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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 8761/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8761/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina Parte_1
Alfieri del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Vizzolesi Parte_2
e dall'Avv. Marcello Fedi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il primo difensore;
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 20 marzo 2025, hanno concluso chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Bari, il 27 dicembre 1986, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27 novembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Bari, il 27 dicembre 1986, che dalla loro unione sono nati tre figli, divenuti tutti maggiorenni e indipendenti sotto il profilo economico, che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa n. 5542/2023 emesso da questo Tribunale il 6 giugno 2023 e che, a far tempo dall'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento di separazione, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione.
Sulla base di tali premesse essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, a questioni di natura patrimoniale).
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate il 20 marzo 2025 chiedendo accogliersi la domanda già formulata in ricorso e ribadendo la volontà di non riconciliarsi.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si deve prendere atto, per altro verso, delle condizioni concordate dalle parti, prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e riguardanti diritti disponibili.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale aspetto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Bari, il 27 dicembre 1986, trascritto al Parte_1 Parte_2
Numero 1918, Parte II, Serie A, Anno 1986 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bari, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 15 ottobre 2024 e depositato il 27 novembre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8761/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina Parte_1
Alfieri del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Vizzolesi Parte_2
e dall'Avv. Marcello Fedi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il primo difensore;
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 20 marzo 2025, hanno concluso chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Bari, il 27 dicembre 1986, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27 novembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Bari, il 27 dicembre 1986, che dalla loro unione sono nati tre figli, divenuti tutti maggiorenni e indipendenti sotto il profilo economico, che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa n. 5542/2023 emesso da questo Tribunale il 6 giugno 2023 e che, a far tempo dall'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento di separazione, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione.
Sulla base di tali premesse essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, a questioni di natura patrimoniale).
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate il 20 marzo 2025 chiedendo accogliersi la domanda già formulata in ricorso e ribadendo la volontà di non riconciliarsi.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si deve prendere atto, per altro verso, delle condizioni concordate dalle parti, prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e riguardanti diritti disponibili.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale aspetto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Bari, il 27 dicembre 1986, trascritto al Parte_1 Parte_2
Numero 1918, Parte II, Serie A, Anno 1986 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bari, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 15 ottobre 2024 e depositato il 27 novembre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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