Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/09/2023, n. 27549
CASS
Sentenza 28 settembre 2023

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Massime1

In tema di IVA, il riconoscimento dell'esenzione, prevista dall'art. 10, comma 1, n. 18) del DPR n. 633/1972, al chiropratico che renda una prestazione di cura alla persona, richiede l'accertamento che la prestazione garantisca un sufficiente livello di qualità e che chi la rende sia munito di formazione adeguata, somministrata da istituti d'insegnamento riconosciuti dallo Stato, anche in mancanza dell'istituzione del registro dei dottori in chiropratica e dell'attivazione del relativo corso di laurea magistrale. Ne consegue che non è ragionevole far dipendere il beneficio dell'esenzione IVA, di diretta provenienza unionale, dalla emanazione di un regolamento ministeriale che ne disciplini lo svolgimento, ostandovi l'insegnamento della Corte di giustizia EU, che lo riserva a persone qualificate e in possesso dei titoli necessari, indipendentemente dalla loro iscrizione ad un albo professionale. È vero che lo svolgimento di una professione medica così delicata non può essere affidato a qualsiasi soggetto, ma, nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo, il controllo dei requisiti per l'esercizio della chiropratica può essere senz'altro demandato al giudice di merito, chiamato a valutare la sussistenza delle necessarie abilità e qualifiche professionali nel soggetto che tale attività esercita e che chiede di beneficiare dell'esenzione dall'imposta.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Commentari3

  • 1ImposteAccesso limitato
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  • 2Riflessioni in tema di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni “sanitarie” rese dal fisico medicoAccesso limitato
    Adriana Salvati · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 10 luglio 2025

  • 3Cass. 27549 /2023
    Morri_Admin · https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/ · 9 ottobre 2023

    La Suprema Corte, con la recente Sentenza n. 27549 depositata il 28 settembre 2023, ha modificato il proprio orientamento in tema di esenzione IVA dell'attività svolta dai chiropratici. Al riguardo, richiamando recenti arresti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha riconosciuto come un'attività professionale – pur non essendo disciplinata dalla normativa di uno Stato membro – può essere esentata se risponde a finalità di interesse generale, quali sono quelle previste dall'art. 132 della direttiva IVA, e, nel caso di attività medica o paramedica, deve avere una finalità di prevenzione, diagnosi, trattamento della malattia e ripristino della salute. Una pronuncia che, con tutta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/09/2023, n. 27549
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27549
Data del deposito : 28 settembre 2023
Fonte ufficiale :

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