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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/08/2025, n. 4095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4095 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27009/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott. ssa MARIA V. VALENTINO Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27009/2024
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. MASSIMO PAVAN e l'avv. ANTONIO OLIVO ricorrente contro
Controparte_1 contumace convenuto
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate dalla ricorrente come da verbale d'udienza del
06/05/2025: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e in data 2 agosto 1997 e trascritto al Comune di Mira Registro
[...] Controparte_1 degli atti di matrimonio dell'anno 1997 al n. 65 parte 2 serie A - darsi atto che Parte_1
e sono economicamente indipendenti ed autosufficienti e non sussistono i Controparte_1 presupposti per la richiesta e attribuzione reciproca di assegno a titolo di contributo al
1 mantenimento - darsi atto che i figli della coppia, entrambi maggiorenni e conviventi presso la residenza materna, sono entrambi economicamente autosufficienti. - ordinarsi la trasmissione della sentenza a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Mira (Ve) per l'annotazione ai sensi di legge - Con vittoria di spese e competenze di causa nel solo caso di opposizione alla domanda formulata”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. il 27/12/2024 chiedeva pronunciarsi, alle condizioni di Parte_1 cui al proprio atto introduttivo, la cessazione effetti civili del matrimonio celebrato il
02/08/1997 a Mira con dalla cui unione sono nati i figli Controparte_1 Per_1
(13/10/1998) e (16/03/2004), ora entrambi maggiorenni ed economicamente
[...] Per_2 indipendenti.
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati consensualmente come da decreto di omologa del 2014 e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile una riconciliazione.
Il convenuto non si costituiva in giudizio, ma si presentava personalmente all'udienza del
06/05/2025; parte ricorrente confermava la propria volontà di divorziare e insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni, sulle quali la causa era posta in decisione.
Il PM intervenuto non concludeva.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale (15/01/2014) nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Deve pertanto ritenersi definitivamente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, come da prospettazione di parte ricorrente.
Sussistendone tutti i presupposti di legge, va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori nulla va disposto, non avendo parte ricorrente avanzato alcuna richiesta sul punto e avendo precisato che i coniugi sono economicamente
2 autosufficienti e che “sono nel frattempo divenuti economicamente autosufficienti ed autonomi anche i due figli e , maggiorenni, pur continuando a convivere Persona_1 Per_2 con la madre odierna ricorrente”.
Il tutto come da ricorso.
Nulla per le spese legali considerati l'oggetto della controversia e la contumacia del convenuto.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Mira il 02/08/1997 tra Controparte_1 Parte_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mira nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1997, Parte 2, Serie A, n. 65.
Nulla per le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Mira per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 25/08/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott. ssa MARIA V. VALENTINO Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27009/2024
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. MASSIMO PAVAN e l'avv. ANTONIO OLIVO ricorrente contro
Controparte_1 contumace convenuto
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate dalla ricorrente come da verbale d'udienza del
06/05/2025: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e in data 2 agosto 1997 e trascritto al Comune di Mira Registro
[...] Controparte_1 degli atti di matrimonio dell'anno 1997 al n. 65 parte 2 serie A - darsi atto che Parte_1
e sono economicamente indipendenti ed autosufficienti e non sussistono i Controparte_1 presupposti per la richiesta e attribuzione reciproca di assegno a titolo di contributo al
1 mantenimento - darsi atto che i figli della coppia, entrambi maggiorenni e conviventi presso la residenza materna, sono entrambi economicamente autosufficienti. - ordinarsi la trasmissione della sentenza a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Mira (Ve) per l'annotazione ai sensi di legge - Con vittoria di spese e competenze di causa nel solo caso di opposizione alla domanda formulata”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. il 27/12/2024 chiedeva pronunciarsi, alle condizioni di Parte_1 cui al proprio atto introduttivo, la cessazione effetti civili del matrimonio celebrato il
02/08/1997 a Mira con dalla cui unione sono nati i figli Controparte_1 Per_1
(13/10/1998) e (16/03/2004), ora entrambi maggiorenni ed economicamente
[...] Per_2 indipendenti.
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati consensualmente come da decreto di omologa del 2014 e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile una riconciliazione.
Il convenuto non si costituiva in giudizio, ma si presentava personalmente all'udienza del
06/05/2025; parte ricorrente confermava la propria volontà di divorziare e insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni, sulle quali la causa era posta in decisione.
Il PM intervenuto non concludeva.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale (15/01/2014) nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Deve pertanto ritenersi definitivamente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, come da prospettazione di parte ricorrente.
Sussistendone tutti i presupposti di legge, va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori nulla va disposto, non avendo parte ricorrente avanzato alcuna richiesta sul punto e avendo precisato che i coniugi sono economicamente
2 autosufficienti e che “sono nel frattempo divenuti economicamente autosufficienti ed autonomi anche i due figli e , maggiorenni, pur continuando a convivere Persona_1 Per_2 con la madre odierna ricorrente”.
Il tutto come da ricorso.
Nulla per le spese legali considerati l'oggetto della controversia e la contumacia del convenuto.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Mira il 02/08/1997 tra Controparte_1 Parte_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mira nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1997, Parte 2, Serie A, n. 65.
Nulla per le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Mira per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 25/08/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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