Sentenza 12 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 9 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 12/12/2025, n. 22547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22547 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22547/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10869/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10869 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Palatucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Amilcare Ponchielli n. 6;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’attuazione
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. II quater, n. 14754/2025, resa nel giudizio di cui al n.r.g. 2531/2024, depositata in data 25 luglio 2025, comunicata all’Amministrazione in data 25 luglio 2023 e notificata in data 29 luglio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;
Visti gli artt. 112 e 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa GI RG e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe questa Sezione, in esito al rigetto dell’azione di ottemperanza esperita in via principale dal sig. -OMISSIS- a mezzo del ricorso R.G. n. 2531/2024 e alla conseguente conversione del rito da camerale in ordinario, disposti con sentenza non definitiva n. 9707 del 16 maggio 2024, ha annullato la nota della Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (d’ora in avanti, per brevità, anche solo “Soprintendenza”) n. -OMISSIS- del 30 gennaio 2024.
Con tale provvedimento l’ufficio ministeriale aveva formalizzato il proprio parere negativo al rilascio dell’autorizzazione ex art. 21 del d.lgs. 22 gennaio 2004, -OMISSIS-, in relazione ad un intervento di manutenzione straordinaria “ per diversa distribuzione spazi interni, realizzazione di pareti verdi su due pareti della chiostrina interna, chiusura corpo scala con vetrata e allungamento della corsa ascensore al piano quinto ”, da eseguirsi presso l’immobile ubicato in Roma, -OMISSIS-, gravato da vincolo di tutela monumentale diretta e indiretta, di cui il sig. -OMISSIS- è comproprietario insieme alla propria sorella affetta da disabilità.
1.1. La Sezione è giunta all’annullamento del parere negativo in questione sulla base della ritenuta fondatezza sia del motivo di ricorso relativo alla carenza di istruttoria e al travisamento dei fatti, per avere la Soprintendenza “ frainteso il luogo stesso oggetto della richiesta di intervento ”, avendo svolto le sue valutazioni su un immobile diverso da quello del Sig. -OMISSIS-, sia della censura con cui quest’ultimo aveva lamentato il carattere “ parziale ” della valutazione resa dall’autorità tutoria, per essersi essa concentrata esclusivamente sul prolungamento della corsa dell’ascensore senza aver considerato la restante parte degli interventi descritti nella domanda di autorizzazione. L’accoglimento del primo di detti motivi si è fondato, in particolare, sugli esiti della verificazione disposta con ordinanza n. 20493 del 18 novembre 2024, dalla quale era risultata, per l’appunto, una evidente discrepanza tra l’edificio su cui si era appuntata la valutazione dell’amministrazione e quello ubicato al civico -OMISSIS-, di comproprietà del ricorrente.
1.2. Sul piano degli effetti conformativi derivanti dalla pronuncia, il Collegio ha statuito l’obbligo della Soprintendenza di “ rinnovare l’istruttoria e ripronunciarsi sulla domanda di parte, tenendo in adeguata considerazione l’oggetto di essa, nonché gli esiti della verificazione disposta dal giudice in sede istruttoria, contenuti nella relazione conclusiva dell’ing. -OMISSIS-depositata nel presente giudizio in data 17 marzo 2025 (con particolare riferimento sia all’effettiva conformazione dello stato dei luoghi, sia ai titoli edilizi rilasciati dall’amministrazione capitolina, anche con riguardo alla ex chiostrina interna) ”, precisando altresì che “ Nella riedizione del potere l’amministrazione dovrà tener contro […] dei titoli abilitativi dalla medesima già rilasciati (tra cui figura il parere della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma prot. n. 13140/88 del 10 febbraio 1989 e il nulla-osta n. 7882 del 23 aprile 2009, citati nella relazione di verificazione) ”.
2. Con l’odierno ricorso, notificato il 12 settembre 2025 e depositato il 24 settembre 2025, il sig. -OMISSIS- ha agito per l’esecuzione della sentenza in questione, lamentando che, nonostante l’avvenuta comunicazione della stessa in via amministrativa in data 25 luglio 2025, nonché la successiva notifica ad opera del difensore in data 29 luglio 2025, l’Amministrazione era rimasta inerte.
Nell’evidenziare che la conclusione del procedimento avviato con l’istanza di autorizzazione si palesa necessaria ed urgente “ alla luce dell’intervento di rimozione delle barriere architettoniche domandato, dei lavori oggetto della domanda, della situazione di età e salute, rispettivamente, del ricorrente e della propria familiare e della destinazione di parte dello stesso immobile alle esigenze di reddito della famiglia ”, il sig. -OMISSIS- ha chiesto, pertanto, a questo giudice di voler disporre l’esecuzione della sentenza in epigrafe, anche in relazione al pagamento delle spese di lite liquidate nella stessa.
Ha istato altresì per la nomina, ex art. 114, comma 4, lett. d ), c.p.a., di un commissario ad acta da individuarsi – “ al fine di preservare integra la parità delle parti nel giudizio ” – “ in soggetto pubblico estraneo all’Amministrazione ministeriale in oggetto ”. A tale ultimo riguardo, il ricorrente ha evidenziato che il responsabile della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura, nominato nel giudizio R.G. n. 11963/2023 quale commissario ad acta per l’esecuzione di una precedente sentenza di questa Sezione resa sulla medesima vicenda (n. 12637 del 25 luglio 2023), “ negò la propria competenza, per vedere poi subentrare nuovamente la Soprintendenza con nuovo provvedimento amministrativo ” (rappresentato dalla nota n. -OMISSIS- del 30 gennaio 2024 annullata dalla sentenza oggetto dell’odierno ricorso in ottemperanza).
3. Il Ministero della cultura si è costituito in giudizio il 23 ottobre 2025 con atto di mero stile.
4. Alla camera di consiglio dell’11 novembre 2025, il difensore della parte ricorrente ha reso dichiarazione a verbale in ordine all’avvenuta integrale corresponsione delle spese di lite liquidate nella sentenza ottemperanda. La causa è stata quindi discussa e trattenuta in decisione.
5. Il ricorso in ottemperanza all’esame del Collegio, in quanto avente ad oggetto una sentenza del giudice amministrativo che non risulta appellata e del cui passaggio in giudicato non vi è prova, è proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a., il quale dispone che “ L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione […] b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo ”.
Esso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
6. Non vi è dubbio che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione comportasse, quale vincolo conformativo, l’obbligo, in capo alla competente Soprintendenza, di riattivare il procedimento diretto al conseguimento dell’autorizzazione ex art. 21 del d.lgs. -OMISSIS- del 2004 e di pervenire ad una nuova determinazione rispettosa dei criteri direttivi discendenti dalla pronuncia. Ed invero l’obbligo di riedizione del potere, che costituisce l’effetto conformativo tipico della statuizione di annullamento di un provvedimento incidente su un interesse legittimo pretensivo, è stato espressamente affermato dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta, che, oltretutto, ha chiaramente individuato, come sopra riportato, gli specifici elementi da tenere in considerazione nella rinnovazione dell’istruttoria.
Ne consegue che, a fronte della condotta inerte tenuta dalla Soprintendenza a seguito della pronuncia ottemperanda, circostanza fattuale dedotta dal ricorrente e in alcun modo smentita dall’Amministrazione resistente, che si è limitata ad una costituzione formale, sussistono i presupposti per accogliere l’odierno ricorso nella parte in cui si chiede che venga alla stessa ordinato di completare l’istruttoria e concludere il procedimento amministrativo con l’emanazione del provvedimento finale.
7. Quanto, invece, alla richiesta di dare esecuzione alla citata sentenza anche relativamente al capo che dispone la condanna del Ministero della cultura al pagamento delle spese di lite, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), avendo il difensore di parte ricorrente dichiarato a verbale l’avvenuta soddisfazione del relativo credito (e non risultando versata in atti la documentazione comprovante tale circostanza, ciò che preclude l’adozione di una pronuncia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.).
8. Il ricorso in ottemperanza, pertanto, deve essere accolto nei sensi sopra indicati e, per l’effetto, va ordinato alla Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma di dare piena esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, procedendo al rinnovo dell’istruttoria in ordine all’istanza presentata dal sig. -OMISSIS- ex art. 21 del d.lgs. -OMISSIS- del 2004 e all’adozione del relativo provvedimento finale, nel rispetto di quanto statuito dalla sentenza medesima e, in particolare, dei vincoli conformativi precisati al punto 6.1. della decisione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente pronuncia.
9. Per il caso di persistente inottemperanza, tenuto anche conto di quanto rappresentato al riguardo dal ricorrente, si nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione regionale urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare della Regione Lazio, con facoltà di delega a un funzionario dotato delle necessarie competenze, affinché, su istanza di parte attestante l’infruttuosa decorrenza del termine sopra assegnato, provveda a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe nei sensi indicati entro i successivi sessanta giorni.
10. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nei sensi indicati in parte motiva.
Nomina commissario ad acta , nei sensi e nei termini di cui in motivazione, il Direttore pro tempore della Direzione regionale urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare della Regione Lazio.
Condanna il Ministero della cultura al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla segreteria del Tribunale di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NT IA, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
GI RG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI RG | NT IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.