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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 17119/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17119 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione promossa con ricorso congiunto
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il [...] - C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. RICCIO ANTONIO presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via G.De Blasiis n.5
RICORRENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.09.2025 e Parte_1 [...]
, rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla modifica delle Parte_2 condizioni di separazione personale pronunciata dall'intestato Tribunale in forza di decreto di omologa n.5269/2012 reso in data 29.05.2012, previa comparizione innanzi al Presidente in data
10.05.2012 allorquando gli stessi furono autorizzati a vivere separatamente.
I ricorrenti, in particolare, chiedevano revocarsi il contributo al mantenimento dei figli posto a carico di dal momento che i figli - maggiorenni - avevano raggiunto Parte_1
l'indipendenza economica.
1 Il Collegio, premesso che le parti hanno depositato il ricorso dalle stesse sottoscritto nonché il decreto di omologa della separazione consensuale e i relativi patti, preso atto di quanto concordemente rappresentato dalle stesse in ordine all'intervenuta indipendenza economica dei figli e , in conformità all'accordo raggiunto dalle parti revoca l'obbligo a carico di Per_1 Per_2
di versare l'assegno a titolo di contributo nel mantenimento dei figli. Parte_1
Stante la natura congiunta del ricorso, nulla si dispone in ordine alle spese di giudizio che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da Parte_1
e , così provvede: Parte_2
- revoca l'obbligo a carico di di versare l'assegno a titolo di contributo nel Parte_1 mantenimento dei figli e;
Per_1 Per_2
- nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 26.09.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17119 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione promossa con ricorso congiunto
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il [...] - C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. RICCIO ANTONIO presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via G.De Blasiis n.5
RICORRENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.09.2025 e Parte_1 [...]
, rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla modifica delle Parte_2 condizioni di separazione personale pronunciata dall'intestato Tribunale in forza di decreto di omologa n.5269/2012 reso in data 29.05.2012, previa comparizione innanzi al Presidente in data
10.05.2012 allorquando gli stessi furono autorizzati a vivere separatamente.
I ricorrenti, in particolare, chiedevano revocarsi il contributo al mantenimento dei figli posto a carico di dal momento che i figli - maggiorenni - avevano raggiunto Parte_1
l'indipendenza economica.
1 Il Collegio, premesso che le parti hanno depositato il ricorso dalle stesse sottoscritto nonché il decreto di omologa della separazione consensuale e i relativi patti, preso atto di quanto concordemente rappresentato dalle stesse in ordine all'intervenuta indipendenza economica dei figli e , in conformità all'accordo raggiunto dalle parti revoca l'obbligo a carico di Per_1 Per_2
di versare l'assegno a titolo di contributo nel mantenimento dei figli. Parte_1
Stante la natura congiunta del ricorso, nulla si dispone in ordine alle spese di giudizio che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da Parte_1
e , così provvede: Parte_2
- revoca l'obbligo a carico di di versare l'assegno a titolo di contributo nel Parte_1 mantenimento dei figli e;
Per_1 Per_2
- nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 26.09.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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