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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/10/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3924 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
nata il [...] a [...], residente a S. Teresa di Riva Parte_1
(ME), via Nova n. 4, (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in via C.F._1
Sparagonà n. 290, presso lo studio dell'Avv. Antonella Famulari, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ATTRICE –
E
( , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, autorizzato a costituirsi in giudizio giusta deliberazione di Giunta Municipale
n.131 del 21.10.2020, rappresentato e difeso dall'avv. Silvano Martella, giusta procura in atti;
-CONVENUTO-
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione del 14/09/2020, conveniva in giudizio il Parte_1
dinanzi al Tribunale di SS, chiedendone la Controparte_1
pagina 1 di 14 condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito di una caduta sul marciapiede, avvenuta in data 13/12/2016.
In particolare, l'attrice deduceva che in data 13/12/2016, alle ore 7,50 circa, mentre si recava al lavoro percorrendo a piedi la via Lungomare – Centro a S. Teresa di Riva, lato monte, con direzione CT-ME, all'altezza della pescheria “Miano”, improvvisamente, a causa del dissesto della pavimentazione del marciapiede, non segnalato, inciampava cadendo per terra.
A seguito della caduta, riportava gravi lesioni personali, che Parte_1 richiedevano l'immediato intervento dei sanitari e la stessa veniva trasportata con l'ambulanza del 118 presso l'U.O. di Pronto Soccorso Generale del P.O. San Vincenzo di
Taormina, ove le veniva diagnosticata “frattura testa omerale e trochite omerale spalla sinistra”.
In data 29/01/2019, la i sottoponeva a visita medico-legale presso lo studio della Pt_1
Dott.ssa , la quale riscontrava “grave deficit funzionale alla spalla sinistra Persona_1
in esito a frattura pluriframmentaria del collo chirurgico dell'omero in esito a trauma contusivo radiograficamente consolidata ed associata a lesione parziale del tendine del sovraspinato e del sottoscapolare ed a ipotonomiotrofia dei muscoli del braccio sx”, concludendo per una I.P. pari al 14%; una I.T.P. di giorni 95 di cui gg. 35 al 75%; gg. 30 al
50% e gg. 30 al 25%.
Con lettera raccomandata a.r. n. 152751932734 del 7-18/09/2017 l'attrice procedeva alla formale diffida e messa in mora del affinché procedesse Controparte_2
al risarcimento dei danni subiti in relazione al sinistro per cui è causa.
Il , con lettera del 2/10/2017, prot. n. 21150, contestava i Controparte_2 fatti dedotti da parte attrice, non riconoscendo la riconducibilità dell'evento a responsabilità del CP_2
Con lettera raccomandata a.r. n. 152752098840 del 22-31/01/18, la invitava il Pt_1
alla stipula di una convenzione di negoziazione obbligatoria CP_2 CP_2
pagina 2 di 14 ex art. 3 D.L. 132/2014 affinché lo stesso procedesse al risarcimento delle lesioni personali subite.
In data 25/09/2019, si teneva l'incontro di negoziazione assistita, che veniva rinviato ad ulteriore data da concordare tra i procuratori delle parti.
Successivamente, il , con lettera del 14/10/2019 prot. n. CP_2 CP_2
21639, comunicava di avere proceduto ad archiviare la pratica per cui è causa e la negoziazione assistita aveva esito negativo.
Il convenuto si costituiva in giudizio deducendo, Controparte_1 preliminarmente, di avere aderito alla mediazione con pec del 1/03/2018 e del 14/03/2018 restando in attesa di un riscontro – mai pervenuto - per avviare la predetta procedura.
In ogni caso contestava la fondatezza della richiesta risarcitoria.
Escussi i testi il Giudice rigettava la richiesta di CTU medico legale.
All'udienza a trattazione scritta del 5 giugno 2025 il Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Parte attrice ha proposto domanda di risarcimento per le lesioni subite, che rientra nella previsione di cui all'art. 2051 c.c.
La disposizione indicata disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, titolare della relativa obbligazione di manutenzione, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito.
Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode, i giudici di legittimità hanno evidenziato che occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la pagina 3 di 14 straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (C. Cass., Sez. III, n.
4495/2011).
In ogni caso una tale responsabilità è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano e, in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.).
La Suprema Corte ha pure affermato che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (C. Cass., Sez. III,
n. 287/2015).
Nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria svolta, non sussistono elementi sufficienti per poter attribuire al la responsabilità per il sinistro Controparte_1
occorso a . Parte_1
Dalla deposizione della teste che in sede di escussione affermava Testimone_1
“In data 13/12/2016, alle ore 07:50 circa, la sig.ra stava percorrendo Parte_1
a piedi via Lungomare - Centro, in S. Teresa di Riva, lato monte, con direzione CT-ME, quando giunta, all'altezza della pescheria “Miano”, inciampava e cadeva rovinosamente
a terra sul marciapiede;
io e l'attrice siamo docenti ed insegnavamo presso il liceo di
; avevamo parcheggiato le nostre autovetture e ci incamminavamo verso il CP_1
plesso scolastico;
ad un tratto la mia collega ha inciampato ed è caduta a terra, mentre camminava sul marciapiede”, è stato confermato che la caduta della sig.ra si è Pt_1
pagina 4 di 14 verificata in via Lungomare, nei pressi della Pescheria “Miano”, in corrispondenza di un dislivello del marciapiede privo di segnalazione.
Dalla documentazione fotografica versata in atti emerge che il marciapiede della via
Lungomare è caratterizzato da un dislivello che si estende per una parte non esigua della pavimentazione dello stesso marciapiede ove si è verificata la caduta e che, peraltro, appare visibile anche a distanza.
Ebbene, il dislivello esistente nel marciapiede, proprio per le sue caratteristiche evidenziate dalle foto in atti, che ne rivelano la visibilità diurna, non consente di ritenere che il tratto di strada presentasse peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (cfr. C. Cass., Sez. III, n. 6306/2013, cit.) con l'ordinaria diligenza.
Tali considerazioni permettono per ciò solo di escludere il nesso di causalità.
Peraltro, la circostanza che la l' attrice, al momento dell'accaduto, stava percorrendo la strada per recarsi a lavoro denota l'abitualità della stessa a percorrere quei luoghi in cui è avvenuto il sinistro. Seppure la teste , in sede di escussione, ha precisato che “la Tes_1
signora ercorreva il lungo mare tutti i giorni lavoratovi, ma non necessariamente lo Pt_1
stesso tratto di strada;
dipendeva dal posto in cui si riusciva a trovare il parcheggio;
la zona era molto vasta , a volte si posteggiava lato SS , a volte lato Catania e non necessariamente in quel tratto di strada dove si è verificato il sinistro” è possibile sostenere che la predetta conoscesse bene i luoghi circostanti la pescheria e la via
Lungomare.
L'attrice, peraltro, abitava vicino all'area in cui si è verificato il sinistro, per cui la sussistenza del dislivello era una circostanza prevedibile e non ha costituito un'insidia per l'attrice.
Tali circostanze consentono di ritenere che l'attrice avrebbe potuto evitare la caduta percorrendo la restante parte del marciapiede non interessata dalla anomalia usando la diligenza necessaria per evitare le conseguenze dannose determinate dalle irregolarità.
pagina 5 di 14 L'esame delle fotografie, infatti, permette di rilevare come il marciapiede potesse essere comodamente percorso evitando il citato dislivello, sia accedendo allo stesso da un diverso punto del marciapiede sia percorrendo il marciapiede opposto alla carreggiata.
Peraltro, in un caso analogo la Suprema Corte ha escluso, in modo condivisibile, la responsabilità dell'Ente in quanto nel punto ove era avvenuta la caduta residuava comunque uno spazio sufficiente per un comodo e sicuro transito pedonale (C. Cass., n.
6403/2020).
Del resto, l'ordinaria diligenza esigibile dagli utenti costituisce applicazione del generale principio di affidamento, specificazione del dovere di buona fede e, in particolare, dell'art. 1227, c. 1, c.c..
Anche dalla escussione della teste che ha affermato “avevo Testimone_2 parcheggiato nei pressi della scuola ed insieme alle mie colleghe e Pt_1 Tes_1
percorrevamo il marciapiede lato monte per raggiugere l'entrata della scuola;
riconosco il luogo dove è caduta la signora dalla foto che mi viene mostrata dall'Avv. Pt_1
Famulari”, emerge che l'attrice era in compagnia di altre due colleghe sullo stesso marciapiede mentre si recava a scuola e, pertanto, proprio la circostanza che
[...]
e non siano cadute nella medesima anomalia conferma che la Tes_1 Tes_2 Pt_1
usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare la caduta.
Le considerazioni esposte consentono, pertanto, di attribuire alla condotta di
[...]
efficacia eziologica esclusiva nella causazione del sinistro, con conseguente Parte_1 rigetto della sua domanda ex art. 2051 c.c.
Anche laddove la domanda attorea fosse stata ricondotta nell'alveo di operatività dell'art. 2043 c.c. si sarebbe addivenuti a una pronuncia di rigetto in ragione dei più rigorosi oneri probatori posti dalla richiamata disposizione a carico del danneggiato e della non ricorrenza, nel caso di specie, di entrambi i requisiti della non visibilità e non prevedibilità dell'anomalia per le ragioni sopra chiarite.
Deve, pertanto, ritenersi che la condotta dell'attrice abbia interrotto il nesso causale tra il dislivello del marciapiede e il danno subito. pagina 6 di 14 Per queste ragioni va rigettata la domanda di parte attrice.
Ogni altra questione si ritiene assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque, va condannata a Parte_1
pagare, in favore del , le spese di lite, liquidate applicando Controparte_1 il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione da € 26.001,00 fino a 52.000,00, applicando i valori minimi) nel seguente modo: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 3.809,00.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3924/2020 r.g., vertente tra
(attrice) e (convenuto), disattesa e respinta Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna a rifondere le spese processuali in favore del Parte_1 [...]
, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a. Controparte_1
Così deciso in SS, il 13 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela
Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
pagina 7 di 14
nata il [...] a [...], residente a S. Teresa di Riva Parte_1
(ME), via Nova n. 4, (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in via C.F._1
Sparagonà n. 290, presso lo studio dell'Avv. Antonella Famulari, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ATTRICE –
E
( , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, autorizzato a costituirsi in giudizio giusta deliberazione di Giunta Municipale
n.131 del 21.10.2020, rappresentato e difeso dall'avv. Silvano Martella, giusta procura in atti;
- CONVENUTO-
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione del 14/09/2020, conveniva in giudizio il Parte_1
dinanzi al Tribunale di SS, chiedendone la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito di una caduta sul marciapiede, avvenuta in data 13/12/2016.
In particolare, l'attrice deduceva che in data 13/12/2016, alle ore 7,50 circa, mentre si recava al lavoro percorrendo a piedi la via Lungomare – Centro a S. Teresa di Riva, lato monte, con direzione CT-ME, all'altezza della pescheria “Miano”, improvvisamente, a pagina 8 di 14 causa del dissesto della pavimentazione del marciapiede, non segnalato, inciampava cadendo per terra.
A seguito della caduta, riportava gravi lesioni personali, che Parte_1
richiedevano l'immediato intervento dei sanitari e la stessa veniva trasportata con l'ambulanza del 118 presso l'U.O. di Pronto Soccorso Generale del P.O. San Vincenzo di
Taormina, ove le veniva diagnosticata “frattura testa omerale e trochite omerale spalla sinistra”.
In data 29/01/2019, la i sottoponeva a visita medico-legale presso lo studio della Pt_1
Dott.ssa , la quale riscontrava “grave deficit funzionale alla spalla sinistra Persona_1 in esito a frattura pluriframmentaria del collo chirurgico dell'omero in esito a trauma contusivo radiograficamente consolidata ed associata a lesione parziale del tendine del sovraspinato e del sottoscapolare ed a ipotonomiotrofia dei muscoli del braccio sx”, concludendo per una I.P. pari al 14%; una I.T.P. di giorni 95 di cui gg. 35 al 75%; gg. 30 al
50% e gg. 30 al 25%.
Con lettera raccomandata a.r. n. 152751932734 del 7-18/09/2017 l'attrice procedeva alla formale diffida e messa in mora del affinché procedesse Controparte_2 al risarcimento dei danni subiti in relazione al sinistro per cui è causa.
Il , con lettera del 2/10/2017, prot. n. 21150, contestava i Controparte_2 fatti dedotti da parte attrice, non riconoscendo la riconducibilità dell'evento a responsabilità del CP_2
Con lettera raccomandata a.r. n. 152752098840 del 22-31/01/18, la invitava il Pt_1
alla stipula di una convenzione di negoziazione obbligatoria Controparte_2
ex art. 3 D.L. 132/2014 affinché lo stesso procedesse al risarcimento delle lesioni personali subite.
In data 25/09/2019, si teneva l'incontro di negoziazione assistita, che veniva rinviato ad ulteriore data da concordare tra i procuratori delle parti.
pagina 9 di 14 Successivamente, il con lettera del 14/10/2019 prot. n. Controparte_2
21639, comunicava di avere proceduto ad archiviare la pratica per cui è causa e la negoziazione assistita aveva esito negativo.
Il convenuto si costituiva in giudizio deducendo, Controparte_1 preliminarmente, di avere aderito alla mediazione con pec del 1/03/2018 e del 14/03/2018 restando in attesa di un riscontro – mai pervenuto - per avviare la predetta procedura.
In ogni caso contestava la fondatezza della richiesta risarcitoria.
Escussi i testi il Giudice rigettava la richiesta di CTU medico legale.
All'udienza a trattazione scritta del 5 giugno 2025 il Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Parte attrice ha proposto domanda di risarcimento per le lesioni subite, che rientra nella previsione di cui all'art. 2051 c.c.
La disposizione indicata disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, titolare della relativa obbligazione di manutenzione, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito.
Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode, i giudici di legittimità hanno evidenziato che occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (C. Cass., Sez. III, n.
4495/2011).
In ogni caso una tale responsabilità è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua pagina 10 di 14 struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano e, in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.).
La Suprema Corte ha pure affermato che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (C. Cass., Sez. III,
n. 287/2015).
Nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria svolta, non sussistono elementi sufficienti per poter attribuire al la responsabilità per il sinistro Controparte_1
occorso a . Parte_1
Dalla deposizione della teste che in sede di escussione affermava Testimone_1
“In data 13/12/2016, alle ore 07:50 circa, la sig.ra stava percorrendo Parte_1
a piedi via Lungomare - Centro, in S. Teresa di Riva, lato monte, con direzione CT-ME, quando giunta, all'altezza della pescheria “Miano”, inciampava e cadeva rovinosamente
a terra sul marciapiede;
io e l'attrice siamo docenti ed insegnavamo presso il liceo di
; avevamo parcheggiato le nostre autovetture e ci incamminavamo verso il CP_1
plesso scolastico;
ad un tratto la mia collega ha inciampato ed è caduta a terra, mentre camminava sul marciapiede”, è stato confermato che la caduta della sig.ra si è Pt_1
verificata in via Lungomare, nei pressi della Pescheria “Miano”, in corrispondenza di un dislivello del marciapiede privo di segnalazione.
Dalla documentazione fotografica versata in atti emerge che il marciapiede della via
Lungomare è caratterizzato da un dislivello che si estende per una parte non esigua della pagina 11 di 14 pavimentazione dello stesso marciapiede ove si è verificata la caduta e che, peraltro, appare visibile anche a distanza.
Ebbene, il dislivello esistente nel marciapiede, proprio per le sue caratteristiche evidenziate dalle foto in atti, che ne rivelano la visibilità diurna, non consente di ritenere che il tratto di strada presentasse peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (cfr. C. Cass., Sez. III, n. 6306/2013, cit.) con l'ordinaria diligenza.
Tali considerazioni permettono per ciò solo di escludere il nesso di causalità.
Peraltro, la circostanza che la l' attrice, al momento dell'accaduto, stava percorrendo la strada per recarsi a lavoro denota l'abitualità della stessa a percorrere quei luoghi in cui è avvenuto il sinistro. Seppure la teste , in sede di escussione, ha precisato che “la Tes_1
signora ercorreva il lungo mare tutti i giorni lavoratovi, ma non necessariamente lo Pt_1 stesso tratto di strada;
dipendeva dal posto in cui si riusciva a trovare il parcheggio;
la zona era molto vasta , a volte si posteggiava lato SS , a volte lato Catania e non necessariamente in quel tratto di strada dove si è verificato il sinistro” è possibile sostenere che la predetta conoscesse bene i luoghi circostanti la pescheria e la via
Lungomare.
L'attrice, peraltro, abitava vicino all'area in cui si è verificato il sinistro, per cui la sussistenza del dislivello era una circostanza prevedibile e non ha costituito un'insidia per l'attrice.
Tali circostanze consentono di ritenere che l'attrice avrebbe potuto evitare la caduta percorrendo la restante parte del marciapiede non interessata dalla anomalia usando la diligenza necessaria per evitare le conseguenze dannose determinate dalle irregolarità.
L'esame delle fotografie, infatti, permette di rilevare come il marciapiede potesse essere comodamente percorso evitando il citato dislivello, sia accedendo allo stesso da un diverso punto del marciapiede sia percorrendo il marciapiede opposto alla carreggiata.
Peraltro, in un caso analogo la Suprema Corte ha escluso, in modo condivisibile, la responsabilità dell'Ente in quanto nel punto ove era avvenuta la caduta residuava pagina 12 di 14 comunque uno spazio sufficiente per un comodo e sicuro transito pedonale (C. Cass., n.
6403/2020).
Del resto, l'ordinaria diligenza esigibile dagli utenti costituisce applicazione del generale principio di affidamento, specificazione del dovere di buona fede e, in particolare, dell'art. 1227, c. 1, c.c..
Anche dalla escussione della teste che ha affermato “avevo Testimone_2 parcheggiato nei pressi della scuola ed insieme alle mie colleghe e Pt_1 Tes_1
percorrevamo il marciapiede lato monte per raggiugere l'entrata della scuola;
riconosco il luogo dove è caduta la signora dalla foto che mi viene mostrata dall'Avv. Pt_1
Famulari”, emerge che l'attrice era in compagnia di altre due colleghe sullo stesso marciapiede mentre si recava a scuola e, pertanto, proprio la circostanza che
[...]
e non siano cadute nella medesima anomalia conferma che la Tes_1 Tes_2 Pt_1
usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare la caduta.
Le considerazioni esposte consentono, pertanto, di attribuire alla condotta di
[...]
efficacia eziologica esclusiva nella causazione del sinistro, con conseguente Parte_1
rigetto della sua domanda ex art. 2051 c.c.
Anche laddove la domanda attorea fosse stata ricondotta nell'alveo di operatività dell'art. 2043 c.c. si sarebbe addivenuti a una pronuncia di rigetto in ragione dei più rigorosi oneri probatori posti dalla richiamata disposizione a carico del danneggiato e della non ricorrenza, nel caso di specie, di entrambi i requisiti della non visibilità e non prevedibilità dell'anomalia per le ragioni sopra chiarite.
Deve, pertanto, ritenersi che la condotta dell'attrice abbia interrotto il nesso causale tra il dislivello del marciapiede e il danno subito.
Per queste ragioni va rigettata la domanda di parte attrice.
Ogni altra questione si ritiene assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque, va condannata a Parte_1
pagare, in favore del , le spese di lite, liquidate applicando Controparte_1 il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del valore della pagina 13 di 14 controversia (scaglione da € 26.001,00 fino a 52.000,00, applicando i valori minimi) nel seguente modo: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 3.809,00.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3924/2020 r.g., vertente tra
(attrice) e (convenuto), disattesa e respinta Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
3) Rigetta la domanda di parte attrice;
4) condanna a rifondere le spese processuali in favore del Parte_1 [...]
, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a. Controparte_1
Così deciso in SS, il 13 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela
Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3924 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
nata il [...] a [...], residente a S. Teresa di Riva Parte_1
(ME), via Nova n. 4, (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in via C.F._1
Sparagonà n. 290, presso lo studio dell'Avv. Antonella Famulari, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ATTRICE –
E
( , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, autorizzato a costituirsi in giudizio giusta deliberazione di Giunta Municipale
n.131 del 21.10.2020, rappresentato e difeso dall'avv. Silvano Martella, giusta procura in atti;
-CONVENUTO-
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione del 14/09/2020, conveniva in giudizio il Parte_1
dinanzi al Tribunale di SS, chiedendone la Controparte_1
pagina 1 di 14 condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito di una caduta sul marciapiede, avvenuta in data 13/12/2016.
In particolare, l'attrice deduceva che in data 13/12/2016, alle ore 7,50 circa, mentre si recava al lavoro percorrendo a piedi la via Lungomare – Centro a S. Teresa di Riva, lato monte, con direzione CT-ME, all'altezza della pescheria “Miano”, improvvisamente, a causa del dissesto della pavimentazione del marciapiede, non segnalato, inciampava cadendo per terra.
A seguito della caduta, riportava gravi lesioni personali, che Parte_1 richiedevano l'immediato intervento dei sanitari e la stessa veniva trasportata con l'ambulanza del 118 presso l'U.O. di Pronto Soccorso Generale del P.O. San Vincenzo di
Taormina, ove le veniva diagnosticata “frattura testa omerale e trochite omerale spalla sinistra”.
In data 29/01/2019, la i sottoponeva a visita medico-legale presso lo studio della Pt_1
Dott.ssa , la quale riscontrava “grave deficit funzionale alla spalla sinistra Persona_1
in esito a frattura pluriframmentaria del collo chirurgico dell'omero in esito a trauma contusivo radiograficamente consolidata ed associata a lesione parziale del tendine del sovraspinato e del sottoscapolare ed a ipotonomiotrofia dei muscoli del braccio sx”, concludendo per una I.P. pari al 14%; una I.T.P. di giorni 95 di cui gg. 35 al 75%; gg. 30 al
50% e gg. 30 al 25%.
Con lettera raccomandata a.r. n. 152751932734 del 7-18/09/2017 l'attrice procedeva alla formale diffida e messa in mora del affinché procedesse Controparte_2
al risarcimento dei danni subiti in relazione al sinistro per cui è causa.
Il , con lettera del 2/10/2017, prot. n. 21150, contestava i Controparte_2 fatti dedotti da parte attrice, non riconoscendo la riconducibilità dell'evento a responsabilità del CP_2
Con lettera raccomandata a.r. n. 152752098840 del 22-31/01/18, la invitava il Pt_1
alla stipula di una convenzione di negoziazione obbligatoria CP_2 CP_2
pagina 2 di 14 ex art. 3 D.L. 132/2014 affinché lo stesso procedesse al risarcimento delle lesioni personali subite.
In data 25/09/2019, si teneva l'incontro di negoziazione assistita, che veniva rinviato ad ulteriore data da concordare tra i procuratori delle parti.
Successivamente, il , con lettera del 14/10/2019 prot. n. CP_2 CP_2
21639, comunicava di avere proceduto ad archiviare la pratica per cui è causa e la negoziazione assistita aveva esito negativo.
Il convenuto si costituiva in giudizio deducendo, Controparte_1 preliminarmente, di avere aderito alla mediazione con pec del 1/03/2018 e del 14/03/2018 restando in attesa di un riscontro – mai pervenuto - per avviare la predetta procedura.
In ogni caso contestava la fondatezza della richiesta risarcitoria.
Escussi i testi il Giudice rigettava la richiesta di CTU medico legale.
All'udienza a trattazione scritta del 5 giugno 2025 il Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Parte attrice ha proposto domanda di risarcimento per le lesioni subite, che rientra nella previsione di cui all'art. 2051 c.c.
La disposizione indicata disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, titolare della relativa obbligazione di manutenzione, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito.
Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode, i giudici di legittimità hanno evidenziato che occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la pagina 3 di 14 straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (C. Cass., Sez. III, n.
4495/2011).
In ogni caso una tale responsabilità è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano e, in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.).
La Suprema Corte ha pure affermato che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (C. Cass., Sez. III,
n. 287/2015).
Nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria svolta, non sussistono elementi sufficienti per poter attribuire al la responsabilità per il sinistro Controparte_1
occorso a . Parte_1
Dalla deposizione della teste che in sede di escussione affermava Testimone_1
“In data 13/12/2016, alle ore 07:50 circa, la sig.ra stava percorrendo Parte_1
a piedi via Lungomare - Centro, in S. Teresa di Riva, lato monte, con direzione CT-ME, quando giunta, all'altezza della pescheria “Miano”, inciampava e cadeva rovinosamente
a terra sul marciapiede;
io e l'attrice siamo docenti ed insegnavamo presso il liceo di
; avevamo parcheggiato le nostre autovetture e ci incamminavamo verso il CP_1
plesso scolastico;
ad un tratto la mia collega ha inciampato ed è caduta a terra, mentre camminava sul marciapiede”, è stato confermato che la caduta della sig.ra si è Pt_1
pagina 4 di 14 verificata in via Lungomare, nei pressi della Pescheria “Miano”, in corrispondenza di un dislivello del marciapiede privo di segnalazione.
Dalla documentazione fotografica versata in atti emerge che il marciapiede della via
Lungomare è caratterizzato da un dislivello che si estende per una parte non esigua della pavimentazione dello stesso marciapiede ove si è verificata la caduta e che, peraltro, appare visibile anche a distanza.
Ebbene, il dislivello esistente nel marciapiede, proprio per le sue caratteristiche evidenziate dalle foto in atti, che ne rivelano la visibilità diurna, non consente di ritenere che il tratto di strada presentasse peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (cfr. C. Cass., Sez. III, n. 6306/2013, cit.) con l'ordinaria diligenza.
Tali considerazioni permettono per ciò solo di escludere il nesso di causalità.
Peraltro, la circostanza che la l' attrice, al momento dell'accaduto, stava percorrendo la strada per recarsi a lavoro denota l'abitualità della stessa a percorrere quei luoghi in cui è avvenuto il sinistro. Seppure la teste , in sede di escussione, ha precisato che “la Tes_1
signora ercorreva il lungo mare tutti i giorni lavoratovi, ma non necessariamente lo Pt_1
stesso tratto di strada;
dipendeva dal posto in cui si riusciva a trovare il parcheggio;
la zona era molto vasta , a volte si posteggiava lato SS , a volte lato Catania e non necessariamente in quel tratto di strada dove si è verificato il sinistro” è possibile sostenere che la predetta conoscesse bene i luoghi circostanti la pescheria e la via
Lungomare.
L'attrice, peraltro, abitava vicino all'area in cui si è verificato il sinistro, per cui la sussistenza del dislivello era una circostanza prevedibile e non ha costituito un'insidia per l'attrice.
Tali circostanze consentono di ritenere che l'attrice avrebbe potuto evitare la caduta percorrendo la restante parte del marciapiede non interessata dalla anomalia usando la diligenza necessaria per evitare le conseguenze dannose determinate dalle irregolarità.
pagina 5 di 14 L'esame delle fotografie, infatti, permette di rilevare come il marciapiede potesse essere comodamente percorso evitando il citato dislivello, sia accedendo allo stesso da un diverso punto del marciapiede sia percorrendo il marciapiede opposto alla carreggiata.
Peraltro, in un caso analogo la Suprema Corte ha escluso, in modo condivisibile, la responsabilità dell'Ente in quanto nel punto ove era avvenuta la caduta residuava comunque uno spazio sufficiente per un comodo e sicuro transito pedonale (C. Cass., n.
6403/2020).
Del resto, l'ordinaria diligenza esigibile dagli utenti costituisce applicazione del generale principio di affidamento, specificazione del dovere di buona fede e, in particolare, dell'art. 1227, c. 1, c.c..
Anche dalla escussione della teste che ha affermato “avevo Testimone_2 parcheggiato nei pressi della scuola ed insieme alle mie colleghe e Pt_1 Tes_1
percorrevamo il marciapiede lato monte per raggiugere l'entrata della scuola;
riconosco il luogo dove è caduta la signora dalla foto che mi viene mostrata dall'Avv. Pt_1
Famulari”, emerge che l'attrice era in compagnia di altre due colleghe sullo stesso marciapiede mentre si recava a scuola e, pertanto, proprio la circostanza che
[...]
e non siano cadute nella medesima anomalia conferma che la Tes_1 Tes_2 Pt_1
usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare la caduta.
Le considerazioni esposte consentono, pertanto, di attribuire alla condotta di
[...]
efficacia eziologica esclusiva nella causazione del sinistro, con conseguente Parte_1 rigetto della sua domanda ex art. 2051 c.c.
Anche laddove la domanda attorea fosse stata ricondotta nell'alveo di operatività dell'art. 2043 c.c. si sarebbe addivenuti a una pronuncia di rigetto in ragione dei più rigorosi oneri probatori posti dalla richiamata disposizione a carico del danneggiato e della non ricorrenza, nel caso di specie, di entrambi i requisiti della non visibilità e non prevedibilità dell'anomalia per le ragioni sopra chiarite.
Deve, pertanto, ritenersi che la condotta dell'attrice abbia interrotto il nesso causale tra il dislivello del marciapiede e il danno subito. pagina 6 di 14 Per queste ragioni va rigettata la domanda di parte attrice.
Ogni altra questione si ritiene assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque, va condannata a Parte_1
pagare, in favore del , le spese di lite, liquidate applicando Controparte_1 il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione da € 26.001,00 fino a 52.000,00, applicando i valori minimi) nel seguente modo: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 3.809,00.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3924/2020 r.g., vertente tra
(attrice) e (convenuto), disattesa e respinta Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna a rifondere le spese processuali in favore del Parte_1 [...]
, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a. Controparte_1
Così deciso in SS, il 13 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela
Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
pagina 7 di 14
nata il [...] a [...], residente a S. Teresa di Riva Parte_1
(ME), via Nova n. 4, (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in via C.F._1
Sparagonà n. 290, presso lo studio dell'Avv. Antonella Famulari, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ATTRICE –
E
( , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, autorizzato a costituirsi in giudizio giusta deliberazione di Giunta Municipale
n.131 del 21.10.2020, rappresentato e difeso dall'avv. Silvano Martella, giusta procura in atti;
- CONVENUTO-
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione del 14/09/2020, conveniva in giudizio il Parte_1
dinanzi al Tribunale di SS, chiedendone la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito di una caduta sul marciapiede, avvenuta in data 13/12/2016.
In particolare, l'attrice deduceva che in data 13/12/2016, alle ore 7,50 circa, mentre si recava al lavoro percorrendo a piedi la via Lungomare – Centro a S. Teresa di Riva, lato monte, con direzione CT-ME, all'altezza della pescheria “Miano”, improvvisamente, a pagina 8 di 14 causa del dissesto della pavimentazione del marciapiede, non segnalato, inciampava cadendo per terra.
A seguito della caduta, riportava gravi lesioni personali, che Parte_1
richiedevano l'immediato intervento dei sanitari e la stessa veniva trasportata con l'ambulanza del 118 presso l'U.O. di Pronto Soccorso Generale del P.O. San Vincenzo di
Taormina, ove le veniva diagnosticata “frattura testa omerale e trochite omerale spalla sinistra”.
In data 29/01/2019, la i sottoponeva a visita medico-legale presso lo studio della Pt_1
Dott.ssa , la quale riscontrava “grave deficit funzionale alla spalla sinistra Persona_1 in esito a frattura pluriframmentaria del collo chirurgico dell'omero in esito a trauma contusivo radiograficamente consolidata ed associata a lesione parziale del tendine del sovraspinato e del sottoscapolare ed a ipotonomiotrofia dei muscoli del braccio sx”, concludendo per una I.P. pari al 14%; una I.T.P. di giorni 95 di cui gg. 35 al 75%; gg. 30 al
50% e gg. 30 al 25%.
Con lettera raccomandata a.r. n. 152751932734 del 7-18/09/2017 l'attrice procedeva alla formale diffida e messa in mora del affinché procedesse Controparte_2 al risarcimento dei danni subiti in relazione al sinistro per cui è causa.
Il , con lettera del 2/10/2017, prot. n. 21150, contestava i Controparte_2 fatti dedotti da parte attrice, non riconoscendo la riconducibilità dell'evento a responsabilità del CP_2
Con lettera raccomandata a.r. n. 152752098840 del 22-31/01/18, la invitava il Pt_1
alla stipula di una convenzione di negoziazione obbligatoria Controparte_2
ex art. 3 D.L. 132/2014 affinché lo stesso procedesse al risarcimento delle lesioni personali subite.
In data 25/09/2019, si teneva l'incontro di negoziazione assistita, che veniva rinviato ad ulteriore data da concordare tra i procuratori delle parti.
pagina 9 di 14 Successivamente, il con lettera del 14/10/2019 prot. n. Controparte_2
21639, comunicava di avere proceduto ad archiviare la pratica per cui è causa e la negoziazione assistita aveva esito negativo.
Il convenuto si costituiva in giudizio deducendo, Controparte_1 preliminarmente, di avere aderito alla mediazione con pec del 1/03/2018 e del 14/03/2018 restando in attesa di un riscontro – mai pervenuto - per avviare la predetta procedura.
In ogni caso contestava la fondatezza della richiesta risarcitoria.
Escussi i testi il Giudice rigettava la richiesta di CTU medico legale.
All'udienza a trattazione scritta del 5 giugno 2025 il Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Parte attrice ha proposto domanda di risarcimento per le lesioni subite, che rientra nella previsione di cui all'art. 2051 c.c.
La disposizione indicata disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, titolare della relativa obbligazione di manutenzione, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito.
Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode, i giudici di legittimità hanno evidenziato che occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (C. Cass., Sez. III, n.
4495/2011).
In ogni caso una tale responsabilità è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua pagina 10 di 14 struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano e, in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.).
La Suprema Corte ha pure affermato che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (C. Cass., Sez. III,
n. 287/2015).
Nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria svolta, non sussistono elementi sufficienti per poter attribuire al la responsabilità per il sinistro Controparte_1
occorso a . Parte_1
Dalla deposizione della teste che in sede di escussione affermava Testimone_1
“In data 13/12/2016, alle ore 07:50 circa, la sig.ra stava percorrendo Parte_1
a piedi via Lungomare - Centro, in S. Teresa di Riva, lato monte, con direzione CT-ME, quando giunta, all'altezza della pescheria “Miano”, inciampava e cadeva rovinosamente
a terra sul marciapiede;
io e l'attrice siamo docenti ed insegnavamo presso il liceo di
; avevamo parcheggiato le nostre autovetture e ci incamminavamo verso il CP_1
plesso scolastico;
ad un tratto la mia collega ha inciampato ed è caduta a terra, mentre camminava sul marciapiede”, è stato confermato che la caduta della sig.ra si è Pt_1
verificata in via Lungomare, nei pressi della Pescheria “Miano”, in corrispondenza di un dislivello del marciapiede privo di segnalazione.
Dalla documentazione fotografica versata in atti emerge che il marciapiede della via
Lungomare è caratterizzato da un dislivello che si estende per una parte non esigua della pagina 11 di 14 pavimentazione dello stesso marciapiede ove si è verificata la caduta e che, peraltro, appare visibile anche a distanza.
Ebbene, il dislivello esistente nel marciapiede, proprio per le sue caratteristiche evidenziate dalle foto in atti, che ne rivelano la visibilità diurna, non consente di ritenere che il tratto di strada presentasse peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (cfr. C. Cass., Sez. III, n. 6306/2013, cit.) con l'ordinaria diligenza.
Tali considerazioni permettono per ciò solo di escludere il nesso di causalità.
Peraltro, la circostanza che la l' attrice, al momento dell'accaduto, stava percorrendo la strada per recarsi a lavoro denota l'abitualità della stessa a percorrere quei luoghi in cui è avvenuto il sinistro. Seppure la teste , in sede di escussione, ha precisato che “la Tes_1
signora ercorreva il lungo mare tutti i giorni lavoratovi, ma non necessariamente lo Pt_1 stesso tratto di strada;
dipendeva dal posto in cui si riusciva a trovare il parcheggio;
la zona era molto vasta , a volte si posteggiava lato SS , a volte lato Catania e non necessariamente in quel tratto di strada dove si è verificato il sinistro” è possibile sostenere che la predetta conoscesse bene i luoghi circostanti la pescheria e la via
Lungomare.
L'attrice, peraltro, abitava vicino all'area in cui si è verificato il sinistro, per cui la sussistenza del dislivello era una circostanza prevedibile e non ha costituito un'insidia per l'attrice.
Tali circostanze consentono di ritenere che l'attrice avrebbe potuto evitare la caduta percorrendo la restante parte del marciapiede non interessata dalla anomalia usando la diligenza necessaria per evitare le conseguenze dannose determinate dalle irregolarità.
L'esame delle fotografie, infatti, permette di rilevare come il marciapiede potesse essere comodamente percorso evitando il citato dislivello, sia accedendo allo stesso da un diverso punto del marciapiede sia percorrendo il marciapiede opposto alla carreggiata.
Peraltro, in un caso analogo la Suprema Corte ha escluso, in modo condivisibile, la responsabilità dell'Ente in quanto nel punto ove era avvenuta la caduta residuava pagina 12 di 14 comunque uno spazio sufficiente per un comodo e sicuro transito pedonale (C. Cass., n.
6403/2020).
Del resto, l'ordinaria diligenza esigibile dagli utenti costituisce applicazione del generale principio di affidamento, specificazione del dovere di buona fede e, in particolare, dell'art. 1227, c. 1, c.c..
Anche dalla escussione della teste che ha affermato “avevo Testimone_2 parcheggiato nei pressi della scuola ed insieme alle mie colleghe e Pt_1 Tes_1
percorrevamo il marciapiede lato monte per raggiugere l'entrata della scuola;
riconosco il luogo dove è caduta la signora dalla foto che mi viene mostrata dall'Avv. Pt_1
Famulari”, emerge che l'attrice era in compagnia di altre due colleghe sullo stesso marciapiede mentre si recava a scuola e, pertanto, proprio la circostanza che
[...]
e non siano cadute nella medesima anomalia conferma che la Tes_1 Tes_2 Pt_1
usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare la caduta.
Le considerazioni esposte consentono, pertanto, di attribuire alla condotta di
[...]
efficacia eziologica esclusiva nella causazione del sinistro, con conseguente Parte_1
rigetto della sua domanda ex art. 2051 c.c.
Anche laddove la domanda attorea fosse stata ricondotta nell'alveo di operatività dell'art. 2043 c.c. si sarebbe addivenuti a una pronuncia di rigetto in ragione dei più rigorosi oneri probatori posti dalla richiamata disposizione a carico del danneggiato e della non ricorrenza, nel caso di specie, di entrambi i requisiti della non visibilità e non prevedibilità dell'anomalia per le ragioni sopra chiarite.
Deve, pertanto, ritenersi che la condotta dell'attrice abbia interrotto il nesso causale tra il dislivello del marciapiede e il danno subito.
Per queste ragioni va rigettata la domanda di parte attrice.
Ogni altra questione si ritiene assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque, va condannata a Parte_1
pagare, in favore del , le spese di lite, liquidate applicando Controparte_1 il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del valore della pagina 13 di 14 controversia (scaglione da € 26.001,00 fino a 52.000,00, applicando i valori minimi) nel seguente modo: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 3.809,00.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3924/2020 r.g., vertente tra
(attrice) e (convenuto), disattesa e respinta Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
3) Rigetta la domanda di parte attrice;
4) condanna a rifondere le spese processuali in favore del Parte_1 [...]
, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a. Controparte_1
Così deciso in SS, il 13 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela
Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
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