TRIB
Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/08/2025, n. 4277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4277 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, nella persona del G.O.T. dott.ssa Giovanna
Calvino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6892 / 2022 promossa da
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. LO PRESTI FABIO contro
Controparte_1
[...] rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO
CATANIA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1 conveniva in giudizio l' Controparte_1
al fine di far dichiarare la nullità e/o disapplicare il
[...]
D.D.S. N. 3219 del 10.11.2021 con il quale il
[...]
aveva revocato il Controparte_2 finanziamento concesso all'associazione attrice per la manifestazione intitolata “Fiabe sotto l'albero”, in programma ad Acireale in data 31 dicembre 2020, presso la sala Teatro “San Giovanni Bosco” e, per l'effetto, condannare la Controparte_3
al pagamento della somma di euro 6.000,00 pari
[...] al bonus revocato.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva in giudizio
1 l' eccependo, Controparte_1 preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, contestando, nel merito, l'infondatezza delle pretese attoree.
Il presente procedimento veniva riunito con quello recante il n.
6893/2022 avendo il G.I. ravvisato connessione oggettiva e soggettiva, atteso che lo stesso aveva come oggetto la richiesta di dichiarazione di nullità del D.D.S. N. 3919 del 16.12.2021 con il quale il
[...]
aveva revocato il Controparte_2 bonus concesso all'associazione attrice per la realizzazione di un altro evento denominato “Venere dell'Etna”.
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 17/12/24 parte attrice precisava le conclusioni e con provvedimento del 14/02/25 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. ( vecchio rito)
SUL DIFETTO DI GIURISDIZIONE
L'ordinanza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 16602 del 5 agosto 2016 definisce la questione relativa alla giurisdizione in materia di revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche disposta per comportamenti contrari agli obblighi nascenti dalla “concessione provvisoria” del contributo in favore del Giudice Ordinario, ponendo fine alla questione del riparto di giurisdizione in materia di revoca di contributi e sovvenzioni pubblici.
Importante in proposito richiamare la sentenza n. 818 dello scorso 30 gennaio 2025 con cui la sezione VIII del Tar Marche, chiamata a pronunciarsi in materia di finanziamenti pubblici, ha chiarito che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e il ritiro di finanziamenti pubblici deve essere attuato (non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva) sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Ne consegue che sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario
2 quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid o il quomodo della sua corresponsione.
Parimenti, anche in presenza di un provvedimento amministrativo attributivo del finanziamento, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario sebbene si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione: infatti, in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, riferendosi la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinata la concreta erogazione del contributo. Viceversa, è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi la fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, cioè la fase di assegnazione, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento attributivo sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.
Con specifico riferimento al caso di specie, la sentenza in commento rileva come la posizione giuridica soggettiva azionata dalla ricorrente è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
NEL MERITO
In riferimento all'evento “Fiabe sotto l'albero” il convenuto
3 sostiene di avere richiesto all'attore la documentazione relativa ad alcune spese, in particolare alcuni pagamenti, indicati nella nota
442829/ serv. 6 del 13/07/2021 i pagamenti relativi a (€ CP_4
125,00), ( € 125,00), ( € 150,00), CP_5 Controparte_6 CP_7
( € 150,00), ( € 125,00), ( €
[...] Controparte_8 CP_5
125,00), ( € 125,00), ( € Controparte_9 Controparte_10
125,00) e ( € 150,00), ravvisando alcune Controparte_11 irregolarità nei pagamenti. In particolare, con nota n. 473250/Serv. 6 del 26/07/2021, l'Assessorato convenuto evidenziava che per i pagamenti effettuati con bonifico bancario il numero identificativo delle operazioni effettuate non corrispondeva al numero indicato nell'estratto conto.
Dalla documentazione allegata si evince in realtà che i pagamenti sono avvenuti regolarmente e che sussiste la corrispondenza nella documentazione allegata.
Per quanto riguarda i pagamenti effettuati dall'Associazione attrice con bonifico, la corrispondenza si evince tra il numero di operazione indicato nella contabile prodotta e il numero di operazione indicato nell'estratto conto, mentre per quanto riguarda i pagamenti effettuati mediante assegni bancari, la corrispondenza si riscontra tra il numero di assegno indicato nello stesso documento o nella matrice e il numero indicato nell'estratto conto.
È bene sottolineare che la verifica dei documenti è stata fatta sulla scorta della produzione di parte convenuta, quindi documentazione in possesso dell'Assessorato, presumibilmente fornita dall'attore.
Quanto all'evento “la Venere dell'Etna” il Dipartimento
Regionale ( nota prot. N. 165251/Serv. 6 del 28/05/2021) , nel disporre la revoca del bonus, osservava che «dall'esame della documentazione finale presentata da codesta , con nota Parte_2 pervenuta allo scrivente dipartimento in data 17/03/2021 ed assunta al protocollo dipartimentale al n. 40549 del 18/03/2021, si evincono le
4 criticità di seguito indicate: nel bilancio consuntivo risultano presentate n. 3 fatture emesse nell'anno 2019 e n. 13 dei mesi di marzo e aprile
2020.
Considerato che
la nota Assessoriale che concede il patrocinio di
3.200 euro specifica esplicitamente che il suddetto bonus riguarda le iniziative in programma successivamente alla data di concessione, e quindi al 2 settembre 2020, con la presente si comunica l'avvio del procedimento di revoca del contributo di 3.200,00 euro».
Merita accoglimento la difesa dell' che, Parte_1 con nota del 15.06.2021 faceva osservare che, secondo quanto disposto dalla Circolare n. 41647/2019, nonché dal provvedimento di concessione del bonus, fosse evidente l'assenza di un limite temporale previsto in tal senso e che l'anteriorità era comunque riferibile ad attività che, per loro natura e funzione, devono necessariamente essere compiute con anticipo rispetto alla data dell'evento (come pubblicità, assunzioni di personale, ecc.).
È evidente pertanto che il provvedimento di revoca non riguarda le disposizioni di cui alla predetta Circolare, ritenendo sussistente una causa di esclusione delle spese ammissibili non specificamente contemplata.
Inoltre, con nota del 24.06.2021 prot. 36241 il Dipartimento regionale, nel confermare le obiezioni sollevate in precedenza osservava, in aggiunta, che «la fattura n. 41/2019 emessa da
[...]
e le ricevute elencate “nell'elenco giustificativo” di spese al Per_1
3° prospetto che vanno dal n. 3 al n. 16 per rimborso spese di attività di divulgazione che ammonta a una spesa complessiva a € 4.599,00 sono da ritenere ammissibili solamente per € 640,00, che corrisponde al 10% della spesa complessiva così come previsto dalla circolare n. 41647 del
30/12/2019 dal punto 3 della Circolare n. 41647 del 30/12/2019».
Rilevava altresì, nella stessa nota: «si fa notare che desta perplessità la ricevuta n.1 del 23/12/2019 del Sig. in quanto la data è Parte_3 manomessa;
dovendo indicare spese per almeno € 6.400,00 (pari alla somma del bonus concesso + € 3.200,00 di spese a vs. carico) ed avendo proceduto a rendicontare spese solamente per € 4.290,00, si evidenzia uno scostamento superiore al 20% che comporta la decadenza
5 automatica dal beneficio così come previsto dalla Circolare n. 41647 del 30/12/2019 al punto 4 lettera f)»
Anche in questo caso è da accogliere la difesa dell'attrice laddove, in riscontro a tale nota, con nota del 23.07.2021 prot.
475417/2021, faceva osservare che vi era stato un errore di calcolo atteso che le spese del prospetto “elenco dei giustificativi di spesa” indicate dal n. 4 al n. 16 con la dicitura rimborso spese di attività di divulgazione, ammontavano ad una spesa complessiva di euro
1.499,00, cifra diversa da quella erroneamente calcolata dall'Amministrazione (euro 4.599,00), in quanto utilizzate per il rimborso degli addetti impegnati nell'animazione territoriale: spese, queste, rientranti fra quelle relative al personale tecnico. Veniva reso noto al suindicato Dipartimento, inoltre, che «La fattura 41/2019 emessa da è una fattura inerente un servizio Persona_1 tecnico, come tale, va imputata nelle spese per "nolo attrezzature tecniche necessarie alla realizzazione dell'attività ivi incluse le spese per il personale addetto" "punto 3 dell'art 3) Spese ammissibili" della
Circolare n.41647 del 30/12/2019». Infatti, l'oggetto delle contestazioni formulate riguardava l'errore commesso dal Dipartimento nel ritenere escluse voci di spesa che, oltre ad essere necessarie per la realizzazione dell'evento, incrementavano altresì l'importo della spesa effettivamente sostenuta dall'attrice, con conseguente irragionevolezza del ritenuto superamento della riduzione per il 20% dell'importo preventivato. Il Dipartimento Regionale ha dunque revocato il bonus concesso per un evidente errore nei calcoli e nella classificazione delle voci di spesa.
Il provvedimento di revoca n. 3919 del 16.12.2021 appare inoltre illegittimo perché adottato al di fuori delle ipotesi di decadenza dalla riscossione del contributo concesso, non menzionate neppure nelle note inoltrate dal secondo quanto Controparte_2 disposto dall'art. 4 della più volte citata circolare n. 41647/2019 della
Regione Siciliana — Assessorato del Turismo.
Infine, non merita accoglimento l'eccezione di parte convenuta relativa alla tardività della produzione documentale da parte
6 dell'attrice , nonché l'impossibilità di procedere ad integrazione cd.
«postuma» atteso che, nelle motivazioni originariamente sottese alla revoca, non era stato indicato il ritardo nell'integrazione documentale
( fornita in seguito alle richieste della stessa amministrazione procedente).
Dunque, non si riscontrano le criticità evidenziate dalla
Amministrazione convenuta.
Ne discende che i contributi sono stati illegittimamente revocati e pertanto la domanda merita accoglimento.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda dell'attrice e, per l'effetto,
a) dichiara la nullità del D.D.S. n. 3219 del 10.11.2021 con il quale il ha Controparte_2 revocato il bonus concesso all'associazione attrice per la realizzazione dell'evento denominato “Fiabe sotto l'albero” e per l'effetto, condannare la Controparte_12
al pagamento della somma di euro 6.000,00 pari al
[...] bonus illegittimamente revocato;
b) dichiara la nullità del D.D.S. N. 3919 del 16.12.2021 con il quale il ha Controparte_2 revocato il bonus concesso all'associazione attrice per la realizzazione dell'evento denominato “Venere dell'Etna” e per l'effetto, condannare la Controparte_12
al pagamento della somma di euro 3.200,00 pari al bonus
[...] illegittimamente revocato;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 3.000,00 , oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15%, oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Catania 28/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Calvino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, nella persona del G.O.T. dott.ssa Giovanna
Calvino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6892 / 2022 promossa da
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. LO PRESTI FABIO contro
Controparte_1
[...] rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO
CATANIA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1 conveniva in giudizio l' Controparte_1
al fine di far dichiarare la nullità e/o disapplicare il
[...]
D.D.S. N. 3219 del 10.11.2021 con il quale il
[...]
aveva revocato il Controparte_2 finanziamento concesso all'associazione attrice per la manifestazione intitolata “Fiabe sotto l'albero”, in programma ad Acireale in data 31 dicembre 2020, presso la sala Teatro “San Giovanni Bosco” e, per l'effetto, condannare la Controparte_3
al pagamento della somma di euro 6.000,00 pari
[...] al bonus revocato.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva in giudizio
1 l' eccependo, Controparte_1 preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, contestando, nel merito, l'infondatezza delle pretese attoree.
Il presente procedimento veniva riunito con quello recante il n.
6893/2022 avendo il G.I. ravvisato connessione oggettiva e soggettiva, atteso che lo stesso aveva come oggetto la richiesta di dichiarazione di nullità del D.D.S. N. 3919 del 16.12.2021 con il quale il
[...]
aveva revocato il Controparte_2 bonus concesso all'associazione attrice per la realizzazione di un altro evento denominato “Venere dell'Etna”.
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 17/12/24 parte attrice precisava le conclusioni e con provvedimento del 14/02/25 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. ( vecchio rito)
SUL DIFETTO DI GIURISDIZIONE
L'ordinanza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 16602 del 5 agosto 2016 definisce la questione relativa alla giurisdizione in materia di revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche disposta per comportamenti contrari agli obblighi nascenti dalla “concessione provvisoria” del contributo in favore del Giudice Ordinario, ponendo fine alla questione del riparto di giurisdizione in materia di revoca di contributi e sovvenzioni pubblici.
Importante in proposito richiamare la sentenza n. 818 dello scorso 30 gennaio 2025 con cui la sezione VIII del Tar Marche, chiamata a pronunciarsi in materia di finanziamenti pubblici, ha chiarito che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e il ritiro di finanziamenti pubblici deve essere attuato (non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva) sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Ne consegue che sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario
2 quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid o il quomodo della sua corresponsione.
Parimenti, anche in presenza di un provvedimento amministrativo attributivo del finanziamento, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario sebbene si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione: infatti, in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, riferendosi la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinata la concreta erogazione del contributo. Viceversa, è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi la fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, cioè la fase di assegnazione, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento attributivo sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.
Con specifico riferimento al caso di specie, la sentenza in commento rileva come la posizione giuridica soggettiva azionata dalla ricorrente è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
NEL MERITO
In riferimento all'evento “Fiabe sotto l'albero” il convenuto
3 sostiene di avere richiesto all'attore la documentazione relativa ad alcune spese, in particolare alcuni pagamenti, indicati nella nota
442829/ serv. 6 del 13/07/2021 i pagamenti relativi a (€ CP_4
125,00), ( € 125,00), ( € 150,00), CP_5 Controparte_6 CP_7
( € 150,00), ( € 125,00), ( €
[...] Controparte_8 CP_5
125,00), ( € 125,00), ( € Controparte_9 Controparte_10
125,00) e ( € 150,00), ravvisando alcune Controparte_11 irregolarità nei pagamenti. In particolare, con nota n. 473250/Serv. 6 del 26/07/2021, l'Assessorato convenuto evidenziava che per i pagamenti effettuati con bonifico bancario il numero identificativo delle operazioni effettuate non corrispondeva al numero indicato nell'estratto conto.
Dalla documentazione allegata si evince in realtà che i pagamenti sono avvenuti regolarmente e che sussiste la corrispondenza nella documentazione allegata.
Per quanto riguarda i pagamenti effettuati dall'Associazione attrice con bonifico, la corrispondenza si evince tra il numero di operazione indicato nella contabile prodotta e il numero di operazione indicato nell'estratto conto, mentre per quanto riguarda i pagamenti effettuati mediante assegni bancari, la corrispondenza si riscontra tra il numero di assegno indicato nello stesso documento o nella matrice e il numero indicato nell'estratto conto.
È bene sottolineare che la verifica dei documenti è stata fatta sulla scorta della produzione di parte convenuta, quindi documentazione in possesso dell'Assessorato, presumibilmente fornita dall'attore.
Quanto all'evento “la Venere dell'Etna” il Dipartimento
Regionale ( nota prot. N. 165251/Serv. 6 del 28/05/2021) , nel disporre la revoca del bonus, osservava che «dall'esame della documentazione finale presentata da codesta , con nota Parte_2 pervenuta allo scrivente dipartimento in data 17/03/2021 ed assunta al protocollo dipartimentale al n. 40549 del 18/03/2021, si evincono le
4 criticità di seguito indicate: nel bilancio consuntivo risultano presentate n. 3 fatture emesse nell'anno 2019 e n. 13 dei mesi di marzo e aprile
2020.
Considerato che
la nota Assessoriale che concede il patrocinio di
3.200 euro specifica esplicitamente che il suddetto bonus riguarda le iniziative in programma successivamente alla data di concessione, e quindi al 2 settembre 2020, con la presente si comunica l'avvio del procedimento di revoca del contributo di 3.200,00 euro».
Merita accoglimento la difesa dell' che, Parte_1 con nota del 15.06.2021 faceva osservare che, secondo quanto disposto dalla Circolare n. 41647/2019, nonché dal provvedimento di concessione del bonus, fosse evidente l'assenza di un limite temporale previsto in tal senso e che l'anteriorità era comunque riferibile ad attività che, per loro natura e funzione, devono necessariamente essere compiute con anticipo rispetto alla data dell'evento (come pubblicità, assunzioni di personale, ecc.).
È evidente pertanto che il provvedimento di revoca non riguarda le disposizioni di cui alla predetta Circolare, ritenendo sussistente una causa di esclusione delle spese ammissibili non specificamente contemplata.
Inoltre, con nota del 24.06.2021 prot. 36241 il Dipartimento regionale, nel confermare le obiezioni sollevate in precedenza osservava, in aggiunta, che «la fattura n. 41/2019 emessa da
[...]
e le ricevute elencate “nell'elenco giustificativo” di spese al Per_1
3° prospetto che vanno dal n. 3 al n. 16 per rimborso spese di attività di divulgazione che ammonta a una spesa complessiva a € 4.599,00 sono da ritenere ammissibili solamente per € 640,00, che corrisponde al 10% della spesa complessiva così come previsto dalla circolare n. 41647 del
30/12/2019 dal punto 3 della Circolare n. 41647 del 30/12/2019».
Rilevava altresì, nella stessa nota: «si fa notare che desta perplessità la ricevuta n.1 del 23/12/2019 del Sig. in quanto la data è Parte_3 manomessa;
dovendo indicare spese per almeno € 6.400,00 (pari alla somma del bonus concesso + € 3.200,00 di spese a vs. carico) ed avendo proceduto a rendicontare spese solamente per € 4.290,00, si evidenzia uno scostamento superiore al 20% che comporta la decadenza
5 automatica dal beneficio così come previsto dalla Circolare n. 41647 del 30/12/2019 al punto 4 lettera f)»
Anche in questo caso è da accogliere la difesa dell'attrice laddove, in riscontro a tale nota, con nota del 23.07.2021 prot.
475417/2021, faceva osservare che vi era stato un errore di calcolo atteso che le spese del prospetto “elenco dei giustificativi di spesa” indicate dal n. 4 al n. 16 con la dicitura rimborso spese di attività di divulgazione, ammontavano ad una spesa complessiva di euro
1.499,00, cifra diversa da quella erroneamente calcolata dall'Amministrazione (euro 4.599,00), in quanto utilizzate per il rimborso degli addetti impegnati nell'animazione territoriale: spese, queste, rientranti fra quelle relative al personale tecnico. Veniva reso noto al suindicato Dipartimento, inoltre, che «La fattura 41/2019 emessa da è una fattura inerente un servizio Persona_1 tecnico, come tale, va imputata nelle spese per "nolo attrezzature tecniche necessarie alla realizzazione dell'attività ivi incluse le spese per il personale addetto" "punto 3 dell'art 3) Spese ammissibili" della
Circolare n.41647 del 30/12/2019». Infatti, l'oggetto delle contestazioni formulate riguardava l'errore commesso dal Dipartimento nel ritenere escluse voci di spesa che, oltre ad essere necessarie per la realizzazione dell'evento, incrementavano altresì l'importo della spesa effettivamente sostenuta dall'attrice, con conseguente irragionevolezza del ritenuto superamento della riduzione per il 20% dell'importo preventivato. Il Dipartimento Regionale ha dunque revocato il bonus concesso per un evidente errore nei calcoli e nella classificazione delle voci di spesa.
Il provvedimento di revoca n. 3919 del 16.12.2021 appare inoltre illegittimo perché adottato al di fuori delle ipotesi di decadenza dalla riscossione del contributo concesso, non menzionate neppure nelle note inoltrate dal secondo quanto Controparte_2 disposto dall'art. 4 della più volte citata circolare n. 41647/2019 della
Regione Siciliana — Assessorato del Turismo.
Infine, non merita accoglimento l'eccezione di parte convenuta relativa alla tardività della produzione documentale da parte
6 dell'attrice , nonché l'impossibilità di procedere ad integrazione cd.
«postuma» atteso che, nelle motivazioni originariamente sottese alla revoca, non era stato indicato il ritardo nell'integrazione documentale
( fornita in seguito alle richieste della stessa amministrazione procedente).
Dunque, non si riscontrano le criticità evidenziate dalla
Amministrazione convenuta.
Ne discende che i contributi sono stati illegittimamente revocati e pertanto la domanda merita accoglimento.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda dell'attrice e, per l'effetto,
a) dichiara la nullità del D.D.S. n. 3219 del 10.11.2021 con il quale il ha Controparte_2 revocato il bonus concesso all'associazione attrice per la realizzazione dell'evento denominato “Fiabe sotto l'albero” e per l'effetto, condannare la Controparte_12
al pagamento della somma di euro 6.000,00 pari al
[...] bonus illegittimamente revocato;
b) dichiara la nullità del D.D.S. N. 3919 del 16.12.2021 con il quale il ha Controparte_2 revocato il bonus concesso all'associazione attrice per la realizzazione dell'evento denominato “Venere dell'Etna” e per l'effetto, condannare la Controparte_12
al pagamento della somma di euro 3.200,00 pari al bonus
[...] illegittimamente revocato;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 3.000,00 , oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15%, oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Catania 28/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Calvino
7