivamente alla emissione della cartella di pagamento in oggetto, con.
Tanto risulta dalla documentazione allegata al ricorso RG 6542/2024 , pendente presso questo Tribunale. Peraltro il Comune di Marano ha solo genericamente dedotto di avere provveduto alla notifica dei provvedimenti sanzionatori, senza specificare la data e senza ofrnire alcuna prova al riguardo.
Dunque la notifica dell’atto sanzionatorio avvenuta in data posteriore alla emissione della cartella di pagamento, rende la stessa illegittima, in quanto è venuto a mancare l’atto presupposto e la stessa possibilità della parte intimata di difendersi avverso detto provvedimento.
Va in proposito rilevato come consolidata giurisprudenza rileva che :
“Il verbale di accertamento dell'inottemperanza con cui si irroga la sanzione pecuniaria deve essere correttamente notificato, decorso il termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione di demolizione. Invero, ciò che viene sanzionato, nella misura massima di euro 20.000,00 dall'art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. non è la realizzazione dell'a-buso edilizio in sé considerato, bensì la mancata spontanea ottemperanza all'ordine demolitorio legittimamente impartito dalla P.A. per opere abusivamente realizzate”( T.A.R. Napoli, sez. III, 02/11/2021, n. 6858). Ed ancora:
“L'irrogazione di una sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis d.P.R. n. 380/2001 per l'inottemperanza a precedente ingiunzione demolitoria deve ritenersi legittima, senza che possano considerarsi violati i principi del contraddittorio e di difesa del destinatario dell'ingiunzione a causa del mancato coinvolgimento del privato al sopralluogo ispettivo — adempimento non previsto da alcuna disposizione — laddove l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire — unico presupposto per l'irrogazione pecuniaria — sia stato regolarmente notificato all'interessato”;
(cfr. Consiglio di Stato , sez. II , 13/02/2023 , n. 1488).
Vero è che l’opposizione tipica si deve estrinsecare nella proposizione di un motivo di opposizione tendente ad inficiare la sussistenza delle condizioni di legge per emettere il provvedimento sanzionatorio, tuttavia, queste non attengono soltanto al merito della sanzione, bensì pure al procedimento di formazione del titolo che consente la riscossione esattoriale una volta divenuto definitivo. Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, la cartella di pagamento risulta illegittima dal momento che non essendo la sanzione definitiva, non poteva essere iscritta a ruolo.
L’accoglimento di tale censura assorbe anche gli altri vizi dedotti, dovendo prioritariamente accertarsi la legittimità della sanzione irrogata nelle sedi proprie, e solo successivamente l’amministrazione potrà procedere alla formazione del ruolo ed alla riscossione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, a carico dell’amministrazione comunale resistente, cui è imputabile l’ iscrizione a ruolo in assenza della notifica del provvedimento sanzionatorio, mentre sussistono giusti motivi per dichiararle integralmente compensate nei confronti di ADER.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la cartella di pagamento in epigrafe.
Condanna il Comune di Marano di Napoli alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi Euro 1000,00(mille/00), oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti di ADER.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO