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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 18/07/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
974/2024 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 974/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Germano Rizzi, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
(c.f. ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento dell'unione civile
CONCLUSIONI Parte ricorrente
- Accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato depositata in atti il 26.06.2024 e formulata a beneficio del sig. ai sensi dell'art. 126 D.P.R. 115/2002; Pt_1
- Accertare e dichiarare la cessazione degli effetti dell'unione civile intervenuta tra le parti, ammettendole a vivere separate nel reciproco rispetto;
- Accertare che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e che, pertanto, alcuna somma dovrà essere prevista a loro carico/beneficio a titolo di mantenimento;
- Vittoria di competenze professionali di giudizio, da liquidarsi in favore dello Stato in ipotesi di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso depositato il 12-6-2024, ai sensi degli artt. 473bis.14 e 473bis.47 ss. c.p.c., innanzi al Tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse dichiarato lo Parte_1 scioglimento dell'unione civile da lui costituita a Bologna l'8-6-2023 con CP_1
(trascritta nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 20, Parte I, anno
[...]
2023) ed esponeva che:
- dopo due mesi di convivenza l'unione si era deteriorata al punto da renderne impossibile la prosecuzione a causa delle incompatibilità dei caratteri;
- nel mese di agosto 2023 aveva abbandonato la casa coniugale Controparte_1 rendendosi irreperibile;
- il ricorrente, privo di occupazione lavorativa, deduceva di percepire mensilmente 314,00 euro a titolo di pensione d'invalidità, e 600,00 euro a titolo di reddito di inclusione.
Il concludeva pertanto chiedendo lo scioglimento dell'unione civile contratta, Pt_1 senza alcuna statuizione di carattere economico-patrimoniale, attesa l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi.
Con decreto depositato il 18-6-2024 il Presidente fissava ai sensi dell'art. 473bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 22-10-2024, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava alla ricorrente il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
All'udienza del 22-10-2024 nessuno compariva per parte resistente nonostante la regolarità della notifica, sicché il giudice delegato alla trattazione della causa, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, dichiarava la contumacia di e fissava l'udienza del 5-11-2024 per la precisazione delle conclusioni, Controparte_1 disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 29-10-2024 il giudice rilevava il difetto del presupposto di cui all'art. 24 L. 76/2016 secondo cui, ai fini della proposizione della domanda di scioglimento dell'unione civile, è necessario che la parte istante abbia manifestato, anche disgiuntamente dall'altra, la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. Pertanto, assegnava termine sino al 10-11-2024 per il deposito di tale documento e fissava nuova udienza al 20-11-2024, disponendo lo svolgimento secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Con successiva ordinanza il giudice rilevava che il documento prodotto dal ricorrente non comprovava l'avvenuta manifestazione di volontà innanzi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bologna e fissava nuova udienza alla data del 4-3-2025, all'esito della quale l'avv. Rizzi chiedeva un ulteriore differimento per consentire il perfezionamento del procedimento amministrativo.
Con atto depositato il 26-3-2025 parte ricorrente depositava la certificazione avente ad oggetto la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile avvenuta da parte del il 25-3-2025 avanti all'Ufficiale dello Stato civile di Bologna, sicché, attesa la Pt_1 necessità di far decorrere i 90 giorni previsti dall'art. 26 L. 76/2016 da tale data, veniva fissata nuova udienza al 9-7-2025.
All'udienza sopra indicata il giudice delegato alla trattazione della causa si riservava sull'istanza ex art. 126 d.p.r. 115/2002 e fissava nuova udienza in trattazione ex art. 127 ter c.p.c. alla data del 15-7-2025 per la precisazione delle conclusioni, dando atto della rinuncia di parte ricorrente all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
In diritto – La legge n. 76 del 20 maggio 2016 ha previsto che l'unione civile, al pari del matrimonio, possa sciogliersi esclusivamente in presenza di una delle cause previste dalla legge, individuate nella morte o nella dichiarazione di morte presunta di una parte (art. 1, co. 22), nella rettificazione di sesso (art. 1, co. 26), in una delle cause previste dall'art. 3, n. 1, 2, lett. a), c), d), e) della legge 898/1970 sul divorzio (art. 1, co. 23), ovvero, come nel caso di specie, nella manifestazione della volontà di scioglimento dell'unione resa da una o da entrambe le parti dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile, con la precisazione che quest'ultima legittima la proposizione della domanda di scioglimento dell'unione decorsi tre mesi tra la predetta manifestazione di volontà e la proposizione della domanda (art. 1, co. 24).
Segnatamente, quando la dichiarazione di scioglimento sia resa disgiuntamente da una sola parte, il legislatore del 2017 ha richiesto un'ulteriore formalità per il regolare svolgimento del procedimento amministrativo sopra descritto. L'art. 63, co. 1 lett. g- quinquies del D.P.R. 396/2000, come modificato dal D.lgs. 19 gennaio 2017 n. 5, onera infatti la parte che intenda esprimere la volontà di scioglimento dell'unione disgiuntamente di renderlo noto all'altra parte con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza anagrafica ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea. Si tratta di un requisito previsto a tutela della parte che non si sia attivata e che, come si legge nella relazione illustrativa al decreto, è parso necessario introdurre in considerazione sia delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici tra le parti sia delle conseguenze che l'iscrizione della dichiarazione determina. L'accertamento della sua sussistenza spetta all'ufficiale di stato civile, il quale, nel momento in cui raccoglie la dichiarazione di scioglimento, è tenuto anche a verificare l'effettiva spedizione della raccomandata e a provvedere ad annotare la dichiarazione della parte nell'atto costitutivo dell'unione. Diversamente, ove tale comunicazione manchi, l'ufficiale potrebbe legittimamente rifiutarsi di raccogliere la dichiarazione.
Il giudice, dunque, nel decidere sulla domanda di scioglimento dell'unione e nel verificare la sussistenza della condizione di procedibilità di cui si è detto, dà atto anche di tale ulteriore formalità, come attestata dall'ufficiale di stato civile.
Passando all'analisi del caso concreto, il collegio ritiene che sussistano tutti i presupposti di legge per lo scioglimento dell'unione civile previsti dall'art. 1, co. 24 legge 76/2016, come sopra illustrati.
Al momento della proposizione della domanda, il non aveva proceduto alla Pt_1 manifestazione della volontà di scioglimento dell'unione civile innanzi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bologna e, pertanto, il giudice delegato alla trattazione della causa ha autorizzato il ricorrente a procedervi in corso di causa. Il , infatti, ha manifestato la volontà di scioglimento dell'unione costituita con Pt_1
dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile di Bologna in data 25-3-2025, Controparte_1
(iscritta al n. 10, Parte II, anno 2025), annotata a margine del certificato di unione civile. Pertanto, dalla data di manifestazione della manifestazione della volontà di scioglimento è trascorso il termine di 90 giorni richiesto per la procedibilità della domanda. Risulta altresì rispettata la formalità dell'invio della lettera raccomandata all' , come richiesto dall'art. 63, co. 1 lett. g-quinquies del D.P.R. 396/2000 CP_1 modificato dal D.lgs. 5/2017. La contumacia del resistente ha impedito l'esperimento del tentativo di conciliazione.
In assenza di prole e di domande di contenuto economico nessun'altra statuizione deve essere emessa.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 974/2024 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1
- dichiara lo scioglimento dell'unione civile costituita da e da Parte_1 [...]
l'8-6-2023 a Bologna (BO), trascritta nel registro delle unioni civili di quel CP_1
Comune al n. 20, Parte I, anno 2023;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 18 luglio 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Germano Rizzi, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
(c.f. ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento dell'unione civile
CONCLUSIONI Parte ricorrente
- Accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato depositata in atti il 26.06.2024 e formulata a beneficio del sig. ai sensi dell'art. 126 D.P.R. 115/2002; Pt_1
- Accertare e dichiarare la cessazione degli effetti dell'unione civile intervenuta tra le parti, ammettendole a vivere separate nel reciproco rispetto;
- Accertare che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e che, pertanto, alcuna somma dovrà essere prevista a loro carico/beneficio a titolo di mantenimento;
- Vittoria di competenze professionali di giudizio, da liquidarsi in favore dello Stato in ipotesi di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso depositato il 12-6-2024, ai sensi degli artt. 473bis.14 e 473bis.47 ss. c.p.c., innanzi al Tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse dichiarato lo Parte_1 scioglimento dell'unione civile da lui costituita a Bologna l'8-6-2023 con CP_1
(trascritta nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 20, Parte I, anno
[...]
2023) ed esponeva che:
- dopo due mesi di convivenza l'unione si era deteriorata al punto da renderne impossibile la prosecuzione a causa delle incompatibilità dei caratteri;
- nel mese di agosto 2023 aveva abbandonato la casa coniugale Controparte_1 rendendosi irreperibile;
- il ricorrente, privo di occupazione lavorativa, deduceva di percepire mensilmente 314,00 euro a titolo di pensione d'invalidità, e 600,00 euro a titolo di reddito di inclusione.
Il concludeva pertanto chiedendo lo scioglimento dell'unione civile contratta, Pt_1 senza alcuna statuizione di carattere economico-patrimoniale, attesa l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi.
Con decreto depositato il 18-6-2024 il Presidente fissava ai sensi dell'art. 473bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 22-10-2024, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava alla ricorrente il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
All'udienza del 22-10-2024 nessuno compariva per parte resistente nonostante la regolarità della notifica, sicché il giudice delegato alla trattazione della causa, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, dichiarava la contumacia di e fissava l'udienza del 5-11-2024 per la precisazione delle conclusioni, Controparte_1 disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 29-10-2024 il giudice rilevava il difetto del presupposto di cui all'art. 24 L. 76/2016 secondo cui, ai fini della proposizione della domanda di scioglimento dell'unione civile, è necessario che la parte istante abbia manifestato, anche disgiuntamente dall'altra, la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. Pertanto, assegnava termine sino al 10-11-2024 per il deposito di tale documento e fissava nuova udienza al 20-11-2024, disponendo lo svolgimento secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Con successiva ordinanza il giudice rilevava che il documento prodotto dal ricorrente non comprovava l'avvenuta manifestazione di volontà innanzi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bologna e fissava nuova udienza alla data del 4-3-2025, all'esito della quale l'avv. Rizzi chiedeva un ulteriore differimento per consentire il perfezionamento del procedimento amministrativo.
Con atto depositato il 26-3-2025 parte ricorrente depositava la certificazione avente ad oggetto la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile avvenuta da parte del il 25-3-2025 avanti all'Ufficiale dello Stato civile di Bologna, sicché, attesa la Pt_1 necessità di far decorrere i 90 giorni previsti dall'art. 26 L. 76/2016 da tale data, veniva fissata nuova udienza al 9-7-2025.
All'udienza sopra indicata il giudice delegato alla trattazione della causa si riservava sull'istanza ex art. 126 d.p.r. 115/2002 e fissava nuova udienza in trattazione ex art. 127 ter c.p.c. alla data del 15-7-2025 per la precisazione delle conclusioni, dando atto della rinuncia di parte ricorrente all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
In diritto – La legge n. 76 del 20 maggio 2016 ha previsto che l'unione civile, al pari del matrimonio, possa sciogliersi esclusivamente in presenza di una delle cause previste dalla legge, individuate nella morte o nella dichiarazione di morte presunta di una parte (art. 1, co. 22), nella rettificazione di sesso (art. 1, co. 26), in una delle cause previste dall'art. 3, n. 1, 2, lett. a), c), d), e) della legge 898/1970 sul divorzio (art. 1, co. 23), ovvero, come nel caso di specie, nella manifestazione della volontà di scioglimento dell'unione resa da una o da entrambe le parti dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile, con la precisazione che quest'ultima legittima la proposizione della domanda di scioglimento dell'unione decorsi tre mesi tra la predetta manifestazione di volontà e la proposizione della domanda (art. 1, co. 24).
Segnatamente, quando la dichiarazione di scioglimento sia resa disgiuntamente da una sola parte, il legislatore del 2017 ha richiesto un'ulteriore formalità per il regolare svolgimento del procedimento amministrativo sopra descritto. L'art. 63, co. 1 lett. g- quinquies del D.P.R. 396/2000, come modificato dal D.lgs. 19 gennaio 2017 n. 5, onera infatti la parte che intenda esprimere la volontà di scioglimento dell'unione disgiuntamente di renderlo noto all'altra parte con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza anagrafica ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea. Si tratta di un requisito previsto a tutela della parte che non si sia attivata e che, come si legge nella relazione illustrativa al decreto, è parso necessario introdurre in considerazione sia delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici tra le parti sia delle conseguenze che l'iscrizione della dichiarazione determina. L'accertamento della sua sussistenza spetta all'ufficiale di stato civile, il quale, nel momento in cui raccoglie la dichiarazione di scioglimento, è tenuto anche a verificare l'effettiva spedizione della raccomandata e a provvedere ad annotare la dichiarazione della parte nell'atto costitutivo dell'unione. Diversamente, ove tale comunicazione manchi, l'ufficiale potrebbe legittimamente rifiutarsi di raccogliere la dichiarazione.
Il giudice, dunque, nel decidere sulla domanda di scioglimento dell'unione e nel verificare la sussistenza della condizione di procedibilità di cui si è detto, dà atto anche di tale ulteriore formalità, come attestata dall'ufficiale di stato civile.
Passando all'analisi del caso concreto, il collegio ritiene che sussistano tutti i presupposti di legge per lo scioglimento dell'unione civile previsti dall'art. 1, co. 24 legge 76/2016, come sopra illustrati.
Al momento della proposizione della domanda, il non aveva proceduto alla Pt_1 manifestazione della volontà di scioglimento dell'unione civile innanzi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bologna e, pertanto, il giudice delegato alla trattazione della causa ha autorizzato il ricorrente a procedervi in corso di causa. Il , infatti, ha manifestato la volontà di scioglimento dell'unione costituita con Pt_1
dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile di Bologna in data 25-3-2025, Controparte_1
(iscritta al n. 10, Parte II, anno 2025), annotata a margine del certificato di unione civile. Pertanto, dalla data di manifestazione della manifestazione della volontà di scioglimento è trascorso il termine di 90 giorni richiesto per la procedibilità della domanda. Risulta altresì rispettata la formalità dell'invio della lettera raccomandata all' , come richiesto dall'art. 63, co. 1 lett. g-quinquies del D.P.R. 396/2000 CP_1 modificato dal D.lgs. 5/2017. La contumacia del resistente ha impedito l'esperimento del tentativo di conciliazione.
In assenza di prole e di domande di contenuto economico nessun'altra statuizione deve essere emessa.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 974/2024 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1
- dichiara lo scioglimento dell'unione civile costituita da e da Parte_1 [...]
l'8-6-2023 a Bologna (BO), trascritta nel registro delle unioni civili di quel CP_1
Comune al n. 20, Parte I, anno 2023;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 18 luglio 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco