Articolo 1926 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1913Articolo 1927
Versione
9 ottobre 2010
Art. 1926. Estensione degli assegni straordinari 1. Gli assegni straordinari di cui all'articolo 1925 sono devoluti nella stessa misura e alle medesime condizioni a favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilita', dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa, fermo restando il diritto a favore dei genitori, collaterali e assimilati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 . 2. Se si tratta di concessioni fatte alla memoria di persona defunta, l'assegno annuo e' concesso direttamente a quello dei congiunti a favore del quale e' ammessa la reversibilita'. 3. L'assegno annuo annesso alle medaglie al valor militare non e' cedibile ne' sequestrabile.
Nota all' artt. 1924 e 1926:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , si vedano le note all'articolo 1880.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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