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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 622/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 622/2022
Oggi 11 marzo 2025, alle ore 12.32, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per 'avv. BIANCALANI LORENZO Parte_1
Per Controparte_1
l'avv. GRIECO GIACINTO
[...]
Le parti si riportano ai rispettivi atti.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 622/2022 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. BIANCALANI LORENZO (C.F. Parte_1 C.F._1
C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F./P.IVA ), con l'avv. GRIECO GIACINTO )
[...] P.IVA_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha dedotto di avere contratto - nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, descritta nell'atto introduttivo alle pagine 1 e 2 – una malattia professionale tabellata in forma di “ duplice ernia discale”, in relazione alla quale l' ha respinto la rispettiva domanda del 23.10.2019 volta al CP_1 riconoscimento dei benefici spettanti. Pertanto, il ricorrente ha chiesto: “accertare che la malattia professionale da cui risulta affetto il Sig. C.F. ), nato a Pistoia (PT), in [...]_1 CodiceFiscale_4
30.05.1966 ed ivi residente, in Via Baggio Montanina n° 39, come descritta nella narrativa del presente atto, è inquadrata tra quelle professionali tutelate dal D.P.R. n° 1124 del 30.06.1965 (e successive modifiche ed integrazioni) e che la medesima malattia ha comportato un grado d'inabilità permanente sulla persona del ricorrente non inferiore al 12% (dodici per cento) del danno biologico;
- per l'effetto, condannare l' Controparte_1
(C.F. e P.IVA ), in persona del proprio Direttore e legale rappresentante
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 pro-tempore, alla corresponsione a favore del ricorrente del relativo indennizzo di cui all'art. 13, 2° comma, lett. a), del D.Lgs. n° 38 del 23.02.2000 e, pertanto, al pagamento di tutte quelle somme che risulteranno dovute e non corrisposte al ricorrente, oltre interessi legali dal dì del dovuto e sino al saldo;
- condannare l' convenuto al pagamento delle spese e CP_1 competenze di giudizio, con distrazione a favore dello scrivente procuratore che si dichiara a tal uopo sin d'ora antistatario.”.
Si è costituito in giudizio l , il quale ha eccepito la nullità o inammissibilità del ricorso, per l'asserita CP_1 genericità dello stesso “con riferimento alle presunte mansioni svolte, nonché durata e modalità logistiche delle stesse, nonché per avere il ricorrente proposta domanda per una malattia professionale diversa da quella denunciata in fase amministrativa, oltretutto differente sotto il profilo della valutazione del grado di menomazione, aumentata dal 7% al 12%; ha eccepito la prescrizione estintiva triennale del diritto ai sensi degli artt. 111 e 112 DPR. 1124/65; ha contestato la sussistenza dei presupposti in fatto ed in diritto per il riconoscimento dei benefici richiesti da parte ricorrente, deducendo in particolare che la patologia ex adverso lamentata non integra malattia professionale tabellata e dunque controparte non ha assolto l'onere di provare l'esistenza di mansioni rischiose, la natura e le modalità dell'esposizione, nonché il nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata. L' ha pertanto rassegnato le seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia il Tribunale adìto, ogni avversa deduzione ed eccezione disattesa, così provvedere: 1) dichiarare la nullità e inammissibilità del ricorso;
2) gradatamente respingere la domanda perché prescritta;
3) Subordinatamente e salvo gravame, rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto, oltre che sfornita di valida prova e comunque per
l'incompatibilità con gli altri benefici di legge goduti o in godimento. 4) Statuire conseguenzialmente ovvero compensare spese, diritti ed onorari”.
Effettuata istruttoria in via documentale ed orale, nonché a mezzo di consulenza tecnica medico legale, all'udienza odierna la causa è stata discussa e viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati in assenza delle parti.
***
1. Preliminarmente va disattesa, siccome infondata, l'eccezione di nullità per genericità del ricorso introduttivo spiegata dall' . CP_1
Invero, le ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della domanda appaiono sufficientemente indicate nell'atto introduttivo di parte ricorrente, tanto da permettere alla convenuta di svolgere le proprie conseguenti difese, talché il ricorso non può ritenersi affetto da alcuna nullità.
Sempre in via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione, considerato quanto previsto dall'art 112 DPR n. 1124/1965 secondo cui “l'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”.
L'eccezione sollevata dall è da ritenere infondata alla luce della documentazione sanitaria in atti e CP_1 delle risultanze della consulenza tecnica medico legale in ordine al momento di insorgenza della patologia. Osserva il Tribunale che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di cui al D.P.R. n.
1124 del 1965, art. 112, può ritenersi verificata, in un equilibrato rilievo tra l'elemento oggettivo della manifestazione e la consapevolezza soggettiva da parte del lavoratore che non frusti lo scopo degli interventi della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 116 del 1969, n. 129 del 1986, n. 206 del
1988, n. 31 del 1991), quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., quali la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato (cfr. Cass.
1770/2014).
La manifestazione della malattia professionale, pertanto, deve desumersi da tutta una serie di circostanze che rendono riconoscibile all'interessato la natura di malattia professionale della sua patologia.
Nel caso di specie, il CTU, sulla base della documentazione sanitaria in atti, ha ritenuto che la patologia degenerativa discale lombare accertata si è clinicamente manifestata nel 2019 (cfr. relazione CTU pag.
25).
Pertanto, deve escludersi che al momento della proposizione del ricorso giudiziale (depositato il
10.10.2022 e notificato il 25.1.2023) fosse spirato il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 112
D.P.R. cit., tenuto conto della sospensione della sua decorrenza fino alla conclusione della pratica amministrativa (copia comunicazione Sede Provinciale di Pistoia del 08.07.2020 – doc 4 fasc. ric.). CP_1
2. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
Sulla base delle testimonianze raccolte è senza dubbio emerso che il ricorrente, quantomeno dall'anno
2001 e fino al fino al luglio 2022 (allorquando fruiva di congedo straordinario ex art. 3 co. 3 L. 104/92 e poi di ferie fino al collocamento in quiescenza in data 1.08.2024), ha svolto, prima alle dipendenze dell'Azienda " ", poi di e, da ultimo, di Controparte_2 Controparte_3
, mansioni di autista di camion pesanti impiegati per la raccolta di rifiuti Controparte_4 urbani, con turni di lavori con orario 6/12 oppure 13/19 o 20.30/2.30, dal lunedì al sabato (cfr. deposizioni , , ); Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
All'esito degli accertamenti compiuti il C.T.U. incaricato, dott. ha svolto le seguenti Persona_1 considerazioni medico-legali:
“ Dovendo considerare nel loro complesso tutti i dati testé ricordati appare difficile poter escludere che l'attività lavorativa espletata dal ricorrente non abbia avuto una incidenza causale sullo sviluppo della patologia discale lombare accertata ossia che il lavoro e nello specifico l'esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero non abbia contribuito, assieme agli altri fattori di rischio presenti nella specie, alla genesi della discopatia, in assenza peraltro di elementi utili ad indentificare con sicurezza un fattore causale alternativo da solo sufficiente a determinarla. Non identificabile, comunque, nel lavoro la causa unica e diretta ovvero preponderante e necessaria nello sviluppo della patologia denunciata che riteniamo, peraltro in linea con quanto emergente dalla letteratura scientifica, ascrivibile ad una genesi multifattoriale nell'ambito della quale non risulta possibile definire il peso specifico dei diversi fattori di rischio (occupazionali e non).
Considerando la tipologia della patologia denunciata (ernia discale lombare) ed il fatto che il ricorrente, nel periodo occupazionale in esame, ebbe a condurre “macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero” in modo non occasionale, se vogliamo utilizzare la dizione presente nelle tabelle del 2008 o in modo abituale e sistematico, se vogliamo utilizzare quella modificata con le successive tabelle del 2023, si ritiene che la stessa debba essere ascritta ad una patologia tabellata. Tale giudizio viene espresso assumendo che le tipologie di macchine indicate nelle tabelle rappresentino solo degli esempi e non le uniche che possono essere prese in considerazione, ciò avendo anche riguardo al fatto che nell'elenco di malattie per le quali è obbligatoria la denuncia del 2014 (ossia quello in vigore all'epoca della presentazione della denuncia di malattia professionale) la patologia ernia discale, inserita nella lista I (malattie la cui origine lavorativa è ritenuta di elevata probabilità), era genericamente correlata all'esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero “per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici”. Fermo restando quanto sopra, la patologia degenerativa discale lombare accertata, clinicamente manifestatasi nel 2019 e rappresentata, nello specifico, una piccola ernia discale L4-L5 e da un'ernia discale L5-S1 laterale destra con impegno radicolare, ad attuale lieve estrinsecazione clinica, determina un danno biologico permanente che riteniamo di quantificare, con riferimento alle tabelle , nella misura equa del 6% (sei per cento), ossia collocandosi a CP_1 metà del range previsto dalla voce n. 213 “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti” cui riteniamo doversi riferire nel caso in esame e che prospetta una valutazione “fino a 12”, percentuale di invalidità che sulla base dei dati documentali disponibili pare essere rimasta invariata dal 2019 ad oggi” (cfr. Relazione pp. 24 ss.).
Le considerazioni medico-legali e le relative conclusioni del CTU appaiono condivisibili in quanto fondate su argomentazioni di carattere scientifico e immuni da censure sul piano logico.
Merita rammentare che, in caso di malattie tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, come nel caso di specie, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione legale del nesso causale, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole CP_ probabilità scientifica, a provocare la malattia. Incombe, invece, sull' l'onere di fornire una prova idonea a vincere tale presunzione (cfr. Cass. 2523/2020).
Orbene, sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria orale e della CTU sopra richiamate, si ritiene che il lavoratore abbia assolto l'onere, sul medesimo ricadente, di dimostrare l'insorgenza di una patologia integrante una malattia tabellata, nonché lo svolgimento di una prestazione lavorativa rientrante nel perimetro legale della correlazione causale presunta, idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia.
Ne consegue che opera la presunzione legale di eziologia professionale della patologia contratta dal ricorrente.
Per converso, l' non ha fornito alcuna prova avente ad oggetto l'efficacia causale esclusiva di un CP_1 eventuale fattore morbigeno extra-lavorativo, talché la summenzionata presunzione legale non può ritenersi superata.
In conclusione, va riconosciuto in capo alla parte ricorrente – ai fini di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000
– un danno biologico complessivamente pari al 6%. con decorrenza dal 2019 (cfr. relazione p. 26).
CP_ Ne consegue la condanna dell' alla liquidazione della conseguente indennizzo di legge in linea capitale da determinarsi secondo la "Tabella delle menomazioni", la "Tabella indennizzo danno biologico" e la
"Tabella dei coefficienti", approvate con D.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2000 e ss.mm.ii., sulla base del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n° 38 e ss.mm.ii..
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate ex DM
55/2014 tenuto conto del valore della controversia (da euro 5.200 ad euro 26.000), della natura del procedimento e dell'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi processuali (non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate).
CP_ Parimenti debbono porsi a carico le spese delle CTU nella misura liquidata in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'esistenza, in capo alla parte ricorrente, di una malattia di origine professionale (Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti) e accertata l'esistenza di un correlato danno biologico stimabile nella misura del 6%, con decorrenza dal 2019 e, per l'effetto, - condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, del conseguente indennizzo di legge di cui in parte motiva;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida per compensi in euro 4.618,00, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad i.v.a. e c.p.a come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 11 marzo 2025
Il Giudice Emanuele Venzo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 622/2022
Oggi 11 marzo 2025, alle ore 12.32, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per 'avv. BIANCALANI LORENZO Parte_1
Per Controparte_1
l'avv. GRIECO GIACINTO
[...]
Le parti si riportano ai rispettivi atti.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 622/2022 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. BIANCALANI LORENZO (C.F. Parte_1 C.F._1
C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F./P.IVA ), con l'avv. GRIECO GIACINTO )
[...] P.IVA_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha dedotto di avere contratto - nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, descritta nell'atto introduttivo alle pagine 1 e 2 – una malattia professionale tabellata in forma di “ duplice ernia discale”, in relazione alla quale l' ha respinto la rispettiva domanda del 23.10.2019 volta al CP_1 riconoscimento dei benefici spettanti. Pertanto, il ricorrente ha chiesto: “accertare che la malattia professionale da cui risulta affetto il Sig. C.F. ), nato a Pistoia (PT), in [...]_1 CodiceFiscale_4
30.05.1966 ed ivi residente, in Via Baggio Montanina n° 39, come descritta nella narrativa del presente atto, è inquadrata tra quelle professionali tutelate dal D.P.R. n° 1124 del 30.06.1965 (e successive modifiche ed integrazioni) e che la medesima malattia ha comportato un grado d'inabilità permanente sulla persona del ricorrente non inferiore al 12% (dodici per cento) del danno biologico;
- per l'effetto, condannare l' Controparte_1
(C.F. e P.IVA ), in persona del proprio Direttore e legale rappresentante
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 pro-tempore, alla corresponsione a favore del ricorrente del relativo indennizzo di cui all'art. 13, 2° comma, lett. a), del D.Lgs. n° 38 del 23.02.2000 e, pertanto, al pagamento di tutte quelle somme che risulteranno dovute e non corrisposte al ricorrente, oltre interessi legali dal dì del dovuto e sino al saldo;
- condannare l' convenuto al pagamento delle spese e CP_1 competenze di giudizio, con distrazione a favore dello scrivente procuratore che si dichiara a tal uopo sin d'ora antistatario.”.
Si è costituito in giudizio l , il quale ha eccepito la nullità o inammissibilità del ricorso, per l'asserita CP_1 genericità dello stesso “con riferimento alle presunte mansioni svolte, nonché durata e modalità logistiche delle stesse, nonché per avere il ricorrente proposta domanda per una malattia professionale diversa da quella denunciata in fase amministrativa, oltretutto differente sotto il profilo della valutazione del grado di menomazione, aumentata dal 7% al 12%; ha eccepito la prescrizione estintiva triennale del diritto ai sensi degli artt. 111 e 112 DPR. 1124/65; ha contestato la sussistenza dei presupposti in fatto ed in diritto per il riconoscimento dei benefici richiesti da parte ricorrente, deducendo in particolare che la patologia ex adverso lamentata non integra malattia professionale tabellata e dunque controparte non ha assolto l'onere di provare l'esistenza di mansioni rischiose, la natura e le modalità dell'esposizione, nonché il nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata. L' ha pertanto rassegnato le seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia il Tribunale adìto, ogni avversa deduzione ed eccezione disattesa, così provvedere: 1) dichiarare la nullità e inammissibilità del ricorso;
2) gradatamente respingere la domanda perché prescritta;
3) Subordinatamente e salvo gravame, rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto, oltre che sfornita di valida prova e comunque per
l'incompatibilità con gli altri benefici di legge goduti o in godimento. 4) Statuire conseguenzialmente ovvero compensare spese, diritti ed onorari”.
Effettuata istruttoria in via documentale ed orale, nonché a mezzo di consulenza tecnica medico legale, all'udienza odierna la causa è stata discussa e viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati in assenza delle parti.
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1. Preliminarmente va disattesa, siccome infondata, l'eccezione di nullità per genericità del ricorso introduttivo spiegata dall' . CP_1
Invero, le ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della domanda appaiono sufficientemente indicate nell'atto introduttivo di parte ricorrente, tanto da permettere alla convenuta di svolgere le proprie conseguenti difese, talché il ricorso non può ritenersi affetto da alcuna nullità.
Sempre in via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione, considerato quanto previsto dall'art 112 DPR n. 1124/1965 secondo cui “l'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”.
L'eccezione sollevata dall è da ritenere infondata alla luce della documentazione sanitaria in atti e CP_1 delle risultanze della consulenza tecnica medico legale in ordine al momento di insorgenza della patologia. Osserva il Tribunale che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di cui al D.P.R. n.
1124 del 1965, art. 112, può ritenersi verificata, in un equilibrato rilievo tra l'elemento oggettivo della manifestazione e la consapevolezza soggettiva da parte del lavoratore che non frusti lo scopo degli interventi della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 116 del 1969, n. 129 del 1986, n. 206 del
1988, n. 31 del 1991), quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., quali la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato (cfr. Cass.
1770/2014).
La manifestazione della malattia professionale, pertanto, deve desumersi da tutta una serie di circostanze che rendono riconoscibile all'interessato la natura di malattia professionale della sua patologia.
Nel caso di specie, il CTU, sulla base della documentazione sanitaria in atti, ha ritenuto che la patologia degenerativa discale lombare accertata si è clinicamente manifestata nel 2019 (cfr. relazione CTU pag.
25).
Pertanto, deve escludersi che al momento della proposizione del ricorso giudiziale (depositato il
10.10.2022 e notificato il 25.1.2023) fosse spirato il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 112
D.P.R. cit., tenuto conto della sospensione della sua decorrenza fino alla conclusione della pratica amministrativa (copia comunicazione Sede Provinciale di Pistoia del 08.07.2020 – doc 4 fasc. ric.). CP_1
2. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
Sulla base delle testimonianze raccolte è senza dubbio emerso che il ricorrente, quantomeno dall'anno
2001 e fino al fino al luglio 2022 (allorquando fruiva di congedo straordinario ex art. 3 co. 3 L. 104/92 e poi di ferie fino al collocamento in quiescenza in data 1.08.2024), ha svolto, prima alle dipendenze dell'Azienda " ", poi di e, da ultimo, di Controparte_2 Controparte_3
, mansioni di autista di camion pesanti impiegati per la raccolta di rifiuti Controparte_4 urbani, con turni di lavori con orario 6/12 oppure 13/19 o 20.30/2.30, dal lunedì al sabato (cfr. deposizioni , , ); Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
All'esito degli accertamenti compiuti il C.T.U. incaricato, dott. ha svolto le seguenti Persona_1 considerazioni medico-legali:
“ Dovendo considerare nel loro complesso tutti i dati testé ricordati appare difficile poter escludere che l'attività lavorativa espletata dal ricorrente non abbia avuto una incidenza causale sullo sviluppo della patologia discale lombare accertata ossia che il lavoro e nello specifico l'esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero non abbia contribuito, assieme agli altri fattori di rischio presenti nella specie, alla genesi della discopatia, in assenza peraltro di elementi utili ad indentificare con sicurezza un fattore causale alternativo da solo sufficiente a determinarla. Non identificabile, comunque, nel lavoro la causa unica e diretta ovvero preponderante e necessaria nello sviluppo della patologia denunciata che riteniamo, peraltro in linea con quanto emergente dalla letteratura scientifica, ascrivibile ad una genesi multifattoriale nell'ambito della quale non risulta possibile definire il peso specifico dei diversi fattori di rischio (occupazionali e non).
Considerando la tipologia della patologia denunciata (ernia discale lombare) ed il fatto che il ricorrente, nel periodo occupazionale in esame, ebbe a condurre “macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero” in modo non occasionale, se vogliamo utilizzare la dizione presente nelle tabelle del 2008 o in modo abituale e sistematico, se vogliamo utilizzare quella modificata con le successive tabelle del 2023, si ritiene che la stessa debba essere ascritta ad una patologia tabellata. Tale giudizio viene espresso assumendo che le tipologie di macchine indicate nelle tabelle rappresentino solo degli esempi e non le uniche che possono essere prese in considerazione, ciò avendo anche riguardo al fatto che nell'elenco di malattie per le quali è obbligatoria la denuncia del 2014 (ossia quello in vigore all'epoca della presentazione della denuncia di malattia professionale) la patologia ernia discale, inserita nella lista I (malattie la cui origine lavorativa è ritenuta di elevata probabilità), era genericamente correlata all'esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero “per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici”. Fermo restando quanto sopra, la patologia degenerativa discale lombare accertata, clinicamente manifestatasi nel 2019 e rappresentata, nello specifico, una piccola ernia discale L4-L5 e da un'ernia discale L5-S1 laterale destra con impegno radicolare, ad attuale lieve estrinsecazione clinica, determina un danno biologico permanente che riteniamo di quantificare, con riferimento alle tabelle , nella misura equa del 6% (sei per cento), ossia collocandosi a CP_1 metà del range previsto dalla voce n. 213 “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti” cui riteniamo doversi riferire nel caso in esame e che prospetta una valutazione “fino a 12”, percentuale di invalidità che sulla base dei dati documentali disponibili pare essere rimasta invariata dal 2019 ad oggi” (cfr. Relazione pp. 24 ss.).
Le considerazioni medico-legali e le relative conclusioni del CTU appaiono condivisibili in quanto fondate su argomentazioni di carattere scientifico e immuni da censure sul piano logico.
Merita rammentare che, in caso di malattie tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, come nel caso di specie, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione legale del nesso causale, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole CP_ probabilità scientifica, a provocare la malattia. Incombe, invece, sull' l'onere di fornire una prova idonea a vincere tale presunzione (cfr. Cass. 2523/2020).
Orbene, sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria orale e della CTU sopra richiamate, si ritiene che il lavoratore abbia assolto l'onere, sul medesimo ricadente, di dimostrare l'insorgenza di una patologia integrante una malattia tabellata, nonché lo svolgimento di una prestazione lavorativa rientrante nel perimetro legale della correlazione causale presunta, idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia.
Ne consegue che opera la presunzione legale di eziologia professionale della patologia contratta dal ricorrente.
Per converso, l' non ha fornito alcuna prova avente ad oggetto l'efficacia causale esclusiva di un CP_1 eventuale fattore morbigeno extra-lavorativo, talché la summenzionata presunzione legale non può ritenersi superata.
In conclusione, va riconosciuto in capo alla parte ricorrente – ai fini di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000
– un danno biologico complessivamente pari al 6%. con decorrenza dal 2019 (cfr. relazione p. 26).
CP_ Ne consegue la condanna dell' alla liquidazione della conseguente indennizzo di legge in linea capitale da determinarsi secondo la "Tabella delle menomazioni", la "Tabella indennizzo danno biologico" e la
"Tabella dei coefficienti", approvate con D.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2000 e ss.mm.ii., sulla base del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n° 38 e ss.mm.ii..
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate ex DM
55/2014 tenuto conto del valore della controversia (da euro 5.200 ad euro 26.000), della natura del procedimento e dell'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi processuali (non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate).
CP_ Parimenti debbono porsi a carico le spese delle CTU nella misura liquidata in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'esistenza, in capo alla parte ricorrente, di una malattia di origine professionale (Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti) e accertata l'esistenza di un correlato danno biologico stimabile nella misura del 6%, con decorrenza dal 2019 e, per l'effetto, - condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, del conseguente indennizzo di legge di cui in parte motiva;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida per compensi in euro 4.618,00, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad i.v.a. e c.p.a come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 11 marzo 2025
Il Giudice Emanuele Venzo