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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 22/01/2026, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 438/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AZ GI, Presidente DI CH NA, Relatore FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 113/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Email_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9898/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 21 e pubblicata il 22/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229058527471 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720229058527471000 notificata in data 21.11.22 e le seguenti cartelle sottese:
1) Cartella n. 09720020130643685000, notificata il 1.08.2002, di € 19.853,67 per IRPEF, sanzione e interessi, anno riferimento del debito 1995,
2) Cartella n. 09720080289031673000, notificata il 23.02.2009, di € 8.960,24 per IIRPF, interessi e sanzioni, anno riferimento del debito 2005;
3) Cartella n. 09720110200256145000, notificata il 22.10.2011, di € 338,41 per tassa automobilistica, interessi, sanzioni e altri oneri, anno riferimento del debito 2005;
4) Cartella n. 097201110299661623000, notificata il l'11.01.2013, di € 1.16902, per tassa automobilistica, tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, interessi e spese notifica, anno riferimento debito 2007, 2008, 2009, 2011;
5) Cartella n. 09720120025535311000, notificata il 6.03.2012, di € 214,03 per tassa automobilistica, interessi, sanzioni e altri oneri anno riferimento del debito 2007;
6) Cartella n. 09720120063365885000, notificata l'11.01.2013, di € 425.30 per tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno riferimento del debito 2010;
7) Cartella n. 09720120202215390000, notificata il 13.07.2012, di € 191,55 per tassa automobilistica interessi sanzione anno di riferimento del debito 2009;
8) cartella n. 09720130225083063000, notificata il 16.06.2014, di € 178,78 per tassa automobilistica, interessi e sanzione anno riferimento del debito 2010; 9) cartella n. 09720140252816050000, notificata il 19.04.2015, di € 837,21 per tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, spese notifica e interessi anno di riferimento del debito 2011, 2012, 2014;
10) Cartella n. 09720150047083251000 notificata il 15.07.2015 di € 527,44 per addizionale comunale all'IRPEF, interessi e sanzione anno di riferimento del debito 2007;
11) Cartella n. 09720180046880418000, notificata l'8.05.2019, per € 798,13 per TARES sanzioni e interessi anno di riferimento del debito 2013 e 2014;
12) Cartella n. 09720200190956582000, notificata il 5.03.2022, di € 383,49 per Tari, sanzioni, interessi e spese anno di riferimento del debito 2016.
A sostegno dell'impugnazione deduceva la maturata prescrizione dei crediti portati dall'avviso di intimazione.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, con sentenza n. 9898 resa in data 20.3.2024, depositata in data 22.7.2024 dopo ampie argomentazioni su ciascuno dei motivi di ricorso, decideva per l'accoglimento parziale del ricorso, compensando le spese.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate riscossione per la riforma della sentenza censurando la decisione del collegio che non avrebbe tenuto conto, sostanzialmente, degli intervenuti avvisi di intimazione intervenuti nel tempo che hanno interrotto i termini prescrizionali relativi alle cartella n.
1) n. 09720020130643685000, 2) n. 09720080289031673000, 3) n. 09720110200256145000, 4) n. 097201110299661623000, 5) n. 09720120025535311000, 6) n. 09720120063365885000, 7) n.
09720120202215390000, 8) n. 09720130225083063000, 9) n. 09720140252816050000.
Conclude chiedendo: “i) -nel merito, accogliere il ricorso in appello presentato ed in riforma della sentenza di primo grado n. 9898/2024in ragione dei motivi esposti e per l'effetto confermare la legittimità dell'avviso di intimazione avi n. 09720229058527471 000;
-sempre nel merito, in riforma della sentenza di primo grado n. 9898/2024, l'appellante chiede che venga correttamente ricostruito il fatto e che comunque le parti della sentenza n. 9898/2024 evidenziate siano riformate e modificate in favore di una sentenza che:
ii) dichiari che il termine di prescrizione è stato interrotto con avi 09720229058527471 000 per tutte le cartelle.
iii) confermi la legittimità della opposta intimazione di pagamento avi n. 09720229058527471 000 con riferimento alle somme ingiustamente annullate. iv) rigetti il ricorso di primo grado e per l'effetto
v) dichiari la sussistenza del diritto di agenzia delle entrate -riscossione di procedere ad esecuzione forzata per l'avviso di intimazione avi n. 09720229058527471 000 8 di cui cartelle:1) n. 09720020130643685000, 2) n. 09720080289031673000, 3) n. 09720110200256145000, 4) n. 097201110299661623000, 5) n. 09720120025535311000, 6) n. 09720120063365885000, 7) n. 09720120202215390000, 8) n. 09720130225083063000, 9) n. 09720140252816050000, 10) n. 09720150047083251000, 11) n. 09720180046880418000, 12) n. 09720200190956582000. vi) ne deriva che riconfermando la validità sia delle cartelle che degli atti interruttivi venga meno la soccombenza processuale di agenzia delle entrate -riscossione. vii) condanni il sig. renzi al pagamento delle spese di lite del doppio grado giudizio a favore di parte appellante”.
Si costituisce nel grado il Sig. Resistente_1 e controdeduce in merito alla denunciata prescrizione dei tributi erariale. Ribadisce che l'Ufficio non ha fornito documentazione idonea ad interrompere la prescrizione.
Conclude per il rigetto dell'appello con condanna alle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore legale dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Nel solco del consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte (da ultimo cfr. sentenza 6436/2025), non pare in dubbio che ciascun avviso di intimazione possa essere facoltativamente impugnato, incontrando il solo limite della non impugnabilità, se non per vizi propri, in presenza di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Tanto, al fine di rendere una decisione, nel merito, circa l'eccezione di avvenuta notifica di pregressi atti interruttivi della prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione al fine di provare l'avvenuta pregressa notifica di atti interruttivi successivamente alla notifica delle prodromiche cartelle di pagamento (non impugnate), riporta, a pag. 5 dell'atto d'appello, nello specifico:
-Avviso di Intimazione n. 09720079027740811000 in data 11/06/2007;
- Avviso di Intimazione 09720129244595585000in data 24/12/2012;
- Avviso di Intimazione09720129244596090000 in data 24/12/2012; - Avviso di Intimazione09720139007518554000in data 04/02/2013;
- Avviso di Intimazione 09720139007518049000 in data 04/02/2013;
- Avviso di Intimazione09720149199042232000 in data 15/12/2014;
- Avviso di Intimazione09720149199042333000 in data 15/12/2014;
- Avviso di Intimazione 09720169060703377000 in data 30/01/2017;
- Avviso di Intimazione 09720199064284331000 in data 04/11/2019;
- Avviso di Intimazione09720129244594575000 in data 24/12/2012;
- Avviso di Intimazione09720139007517039000 in data 04/02/2013;
- Avviso di Intimazione09720199064284331000 in data 04/11/2019;
- Avviso di Intimazione09720229058527471000 in data 21/11/2022;
- Pignoramento presso terzi ex. Art.72bis09784202200007362001in data 29/11/2022.
Per ciascuno di tali atti, tuttavia, risulta allegata la sola relata di notifica ma non anche il relativo documento (avviso di pagamento) dal quale poter espungere le cartelle impugnate, al fine di verificare, se e nei confronti di quali cartelle si sia verificata la invocata prescrizione.
Pertanto, per come appare dalla documentazione prodotta in giudizio, il primo atto utile per contestare la prescrizione del credito, successivo alla avvenuta (confermata) notifica della cartella presupposta, resta solo l'impugnato avviso di intimazione.
Tenuto conto della tipologia del credito e della data notifica della cartella, risultano, pertanto, prescritti i crediti erariali di tutte le cartelle sottese all'impugnato avviso con la sola eccezione delle sottoindicate cartelle rimaste non impugnate:
- n. 09720150047083251000 notificata il 15.07.2015 di € 527,44 per addizionale comunale all'IRPEF, interessi e sanzione anno di riferimento del debito 2007;
-n. 09720180046880418000, notificata l'8.05.2019, per € 798,13 per TARES sanzioni e interessi anno di riferimento del debito 2013 e 2014;
-n. 09720200190956582000, notificata il 5.03.2022, di € 383,49 per Tari, sanzioni, interessi e spese anno di riferimento del debito 2016.
L'appello va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano al minimo, ai sensi e per gli effetti del DM 55/2014 aggiornato con DM 147/2022, oltre spese generali 15%, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese che si liquidano in € 3.506,00 oltre spese generali 15% ed oneri accessori da distrarsi in favore del legale antistatario.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AZ GI, Presidente DI CH NA, Relatore FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 113/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Email_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9898/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 21 e pubblicata il 22/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229058527471 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720229058527471000 notificata in data 21.11.22 e le seguenti cartelle sottese:
1) Cartella n. 09720020130643685000, notificata il 1.08.2002, di € 19.853,67 per IRPEF, sanzione e interessi, anno riferimento del debito 1995,
2) Cartella n. 09720080289031673000, notificata il 23.02.2009, di € 8.960,24 per IIRPF, interessi e sanzioni, anno riferimento del debito 2005;
3) Cartella n. 09720110200256145000, notificata il 22.10.2011, di € 338,41 per tassa automobilistica, interessi, sanzioni e altri oneri, anno riferimento del debito 2005;
4) Cartella n. 097201110299661623000, notificata il l'11.01.2013, di € 1.16902, per tassa automobilistica, tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, interessi e spese notifica, anno riferimento debito 2007, 2008, 2009, 2011;
5) Cartella n. 09720120025535311000, notificata il 6.03.2012, di € 214,03 per tassa automobilistica, interessi, sanzioni e altri oneri anno riferimento del debito 2007;
6) Cartella n. 09720120063365885000, notificata l'11.01.2013, di € 425.30 per tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno riferimento del debito 2010;
7) Cartella n. 09720120202215390000, notificata il 13.07.2012, di € 191,55 per tassa automobilistica interessi sanzione anno di riferimento del debito 2009;
8) cartella n. 09720130225083063000, notificata il 16.06.2014, di € 178,78 per tassa automobilistica, interessi e sanzione anno riferimento del debito 2010; 9) cartella n. 09720140252816050000, notificata il 19.04.2015, di € 837,21 per tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, spese notifica e interessi anno di riferimento del debito 2011, 2012, 2014;
10) Cartella n. 09720150047083251000 notificata il 15.07.2015 di € 527,44 per addizionale comunale all'IRPEF, interessi e sanzione anno di riferimento del debito 2007;
11) Cartella n. 09720180046880418000, notificata l'8.05.2019, per € 798,13 per TARES sanzioni e interessi anno di riferimento del debito 2013 e 2014;
12) Cartella n. 09720200190956582000, notificata il 5.03.2022, di € 383,49 per Tari, sanzioni, interessi e spese anno di riferimento del debito 2016.
A sostegno dell'impugnazione deduceva la maturata prescrizione dei crediti portati dall'avviso di intimazione.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, con sentenza n. 9898 resa in data 20.3.2024, depositata in data 22.7.2024 dopo ampie argomentazioni su ciascuno dei motivi di ricorso, decideva per l'accoglimento parziale del ricorso, compensando le spese.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate riscossione per la riforma della sentenza censurando la decisione del collegio che non avrebbe tenuto conto, sostanzialmente, degli intervenuti avvisi di intimazione intervenuti nel tempo che hanno interrotto i termini prescrizionali relativi alle cartella n.
1) n. 09720020130643685000, 2) n. 09720080289031673000, 3) n. 09720110200256145000, 4) n. 097201110299661623000, 5) n. 09720120025535311000, 6) n. 09720120063365885000, 7) n.
09720120202215390000, 8) n. 09720130225083063000, 9) n. 09720140252816050000.
Conclude chiedendo: “i) -nel merito, accogliere il ricorso in appello presentato ed in riforma della sentenza di primo grado n. 9898/2024in ragione dei motivi esposti e per l'effetto confermare la legittimità dell'avviso di intimazione avi n. 09720229058527471 000;
-sempre nel merito, in riforma della sentenza di primo grado n. 9898/2024, l'appellante chiede che venga correttamente ricostruito il fatto e che comunque le parti della sentenza n. 9898/2024 evidenziate siano riformate e modificate in favore di una sentenza che:
ii) dichiari che il termine di prescrizione è stato interrotto con avi 09720229058527471 000 per tutte le cartelle.
iii) confermi la legittimità della opposta intimazione di pagamento avi n. 09720229058527471 000 con riferimento alle somme ingiustamente annullate. iv) rigetti il ricorso di primo grado e per l'effetto
v) dichiari la sussistenza del diritto di agenzia delle entrate -riscossione di procedere ad esecuzione forzata per l'avviso di intimazione avi n. 09720229058527471 000 8 di cui cartelle:1) n. 09720020130643685000, 2) n. 09720080289031673000, 3) n. 09720110200256145000, 4) n. 097201110299661623000, 5) n. 09720120025535311000, 6) n. 09720120063365885000, 7) n. 09720120202215390000, 8) n. 09720130225083063000, 9) n. 09720140252816050000, 10) n. 09720150047083251000, 11) n. 09720180046880418000, 12) n. 09720200190956582000. vi) ne deriva che riconfermando la validità sia delle cartelle che degli atti interruttivi venga meno la soccombenza processuale di agenzia delle entrate -riscossione. vii) condanni il sig. renzi al pagamento delle spese di lite del doppio grado giudizio a favore di parte appellante”.
Si costituisce nel grado il Sig. Resistente_1 e controdeduce in merito alla denunciata prescrizione dei tributi erariale. Ribadisce che l'Ufficio non ha fornito documentazione idonea ad interrompere la prescrizione.
Conclude per il rigetto dell'appello con condanna alle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore legale dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Nel solco del consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte (da ultimo cfr. sentenza 6436/2025), non pare in dubbio che ciascun avviso di intimazione possa essere facoltativamente impugnato, incontrando il solo limite della non impugnabilità, se non per vizi propri, in presenza di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Tanto, al fine di rendere una decisione, nel merito, circa l'eccezione di avvenuta notifica di pregressi atti interruttivi della prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione al fine di provare l'avvenuta pregressa notifica di atti interruttivi successivamente alla notifica delle prodromiche cartelle di pagamento (non impugnate), riporta, a pag. 5 dell'atto d'appello, nello specifico:
-Avviso di Intimazione n. 09720079027740811000 in data 11/06/2007;
- Avviso di Intimazione 09720129244595585000in data 24/12/2012;
- Avviso di Intimazione09720129244596090000 in data 24/12/2012; - Avviso di Intimazione09720139007518554000in data 04/02/2013;
- Avviso di Intimazione 09720139007518049000 in data 04/02/2013;
- Avviso di Intimazione09720149199042232000 in data 15/12/2014;
- Avviso di Intimazione09720149199042333000 in data 15/12/2014;
- Avviso di Intimazione 09720169060703377000 in data 30/01/2017;
- Avviso di Intimazione 09720199064284331000 in data 04/11/2019;
- Avviso di Intimazione09720129244594575000 in data 24/12/2012;
- Avviso di Intimazione09720139007517039000 in data 04/02/2013;
- Avviso di Intimazione09720199064284331000 in data 04/11/2019;
- Avviso di Intimazione09720229058527471000 in data 21/11/2022;
- Pignoramento presso terzi ex. Art.72bis09784202200007362001in data 29/11/2022.
Per ciascuno di tali atti, tuttavia, risulta allegata la sola relata di notifica ma non anche il relativo documento (avviso di pagamento) dal quale poter espungere le cartelle impugnate, al fine di verificare, se e nei confronti di quali cartelle si sia verificata la invocata prescrizione.
Pertanto, per come appare dalla documentazione prodotta in giudizio, il primo atto utile per contestare la prescrizione del credito, successivo alla avvenuta (confermata) notifica della cartella presupposta, resta solo l'impugnato avviso di intimazione.
Tenuto conto della tipologia del credito e della data notifica della cartella, risultano, pertanto, prescritti i crediti erariali di tutte le cartelle sottese all'impugnato avviso con la sola eccezione delle sottoindicate cartelle rimaste non impugnate:
- n. 09720150047083251000 notificata il 15.07.2015 di € 527,44 per addizionale comunale all'IRPEF, interessi e sanzione anno di riferimento del debito 2007;
-n. 09720180046880418000, notificata l'8.05.2019, per € 798,13 per TARES sanzioni e interessi anno di riferimento del debito 2013 e 2014;
-n. 09720200190956582000, notificata il 5.03.2022, di € 383,49 per Tari, sanzioni, interessi e spese anno di riferimento del debito 2016.
L'appello va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano al minimo, ai sensi e per gli effetti del DM 55/2014 aggiornato con DM 147/2022, oltre spese generali 15%, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese che si liquidano in € 3.506,00 oltre spese generali 15% ed oneri accessori da distrarsi in favore del legale antistatario.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente