Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/05/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2921/2021
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione Civile
Addì 8.5.2025 innanzi al Giudice dr.ssa Laura Gigante, chiamata la causa:
Parte_1
c/
Controparte_1
sono comparsi:
per l'opponente l'avv. Silipo Paolo in sostituzione dell'avv. SILIPO MARCO
per l'opposto l'avv. Alessandra Amidei in sostituzione dell'avv. MENGHINI
STEFANO
L'avv. Amidei si riporta alle note conclusionali. Rappresenta che l'eccezione di carenza di legittimazione è stata sollevata per la prima volta nelle note conclusionali. Chiede pertanto termine per replicare. In ogni caso ne eccepisce la tardività. L'avv. Silipo si riporta alle note in atti di cui chiede l'accoglimento.
IL GIUDICE
A seguito della discussione orale delle parti, decide la causa come da separata sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, allegata al presente verbale.
È verbale
Il Giudice
Dr.ssa Laura Gigante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2921/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1
citazione, dall'avv. Marco Silipo, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Latina al viale Italia n. 7
OPPONENTE
E società unipersonale a responsabilità limitata, in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta da (già Controparte_2 CP_3
, giusta atto per notaio Dott. del 30 novembre 2018 Rep.
[...] Persona_1
2 beneficio del termine.
Con d.i. 557/2021 il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e delle spese processuali.
Con atto di citazione in opposizione, proponeva Parte_1
opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo di non aver mai ricevuto gli estratti conto periodici. Contestava, pertanto, il credito, in quanto non provato ed eccepiva la carenza di forma scritta del contratto di concessione del fido.
Si costituiva ritualmente in giudizio la deducendo Controparte_1
la corretta quantificazione del credito, l'idoneità della documentazione a provarne l'ammontare, nonché la genericità delle contestazioni mosse da parte avversa.
Prodotta documentazione, all'udienza del 8.5.2025, svoltasi la discussione orale della causa, il sottoscritto giudice ha deciso la stessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente deve darsi atto del regolare esperimento del tentativo di mediazione.
In via ulteriormente preliminare deve darsi atto della regolarità dell'avvenuta cessione del credito.
Parte opponente eccepiva, nelle note illustrative conclusionali, il difetto di legittimazione attiva della creditrice per non essere stata la cessione ritualmente notificata.
Orbene la legittimazione ad agire attenendo al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in
3 parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi- e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (Cass., ord. n. 10200 del
16/04/2021).
Più di recente la Suprema Corte ha affermato che “la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra
4 quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.” (Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024).
Ancora recentemente la giurisprudenza ha chiarito che “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB,
è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano
d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia (…)”. (Cass. civile, 20 novembre 2024, n.
29872).
Deve pertanto ritenersi che siano state rispettate le formalità previste ai fini della regolarità della cessione, non avendo parte opponente mai contestato l'esistenza del contratto di cessione, ma la sola legittimazione in giudizio.
Nel merito parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto bancario, mediante produzione dei contratti di conto corrente e di apertura di credito nonché del relativo estratto conto.
In ordine alla prova del credito vantato, dall'analisi della documentazione prodotta dalla banca, si evince che i documenti posti a fondamento della domanda monitoria sono sufficienti ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, necessitandosi solo nel corso del giudizio di opposizione dell'ulteriore documentazione analitica.
Infatti l'estratto conto è sufficiente, in sede monitoria, ad integrare la prova scritta privilegiata necessaria a valutare la fondatezza del credito al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo;
spetterà poi nel giudizio di cognizione
5 piena, successivo all'opposizione all'opposta documentare l'andamento del rapporto di conto corrente bancario (Cass. Civ., Sez. I, n. 26318/2008).
Nel corso del giudizio di opposizione erano altresì versati in atti dalla creditrice opposta gli estratti conto riportanti analiticamente le poste di credito e debito.
Del tutto infondata è l'eccezione di carenza della forma scritta ad substantiam del contratto di apertura di credito, essendo lo stesso stato ritualmente versato in atti.
In ogni caso la giurisprudenza ha precisato che “perché vi sia apertura di credito in conto corrente, rileva la pattuizione ‒ generalmente formale, ma pur sempre realizzabile per facta concludentia – di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive”. (Cass. ordinanza n. 5364 del
29 febbraio 2024), ammettendo, pertanto la possibilità che il contratto possa concludersi in forma diversa da quella scritta.
In ordine al mancato invio/mancata prova dell'invio degli estratti conto periodici, è pacifico in giurisprudenza che “l'omessa trasmissione degli estratti conto periodici, ben lungi dal determinare la mancata prova del credito, ha il ben più limitato effetto di impedire che venga a maturarsi, a carico del correntista, la decadenza per mancata contestazioni degli stessi” (Tribunale di
Enna, con la sentenza n. 788 del 29 novembre 2022).
La condotta omissiva della banca non può, pertanto, ripercuotersi sulla prova del credito, atteso che la produzione in giudizio degli estratti conto equivale alla loro trasmissione ex art. 1382 c.c., con conseguente sostituzione del termine di sessanta giorni di cui all'art. 119 T.U.B. con quello più breve di quaranta giorni previsto dall'art 641 c.p.c.
Sul punto la giurisprudenza ha testualmente precisato che “in ordine alla mancanza della prova costitutiva del credito, per mancata comunicazione da parte della banca dei singoli estratti conto analitici dalla data di inizio del rapporto contrattuale fino alla sua estinzione si evidenzia che l'art. 119
T.U.B., comma 3° esclude il diritto alla revoca del decreto ingiuntivo opposto nell'ipotesi di mancata comunicazione degli estratti conto periodici. Detta
6 disposizione evidenzia, invero, come l'effetto di un'eventuale mancata comunicazione degli estratti-conto periodici, ben lungi dal determinare la mancata prova del credito, ha il ben più limitato effetto di impedire che venga
a maturarsi a carico del correntista, la decadenza per mancata contestazione degli estratti-conto stessi nel termine di 60 gg dalla intervenuta comunicazione, che verrebbe a determinarsi comunque con esclusivo riferimento ad errori di calcolo o scritturazione.”.
In conseguenza non può farsi discendere dalla circostanza della mancata comunicazione degli estratti conto, la conseguenza della mancata prova del credito, ma unicamente la possibilità per il correntista di sollevare contestazioni anche per la prima volta in corso di giudizio.
Quanto alla quantificazione del credito, parte opponente non contesta espressamente l'importo o l'applicazione di tassi ultralegali.
Invero ai sensi dell'art. 115 c.p.c., l'opponente-convenuto in senso sostanziale è tenuto a prendere posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti posti a fondamento della domanda creditoria, i quali devono ritenersi ammessi, ove la parte si sia limitata a negare genericamente la sussistenza di presupposti di legge, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (Cass.
19896/2015).
In particolare la non contestazione, avendo riflessi sul piano dell'esonero probatorio, (rendendo superflua l'attività istruttoria), comporta che il momento ultimo utile per contestare debba essere identificato in una fase processuale anteriore rispetto a quella in cui maturano le preclusioni istruttorie.
Diversamente opinando, una parte, nel formulare le proprie richieste istruttorie, non sarebbe posta nelle condizioni di stabilire se un determinato fatto richieda o meno sulla base dell'avverso comportamento processuale di essere dimostrato. In quest'ottica mentre i fatti allegati negli atti introduttivi devono al più tardi essere contestati nella prima memoria 183 VI c c.p.c., i fatti allegati in quest'ultima devono essere contestati nella prima difesa utile.
Non è stata sollevata da parte opponente alcuna contestazione specifica né in ordine alla quantificazione, né in ordine all'illegittimità dei tassi applicati.
7 Nessuna allegazione è stata curata da parte opponente su cui gravava il relativo onere, neppure una perizia di parte, che, pur non avendo valore probatorio nel processo, assurge quantomeno ad allegazione di parte. Difatti la ctu difatti, pur non essendo un mezzo di prova in senso stretto, presuppone comunque presuppone che sia finalizzata ad un più compiuto accertamento di fatti già provato o almeno allegati dalle parti. “Secondo il consolidato orientamento di legittimità la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, onde non può essere superata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provati”.
(Corte Suprema di Cassazione VI sez. civile ord. 26839/16).
Né parte opponente ha articolato mezzi istruttori o depositato ulteriore documentazione a sostegno dei propri assunti nelle memorie ex art. 183 VI c c.p.c.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata ed il d.i. opposto confermato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 26.001,00 e 52.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
8 a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n. 557/2021, emesso il 19.3.2021 dal Tribunale di Latina, che dichiara esecutivo;
b) condanna l'opponente, alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto che si liquidano in complessivi euro 3.809,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Latina l'8.5.2025 Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
300077 Fasc. 32828, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Stefano Menghin, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Amidei in Latina al viale Europa n. 13
CONVENUTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per d.i. n. r.g. 1449/2021 la chiedeva al Controparte_1
Tribunale di Latina di ingiungere a il pagamento della somma Parte_1
complessiva di euro 45.105,06, oltre accessori e spese. Fondava il credito su copia contratto di apertura di credito, copia lettera concessione fido, decadenza