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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 21/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 776/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 776/2024 promossa da nato a [...] il [...], residente a [...] Celestino D'Aste n. 4, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti C.F._1 Giacomo Triolo, C.F , PEC ( C.F._2 Email_1 e Carla Sgarito, C.F. , PEC ( , C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliato presso il di Loro studio sito in Agrigento, Via P. Mattarella, 305/I,
RICORRENTE
Contro
Controparte_1 (in sigla corrente in Roma,
[...] CP_1 Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 4, c.f. , e partita IVA , in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t. nonché Presidente Sig. (per CP_2 comunicazioni e notificazioni PEC: Email_3 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Selvetti del Foro di Rimini (c.f.
), C.F._4
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 4 Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. in opposizione a decreto ingiuntivo
[...] ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e Pt_1 previdenza sociale, contro Controparte_1 per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale di ogni pretesa creditoria risalente in data anteriore al 2018; accertare e dichiarare che l'opponente non svolge attività di geometra già a far data dal 2014 stante la patologia da cui è affetto, ovvero tumore al colon – retto, per il quale è stato sottoposto ad intervento ed a cicli di chemioterapia e radioterapia;
-ritenere e dichiarare che nulla deve il sig. all'odierna resistente a qualsiasi titolo;
Parte_1
- ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria per i motivi meglio argomentati in premessa;
per l'effetto, ritenere e dichiarare che alcuna pretesa creditoria può vantare la resistente nei confronti del sig. ; Pt_1 revocare, annullare e/o qualsivoglia statuizione il decreto ingiuntivo n. 143/2022, R.G. 587/2024, emesso e depositato dal Tribunale di Cuneo in data 29.05.2024, notificato il 30.05.2024;
-in subordine, ritenere e dichiarare che laddove sia dovuto un importo a debito a a carico del sig.
[...]
esso non corrisponda, nel suo ammontare, all'importo ingiunto dall'odierna convenuta e che dovrà Pt_1 essere rideterminato alla luce dei dovuti ricalcoli, laddove di tali adempimenti la predetta opposta fornirà prova;
-condannare l'opposta al pagamento delle spese processuali del presente giudizio.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la mancata notifica del ricorso e del decreto introduttivo del Giudizio, e per l'effetto l'improcedibilità del giudizio di opposizione, ed in ogni caso ogni conseguenza sfavorevole all'opponente.
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza pregiudiziale, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui parte opponente dia prova della notifica regolare dell'atto introduttivo, per mero tuziorismo si richiede, In Via principale, respingere il ricorso avversario e le domande tutte ivi contenute in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, ed in ogni caso la fondatezza della pretesa della opposta;
CP_1
In via subordinata, accertare e dichiarare l'eventuale maggiore o minore credito vantato dall'opposta nei confronti del per i fatti di cui è causa, e per l'effetto condannarlo al relativo pagamento. Pt_1
Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.”.
RITENUTO CHE
Il presente giudizio deve essere risolto alla luce del principio della ragione più liquida.
Pag. 2 a 4
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (cfr. Cass. 12002 del 28 maggio 2014; Cass. n.17214 del 19 agosto 2016).
Tanto premesso, nel caso di specie il ricorso è improcedibile in quanto la parte opponente non ha provato, nemmeno su base presuntiva ex art. 2727 c.c., di aver notificato alla parte opposta l'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avendo, anzi, ammesso tale circostanza di fatto all'udienza del 21.1.2025.
Occorre al riguardo considerare infatti che nel rito di opposizione, infatti, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., l'atto di citazione introduttivo del giudizio deve essere notificato alla controparte per consentire la valida instaurazione del contraddittorio e la trasformazione del procedimento monitorio in un ordinario processo di cognizione.
In assenza della ridetta notifica, il semplice deposito di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo non notificato alla controparte si rivela insufficiente a introdurre validamente un giudizio oppositorio, imponendo una declaratoria di improcedibilità del giudizio senza alcuna possibilità di concessione di un nuovo termine per la rinotifica e senza che a nulla possa rilevare l'eventuale costituzione del creditore opposto.
In assenza di prova dell'adempimento della notifica e/o di impedimenti ad essa, infatti, l'opponente non può vedersi concesso termine per provvedere al fine del regolare contraddittorio (cfr. al riguardo Tribunale di Lecce, sez. lav., sentenza 3 luglio 2018, n. 2437).
L'eventuale concessione di un nuovo termine per la notifica, che nel caso di ricorso ordinario è normalmente ammesso, infatti, non può essere consentito in caso di opposizione a decreto ingiuntivo ove vi è una esigenza di definizione dell'aspettativa della parte che ha ottenuto ingiunzione di pagamento.
L'assenza di notifica comporta, pertanto, l'improcedibilità del giudizio e il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto decorso il termine per la rituale notifica dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo 143/2022, R.G. 587/2024, che deve essere dichiarato inoltre esecutivo.
Ogni altra domanda e/o eccezione è da ritenersi assorbita.
Le spese processuali del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; decisionale.
Pag. 3 a 4
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo 143/2022, R.G. 587/2024 in ogni sua parte: capitale ivi indicato, interessi ivi indicati e spese monitorio quale ivi indicato;
2) dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di opposizione, che così si liquidano: in euro 5.360 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 21.1.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 776/2024 promossa da nato a [...] il [...], residente a [...] Celestino D'Aste n. 4, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti C.F._1 Giacomo Triolo, C.F , PEC ( C.F._2 Email_1 e Carla Sgarito, C.F. , PEC ( , C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliato presso il di Loro studio sito in Agrigento, Via P. Mattarella, 305/I,
RICORRENTE
Contro
Controparte_1 (in sigla corrente in Roma,
[...] CP_1 Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 4, c.f. , e partita IVA , in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t. nonché Presidente Sig. (per CP_2 comunicazioni e notificazioni PEC: Email_3 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Selvetti del Foro di Rimini (c.f.
), C.F._4
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 4 Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. in opposizione a decreto ingiuntivo
[...] ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e Pt_1 previdenza sociale, contro Controparte_1 per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale di ogni pretesa creditoria risalente in data anteriore al 2018; accertare e dichiarare che l'opponente non svolge attività di geometra già a far data dal 2014 stante la patologia da cui è affetto, ovvero tumore al colon – retto, per il quale è stato sottoposto ad intervento ed a cicli di chemioterapia e radioterapia;
-ritenere e dichiarare che nulla deve il sig. all'odierna resistente a qualsiasi titolo;
Parte_1
- ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria per i motivi meglio argomentati in premessa;
per l'effetto, ritenere e dichiarare che alcuna pretesa creditoria può vantare la resistente nei confronti del sig. ; Pt_1 revocare, annullare e/o qualsivoglia statuizione il decreto ingiuntivo n. 143/2022, R.G. 587/2024, emesso e depositato dal Tribunale di Cuneo in data 29.05.2024, notificato il 30.05.2024;
-in subordine, ritenere e dichiarare che laddove sia dovuto un importo a debito a a carico del sig.
[...]
esso non corrisponda, nel suo ammontare, all'importo ingiunto dall'odierna convenuta e che dovrà Pt_1 essere rideterminato alla luce dei dovuti ricalcoli, laddove di tali adempimenti la predetta opposta fornirà prova;
-condannare l'opposta al pagamento delle spese processuali del presente giudizio.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la mancata notifica del ricorso e del decreto introduttivo del Giudizio, e per l'effetto l'improcedibilità del giudizio di opposizione, ed in ogni caso ogni conseguenza sfavorevole all'opponente.
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza pregiudiziale, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui parte opponente dia prova della notifica regolare dell'atto introduttivo, per mero tuziorismo si richiede, In Via principale, respingere il ricorso avversario e le domande tutte ivi contenute in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, ed in ogni caso la fondatezza della pretesa della opposta;
CP_1
In via subordinata, accertare e dichiarare l'eventuale maggiore o minore credito vantato dall'opposta nei confronti del per i fatti di cui è causa, e per l'effetto condannarlo al relativo pagamento. Pt_1
Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.”.
RITENUTO CHE
Il presente giudizio deve essere risolto alla luce del principio della ragione più liquida.
Pag. 2 a 4
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (cfr. Cass. 12002 del 28 maggio 2014; Cass. n.17214 del 19 agosto 2016).
Tanto premesso, nel caso di specie il ricorso è improcedibile in quanto la parte opponente non ha provato, nemmeno su base presuntiva ex art. 2727 c.c., di aver notificato alla parte opposta l'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avendo, anzi, ammesso tale circostanza di fatto all'udienza del 21.1.2025.
Occorre al riguardo considerare infatti che nel rito di opposizione, infatti, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., l'atto di citazione introduttivo del giudizio deve essere notificato alla controparte per consentire la valida instaurazione del contraddittorio e la trasformazione del procedimento monitorio in un ordinario processo di cognizione.
In assenza della ridetta notifica, il semplice deposito di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo non notificato alla controparte si rivela insufficiente a introdurre validamente un giudizio oppositorio, imponendo una declaratoria di improcedibilità del giudizio senza alcuna possibilità di concessione di un nuovo termine per la rinotifica e senza che a nulla possa rilevare l'eventuale costituzione del creditore opposto.
In assenza di prova dell'adempimento della notifica e/o di impedimenti ad essa, infatti, l'opponente non può vedersi concesso termine per provvedere al fine del regolare contraddittorio (cfr. al riguardo Tribunale di Lecce, sez. lav., sentenza 3 luglio 2018, n. 2437).
L'eventuale concessione di un nuovo termine per la notifica, che nel caso di ricorso ordinario è normalmente ammesso, infatti, non può essere consentito in caso di opposizione a decreto ingiuntivo ove vi è una esigenza di definizione dell'aspettativa della parte che ha ottenuto ingiunzione di pagamento.
L'assenza di notifica comporta, pertanto, l'improcedibilità del giudizio e il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto decorso il termine per la rituale notifica dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo 143/2022, R.G. 587/2024, che deve essere dichiarato inoltre esecutivo.
Ogni altra domanda e/o eccezione è da ritenersi assorbita.
Le spese processuali del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; decisionale.
Pag. 3 a 4
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo 143/2022, R.G. 587/2024 in ogni sua parte: capitale ivi indicato, interessi ivi indicati e spese monitorio quale ivi indicato;
2) dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di opposizione, che così si liquidano: in euro 5.360 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 21.1.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 4 a 4