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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 21059/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21059 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(nato a [...] il [...] - C.F. ) entrambi rappresentati e difesi,
[...] C.F._2 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. INTERNICOLA FABIO presso il quale elettivamente domiciliano in Pozzuoli (NA) alla Via Artiaco n.7
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.11.2024 e , premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio a Napoli il 19.03.2010 e che dalla predetta unione erano nati due figli: Per_1
[...
(29.08.2014) ed (6.04.2020) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una Per_2
situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 4 conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 16.01.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
a - affidare i minori , nato a [...] il [...] (C.F.: ) e Persona_3 C.F._3
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) ad entrambi i genitori Persona_4 C.F._4
congiuntamente, così da garantire ai piccoli un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ed al fine di ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
b – assegnare la casa familiare ubicata in Napoli alla Via Vincenzo Vitale n. 48 al coniuge Pt_1
, dove sarà stabilita la residenza preferenziale di entrambi i figli, ed
[...] Persona_3
, all'uopo specificandosi che i beni mobili e gli arredi, di proprietà dei coniugi, contenuti Persona_4
nella casa coniugale, resteranno a servizio della stessa;
c– l'altro genitore non collocatario, , potrà incontrarli e tenerli con sé secondo Parte_2
accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità già indicate nel piano genitoriale, e segnatamente: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera;
due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita di scuola fino al mattino successivo;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze Pasquali ad anni alterni;
per almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive (in assenza di accordo, le
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari,
l'altra settimana nel mese di luglio o settembre); in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente;
d - il ricorrente corrisponderà un contributo a titolo di mantenimento dei figli pari Parte_2
ad € 250,00 mensili per ciascun figlio, da versare entro il giorno cinque di ogni mese, alla IGa
mediante bonifico bancario. Il IG , inoltre, corrisponderà Parte_1 Parte_2
alla IGa l'ulteriore importo di Euro 200,00 a titolo di assegno alimentare, che Parte_1
sarà versato fino a quando il coniuge beneficiario non riprenderà a svolgere la propria attività di estetista, od altra attività dalla quale potrà ritrarre reddito. I suddetti importo andranno annualmente rivalutati secondo gli indici Istat;
e – al coniuge resterà in uso il veicolo FIAT 500 tg. DN 417 KJ; Parte_1
f – le spese straordinarie saranno sostenute da ciascun genitore in misura del 50% ciascuno, quali quelle scolastiche e extrascolastiche. In particolare, saranno paritariamente sostenute le spese mediche non previste dal SSNN per i figli, e sportive e ludiche, purché si tratti di spese concordate preventivamente e per le quali venga prodotta valida documentazione;
g -le spese del presente giudizio integralmente compensate fra le parti.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il
Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi e Parte_1 Pt_2
così provvede:
[...]
• dichiara la separazione personale dei coniugi e (atto Parte_1 Parte_2
n.13 , parte I , S. sez.W reg. Atti Matrimonio anno 2010);
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 • omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21059 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(nato a [...] il [...] - C.F. ) entrambi rappresentati e difesi,
[...] C.F._2 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. INTERNICOLA FABIO presso il quale elettivamente domiciliano in Pozzuoli (NA) alla Via Artiaco n.7
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.11.2024 e , premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio a Napoli il 19.03.2010 e che dalla predetta unione erano nati due figli: Per_1
[...
(29.08.2014) ed (6.04.2020) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una Per_2
situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 4 conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 16.01.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
a - affidare i minori , nato a [...] il [...] (C.F.: ) e Persona_3 C.F._3
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) ad entrambi i genitori Persona_4 C.F._4
congiuntamente, così da garantire ai piccoli un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ed al fine di ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
b – assegnare la casa familiare ubicata in Napoli alla Via Vincenzo Vitale n. 48 al coniuge Pt_1
, dove sarà stabilita la residenza preferenziale di entrambi i figli, ed
[...] Persona_3
, all'uopo specificandosi che i beni mobili e gli arredi, di proprietà dei coniugi, contenuti Persona_4
nella casa coniugale, resteranno a servizio della stessa;
c– l'altro genitore non collocatario, , potrà incontrarli e tenerli con sé secondo Parte_2
accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità già indicate nel piano genitoriale, e segnatamente: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera;
due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita di scuola fino al mattino successivo;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze Pasquali ad anni alterni;
per almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive (in assenza di accordo, le
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari,
l'altra settimana nel mese di luglio o settembre); in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente;
d - il ricorrente corrisponderà un contributo a titolo di mantenimento dei figli pari Parte_2
ad € 250,00 mensili per ciascun figlio, da versare entro il giorno cinque di ogni mese, alla IGa
mediante bonifico bancario. Il IG , inoltre, corrisponderà Parte_1 Parte_2
alla IGa l'ulteriore importo di Euro 200,00 a titolo di assegno alimentare, che Parte_1
sarà versato fino a quando il coniuge beneficiario non riprenderà a svolgere la propria attività di estetista, od altra attività dalla quale potrà ritrarre reddito. I suddetti importo andranno annualmente rivalutati secondo gli indici Istat;
e – al coniuge resterà in uso il veicolo FIAT 500 tg. DN 417 KJ; Parte_1
f – le spese straordinarie saranno sostenute da ciascun genitore in misura del 50% ciascuno, quali quelle scolastiche e extrascolastiche. In particolare, saranno paritariamente sostenute le spese mediche non previste dal SSNN per i figli, e sportive e ludiche, purché si tratti di spese concordate preventivamente e per le quali venga prodotta valida documentazione;
g -le spese del presente giudizio integralmente compensate fra le parti.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il
Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi e Parte_1 Pt_2
così provvede:
[...]
• dichiara la separazione personale dei coniugi e (atto Parte_1 Parte_2
n.13 , parte I , S. sez.W reg. Atti Matrimonio anno 2010);
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 • omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4