Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 17/07/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00409/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Mario Pagliarulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);
nei confronti
Sviluppo Basilicata S.p.A., Regione Basilicata, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento, di estremi e contenuto sconosciuti, con il quale la Prefettura di Potenza dichiarava “improcedibile” la richiesta di informativa antimafia avanzata d’ufficio da Sviluppo Basilicata in data 14.6.2024, nonché di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo di Potenza;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto che al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della particolarità del caso, sussistono i presupposti per disporre l’irripetibilità delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pasquale Mastrantuono, Presidente FF
Benedetto Nappi, Consigliere
Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Mariano | Pasquale Mastrantuono |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.