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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 28/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 429/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Manerba Angela del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
13/11/1990 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Manerba Angela del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 06/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Borgomanero
(VC) il 04/08/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 26,
Parte I, Anno 2012.
Dall'unione sono nati i figli e , rispettivamente in data 24/11/2012 e 29/07/2017, Per_1 Per_2 entrambi ancora minori.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 16/05/2019 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla sua/loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e in Parte_1 Parte_2
Borgomanero (VC) il 04/08/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 26, Parte I, Anno 2012 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i figli minori e rimangano affidati in via condivisa ad entrambi Persona_3 Persona_4
i genitori con collocazione abitativa presso la madre;
2. il padre, salvo diversi accordi, potrà vedere i figli liberamente compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici dei bambini, previo congruo avviso almeno 24 ore prima alla madre, e tenerli con sé, a week end alterni, dalle ore 12,00 del sabato alle ore
21 della domenica;
Natale e Pasqua con entrambi i genitori oppure, ad anni alterni, la festività con un genitore ed il giorno successivo con l'altro; durante il periodo estivo il padre terrà con sé i figli per due settimane consecutive, periodo da concordarsi fra i genitori entro pagina 2 di 3 il 30 maggio di ogni anno;
le modalità di frequentazioni potranno comunque venire ampliate previo accordo tra i genitori;
3. il Sig. continuerà a corrispondere alla moglie, entro il giorno 05 di ogni mese, quale Pt_1 contributo al mantenimento dei figli l'importo mensile di Euro 584,06
(cinquecentottantaquattro/06) a mezzo di bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT (FOI);
4. l'assegno unico relativo ai figli minori verrà percepito dalla Sig.ra in via esclusiva Pt_2 quale genitore collocatario;
5. i genitori concorreranno per il 50% ciascuno alle spese straordinarie occorrenti per i figli, da concordare e documentare previamente, a meno che non si tratti di esborsi necessari ed indifferibili. Per la determinazione delle spese straordinarie è fatto riferimento a quelle così definite dal Protocollo d'intesa fra Magistrati ed Avvocati n. 375 datato 21.12.2018 del
Tribunale di Vercelli, che le parti espressamente dichiarano di accettare;
6. si dà atto che le parti autorizzano il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per i genitori e per i figli minori e Persona_3 Per_4
[...]
7. si dà atto che competenze e spese di giudizio saranno interamente compensate fra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 25/02/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 429/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Manerba Angela del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
13/11/1990 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Manerba Angela del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 06/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Borgomanero
(VC) il 04/08/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 26,
Parte I, Anno 2012.
Dall'unione sono nati i figli e , rispettivamente in data 24/11/2012 e 29/07/2017, Per_1 Per_2 entrambi ancora minori.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 16/05/2019 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla sua/loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e in Parte_1 Parte_2
Borgomanero (VC) il 04/08/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 26, Parte I, Anno 2012 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i figli minori e rimangano affidati in via condivisa ad entrambi Persona_3 Persona_4
i genitori con collocazione abitativa presso la madre;
2. il padre, salvo diversi accordi, potrà vedere i figli liberamente compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici dei bambini, previo congruo avviso almeno 24 ore prima alla madre, e tenerli con sé, a week end alterni, dalle ore 12,00 del sabato alle ore
21 della domenica;
Natale e Pasqua con entrambi i genitori oppure, ad anni alterni, la festività con un genitore ed il giorno successivo con l'altro; durante il periodo estivo il padre terrà con sé i figli per due settimane consecutive, periodo da concordarsi fra i genitori entro pagina 2 di 3 il 30 maggio di ogni anno;
le modalità di frequentazioni potranno comunque venire ampliate previo accordo tra i genitori;
3. il Sig. continuerà a corrispondere alla moglie, entro il giorno 05 di ogni mese, quale Pt_1 contributo al mantenimento dei figli l'importo mensile di Euro 584,06
(cinquecentottantaquattro/06) a mezzo di bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT (FOI);
4. l'assegno unico relativo ai figli minori verrà percepito dalla Sig.ra in via esclusiva Pt_2 quale genitore collocatario;
5. i genitori concorreranno per il 50% ciascuno alle spese straordinarie occorrenti per i figli, da concordare e documentare previamente, a meno che non si tratti di esborsi necessari ed indifferibili. Per la determinazione delle spese straordinarie è fatto riferimento a quelle così definite dal Protocollo d'intesa fra Magistrati ed Avvocati n. 375 datato 21.12.2018 del
Tribunale di Vercelli, che le parti espressamente dichiarano di accettare;
6. si dà atto che le parti autorizzano il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per i genitori e per i figli minori e Persona_3 Per_4
[...]
7. si dà atto che competenze e spese di giudizio saranno interamente compensate fra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 25/02/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
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