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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Alessandria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:31 con la seguente composizione collegiale:
RO ANTONIO, Presidente
FERRARI RC IN ARMANDO A, Relatore
BROGLIA FABIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 96/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Piazza Turati N. 4 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J036C00338 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J036C00338 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J036C00338 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorrente_1 (“Società” o “Ricorrente” o “Contribuente” o “Parte privata”), Società attiva nella compravendita di beni immobili effettuata su beni propri e nella costruzione di edifici, ha impugnato l'avviso d'accertamento notificatole da Agenzia Entrate (“AE”) con il quale le veniva contestata l'indebita deduzione dei seguenti costi per
• spese viaggio trasferte amministratori (per euro 13.014,40);
• indennità chilometrica amministratori (per euro 29.522,40);
• spese viaggio trasferte collaboratori (per euro 13.014,40);
• indennità chilometrica collaboratori (per euro 29.522,49);
• sopravvenienze passive straordinarie (per euro 280.000,00).
Venivano altresì contestate l'omessa presentazione della prescritta dichiarazione AP e, ai fini VA
l'indebita integrale detrazione dell'imposta in violazione del pro-rata.
Con il ricorso la ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto gravato (i) per difetto e contraddittorietà della motivazione;
(ii) per l'illegittimità della contestazione in materia di pro-rata IVA stante l'occasionalità delle operazioni effettuate in esenzione;
(iii) la legittimità delle detrazioni per spese di viaggio/trasferta e delle indennità chilometriche del collaboratore e dell'amministratrice stante l'effettività delle prestazioni svolte;
(iv) per la correttezza della deduzione della spesa corrisposta per la penale riconosciuta al promissario venditore a seguito dell'accordo transattivo sottoscritto;
chiedeva, inoltre, in subordine, l'applicazione delle sanzioni nella misura pari al minimo edittale.
Concludeva pertanto per l'annullamento dell'atto impugnato
L'Ufficio ha depositate le proprie deduzioni con le quali ha opposto (i) la adeguatezza e sufficienza della motivazione;
(ii) la correttezza della contestazione in tema di pro rata alla luce del contenuto degli atti di compravendita dai quali non emergeva alcuna opzione per l'imponibilità delle operazioni;
(iii) il fondamento delle contestazioni in tema di deduzione delle indennità di trasferta alla luce di una serie di incongruenze che ne giustificavano il mancato riconoscimento;
(iv) la sussistenza di relazioni personali e professionali tra le parti contraenti la promessa di vendita e la scrittura conciliativa da cui sarebbero scaturito il risarcimento del danno e la contestata deduzione della sopravvenienza passiva che rendevano evidente la funzionalità del contratto preliminare al solo fine di precostituire, in capo alla ricorrente, una componente reddituale negativa;
affermava infine la congruità delle sanzioni applicate alla luce dei rilievi e di quanto disposto dall'art. 7, commi 1 e 2, del D. Lgs. 472/97.
Concludeva infine per il rigetto del ricorso notificato.
Questa Corte non accoglieva l'istanza di sospensione degli atti impugnati proposta da Parte ricorrente e prima dell'udienza di discussione la Ricorrente depositava il provvedimento con il quale il Giudice penale aveva disposta l'archiviazione del fascicolo aperto a seguito della trasmissione dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente ha innanzitutto sostenuta l'illegittimità degli atti impugnati per carenza di adeguata motivazione;
al riguardo, il Collegio rileva che il tenore dell'avviso impugnato ha comunque consentito alla
Contribuente di aver ben chiara ogni questione relativa alla causa dell'accertamento dimostrando, come si evince dalle articolate difese che ha svolte con il ricorso introduttivo, di aver ben compreso le motivazioni dell'atto impugnato;
l'eccezione deve pertanto essere rigettata.
Deve, poi, essere affrontata la questione della rilevanza del provvedimento di archiviazione disposto dal
Giudice penale in conformità alla corrispondente richiesta del PM, archiviazione invocata dalla Ricorrente
e affermata come ininfluente dall'Ufficio.
Ritiene il Collegio che detta decisione non possa spiegare efficacia vincolante nel presente giudizio tributario;
ancora di recente i Giudici di legittimità, con riguardo ai rapporti fra giudicato penale e processo tributario hanno affermato che “l'art. 21-bis D.Lgs. n. 74 del 2000, introdotto con l'art. 1, D.Lgs. n. 87 del
2024, poi recepito nell'art. 119 T.U. della giustizia tributaria, in base al quale la sentenza penale dibattimentale di assoluzione, con le formule perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai fatti materiali, si riferisce, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all'accertamento dell'imposta, rispetto alla quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi di prova introdotti nel giudizio" (cass. 3800/25).
Nella fattispecie neppure si è in presenza di una sentenza dibattimentale di assoluzione con le formule perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ma solo di un provvedimento di mera archiviazione emesso dal G.I.P..
Il Collegio deve pertanto procedere ad una autonoma valutazione degli elementi di prova prodotti nel fascicolo tributario.
Al riguardo si deve considerare che, di fronte alle specifiche contestazioni di illogicità e di incongruità delle spese analiticamente dedotte in accertamento, competeva alla Ricorrente l'onere di offrire una adeguata prova della effettività, della natura, della congruità e della pertinenza delle spese dedotte.
La Ricorrente sostiene sostanzialmente le sue ragioni sulla sola perizia depositata nel procedimento penale e sui relativi allegati.
Ritiene il Collegio che la documentazione offerta sia assolutamente insufficiente per dimostrare il diritto al riconoscimento della deduzione delle spese recuperate a tassazione dall'Ufficio.
Quanto ai rimborsi chilometrici di amministratore e collaboratore nulla è stato offerto al Collegio a sostegno della legittimità della pretesa, men che mai per contrastare i del tutto ragionevoli rilievi dell'Ufficio; il Collegio non può che prenderne atto e riconoscere così le ragioni dell'Ufficio di ripresa a tassazione dei valori dedotti dalla Ricorrente a tale titolo.
Anche con riguardo alla deduzione della spesa di € 280.000 non si può che giungere ad analoga conclusione.
Innanzitutto, la perizia Difensore_1 depositata costituisce per consolidato orientamento giurisprudenziale solo una mera allegazione difensiva di natura tecnica priva di valore legale.
A detta relazione sono allegati, oltre a documenti contabili della società di scarso rilievo per quanto in discussione anche per la loro natura, unicamente gli estratti conto comprovanti la l'erogazione delle somme conseguenti alla transazione ed il precedente verbale di conciliazione;
non sono stati sottoposti al
Collegio, né la documentazione contrattuale relativa alle obbligazioni contrattuali assunte dalla Società, vieppiù munita della data certa delle convenzioni richiesta dall'art. 2704 c.c., in modo da consentire l'esame delle relative convenzioni ed i relativi adempimenti, né altri documenti idonei a comprovare le affermazioni e le giustificazioni dedotte dalla Parte privata.
Si aggiunga che, in aggiunta ai ragionevoli dubbi sulla convenienza economica dell'operazione già sollevati dall'Ufficio e non superati da contrarie valide dimostrazioni della Ricorrente, si deve anche considerare che, per quanto affermato, l'operazione di cessione allo nominativo_2 prevedeva un prezzo di vendita di € 1.100.000, mentre la successiva operazione di cessione è avvenuta per il prezzo di
€ 1.279.000; si deve però anche considerare che il primo contratto prevedeva una clausola penale pari ad
€ 400.000 della quale la Ricorrente non poteva non tenere conto nella valutazione della seconda operazione e che, in dipendenza di detta clausola penale essa ha effettivamente corrisposto allo nominativo_2 l'importo di € 280.000.
Ne discende che, anche accogliendo la tesi della Ricorrente, la seconda operazione ha comunque condotto ad un risultato negativo per la Società in quanto quest'ultima ha incassato solo € 999.000
(1.279.000-280.000) rispetto agli € 1.100.000 che avrebbe incassati concludendo l'operazione
“nominativo_2”.
E, come affermato dal S.C. con la recentissima sentenza n. 3018/26, “l'antieconomicità di un costo – intesa come sproporzione tra la spesa e l'utilità che ne deriva, avuto riguardo agli ulteriori dati contabili dell'impresa – e la sua incongruità possono fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza”.
In conclusione, sotto qualunque aspetto le si esaminino le giustificazioni addotte dalla Ricorrente alle deduzioni di spesa che ha contabilizzato e che l'Ufficio ha ripreso a tassazione mancano di ragionevolezza e, ancor più, di valida dimostrazione.
Quanto alla mancata applicazione del pro-rata legato alle operazioni IVA, l'Ufficio ha contestato alla
Ricorrente che dalla lettura degli atti di compravendita non emergeva alcuna opzione per l'imponibilità delle operazioni di modo che l'effettuazione di operazioni esenti si rifletteva sulla detrazione dell'VA assolta sugli acquisti secondo il predetto principio contabile.
La Parte privata oppone al riguardo unicamente l'occasionalità delle operazioni effettuate in esenzione;
tale giustificazione non consente, però, l'inapplicabilità del principio contabile invocato dall'Ufficio; anche sul punto l'accertamento deve perciò essere confermato.
Rimane da esaminare la, per altro laconica e scarsamente motivata, richiesta della Ricorrente di applicazione delle sanzioni nella misura pari al minimo edittale.
Innanzitutto, deve essere considerata la irretroattività delle disposizioni in tema di sanzioni tributarie introdotte dal D.Lgs. 87/2024, in vigore dal 1° settembre 2024.
La norma applicabile al riguardo è dunque quella fissata dall'Ufficio (senza contestazioni della Ricorrente) di cui all'art. 7, commi 1, del D. Lgs. 472/97, che dispone che “nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali”.
Da quanto si è sopra esposto la Ricorrente ha contabilizzato spese risultate sotto più aspetti priva di adeguata giustificazione e, in dipendenza della relativa deduzione ha usufruito di un rilevante indebito beneficio fiscale;
sussistono pertanto a vedere del Collegio i presupposti per validare l'entità della sanzione comminata dagli accertatori. Il ricorso deve perciò essere integralmente respinto e conseguentemente l'atto impugnato deve essere confermato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare all'ufficio le spese giudiziali che liquida in euro 5.000 omnicomprensive.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:31 con la seguente composizione collegiale:
RO ANTONIO, Presidente
FERRARI RC IN ARMANDO A, Relatore
BROGLIA FABIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 96/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Piazza Turati N. 4 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J036C00338 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J036C00338 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J036C00338 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorrente_1 (“Società” o “Ricorrente” o “Contribuente” o “Parte privata”), Società attiva nella compravendita di beni immobili effettuata su beni propri e nella costruzione di edifici, ha impugnato l'avviso d'accertamento notificatole da Agenzia Entrate (“AE”) con il quale le veniva contestata l'indebita deduzione dei seguenti costi per
• spese viaggio trasferte amministratori (per euro 13.014,40);
• indennità chilometrica amministratori (per euro 29.522,40);
• spese viaggio trasferte collaboratori (per euro 13.014,40);
• indennità chilometrica collaboratori (per euro 29.522,49);
• sopravvenienze passive straordinarie (per euro 280.000,00).
Venivano altresì contestate l'omessa presentazione della prescritta dichiarazione AP e, ai fini VA
l'indebita integrale detrazione dell'imposta in violazione del pro-rata.
Con il ricorso la ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto gravato (i) per difetto e contraddittorietà della motivazione;
(ii) per l'illegittimità della contestazione in materia di pro-rata IVA stante l'occasionalità delle operazioni effettuate in esenzione;
(iii) la legittimità delle detrazioni per spese di viaggio/trasferta e delle indennità chilometriche del collaboratore e dell'amministratrice stante l'effettività delle prestazioni svolte;
(iv) per la correttezza della deduzione della spesa corrisposta per la penale riconosciuta al promissario venditore a seguito dell'accordo transattivo sottoscritto;
chiedeva, inoltre, in subordine, l'applicazione delle sanzioni nella misura pari al minimo edittale.
Concludeva pertanto per l'annullamento dell'atto impugnato
L'Ufficio ha depositate le proprie deduzioni con le quali ha opposto (i) la adeguatezza e sufficienza della motivazione;
(ii) la correttezza della contestazione in tema di pro rata alla luce del contenuto degli atti di compravendita dai quali non emergeva alcuna opzione per l'imponibilità delle operazioni;
(iii) il fondamento delle contestazioni in tema di deduzione delle indennità di trasferta alla luce di una serie di incongruenze che ne giustificavano il mancato riconoscimento;
(iv) la sussistenza di relazioni personali e professionali tra le parti contraenti la promessa di vendita e la scrittura conciliativa da cui sarebbero scaturito il risarcimento del danno e la contestata deduzione della sopravvenienza passiva che rendevano evidente la funzionalità del contratto preliminare al solo fine di precostituire, in capo alla ricorrente, una componente reddituale negativa;
affermava infine la congruità delle sanzioni applicate alla luce dei rilievi e di quanto disposto dall'art. 7, commi 1 e 2, del D. Lgs. 472/97.
Concludeva infine per il rigetto del ricorso notificato.
Questa Corte non accoglieva l'istanza di sospensione degli atti impugnati proposta da Parte ricorrente e prima dell'udienza di discussione la Ricorrente depositava il provvedimento con il quale il Giudice penale aveva disposta l'archiviazione del fascicolo aperto a seguito della trasmissione dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente ha innanzitutto sostenuta l'illegittimità degli atti impugnati per carenza di adeguata motivazione;
al riguardo, il Collegio rileva che il tenore dell'avviso impugnato ha comunque consentito alla
Contribuente di aver ben chiara ogni questione relativa alla causa dell'accertamento dimostrando, come si evince dalle articolate difese che ha svolte con il ricorso introduttivo, di aver ben compreso le motivazioni dell'atto impugnato;
l'eccezione deve pertanto essere rigettata.
Deve, poi, essere affrontata la questione della rilevanza del provvedimento di archiviazione disposto dal
Giudice penale in conformità alla corrispondente richiesta del PM, archiviazione invocata dalla Ricorrente
e affermata come ininfluente dall'Ufficio.
Ritiene il Collegio che detta decisione non possa spiegare efficacia vincolante nel presente giudizio tributario;
ancora di recente i Giudici di legittimità, con riguardo ai rapporti fra giudicato penale e processo tributario hanno affermato che “l'art. 21-bis D.Lgs. n. 74 del 2000, introdotto con l'art. 1, D.Lgs. n. 87 del
2024, poi recepito nell'art. 119 T.U. della giustizia tributaria, in base al quale la sentenza penale dibattimentale di assoluzione, con le formule perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai fatti materiali, si riferisce, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all'accertamento dell'imposta, rispetto alla quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi di prova introdotti nel giudizio" (cass. 3800/25).
Nella fattispecie neppure si è in presenza di una sentenza dibattimentale di assoluzione con le formule perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ma solo di un provvedimento di mera archiviazione emesso dal G.I.P..
Il Collegio deve pertanto procedere ad una autonoma valutazione degli elementi di prova prodotti nel fascicolo tributario.
Al riguardo si deve considerare che, di fronte alle specifiche contestazioni di illogicità e di incongruità delle spese analiticamente dedotte in accertamento, competeva alla Ricorrente l'onere di offrire una adeguata prova della effettività, della natura, della congruità e della pertinenza delle spese dedotte.
La Ricorrente sostiene sostanzialmente le sue ragioni sulla sola perizia depositata nel procedimento penale e sui relativi allegati.
Ritiene il Collegio che la documentazione offerta sia assolutamente insufficiente per dimostrare il diritto al riconoscimento della deduzione delle spese recuperate a tassazione dall'Ufficio.
Quanto ai rimborsi chilometrici di amministratore e collaboratore nulla è stato offerto al Collegio a sostegno della legittimità della pretesa, men che mai per contrastare i del tutto ragionevoli rilievi dell'Ufficio; il Collegio non può che prenderne atto e riconoscere così le ragioni dell'Ufficio di ripresa a tassazione dei valori dedotti dalla Ricorrente a tale titolo.
Anche con riguardo alla deduzione della spesa di € 280.000 non si può che giungere ad analoga conclusione.
Innanzitutto, la perizia Difensore_1 depositata costituisce per consolidato orientamento giurisprudenziale solo una mera allegazione difensiva di natura tecnica priva di valore legale.
A detta relazione sono allegati, oltre a documenti contabili della società di scarso rilievo per quanto in discussione anche per la loro natura, unicamente gli estratti conto comprovanti la l'erogazione delle somme conseguenti alla transazione ed il precedente verbale di conciliazione;
non sono stati sottoposti al
Collegio, né la documentazione contrattuale relativa alle obbligazioni contrattuali assunte dalla Società, vieppiù munita della data certa delle convenzioni richiesta dall'art. 2704 c.c., in modo da consentire l'esame delle relative convenzioni ed i relativi adempimenti, né altri documenti idonei a comprovare le affermazioni e le giustificazioni dedotte dalla Parte privata.
Si aggiunga che, in aggiunta ai ragionevoli dubbi sulla convenienza economica dell'operazione già sollevati dall'Ufficio e non superati da contrarie valide dimostrazioni della Ricorrente, si deve anche considerare che, per quanto affermato, l'operazione di cessione allo nominativo_2 prevedeva un prezzo di vendita di € 1.100.000, mentre la successiva operazione di cessione è avvenuta per il prezzo di
€ 1.279.000; si deve però anche considerare che il primo contratto prevedeva una clausola penale pari ad
€ 400.000 della quale la Ricorrente non poteva non tenere conto nella valutazione della seconda operazione e che, in dipendenza di detta clausola penale essa ha effettivamente corrisposto allo nominativo_2 l'importo di € 280.000.
Ne discende che, anche accogliendo la tesi della Ricorrente, la seconda operazione ha comunque condotto ad un risultato negativo per la Società in quanto quest'ultima ha incassato solo € 999.000
(1.279.000-280.000) rispetto agli € 1.100.000 che avrebbe incassati concludendo l'operazione
“nominativo_2”.
E, come affermato dal S.C. con la recentissima sentenza n. 3018/26, “l'antieconomicità di un costo – intesa come sproporzione tra la spesa e l'utilità che ne deriva, avuto riguardo agli ulteriori dati contabili dell'impresa – e la sua incongruità possono fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza”.
In conclusione, sotto qualunque aspetto le si esaminino le giustificazioni addotte dalla Ricorrente alle deduzioni di spesa che ha contabilizzato e che l'Ufficio ha ripreso a tassazione mancano di ragionevolezza e, ancor più, di valida dimostrazione.
Quanto alla mancata applicazione del pro-rata legato alle operazioni IVA, l'Ufficio ha contestato alla
Ricorrente che dalla lettura degli atti di compravendita non emergeva alcuna opzione per l'imponibilità delle operazioni di modo che l'effettuazione di operazioni esenti si rifletteva sulla detrazione dell'VA assolta sugli acquisti secondo il predetto principio contabile.
La Parte privata oppone al riguardo unicamente l'occasionalità delle operazioni effettuate in esenzione;
tale giustificazione non consente, però, l'inapplicabilità del principio contabile invocato dall'Ufficio; anche sul punto l'accertamento deve perciò essere confermato.
Rimane da esaminare la, per altro laconica e scarsamente motivata, richiesta della Ricorrente di applicazione delle sanzioni nella misura pari al minimo edittale.
Innanzitutto, deve essere considerata la irretroattività delle disposizioni in tema di sanzioni tributarie introdotte dal D.Lgs. 87/2024, in vigore dal 1° settembre 2024.
La norma applicabile al riguardo è dunque quella fissata dall'Ufficio (senza contestazioni della Ricorrente) di cui all'art. 7, commi 1, del D. Lgs. 472/97, che dispone che “nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali”.
Da quanto si è sopra esposto la Ricorrente ha contabilizzato spese risultate sotto più aspetti priva di adeguata giustificazione e, in dipendenza della relativa deduzione ha usufruito di un rilevante indebito beneficio fiscale;
sussistono pertanto a vedere del Collegio i presupposti per validare l'entità della sanzione comminata dagli accertatori. Il ricorso deve perciò essere integralmente respinto e conseguentemente l'atto impugnato deve essere confermato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare all'ufficio le spese giudiziali che liquida in euro 5.000 omnicomprensive.