Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 29/12/2025, n. 8445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8445 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08445/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05342/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5342 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Della Corte, Luca Ruggiero e Fabio Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Annalisa Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della Disposizione dirigenziale n.166/A del 3.6.2022, notificata il successivo 2.8.2022, di ripristino dello stato dei luoghi, da eseguirsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'atto, ai sensi dell'art.33, DPR 380/01;
b) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e connesso, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ivi comprese le risultanze dell'istruttoria tecnica, richiamati nel provvedimento sub a).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data il 20/1/2023:
avverso il provvedimento di diniego implicito formatosi ex art.36 D.P.R. 380/2001 e s.m.i., sull'istanza di accertamento di conformità presentata dal ricorrente in data 5.9.2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 il dott. ME De LC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è proprietario di un fabbricato sito in Napoli, alla Via -OMISSIS-, acquistato con atto per OT UL TE dell'8 luglio 1999. L'immobile, identificato al NCEU al fg. -OMISSIS-, sez. CHA, ricade in zona Fb - "Abitati nel Parco" - del Comune di Napoli ed è sottoposto alle disposizioni della parte terza del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in quanto ricadente nel perimetro delle zone vincolate dal DM 21 gennaio 1997 emesso ai sensi della legge n. 1497/1939.
2. In data 7 luglio 2021 il ricorrente presentava istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 per interventi consistenti nella diversa distribuzione degli spazi interni dell'unità abitativa e nella modifica dei prospetti mediante apertura di una finestra al piano primo e trasformazione di una finestra in porta-finestra al piano secondo.
3. Con Disposizione dirigenziale n. 1173 del 10 dicembre 2021, il Comune di Napoli rigettava l'istanza, rilevando la necessità di ricorrere alla procedura di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (accertamento di conformità per opere di ristrutturazione edilizia), l'assenza della compatibilità paesaggistica e di ulteriore documentazione.
4. Nelle more, con Disposizione dirigenziale n. 166/A del 3 giugno 2022, notificata il 2 agosto 2022, il Comune ordinava il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, qualificando gli interventi come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del medesimo decreto.
5. In data 5 settembre 2022 il ricorrente presentava nuova istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Decorso il termine di sessanta giorni senza pronuncia espressa dell'Amministrazione, si formava il silenzio-diniego ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
6. Il ricorrente impugnava l'ordine di ripristino con ricorso notificato il 31 ottobre 2022, proponendo successivamente motivi aggiunti avverso il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accertamento di conformità.
7. Il Comune di Napoli si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.
8. A sostegno dell'impugnativa, parte ricorrente deduce i seguenti motivi:
a) quanto al ricorso introduttivo: erroneo inquadramento degli interventi come ristrutturazione edilizia anziché come manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, come novellato dal d.l. n. 76/2020; illegittima applicazione della sanzione demolitoria in luogo della sanzione pecuniaria ex art. 37 del medesimo decreto; mancata valutazione circa la possibilità del ripristino; violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990;
b) quanto ai motivi aggiunti: illegittimità del silenzio-diniego per la sussistenza del requisito della doppia conformità; riconducibilità degli interventi alla manutenzione straordinaria.
All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato dell’11 dicembre 2025, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 del c.p.a., la causa è stata introitata in decisione.
9. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti per le ragioni di seguito esposte.
10. Deve preliminarmente esaminarsi la questione centrale del ricorso, concernente la qualificazione giuridica degli interventi edilizi realizzati dal ricorrente.
10.1. Il ricorrente assume che le opere realizzate - consistenti nella diversa distribuzione degli spazi interni e nella modifica dei prospetti mediante apertura di una finestra e trasformazione di altra finestra in porta-finestra - rientrino nella categoria della manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, come novellato dall'art. 10, comma 1, lett. b), n. 1, del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020.
10.2. L'assunto non può essere condiviso.
10.3. In primo luogo, deve osservarsi che l'abuso edilizio va valutato prendendo in considerazione una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, non potendosi scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, atteso che il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio non deriva da ciascun intervento a sé stante, ma dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 20 luglio 2021, n. 5028).
10.4. Nel caso di specie, gli interventi comprendono sia la diversa distribuzione degli spazi interni sia la modifica dei prospetti mediante apertura di vani porta-finestra, e devono pertanto essere valutati unitariamente ai fini della qualificazione giuridica e dell'individuazione del regime sanzionatorio applicabile.
10.5. In secondo luogo, l'art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal c.d. Decreto Semplificazioni (d.l. n. 76/2020), prevede che rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria "le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".
10.6. La disposizione subordina espressamente l'inquadramento delle modifiche ai prospetti nella categoria della manutenzione straordinaria a precise condizioni cumulative, tra le quali riveste carattere dirimente, ai fini della presente controversia, quella secondo cui l'intervento "non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio".
10.7. Orbene, dagli atti di causa emerge in modo incontestato che l'immobile oggetto degli interventi è sottoposto alle disposizioni della parte terza del d.lgs. n. 42/2004, ricadendo nel perimetro delle zone vincolate dal DM 21 gennaio 1997 emesso ai sensi della legge n. 1497/1939, come risulta dalla stessa Disposizione dirigenziale impugnata e dalla documentazione versata in atti.
10.8. Tale circostanza - non contestata dal ricorrente - preclude in radice l'applicabilità della disposizione invocata e, conseguentemente, l'inquadramento delle modifiche ai prospetti nella categoria della manutenzione straordinaria.
10.9. Sul punto, deve richiamarsi la consolidata giurisprudenza secondo cui, nel caso di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, le modifiche ai prospetti - quali l'apertura di finestre o la trasformazione di finestre in porte-finestre - non possono essere ricondotte alla manutenzione straordinaria, ma integrano interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire e alla preventiva autorizzazione paesaggistica (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2021, n. 4307; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 27 marzo 2023, n. 1881; Cass. pen., sez. III, 27 ottobre 2020, n. 29815).
10.10. Pertanto, correttamente il Comune di Napoli ha qualificato gli interventi come ristrutturazione edilizia e ha applicato la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 33 del d.P.R. n. 380/2001.
11. Quanto alla dedotta carenza di motivazione, la censura è infondata.
11.1. Gli ordini di demolizione sono sufficientemente motivati quando indicano l'oggetto della violazione e le norme violate. Nel caso di specie, la Disposizione dirigenziale impugnata individua con precisione le opere contestate (diversa distribuzione degli spazi interni e modifica dei prospetti consistenti nell'apertura di vani porta-finestra) e la normativa di riferimento (art. 33 del d.P.R. n. 380/2001), risultando pertanto adeguatamente motivata.
12. Quanto alla dedotta mancata valutazione circa la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, la censura è parimenti infondata.
12.1. L'art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 prevede la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione solo "qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile". Tale valutazione, tuttavia, attiene alla fase esecutiva dell'ordine di demolizione e non alla sua legittimità originaria (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 11 giugno 2025, n. 4394). La censura risulta pertanto inammissibile prima ancora che infondata, non potendo incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato.
13. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, la censura è manifestamente infondata.
13.1. Secondo consolidato e granitico orientamento giurisprudenziale, l'ordine di demolizione di opere edilizie abusive non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, emesso quale sanzione per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 maggio 2023, n. 4537; Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2013, n. 4470; Cons. Stato, sez. VI, 5 giugno 2017, n. 2681).
14. Quanto ai motivi aggiunti proposti avverso il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accertamento di conformità, gli stessi sono infondati.
14.1. Ai sensi dell'art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
14.2. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di accertamento di conformità ha valore legale tipico di rigetto, costituendo un'ipotesi di silenzio significativo al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 13 novembre 2023, n. 9696; Corte Cost., ord. n. 84 del 2023).
14.3. Nel caso di specie, il silenzio-diniego impugnato con i motivi aggiunti costituisce sostanzialmente conferma del precedente diniego espresso (Disposizione dirigenziale n. 1173 del 10 dicembre 2021) emesso sulle medesime opere, non essendo intervenuta alcuna modifica della situazione di fatto e di diritto.
14.4. Peraltro, per le ragioni già esposte, non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di accertamento di conformità. Trattandosi di immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, gli interventi realizzati avrebbero richiesto, oltre al titolo edilizio, anche la preventiva autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, mai richiesta né ottenuta. Ne consegue che le opere realizzate risultano difformi dalla disciplina vigente sotto il profilo paesaggistico, con esclusione della possibilità di ottenere l'accertamento di conformità per insussistenza del requisito della c.d. doppia conformità.
14.5. È onere del soggetto interessato alla sanatoria dell'abuso edilizio dare prova della c.d. doppia conformità urbanistica dell'opera da sanare, sia con riferimento al momento della realizzazione della stessa, che al momento della presentazione della relativa istanza di sanatoria (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 19 giugno 2024, n. 1889; Cons. Stato, sez. II, 13 novembre 2023, n. 9696). Tale onere non è stato assolto dal ricorrente.
15. Per le ragioni esposte, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Napoli, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO VE, Presidente
ME De LC, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME De LC | LO VE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.