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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/02/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4090/2022 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...](c.f. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo C.F._1
studio degli avvocati Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia
Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici
[...]
dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo
Spiga e Roberto Di Tucci per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.12.2022 il signor ha Parte_1
convenuto in giudizio L' per ottenere il riconoscimento CP_1
dell'origine professionale delle “lesioni alle spalle ed ai gomiti”,
pagina 1 patologie contratte, a suo dire, a causa dello svolgimento dell'attività
lavorativa come operaio edile alle dipendenze di diverse ditte, dal
1.10.1976 al 30.6.1985.
Ha altresì esposto di aver presentato infruttuosamente all' , in CP_1
data 22.11.2021, domanda amministrativa per la quantificazione del danno biologico con riguardo alle predette patologie, da conglobarsi con il maggior danno già accertato dal presente Tribunale con la sentenza n.
377 del 2021, con il riconoscimento di un danno biologico pari al 18%
(di cui: 4% per gli esiti di un infortunio del 2003 per “frattura composta
del capitello radiale sn”; 15% per “discopatia degenerativa lombare con ernie discali L4-L5-S1 trattate chirurgicamente”) con decorrenza dal
5.4.2016.
A fondamento del ricorso ha esposto che, nell'esercizio dell'attività
lavorativa, era stato sottoposto per circa cinque ore al giorno a forti vibrazioni, per via del continuo utilizzo di strumenti professionali, quali martello pneumatico, trapano a percussione e mola smeriglio.
Ha poi esposto che, per circa dieci ore alla settimana, era stato impegnato nella realizzazione di intonaci e tinteggiatura delle pareti, che imponevano una postura obbligata delle braccia sollevate in alto per diverse ore consecutive, nonché all'utilizzo, per una media di un'ora al giorno, di una carrucola per il trasporto di merci, azionata manualmente con la forza delle braccia e delle spalle.
Ha quindi allegato di aver lavorato, come giardiniere, alle dipendenze della della e della dal CP_2 Controparte_3 CP_4
1.1.1987 al 31.12.1999, utilizzando quotidianamente per quattro/cinque ore al giorno, strumenti meccanici vibranti (motosega, decespugliatore,
tagliasiepi, motozappa, motorino) e per due ore al giorno, la zappa, il picco e il badile.
Ha quindi allegato di aver prestato la propria attività, come operaio giardiniere, dal 20.3.2001 al 31.5.2005, occupandosi della cura del verde pubblico nel comune di Selargius, utilizzando attrezzi da lavoro per la
pagina 2 manutenzione e la potatura del verde con l'ausilio di un cestello mobile.
Ha quindi allegato, infine, di aver lavorato come operaio giardiniere e aiuto necroforo, presso il cimitero di Selargius, occupandosi della manutenzione del verde e della tumulazione delle salme, movimentando manualmente carichi pesanti con la forza delle spalle e delle braccia.
Nell'esercizio della propria attività lavorativa, declinata come sopra,
aveva contratto lesioni alle spalle ed ai gomiti, per le quali, in data
22.11.2021, aveva presentato domanda all' . Detta domanda e la CP_1
relativa opposizione non erano state accolte.
2. L' ha resistito in giudizio, contestando la fondatezza della CP_1
domanda, in quanto trattavasi di patologie di frequente riscontro tra la popolazione, in assenza di nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa.
Ha ritenuto, altresì, indimostrata la prova di una possibile origine professionale di tali patologie, in riferimento a lavorazioni che possano aver comportato movimenti ripetuti e prolungati degli arti superiori,
nonché posture incongrue e il sovraccarico biomeccanico del sistema spalla-braccio.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e c.t.u.
******
4. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
4.1 Deve ritenersi che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo dedotto nel ricorso sia stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale, nel corso della quale sono stati sentiti i testimoni e colleghi di lavoro del ricorrente presso Testimone_1 Testimone_2
il comune di Selargius, i quali hanno confermato lo svolgimento delle mansioni come operario giardiniere e operaio necroforo, così come dedotte in giudizio.
Alla luce di tali testimonianze, coerenti e attendibili, deve, quindi,
ritenersi che la parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato lo
pagina 3 svolgimento delle attività descritte.
Tuttavia, la valutazione dell'adeguatezza del rischio ai fini del riconoscimento delle patologie denunciate dev'essere effettuata alla luce alle osservazioni mediche del c.t.u..
4.2. Al fine di verificare la sussistenza delle malattie denunciate in ricorso e la derivanza causale di queste dall'attività lavorativa di cui si è dato conto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
L'ausiliario dopo accurati esami medici ed attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica, da intendersi qui integralmente richiamate.
In particolare, il consulente ha accertato che parte ricorrente è affetta da:
“• Entesopatia della cuffia bilaterale delle spalle;
• Epicondilite bilaterale dei gomiti.
Nel caso in oggetto sembrano essere soddisfatti la maggior parte dei
criteri medico-legali in tema di nesso causale, dei criteri cronologico e
topografico, seppure vi sia un problema legato alla consecuzio
temporale delle lesioni denunciate e della esposizione lavorativa”.
Tuttavia, a giudizio del c.t.u. “per quanto riguarda l'età di insorgenza della malattia, (…) è evidente che in un paziente che ha superato i 50 anni, l'incidenza della patologia degenerativa delle spalle e dei gomiti
come malattia comune, possa essere considerata elevata. Inoltre, non
sappiamo quali possono essere state le esposizioni ad attività
extralavorative cui il sig. si può essere esposto anche Pt_1
considerando che dal 2015 lo stesso svolga mansioni di ufficio.
Per quanto riguarda invece i tempi di esposizione alla noxa patogena
(nel caso in esame sforzi e vibrazioni), parametro comune a tutte le
fattispecie di rischio, si ricorda che occorre tenere conto dell'esposizione
media annua, mensile e giornaliera (che secondo i criteri medico legali
deve sussistere almeno per il 50% dell'orario di lavoro) e
pagina 4 dell'esposizione complessiva nell'intera vita lavorativa (che deve
insistere per almeno 10 anni); ed in effetti tali criteri appaiono
soddisfatti nel caso in oggetto ma solo per il periodo antecedente il 2015.
Il problema riguarda anche il fatto che tutta la documentazione
prodotta riguardo gli esami strumentali come ecografia ed RMN, sono
presenti solo a decorrere dal 2021.
Questa assenza totale di documentazione del periodo in cui il paziente
svolgeva delle attività lavorative usuranti (sino al 2015 appunto), fa
desumere che il paziente non avesse evidenziato alcun disturbo a carico
delle spalle e dei gomiti prima del 2021.
Inoltre, tali referti testimoniano segni di flogosi acuta con versamenti
peritendinei come se gli stessi fossero secondari a recenti sforzi o attività
logoranti non congrui con la mansione di ufficio che lo stesso svolge sin
dal 2015. Anche a carico delle spalle si rileva una lesione del
sovraspinato a dx senza segni di retrazione del moncone tendineo e
iniziali segni di involuzione adiposa bilaterale, segni di lesioni
anatomopatologiche relativamente recenti.
Certo non si può escludere che l'attività lavorativa e l'ambiente di
lavoro abbiano potuto incidere anche come concausa nel determinismo
della patologia in esame ma ciò, com'è noto, non esclude
l'indennizzabilità della malattia a patto però che il paziente dimostri
quantomeno di avere avuto disturbi o sintomi nel periodo della attività
lavorativa o antecedenti.
Da notare inoltre che per quanto riguarda i disturbi che il ricorrente
lamenta a carico del gomito sn, lo stesso aveva subito un infortunio sul
lavoro a carico dello stesso gomito con esiti di frattura del capitello
radiale, i cui postumi sono stati già indennizzati con una percentuale del
4%.
Il perito officiato dal Tribunale ha pertanto concluso ritenendo che “il
quadro clinico rilevato e documentato negli anni, sia suggestivo per una
tendinopatia bilaterale delle spalle e dei gomiti secondaria a fenomeni di
pagina 5 natura degenerativa e/o di natura acuta extralavorativa, ma non
certamente accentuati dall'attività lavorativa svolta.
Per tali motivi ritengo che il sig. sia affetto da: Parte_1
Tendinopatia bilaterale delle spalle ed Epicondilite bilaterale dei gomiti,
non riconducibili a malattia professionale”.
4.3. In risposta alle contestazioni contenute nelle osservazioni avanzate da parte ricorrente alla relazione preliminare, l'ausiliario ha evidenziato che “Nel caso in esame le evidenze che possano porre in relazione l'attività lavorativa svolta con la patologia degenerativa
denunciata mostrano diverse lacune.
IL sig. ha lavorato dal 1987 al 2005 come bracciante agricolo Pt_1
e giardiniere, ed in effetti è verosimile che le mansioni svolte fossero
compatibili con una attività usurante per le spalle ed i gomiti. Avrebbe
lavorato come operaio edile dall'età di 18 anni senza assicurazione per
circa 10 anni. Dal 2005 al 2015 alle dipendenze del Comune di Selargius
con la qualifica di giardiniere e aiuto ha continuato a Per_1
svolgere mansioni di tipo manuale, ma non è noto con quale intensità e
quale frequenza tali lavorazioni venissero espletate.
Dal 2015 al 2021 poi, epoca del pensionamento in servizio, con
mansioni di ufficio.
In sostanza non vi sono prove concrete di una sufficiente esposizione
lavorativa (che secondo i principali criteri medico legali deve sussistere
almeno per il 50% dell'orario di lavoro per tutti i giorni lavorativi per
almeno 10 anni) negli ultimi 15 anni di attività lavorativa espletata
prima del pensionamento.
Le prove testimoniali allegate si riferiscono al periodo in cui il
ricorrente lavorava presso il Comune di Selargius.
Il fatto che tutte le certificazioni mediche prodotte siano di poco
antecedenti alla domanda di malattia professionale, certamente non
provano che la patologia sia insorta in concomitanza e secondariamente
alla attività lavorativa, e se la stessa avesse avuto anche solo un ruolo
pagina 6 concausale, avrebbe dovuto avere anche un ruolo scatenante o
slatentintizzante quantomeno dal punto di vista clinico della
sintomatologia.
È per tale motivo che appare inverosimile e poco correlabile in modo
temporale il fatto che il paziente non abbia prodotto alcun certificato od
alcuna visita specialistica od esame strumentale sino al 2021.
Il fatto che la diagnosi sia stata fatta solo in tale periodo, avvalora
l'ipotesi che le patologie in esame siano esito di un processo
prevalentemente ascrivibile ad un fisiologico invecchiamento
osteoarticolare.
Per tali motivi si ritiene che nel caso della patologia denunciata a
carico delle spalle, a differenza della patologia vertebrale già
riconosciuta come secondaria a malattia professionale, non siano emersi
elementi documentali sufficienti per poter ascrivere la malattia
tendinopatia delle spalle e dei gomiti quale malattia professionale.
Per tale motivo si confermano le conclusioni della bozza alle quali si
rimanda e si deposita la relazione definitiva”.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, chiaramente esposte nella citata relazione, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
La domanda va quindi rigettata.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza, in assenza della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., e vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della vigente tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00).
6. Devono essere definitivamente poste a carico del ricorrente anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
*****
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria
pagina 7 istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione in favore dell' delle Parte_1 CP_1
spese processuali, che liquida in euro 2.905,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese di Parte_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Cagliari, 28.2.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 8