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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 28/04/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 115/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GAVA Parte_1 C.F._1
PIERANTONIO elettivamente domiciliato in VIALE COSSETTI 9 PORDENONE presso lo studio dell'avv. GAVA PIERANTONIO ATTORE/I contro
(C.F. ) + ALTRI Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, e al fine di accertare
[...] CP_4 CP_5 CP_6 l'intervenuta usucapione a suo favore della piena ed esclusiva proprietà del terreno identificato, nel NCT del Comune di Morsano al Tagliamento , al foglio n° 1, mapp. 93 e 121. Ha dedotto di avere posseduto da oltre venti anni, in maniera continua ed ininterrotta il suddetto terreno e di avere sullo stesso esercitato una signoria piena ed esclusiva. Nessuno si è costituito in giudizio per parte convenuta che è stata dichiarata contumace. La causa è stata istruita tramite prove orali ed è giunta in decisione in data 29 Novembre 2024, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., tramite deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
La domanda di parte attrice è fondata.
pagina 1 di 4 Deve, infatti, ritenersi formata la prova circa la sussistenza dei presupposti legittimanti un possesso utile ad usucapionem del terreno in oggetto. Sul piano oggettivo, si rammenta che, perché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale, è necessario l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo (ex multis C. 15446/2007; C. 11000/2001; C. 708/2001). Per quel che concerne il requisito della continuità, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la sua sussistenza postula la corrispondenza del potere di fatto esercitato al diritto reale posseduto e la sua conseguente manifestazione attraverso atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa, idonei a palesare una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa (C. 15145/2004). Nel caso di specie, è stata fornita la prova della sussistenza di tale requisito atteso che i testi escussi hanno dichiarato di aver sempre visto l'odierno attore e, prima dello stesso, la madre occuparsi della manutenzione dei terreni oggetto di causa, tramite pulizia periodica, sfalcio dell'erba, oltre che coltivazione dello stesso a mais, soia, erba medica e frumento. Tali comportamenti, trattandosi di terreno agricolo, hanno valenza inequivoca di una signoria di fatto piena ed esclusiva sul bene medesimo, trattandosi di attività qualitativamente e quantitativamente corrispondenti all'esistenza di un completo dominio sulla cosa. Per quel che concerne il carattere ininterrotto di tale signoria, invece, occorre valutare se il potere di fatto sul bene sia stato esercitato per il periodo di tempo utile ad usucapionem e che quindi sia decorso il tempo utile normativamente prescritto senza che si siano verificati fenomeni interruttivi, a carattere privativo, sia giuridici che naturali. Nel caso di specie, deve ritenersi formata la prova anche della sussistenza di tale requisito atteso che il teste Testimone_1 nel confermare i capitoli di prova articolati, ha riferito di avere lui stesso aiutato nella pulitura del terreno e di aver visto l'attore occuparsi dello stesso, tramite plurime opere manutentive, sin dal 2000. Tale circostanza di fatto, trova ulteriore specificazione e conferma in quanto dichiarato dall'altro teste, il quale Testimone_2 riferisce in merito alle realizzazione delle suddette opere manutentive già “quando avevo 28 anni” . Anche per quel che concerne il carattere esclusivo di tale signoria sul bene, rispetto agli odierni convenuti, deve ritenersi formata la prova alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese, atteso che entrambi i testi escussi hanno riferito di non aver mai visto nessuno disturbarlo nel possesso de quo. Parimenti, non risultano, dalla documentazione in atti anche ipo- catastale, comportamenti nel tempo ad opera di terzi o dello stesso convenuto che abbiano determinato, per il possessore, la perdita pagina 2 di 4 materiale del suddetto potere di fatto sulla cosa nel corso del tempo, oppure atti giudiziali diretti ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e della non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non la convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, bensì l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare (ex multis C. 9671/2014; C. 13082/2002; C. 14368/1999). Orbene, sul piano probatorio, l'esistenza di questo elemento psicologico si presume iuris tantum dalla presenza del corpus possessionis, di talché l'elemento soggettivo può essere desunto in via presuntiva dal primo [il corpus] se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (Cass. Civ. Sez. II, 13.12.2001, n. 15755). Nel caso di specie, in ragione dei sopra riscontrati requisiti oggettivi, deve pertanto ritenersi sussistente in via presuntiva ed in difetto di una dimostrazione a contrario ad opera di parte convenuta, anche la volontà in capo all'odierno attore di comportarsi come effettivo titolare del diritto (ex multis C. 10230/2002; C. 8823/1998). Alla luce di quanto finora dedotto, deve ritenersi accertato l'intervenuto usucapione del terreno in oggetto a favore di parte attrice. In ragione della rinuncia alle spese (essendo stata richiesta la vittoria di spese “in caso di resistenza in giudizio” e non essendosi costituito parte convenuta), nulla dovrà disporsi sul punto (tra le tante Sez. L, Sentenza n. 4922 del 05/06/1987).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede: DICHIARA l'intervenuta usucapione della piena ed esclusiva proprietà a favore di : Parte_1
a) Del terreno individuato nel NCT del Comune di Budoia (PN), al foglio n° 21, part. 222;
DICHIARA la presente sentenza titolo idoneo alla trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari
NULLA sulle spese
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c., ultimo comma.
pagina 3 di 4 Pordenone, 25 aprile 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 115/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GAVA Parte_1 C.F._1
PIERANTONIO elettivamente domiciliato in VIALE COSSETTI 9 PORDENONE presso lo studio dell'avv. GAVA PIERANTONIO ATTORE/I contro
(C.F. ) + ALTRI Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, e al fine di accertare
[...] CP_4 CP_5 CP_6 l'intervenuta usucapione a suo favore della piena ed esclusiva proprietà del terreno identificato, nel NCT del Comune di Morsano al Tagliamento , al foglio n° 1, mapp. 93 e 121. Ha dedotto di avere posseduto da oltre venti anni, in maniera continua ed ininterrotta il suddetto terreno e di avere sullo stesso esercitato una signoria piena ed esclusiva. Nessuno si è costituito in giudizio per parte convenuta che è stata dichiarata contumace. La causa è stata istruita tramite prove orali ed è giunta in decisione in data 29 Novembre 2024, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., tramite deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
La domanda di parte attrice è fondata.
pagina 1 di 4 Deve, infatti, ritenersi formata la prova circa la sussistenza dei presupposti legittimanti un possesso utile ad usucapionem del terreno in oggetto. Sul piano oggettivo, si rammenta che, perché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale, è necessario l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo (ex multis C. 15446/2007; C. 11000/2001; C. 708/2001). Per quel che concerne il requisito della continuità, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la sua sussistenza postula la corrispondenza del potere di fatto esercitato al diritto reale posseduto e la sua conseguente manifestazione attraverso atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa, idonei a palesare una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa (C. 15145/2004). Nel caso di specie, è stata fornita la prova della sussistenza di tale requisito atteso che i testi escussi hanno dichiarato di aver sempre visto l'odierno attore e, prima dello stesso, la madre occuparsi della manutenzione dei terreni oggetto di causa, tramite pulizia periodica, sfalcio dell'erba, oltre che coltivazione dello stesso a mais, soia, erba medica e frumento. Tali comportamenti, trattandosi di terreno agricolo, hanno valenza inequivoca di una signoria di fatto piena ed esclusiva sul bene medesimo, trattandosi di attività qualitativamente e quantitativamente corrispondenti all'esistenza di un completo dominio sulla cosa. Per quel che concerne il carattere ininterrotto di tale signoria, invece, occorre valutare se il potere di fatto sul bene sia stato esercitato per il periodo di tempo utile ad usucapionem e che quindi sia decorso il tempo utile normativamente prescritto senza che si siano verificati fenomeni interruttivi, a carattere privativo, sia giuridici che naturali. Nel caso di specie, deve ritenersi formata la prova anche della sussistenza di tale requisito atteso che il teste Testimone_1 nel confermare i capitoli di prova articolati, ha riferito di avere lui stesso aiutato nella pulitura del terreno e di aver visto l'attore occuparsi dello stesso, tramite plurime opere manutentive, sin dal 2000. Tale circostanza di fatto, trova ulteriore specificazione e conferma in quanto dichiarato dall'altro teste, il quale Testimone_2 riferisce in merito alle realizzazione delle suddette opere manutentive già “quando avevo 28 anni” . Anche per quel che concerne il carattere esclusivo di tale signoria sul bene, rispetto agli odierni convenuti, deve ritenersi formata la prova alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese, atteso che entrambi i testi escussi hanno riferito di non aver mai visto nessuno disturbarlo nel possesso de quo. Parimenti, non risultano, dalla documentazione in atti anche ipo- catastale, comportamenti nel tempo ad opera di terzi o dello stesso convenuto che abbiano determinato, per il possessore, la perdita pagina 2 di 4 materiale del suddetto potere di fatto sulla cosa nel corso del tempo, oppure atti giudiziali diretti ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e della non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non la convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, bensì l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare (ex multis C. 9671/2014; C. 13082/2002; C. 14368/1999). Orbene, sul piano probatorio, l'esistenza di questo elemento psicologico si presume iuris tantum dalla presenza del corpus possessionis, di talché l'elemento soggettivo può essere desunto in via presuntiva dal primo [il corpus] se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (Cass. Civ. Sez. II, 13.12.2001, n. 15755). Nel caso di specie, in ragione dei sopra riscontrati requisiti oggettivi, deve pertanto ritenersi sussistente in via presuntiva ed in difetto di una dimostrazione a contrario ad opera di parte convenuta, anche la volontà in capo all'odierno attore di comportarsi come effettivo titolare del diritto (ex multis C. 10230/2002; C. 8823/1998). Alla luce di quanto finora dedotto, deve ritenersi accertato l'intervenuto usucapione del terreno in oggetto a favore di parte attrice. In ragione della rinuncia alle spese (essendo stata richiesta la vittoria di spese “in caso di resistenza in giudizio” e non essendosi costituito parte convenuta), nulla dovrà disporsi sul punto (tra le tante Sez. L, Sentenza n. 4922 del 05/06/1987).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede: DICHIARA l'intervenuta usucapione della piena ed esclusiva proprietà a favore di : Parte_1
a) Del terreno individuato nel NCT del Comune di Budoia (PN), al foglio n° 21, part. 222;
DICHIARA la presente sentenza titolo idoneo alla trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari
NULLA sulle spese
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c., ultimo comma.
pagina 3 di 4 Pordenone, 25 aprile 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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