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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6641 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1529/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
CA IN Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
LI PO Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1529 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 11.11.2025,
vertente
TRA
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Amanda De Parte_1 C.F._1
MO e CR HI.
APPELLANTE
E
), contumace. Controparte_1 P.IVA_1
( ), rappresentata da Parte_2 P.IVA_2 [...]
(già ( , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3 CP_2 P.IVA_3
NZ CI.
APPELLATE
CONCLUSIONI
L'appellante ha chiesto:
“a. Accertare e dichiarare, il difetto di prova scritta del credito, per non avere l'opposta, né in sede monitoria, né nella successiva fase dell'opposizione, prodotto il contratto di apertura di credito nella forma disciplinata dall'art. 1842 c.c. e conseguentemente accertare e dichiarare l'inammissibilità della procedura monitoria per difetto di prova scritta del credito e quindi dei requisiti prescritti dall'art.
633 c.c. non essendo il credito preteso, a tacer d'altro, “esigibile”, dichiarando conseguentemente nullo ed improduttivo di effetti il Decreto Ingiuntivo n. 2245/2016 emesso dal Tribunale di Latina in data 15.11.2016; a) confermare la sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale di Latina ha disposto la revoca del detto Decreto Ingiuntivo, riformandola però nella parte in cui il primo Giudice ha ingiustamente disposto la compensazione integrale delle spese, condannando per l'effetto le parti appellate alla refusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore in via antistataria;
b) in via del tutto subordinata e salvo ricorso per Cassazione, accertare e dichiarare, che il debito nascente dal rapporto azionato, è quello emerso in sede peritale, pari Euro 170.918,59 e non quello illegittimamente ingiunto con il D.I. opposto;
c) revocarsi in ogni caso il Decreto Ingiuntivo opposto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in via antistataria.
Si insiste in ogni caso per l'accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello, da intendersi qui ripetute e trascritte.”
L'appellata ha così concluso: Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, ogni contraria istanza disattesa, per i motivi su esposti, in via preliminare, accertare e dichiarare ex art. 348 bis c.p.c. l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta, ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità per tardiva proposizione delle stesse, delle domande formulate nell'atto di appello relative alla nullità delle fideiussioni alla luce della sentenza della Suprema Corte SS. UU.
n. 41994/2021 (in via principale lettera “a)”) e al difetto di titolarità del credito di Parte_2
(in via principale lettera “c)”), nel merito, rigettare l'appello proposto dal sig.
[...] Parte_1 perché del tutto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato, con conferma dei capi impugnati con il presente giudizio della sentenza n.150/2024 del Tribunale Civile di Latina, Dott. S.
Fava, n.r.g. 1010/2017 e rigetto di tutte le domande formulate con detto atto di appello. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Latina, avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2245/16, emesso della con il quale veniva CP_1 CP_1 Controparte_1
ingiunto alla società Eurodis Giada s.r.l. e a in solido tra loro, il pagamento Parte_1
della somma di € 262.632,09, oltre accessori, quale saldo debitore del c/c n. 2417.32, acceso presso la Filiale di Fondi n. 8512. era escusso quale garante, in relazione alla fideiussione omnibus a prima Parte_1
richiesta rilasciata inizialmente in data 13.11.2006 per € 300.000,00, poi integrata a €
480.000,00 in data 19.7.2007.
L'opponente contestava la pretesa creditoria della banca, deducendo la carenza di legittimazione passiva, la nullità del contratto di conto corrente per mancanza della forma scritta, il difetto di prova scritta del credito, la nullità delle fideiussioni azionate, la violazione dell'art.1283 c.c., l'applicazione di tassi usurari, l'illegittimità della CMS e l'illiceità del metodo di calcolo delle valute.
Nel corso del giudizio, oltre a costituirsi la Controparte_1
interveniva la quale cessionaria del credito vantato dalla prima. Parte_2
2. Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 150/2024, accoglieva parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo e condannava al pagamento in favore della Parte_1 [...]
, e per essa in favore della della somma di € Controparte_1 Pt_2 Parte_2
198.250,25 oltre interessi legali dal dovuto (decadenza dal beneficio del termine) sino all'effettivo soddisfo.
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato l'omesso rilievo d'ufficio della nullità delle clausole contenute nelle schede fideiussorie riproducenti quelle contrassegnate con i nn. 2, 6 e 8 dello
Schema ABI 2003, censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, poiché in contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/90 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in quanto frutto di intese vietate.
L'appellante ha evidenziato la rilevanza in particolare della nullità della clausola contenuta nell'art. 6 della scheda fideiussoria, di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., perché
la banca non aveva promosso e poi diligentemente coltivato nei confronti della debitrice principale azioni giudiziali di recupero nel termine decadenziale di sei mesi prescritto dalla detta norma. Con il secondo motivo ha censurato la qualificazione della fideiussione come Pt_1
contratto autonomo di garanzia. Ha dedotto che in ogni caso, a prescindere da tale qualificazione, dovevano considerarsi nulle quelle clausole, come la clausola di sopravvivenza o quella che prevedeva il pagamento a prima richiesta, in quanto finalizzate a trasformare il contratto di fideiussione in un contratto autonomo di garanzia.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale non aveva rilevato l'omessa produzione del contratto di apertura del credito (c.d. affidamento).
Con il quarto motivo ha lamentato di conseguenza l'omessa applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. che invece scaturiva necessariamente dall'indeterminatezza della pattuizione relativa al tasso da applicare agli sconfinamenti “se autorizzati”, dato che non vi era la prova dell'autorizzazione a sconfinare.
Con il quinto motivo ha lamentato l'omesso rilievo della nullità della commissione di massimo scoperto per mancanza di causa e per indeterminatezza.
Con il sesto motivo ha lamentato che il Tribunale aveva applicato la capitalizzazione annuale che invece doveva essere espunta integralmente, stante la contrarietà a legge, così
come illegittima era la capitalizzazione della commissione di massimo scoperto.
Con il settimo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stata ritenuta provata la legittimazione della cessionaria del credito sulla base della sola produzione dell'avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nella parte in cui non è
stato dato rilievo, ai fini dell'efficacia della cessione, alla mancata iscrizione nel Registro
delle Imprese ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
4. Questa Corte, con sentenza non definitiva n. 1752/2025, dopo avere accertato incidentalmente che la garanzia prestata aveva natura di fideiussione e non di contratto autonomo di garanzia, ha rigettato i motivi di appello a eccezione del sesto motivo,
dichiarando non dovute le competenze calcolate a titolo di anatocismo sia per interessi che per commissione di massimo scoperto. La Corte ha quindi nominato C.T.U. al fine di rideterminare il saldo del conto corrente,
mediante eliminazione totale della capitalizzazione degli interessi e della commissione di massimo scoperto.
5. Il C.T.U. nominato ha rideterminato il saldo, previa eliminazione delle competenze relative alla capitalizzazione sia degli interessi debitori e creditori che delle c.m.s., nella misura, al 12.04.2016, di € 170.918,59 a debito del correntista.
Il risultato delle operazioni peritali è condivisibile in quanto conforme al quesito formulato, mentre le osservazioni delle parti non sono rilevanti, poiché estranee al quesito.
La sentenza deve essere quindi parzialmente riformata, con la condanna dell'appellante al pagamento della minor somma di € 170.918,59 invece di € 198.250,25, oltre interessi così
come liquidati nella sentenza, in difetto di specifica impugnazione sul punto, e confermata invece per il resto, anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda monitoria che non consente di porre a carico della banca creditrice le spese di lite (v. Cass. Sez. Un. n. 32061/2022).
6. Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, tenuto conto del marginale accoglimento dell'appello, le spese di lite possono essere compensate per un quarto e poste per i rimanenti tre quarti a carico dell'appellante.
Le spese di C.T.U. del presente grado di giudizio, tenuto conto anche dell'esito della stessa, devono essere poste per la metà a carico di parte appellante e per la rimanente metà
a carico delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello condanna l'appellante al pagamento in favore della terza intervenuta della minor somma di € 170.918,59 invece di € 198.250,25 e conferma per il resto la sentenza appellata;
2) Condanna parte appellante al pagamento in favore della delle Parte_2 spese di lite nella misura di tre quarti e liquida le stesse in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Compensa le spese di lite per il rimanente quarto;
4) Pone definitivamente le spese di C.T.U. del presente grado di giudizio per metà a carico di parte appellante e per metà a carico delle parti appellate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 11.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI PO CA IN