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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16467 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – IV^ sezione civile - nella persona del dr. Federica d'Ambrosio, in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S EN T E N Z A
da allegarsi – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. – al verbale dell'udienza del
24.11.2025, nella causa civile iscritta al n. 48275 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di Parte_1
citazione, dall'avv. Giancarlo Mannarelli, con domicilio digitale eletto presso il difensore alla casella pec: Email_1
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore e per essa Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti Controparte_2
allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giovanni Perlasca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla Via Francesco Sforza n.
19
CONVENUTA CONCLUSIONI
Come da conclusioni rassegnate all'udienza del 24.11.2025 e rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiamava a Parte_1
comparire innanzi a questo Tribunale, così proponendo opposizione Controparte_1
all'atto di precetto notificato ad essa attrice ai sensi dell'art. 603 c.p.c., con cui la convenuta aveva intimato alla società – dante causa dell'odierna Parte_2
opponente - il pagamento dell'importo complessivo di euro 1.422.042,29, oltre interessi e spese, in forza della sentenza n. 15/2024 del Tribunale di Bergamo, pubblicata il 09.01.1024, che condannava la al pagamento Parte_2
dell'importo di euro 1.368.908,48 in favore di – originaria Controparte_3
titolare del credito azionato dalla convenuta con il precetto oggi opposto.
A fondamento dell'opposizione l'attrice deduceva la nullità e l'ineseguibilità del precetto opposto, in quanto l'ipoteca originariamente iscritta sugli immobili di sua proprietà, a garanzia del credito vantato dall'opposta nei confronti di Parte_2
era stata cancellata dai Registri Immobiliari.
[...]
A sostegno della sua domanda, l'opponente depositava visura per soggetto, dalla quale non emergeva alcuna iscrizione ipotecaria a suo danno.
Parte attrice rilevava altresì che la era stata posta in liquidazione Parte_2
giudiziale dal Tribunale di Roma e chiedeva pertanto, in via gradata, che fosse accertato e dichiarato il divieto per la convenuta di agire esecutivamente in suo danno, ai sensi dell'art. 51 L.F.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'opposto precetto e, quindi,
l'inesistenza del diritto della convenuta di procedere ad esecuzione forzata con vittoria di spese e competenze di causa.
La convenuta si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite, nonchè la condanna di parte attrice al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza resa in data 28.4.2025, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Con lo stesso provvedimento la causa veniva rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., con avvertimento che, in difetto di richieste istruttorie, la causa sarebbe stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nei termini così concessi, le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Con la prima memoria, parte opponente rassegnava nuove conclusioni chiedendo al
Tribunale di “accertare e dichiarare che l'opposto atto di precetto è nullo e, quindi,
ineseguibile nei confronti di , per averle” Parte_1 CP_1
“intimato il pagamento di una somma non corrispondente al valore dei suoi
[...]
immobili gravati dalla citata ipoteca, non iscritta dalla stessa;
nel merito, accertata la legittima sussistenza e/o validità dell'ipoteca volontaria n.43633/9224, determinarne la quota garantita e/o dovuta da al convenuto, detratto l'importo Parte_1
che quest'ultimo otterrà in sede di liquidazione giudiziale della da Parte_2
corrispondere detta quota dopo la conclusione della citata procedura di liquidazione, ex art. 51 L.F.”
Con la seconda memoria, parte opposta eccepiva l'inammissibilità di dette conclusioni, per violazione del divieto di mutatio libelli, e insisteva per il rigetto della domanda attrice.
Nello stesso termine, quest'ultima articolava prova per testi e interrogatorio formale e chiedeva ordine di esibizione alla convenuta, ex art. 210 c.p.c., del contratto di cessione dei crediti di istanze cui parte convenuta si opponeva con la Controparte_3
terza memoria.
All'udienza del 24.11.2025, parte attrice insisteva per l'accoglimento delle istanze istruttorie come riportate a verbale, laddove parte convenuta insisteva per la decisione. Rigettate le istanze istruttorie, la causa, stante la sua natura squisitamente documentale, veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, l'opposizione è apertamente infondata.
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità delle domande avanzate da formulate per la prima volta nella memoria di cui all'art. 171 ter Parte_1
c.p.c., n.1), volte a far “accertare e dichiarare che l'opposto atto di precetto è nullo e, quindi, ineseguibile nei confronti di per averle” Parte_1
( “intimato il pagamento di una somma non corrispondente al Controparte_1
valore dei suoi immobili gravati dalla citata ipoteca, non iscritta dalla stessa;
nel merito, accertata la legittima sussistenza e/o validità dell'ipoteca volontaria
n.43633/9224, determinarne la quota garantita e/o dovuta da al Parte_1
convenuto, detratto l'importo che quest'ultimo otterrà in sede di liquidazione giudiziale della da corrispondere detta quota dopo la conclusione Parte_2
della citata procedura di liquidazione, ex art. 51 L.F.”.
Sul punto, va precisato che l'art. 171 ter c.p.c. prevede che “le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto
o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte”.
Con riferimento alla possibilità di emendatio libelli ed alla conseguente inammissibilità di mutatio, la norma citata ripropone sostanzialmente il contenuto dell'art. 183, comma
VI, n. 1 c.p.c., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia, che così disponeva: “se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”. Al riguardo, occorre ricordare che il giudizio di opposizione è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis; dal punto di vista soggettivo, 1'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore. Pertanto, le domande formulate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda;
ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le ragioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nell'atto introduttivo (Cass., sez. III, 22 marzo 2022, n. 9226; Cass., sez. III,
28 luglio 2011, n. 16541; Cass., sez. VI-III,20 gennaio 2011, n. 1328).
Nel caso in esame, l'attrice, con la prima memoria istruttoria, ha formulato domande nuove, modificando del tutto la causa petendi enucleata nell'atto introduttivo.
Pertanto, in applicazione dei principi appena espressi, deve dichiararsi l'inammissibilità di dette domande.
Con riferimento alla domanda di declaratoria di nullità del precetto per sopravvenuta cancellazione dell'ipoteca volontaria iscritta a carico della sui beni Parte_2
divenuti poi di proprietà dell'odierna attrice, si ribadisce quanto già dedotto nell'ordinanza cautelare, da intendersi qui richiamata, non avendo l'attore fornito elementi e/o circostanze idonee a superare quanto già con la stessa evidenziato.
Ed invero, non può non evidenziarsi che la visura ipotecaria effettuata dall'attore è stata effettuata per soggetto, laddove andava effettuata per immobile, atteso che l'ipoteca di cui si discute è stata iscritta sull'immobile dell'odierno attore, ma contro la dante causa di quest'ultimo. Parimenti infondata è la domanda di declaratoria del divieto di intraprendere azioni esecutive in danno dell'odierna a opponente in pendenza della procedura di liquidazione giudiziale della ai sensi dell'art. 51 L.F., in quanto Parte_2
detta norma vieta ai creditori del soggetto ammesso alla liquidazione, di promuovere o proseguire azioni esecutive individuali sul suo patrimonio, ma non impedisce eventuali azioni esecutive su beni di terzi gravati da ipoteca a garanzia di debiti del soggetto in liquidazione.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo e ai sensi del d.m. 55/2014.
Ricorrono i presupposti per la condanna di parte attrice al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma III c.p.c., attesa la palese inammissibilità dei motivi di opposizione e formulando, con più memorie, istanze inammissibili e irrilevanti ai fini del decidere.
Circostanze, queste, che rendono la domanda azionata incompatibile con un quadro ordinamentale diretto, da una parte, a garantire universalmente l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e dall'altra, ad assicurare la ragionevole durata del processo, con ciò realizzando il diritto al rimedio effettivo: le azioni meramente dilatorie e defatigatorie, quale quella in esame, ostacolano l'attuazione di questo diritto in quanto integrano una condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente;
ai sensi del III comma della norma indicata, questa condotta si presta, in conseguenza, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata a titolo di sanzione di carattere pubblicistico, senza che risulti necessario il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave previsto nei precedenti commi (Cass. Sez. 3, n. 22208 del 04/08/2021; Sez. 6 - 3, n.
29812 del 18/11/2019).
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da avverso il precetto Parte_1
notificatole in data 23.10.2024 da Controparte_1
2. condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
della che liquida in euro 18.977,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
generali ed altri accessori come per legge;
3. condanna l'attore al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro
2.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma III c.p.c.
Così deciso in Roma, il 24.11.2025
Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – IV^ sezione civile - nella persona del dr. Federica d'Ambrosio, in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S EN T E N Z A
da allegarsi – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. – al verbale dell'udienza del
24.11.2025, nella causa civile iscritta al n. 48275 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di Parte_1
citazione, dall'avv. Giancarlo Mannarelli, con domicilio digitale eletto presso il difensore alla casella pec: Email_1
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore e per essa Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti Controparte_2
allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giovanni Perlasca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla Via Francesco Sforza n.
19
CONVENUTA CONCLUSIONI
Come da conclusioni rassegnate all'udienza del 24.11.2025 e rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiamava a Parte_1
comparire innanzi a questo Tribunale, così proponendo opposizione Controparte_1
all'atto di precetto notificato ad essa attrice ai sensi dell'art. 603 c.p.c., con cui la convenuta aveva intimato alla società – dante causa dell'odierna Parte_2
opponente - il pagamento dell'importo complessivo di euro 1.422.042,29, oltre interessi e spese, in forza della sentenza n. 15/2024 del Tribunale di Bergamo, pubblicata il 09.01.1024, che condannava la al pagamento Parte_2
dell'importo di euro 1.368.908,48 in favore di – originaria Controparte_3
titolare del credito azionato dalla convenuta con il precetto oggi opposto.
A fondamento dell'opposizione l'attrice deduceva la nullità e l'ineseguibilità del precetto opposto, in quanto l'ipoteca originariamente iscritta sugli immobili di sua proprietà, a garanzia del credito vantato dall'opposta nei confronti di Parte_2
era stata cancellata dai Registri Immobiliari.
[...]
A sostegno della sua domanda, l'opponente depositava visura per soggetto, dalla quale non emergeva alcuna iscrizione ipotecaria a suo danno.
Parte attrice rilevava altresì che la era stata posta in liquidazione Parte_2
giudiziale dal Tribunale di Roma e chiedeva pertanto, in via gradata, che fosse accertato e dichiarato il divieto per la convenuta di agire esecutivamente in suo danno, ai sensi dell'art. 51 L.F.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'opposto precetto e, quindi,
l'inesistenza del diritto della convenuta di procedere ad esecuzione forzata con vittoria di spese e competenze di causa.
La convenuta si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite, nonchè la condanna di parte attrice al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza resa in data 28.4.2025, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Con lo stesso provvedimento la causa veniva rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., con avvertimento che, in difetto di richieste istruttorie, la causa sarebbe stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nei termini così concessi, le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Con la prima memoria, parte opponente rassegnava nuove conclusioni chiedendo al
Tribunale di “accertare e dichiarare che l'opposto atto di precetto è nullo e, quindi,
ineseguibile nei confronti di , per averle” Parte_1 CP_1
“intimato il pagamento di una somma non corrispondente al valore dei suoi
[...]
immobili gravati dalla citata ipoteca, non iscritta dalla stessa;
nel merito, accertata la legittima sussistenza e/o validità dell'ipoteca volontaria n.43633/9224, determinarne la quota garantita e/o dovuta da al convenuto, detratto l'importo Parte_1
che quest'ultimo otterrà in sede di liquidazione giudiziale della da Parte_2
corrispondere detta quota dopo la conclusione della citata procedura di liquidazione, ex art. 51 L.F.”
Con la seconda memoria, parte opposta eccepiva l'inammissibilità di dette conclusioni, per violazione del divieto di mutatio libelli, e insisteva per il rigetto della domanda attrice.
Nello stesso termine, quest'ultima articolava prova per testi e interrogatorio formale e chiedeva ordine di esibizione alla convenuta, ex art. 210 c.p.c., del contratto di cessione dei crediti di istanze cui parte convenuta si opponeva con la Controparte_3
terza memoria.
All'udienza del 24.11.2025, parte attrice insisteva per l'accoglimento delle istanze istruttorie come riportate a verbale, laddove parte convenuta insisteva per la decisione. Rigettate le istanze istruttorie, la causa, stante la sua natura squisitamente documentale, veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, l'opposizione è apertamente infondata.
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità delle domande avanzate da formulate per la prima volta nella memoria di cui all'art. 171 ter Parte_1
c.p.c., n.1), volte a far “accertare e dichiarare che l'opposto atto di precetto è nullo e, quindi, ineseguibile nei confronti di per averle” Parte_1
( “intimato il pagamento di una somma non corrispondente al Controparte_1
valore dei suoi immobili gravati dalla citata ipoteca, non iscritta dalla stessa;
nel merito, accertata la legittima sussistenza e/o validità dell'ipoteca volontaria
n.43633/9224, determinarne la quota garantita e/o dovuta da al Parte_1
convenuto, detratto l'importo che quest'ultimo otterrà in sede di liquidazione giudiziale della da corrispondere detta quota dopo la conclusione Parte_2
della citata procedura di liquidazione, ex art. 51 L.F.”.
Sul punto, va precisato che l'art. 171 ter c.p.c. prevede che “le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto
o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte”.
Con riferimento alla possibilità di emendatio libelli ed alla conseguente inammissibilità di mutatio, la norma citata ripropone sostanzialmente il contenuto dell'art. 183, comma
VI, n. 1 c.p.c., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia, che così disponeva: “se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”. Al riguardo, occorre ricordare che il giudizio di opposizione è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis; dal punto di vista soggettivo, 1'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore. Pertanto, le domande formulate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda;
ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le ragioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nell'atto introduttivo (Cass., sez. III, 22 marzo 2022, n. 9226; Cass., sez. III,
28 luglio 2011, n. 16541; Cass., sez. VI-III,20 gennaio 2011, n. 1328).
Nel caso in esame, l'attrice, con la prima memoria istruttoria, ha formulato domande nuove, modificando del tutto la causa petendi enucleata nell'atto introduttivo.
Pertanto, in applicazione dei principi appena espressi, deve dichiararsi l'inammissibilità di dette domande.
Con riferimento alla domanda di declaratoria di nullità del precetto per sopravvenuta cancellazione dell'ipoteca volontaria iscritta a carico della sui beni Parte_2
divenuti poi di proprietà dell'odierna attrice, si ribadisce quanto già dedotto nell'ordinanza cautelare, da intendersi qui richiamata, non avendo l'attore fornito elementi e/o circostanze idonee a superare quanto già con la stessa evidenziato.
Ed invero, non può non evidenziarsi che la visura ipotecaria effettuata dall'attore è stata effettuata per soggetto, laddove andava effettuata per immobile, atteso che l'ipoteca di cui si discute è stata iscritta sull'immobile dell'odierno attore, ma contro la dante causa di quest'ultimo. Parimenti infondata è la domanda di declaratoria del divieto di intraprendere azioni esecutive in danno dell'odierna a opponente in pendenza della procedura di liquidazione giudiziale della ai sensi dell'art. 51 L.F., in quanto Parte_2
detta norma vieta ai creditori del soggetto ammesso alla liquidazione, di promuovere o proseguire azioni esecutive individuali sul suo patrimonio, ma non impedisce eventuali azioni esecutive su beni di terzi gravati da ipoteca a garanzia di debiti del soggetto in liquidazione.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo e ai sensi del d.m. 55/2014.
Ricorrono i presupposti per la condanna di parte attrice al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma III c.p.c., attesa la palese inammissibilità dei motivi di opposizione e formulando, con più memorie, istanze inammissibili e irrilevanti ai fini del decidere.
Circostanze, queste, che rendono la domanda azionata incompatibile con un quadro ordinamentale diretto, da una parte, a garantire universalmente l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e dall'altra, ad assicurare la ragionevole durata del processo, con ciò realizzando il diritto al rimedio effettivo: le azioni meramente dilatorie e defatigatorie, quale quella in esame, ostacolano l'attuazione di questo diritto in quanto integrano una condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente;
ai sensi del III comma della norma indicata, questa condotta si presta, in conseguenza, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata a titolo di sanzione di carattere pubblicistico, senza che risulti necessario il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave previsto nei precedenti commi (Cass. Sez. 3, n. 22208 del 04/08/2021; Sez. 6 - 3, n.
29812 del 18/11/2019).
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da avverso il precetto Parte_1
notificatole in data 23.10.2024 da Controparte_1
2. condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
della che liquida in euro 18.977,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
generali ed altri accessori come per legge;
3. condanna l'attore al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro
2.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma III c.p.c.
Così deciso in Roma, il 24.11.2025
Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio