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Sentenza 24 luglio 2024
Sentenza 24 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 24/07/2024, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 2444/2023
Udienza del 23/07/2024.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione dell'udienza per la parte attrice per la parte convenuta Parte_1 [...]
nelle quali le parti hanno proceduto alla preci- Controparte_1 sazione delle proprie conclusioni ed alla discussione.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento N. R.G. 2444/2023 promosso da:
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. BRESCHI PAOLO;
- parte attrice opponente - contro
, C.F. rappre- Controparte_1 P.IVA_1 sentata e difesa dall'avv. RADOGNA EMANUELA;
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni parte attrice: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: - Sospendere l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della cartella di pagamento n. 089 2023 00041699 38 001, oggetto della presente impugnazione, sussi- stendo i gravi motivi dedotti nella narrativa del presente atto;
- Accertare e dichiarare la non debenza della pretesa impositoria esercitata dall' Controparte_2
, su incarico della
[...] Parte_2 a mezzo della cartella di pagamento n. 089 2023 00041699 38 001 qui impugnata, per l'im- porto di € 17.968,04 comprensivo delle spese di notifica, per tutti i motivi indicati nel presente atto, e per l'effetto dichiarare illegittima e quindi nulla e di nessun effetto la cartella in que- stione, nonché ogni eventuale successivo atto esecutivo. Conclusioni parte convenuta. “In via preliminare: a) accertare e dichiarare il di- fetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in ordine al giudizio promosso da;
In via principale: c) accertare e dichiarare la legittimità dell'operato dell'agente Parte_1 della riscossione, mero esecutore della richiesta pervenuta dal titolare del credito di proce- dere alla riscossione del credito;
d) qualora, a seguito della costituzione in giudizio dell'ente creditore, emerga la fondatezza delle eccezioni sollevate dal contribuente, manlevare l'
[...]
dal pagamento delle eventuali spese di giudizio che saranno liquidate in Controparte_3 favore della ricorrente, ponendole ad esclusivo onere e carico dell'istituto di credito soccom- bente;
e) condannare, per l'effetto, Parte_2 alle spese di lite sostenute da per la costituzione e difesa nel presente giudizio, che in CP_4 base alle tariffe professionali (calcolate in base allo scaglione di riferimento, detratta la fase istruttoria e applicando i valori medi) ammontano ad € 2.938,00 oltre oneri di legge, da di- strarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Parte attrice ha dedotto di avere ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 089 2023 00041699 38 001 da parte di con la Controparte_1 quale le era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 17.968,04 di cui € 17.851,36 a titolo di “recupero Contributo importo dovuto a seguito di escus- sione di garanzia di fondo pubblico 662/96”.
A detto precetto ha proposto opposizione rilevando che il cre- Parte_1 dito deriverebbe dal contratto di mutuo fondiario stipulato il 6 febbraio 2012 tra
, titolare della omonima ditta individuale, e la Parte_3 [...]
di cui egli era costituito garante. Poiché Controparte_5 il debitore principale e mutuatario era socio di Eurofidi Società Consortile di Ga- ranzia Collettiva Fidi Scpa, il relativo finanziamento era anche garantito anche da detto ente. A seguito della notifica del decreto ingiuntivo n. 1343/2020, ottenuto da parte di medio tempore divenuta cessionaria del credito, per l'importo CP_6 di € 51.395,59, e l'altra fideiussore avevano proposto Parte_1 Parte_4 opposizione e, nel corso del procedimento, il 10 dicembre 2021 era intervenuto un accordo transattivo in virtù del quale la controversia era stata integralmente defi- nita nei confronti degli odierni opponenti tramite il pagamento rateale della com- plessiva somma di € 12.000,00. Il testo della transazione è il seguente: “ad inte- grale versamento della somma pattuita (€ 12.000,00 -n.d.r.) si intenderà definita nei confronti dei signori e l'esposizione debitoria di cui al Parte_4 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1343/2020 – r.g. 3337/2020 Tribunale di Pistoia e pertanto non verranno attivate nei loro confronti azioni esecutive in virtù del medesimo titolo”.
In forza di ciò, l'opponente, a seguito dell'adempimento dell'accordo, ha invocato la sua piena e definitiva liberazione dalla garanzia. Oltre a ciò, ha eccepito l'assenza di titolo esecutivo da parte del in quanto la garanzia prestata (mutuo chiro- CP_7 grafario originariamente stipulato fra la ed il debitore) aveva natura priva- Pt_2 tistica: se in generale il ruolo e la cartella assumono la funzione di titolo esecutivo e precetto ai sensi dell'art. 12 d.pr. 602/1973, tuttavia, “tale regola generale con- templa una deroga in riferimento alle entrate che si fondino su rapporti di natura privatistica, ove il ruolo esattoriale non assume affatto natura di titolo esecutivo”.
Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato parte convenuta la quale ha eccepito:
a) il difetto di legittimazione passiva: le eccezioni di parte opponente “invol- gono unicamente il merito della pretesa, non avendo l'attore sollevato alcuna
3 eccezione rispetto all'atto impugnato, ovvero nello specifico rispetto all'attività di competenza specifica del riscossore”;
b) legittimità dell'operato del riscossore per mancata contestazione da parte dell'opponente, con la conseguenza che “tale costruzione giuridica non potrà mai essere foriera di conseguenze pregiudizievoli per il riscossore, ove emerga, dalla co- stituzione della che le eccezioni sollevate dall'attore sia fon- Parte_2 date” e, infine, con spese di giudizio a carico della Pt_2
2.- Da nessuna delle parti è stato contestato l'avvenuto adempimento dell'obbligazione assunta dal debitore – fideiussore in sede di accordo transattivo mentre l'opponente ha dato la dimostrazione dei pagamenti rateali (docc. 10-28); da ciò consegue che, avendo il creditore rinunciato a tutte le azioni ed avendo accettato espressamente la “liberazione” dei fideiussori, ad essi non potrà più es- sere chiesto il pagamento di alcunché in virtù proprio dell'avvenuta liberazione.
Da ciò consegue che il creditore e con esso il delegato non può proseguire con l'azione esecutiva oggi minacciata con riguardo all'azione di regresso e, quindi, alla voce “recupero Contributo importo dovuto a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico 662/96”, mentre per la restante somma non è stata precisata quale fosse la causale (e quindi se di natura pubblicistica o privatistica) ed in quali ter- mini la transazione poteva esplicare effetti anche su di essa.
Nessun pregio possono avere le eccezioni contrarie della parte opposta che non ha peraltro articolato nessuna difesa nel merito essendosi limitata a rilevare il proprio difetto di legittimazione attive ed il fatto che nessuna contestazione sul suo operato era stata fatta dall'opponente. Sul primo aspetto, si rileva che per de- finizione l'opposizione all'esecuzione deve essere svolta nei confronti di chi la pa- venta;
sotto altro profilo, merita considerare come, a ben vedere, una contestazione sul suo operato è stata svolta, in quanto prima di procedere all'emissione della cartella, la parte avrebbe dovuto verificare nel merito il fondamento della pretesa, mentre l'aspetto di una eventuale corresponsabilità del creditore attiene solo il rap- porto interno tra i soggetti ma non sicuramente il debitore mentre la richiesta di chiamata in causa della banca avrebbe determinato un ingiustificato allungamento dei tempi di decisioni.
Ciò consente di ritenere la parte convenuta opposta tenuta al pagamento delle spese legali sostenute dall'opponente liquidate come da dispositivo.
In conclusione, la domanda attorea deve trovare accoglimento.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
4 - accerta che non ha diritto di procedere Controparte_2 ad esecuzione forzata nei confronti di limitatamente alla somma di Parte_1
€ 17.851,36 a titolo di “recupero Contributo importo dovuto a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico 662/96” di cui alla cartella di pagamento n.
08920230004169938001;
- condanna al pagamento delle spese legali Controparte_2 sostenute da che si liquidano in € 2.500,00 oltre accessori come per Parte_1 legge.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
23/07/2024.
Il giudice dott. Matteo Marini
5
RGN. N. 2444/2023
Udienza del 23/07/2024.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione dell'udienza per la parte attrice per la parte convenuta Parte_1 [...]
nelle quali le parti hanno proceduto alla preci- Controparte_1 sazione delle proprie conclusioni ed alla discussione.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento N. R.G. 2444/2023 promosso da:
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. BRESCHI PAOLO;
- parte attrice opponente - contro
, C.F. rappre- Controparte_1 P.IVA_1 sentata e difesa dall'avv. RADOGNA EMANUELA;
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni parte attrice: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: - Sospendere l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della cartella di pagamento n. 089 2023 00041699 38 001, oggetto della presente impugnazione, sussi- stendo i gravi motivi dedotti nella narrativa del presente atto;
- Accertare e dichiarare la non debenza della pretesa impositoria esercitata dall' Controparte_2
, su incarico della
[...] Parte_2 a mezzo della cartella di pagamento n. 089 2023 00041699 38 001 qui impugnata, per l'im- porto di € 17.968,04 comprensivo delle spese di notifica, per tutti i motivi indicati nel presente atto, e per l'effetto dichiarare illegittima e quindi nulla e di nessun effetto la cartella in que- stione, nonché ogni eventuale successivo atto esecutivo. Conclusioni parte convenuta. “In via preliminare: a) accertare e dichiarare il di- fetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in ordine al giudizio promosso da;
In via principale: c) accertare e dichiarare la legittimità dell'operato dell'agente Parte_1 della riscossione, mero esecutore della richiesta pervenuta dal titolare del credito di proce- dere alla riscossione del credito;
d) qualora, a seguito della costituzione in giudizio dell'ente creditore, emerga la fondatezza delle eccezioni sollevate dal contribuente, manlevare l'
[...]
dal pagamento delle eventuali spese di giudizio che saranno liquidate in Controparte_3 favore della ricorrente, ponendole ad esclusivo onere e carico dell'istituto di credito soccom- bente;
e) condannare, per l'effetto, Parte_2 alle spese di lite sostenute da per la costituzione e difesa nel presente giudizio, che in CP_4 base alle tariffe professionali (calcolate in base allo scaglione di riferimento, detratta la fase istruttoria e applicando i valori medi) ammontano ad € 2.938,00 oltre oneri di legge, da di- strarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Parte attrice ha dedotto di avere ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 089 2023 00041699 38 001 da parte di con la Controparte_1 quale le era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 17.968,04 di cui € 17.851,36 a titolo di “recupero Contributo importo dovuto a seguito di escus- sione di garanzia di fondo pubblico 662/96”.
A detto precetto ha proposto opposizione rilevando che il cre- Parte_1 dito deriverebbe dal contratto di mutuo fondiario stipulato il 6 febbraio 2012 tra
, titolare della omonima ditta individuale, e la Parte_3 [...]
di cui egli era costituito garante. Poiché Controparte_5 il debitore principale e mutuatario era socio di Eurofidi Società Consortile di Ga- ranzia Collettiva Fidi Scpa, il relativo finanziamento era anche garantito anche da detto ente. A seguito della notifica del decreto ingiuntivo n. 1343/2020, ottenuto da parte di medio tempore divenuta cessionaria del credito, per l'importo CP_6 di € 51.395,59, e l'altra fideiussore avevano proposto Parte_1 Parte_4 opposizione e, nel corso del procedimento, il 10 dicembre 2021 era intervenuto un accordo transattivo in virtù del quale la controversia era stata integralmente defi- nita nei confronti degli odierni opponenti tramite il pagamento rateale della com- plessiva somma di € 12.000,00. Il testo della transazione è il seguente: “ad inte- grale versamento della somma pattuita (€ 12.000,00 -n.d.r.) si intenderà definita nei confronti dei signori e l'esposizione debitoria di cui al Parte_4 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1343/2020 – r.g. 3337/2020 Tribunale di Pistoia e pertanto non verranno attivate nei loro confronti azioni esecutive in virtù del medesimo titolo”.
In forza di ciò, l'opponente, a seguito dell'adempimento dell'accordo, ha invocato la sua piena e definitiva liberazione dalla garanzia. Oltre a ciò, ha eccepito l'assenza di titolo esecutivo da parte del in quanto la garanzia prestata (mutuo chiro- CP_7 grafario originariamente stipulato fra la ed il debitore) aveva natura priva- Pt_2 tistica: se in generale il ruolo e la cartella assumono la funzione di titolo esecutivo e precetto ai sensi dell'art. 12 d.pr. 602/1973, tuttavia, “tale regola generale con- templa una deroga in riferimento alle entrate che si fondino su rapporti di natura privatistica, ove il ruolo esattoriale non assume affatto natura di titolo esecutivo”.
Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato parte convenuta la quale ha eccepito:
a) il difetto di legittimazione passiva: le eccezioni di parte opponente “invol- gono unicamente il merito della pretesa, non avendo l'attore sollevato alcuna
3 eccezione rispetto all'atto impugnato, ovvero nello specifico rispetto all'attività di competenza specifica del riscossore”;
b) legittimità dell'operato del riscossore per mancata contestazione da parte dell'opponente, con la conseguenza che “tale costruzione giuridica non potrà mai essere foriera di conseguenze pregiudizievoli per il riscossore, ove emerga, dalla co- stituzione della che le eccezioni sollevate dall'attore sia fon- Parte_2 date” e, infine, con spese di giudizio a carico della Pt_2
2.- Da nessuna delle parti è stato contestato l'avvenuto adempimento dell'obbligazione assunta dal debitore – fideiussore in sede di accordo transattivo mentre l'opponente ha dato la dimostrazione dei pagamenti rateali (docc. 10-28); da ciò consegue che, avendo il creditore rinunciato a tutte le azioni ed avendo accettato espressamente la “liberazione” dei fideiussori, ad essi non potrà più es- sere chiesto il pagamento di alcunché in virtù proprio dell'avvenuta liberazione.
Da ciò consegue che il creditore e con esso il delegato non può proseguire con l'azione esecutiva oggi minacciata con riguardo all'azione di regresso e, quindi, alla voce “recupero Contributo importo dovuto a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico 662/96”, mentre per la restante somma non è stata precisata quale fosse la causale (e quindi se di natura pubblicistica o privatistica) ed in quali ter- mini la transazione poteva esplicare effetti anche su di essa.
Nessun pregio possono avere le eccezioni contrarie della parte opposta che non ha peraltro articolato nessuna difesa nel merito essendosi limitata a rilevare il proprio difetto di legittimazione attive ed il fatto che nessuna contestazione sul suo operato era stata fatta dall'opponente. Sul primo aspetto, si rileva che per de- finizione l'opposizione all'esecuzione deve essere svolta nei confronti di chi la pa- venta;
sotto altro profilo, merita considerare come, a ben vedere, una contestazione sul suo operato è stata svolta, in quanto prima di procedere all'emissione della cartella, la parte avrebbe dovuto verificare nel merito il fondamento della pretesa, mentre l'aspetto di una eventuale corresponsabilità del creditore attiene solo il rap- porto interno tra i soggetti ma non sicuramente il debitore mentre la richiesta di chiamata in causa della banca avrebbe determinato un ingiustificato allungamento dei tempi di decisioni.
Ciò consente di ritenere la parte convenuta opposta tenuta al pagamento delle spese legali sostenute dall'opponente liquidate come da dispositivo.
In conclusione, la domanda attorea deve trovare accoglimento.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
4 - accerta che non ha diritto di procedere Controparte_2 ad esecuzione forzata nei confronti di limitatamente alla somma di Parte_1
€ 17.851,36 a titolo di “recupero Contributo importo dovuto a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico 662/96” di cui alla cartella di pagamento n.
08920230004169938001;
- condanna al pagamento delle spese legali Controparte_2 sostenute da che si liquidano in € 2.500,00 oltre accessori come per Parte_1 legge.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
23/07/2024.
Il giudice dott. Matteo Marini
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