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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1524/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Gisella Dedato Presidente
Riccardo Massera Consigliere
Caterina Garufi Consigliere est. all'udienza del giorno 13.2.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1524 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico n. 197, presso lo studio dell'Avv. Rossana Alvaro che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Monserrato n. 25, presso lo studio dell'Avv. Paolo Maria D'Ottavi che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato
E
(C.F. ), CP_2 C.F._2 CP_3
(C.F. ), C.F._3 Controparte_4
(C.F. ) e
[...] P.IVA_2 Controparte_5
(C.F. , elettivamente domiciliati in Roma, Via
[...] P.IVA_3
Monserrato n. 25, presso lo studio degli Avv.ti Massimo Ventura e
Alessandra Gentile che li rappresentano e difendono in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellati
E
(C.F. ) Controparte_6 C.F._4
(C.F. ) Controparte_7 C.F._5
(C.F. Controparte_8
), in persona del rappresentante legale p.t. P.IVA_4
1 appellati contumaci
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n. 2107/2022
– impugnazione delibera assembleare.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 2107/2022: rigettava integralmente le domande proposte da e dagli Parte_1 intervenuti in adesione , Controparte_6 Controparte_9
e , con cui chiedevano di
[...] Controparte_8 dichiarare la nullità delle delibere condominiali del 9.10.2018 e del
19.3.2019 per violazioni di legge e del regolamento condominiale;
condannava in solido l'attrice e i suddetti intervenuti Parte_1
a rimborsare le spese processuali al Controparte_10
e agli intervenuti , e
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4
(questi ultimi unitariamente considerati), Controparte_5 liquidate – in uguale misura – in euro 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con atto di appello ritualmente notificato, contestava Parte_1 le conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado, il quale avrebbe errato: nel considerare l'assemblea del 9.10.2018 come una vera e propria delibera, anziché come una mera proposta di sostituzione del parco ascensori;
nel considerare l'eliminazione del terzo ascensore come una miglioria, anziché come una innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120 co. 4 c.c.; nel dichiarare inammissibili le domande proposte in sede di precisazione delle conclusioni;
nel ritenere valida la delibera assembleare del 19.3.2019, la quale in realtà avrebbe dovuto essere assunta all'unanimità; nel non aver compensato le spese di giudizio stante la soccombenza reciproca delle parti in virtù del rigetto
(tacito) delle eccezioni preliminari formulate dalle controparti.
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di riformare quest'ultima in accoglimento dei motivi di appello formulati, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio il , Controparte_11 deducendo in via preliminare la sopravvenuta carenza di interesse ex artt. 100 e 1137 c.c. dell'odierna appellante a contestare le decisioni oggetto delle assemblee del 9.10.2018 e del 19.3.2019 per effetto dell'espressa approvazione ad opera della medesima appellante della
2 delibera del 14.12.2021 relativa all'ampliamento e alla modifica dei pianerottoli e delle fosse degli ascensori, nonché dell'omessa impugnazione della delibera del 22.2.2022 relativa all'approvazione delle spese necessarie per eseguire gli interventi oggetto della precedente delibera del 14.12.2021. Concludeva chiedendo, previo rigetto dell'istanza di inibitoria e previo accoglimento delle eccezioni preliminari di inammissibilità e tardività dell'impugnazione sollevate innanzi al Giudice di prime cure e qui riproposte ex art. 346 c.p.c. in quanto rimaste assorbite nella pronuncia di merito, di rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con condanna dell'appellante alla refusione, in favore del , delle spese di CP_1 lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituivano in giudizio , la CP_2 CP_3 CP_4 società a socio unico e l' chiedendo di
[...] Controparte_5 rigettare l'appello in quanto infondato e consequenzialmente di confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
, e la Controparte_6 Controparte_7 [...]
rimanevano contumaci. Controparte_8
Dopo aver verificato la regolare instaurazione del contraddittorio, la Corte all'udienza del 8.9.2022 dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Alle udienze del 6.6.2024 e del 14.11.2024, le parti chiedevano il rinvio della causa in virtù di trattative pendenti. All'udienza del 6.2.2025, in assenza delle parti, è stato disposto il rinvio della causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Anche alla odierna udienza nessuna delle parti è comparsa sebbene ritualmente avvisata e, nella stessa sede, l'appello è deciso mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVAZIONE
Sulla scorta di quanto appena esposto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, trattandosi di giudizio introdotto (già dal primo grado) in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 del D.L. 112/08 conv. in l. 133/08, va dichiarata l'estinzione del processo. È opportuno, al riguardo, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: «A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre
1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della
3 figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità,
l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L.
7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio
1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. 27 agosto 2003, n.
12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Spese del giudizio non ripetibili.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) visti gli artt. 309 e 307 c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) spese non ripetibili.
Così deciso in Roma, il 13.2.2025
La Consigliera est.
Caterina Garufi La Presidente
Gisella Dedato
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Gisella Dedato Presidente
Riccardo Massera Consigliere
Caterina Garufi Consigliere est. all'udienza del giorno 13.2.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1524 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico n. 197, presso lo studio dell'Avv. Rossana Alvaro che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Monserrato n. 25, presso lo studio dell'Avv. Paolo Maria D'Ottavi che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato
E
(C.F. ), CP_2 C.F._2 CP_3
(C.F. ), C.F._3 Controparte_4
(C.F. ) e
[...] P.IVA_2 Controparte_5
(C.F. , elettivamente domiciliati in Roma, Via
[...] P.IVA_3
Monserrato n. 25, presso lo studio degli Avv.ti Massimo Ventura e
Alessandra Gentile che li rappresentano e difendono in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellati
E
(C.F. ) Controparte_6 C.F._4
(C.F. ) Controparte_7 C.F._5
(C.F. Controparte_8
), in persona del rappresentante legale p.t. P.IVA_4
1 appellati contumaci
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n. 2107/2022
– impugnazione delibera assembleare.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 2107/2022: rigettava integralmente le domande proposte da e dagli Parte_1 intervenuti in adesione , Controparte_6 Controparte_9
e , con cui chiedevano di
[...] Controparte_8 dichiarare la nullità delle delibere condominiali del 9.10.2018 e del
19.3.2019 per violazioni di legge e del regolamento condominiale;
condannava in solido l'attrice e i suddetti intervenuti Parte_1
a rimborsare le spese processuali al Controparte_10
e agli intervenuti , e
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4
(questi ultimi unitariamente considerati), Controparte_5 liquidate – in uguale misura – in euro 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con atto di appello ritualmente notificato, contestava Parte_1 le conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado, il quale avrebbe errato: nel considerare l'assemblea del 9.10.2018 come una vera e propria delibera, anziché come una mera proposta di sostituzione del parco ascensori;
nel considerare l'eliminazione del terzo ascensore come una miglioria, anziché come una innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120 co. 4 c.c.; nel dichiarare inammissibili le domande proposte in sede di precisazione delle conclusioni;
nel ritenere valida la delibera assembleare del 19.3.2019, la quale in realtà avrebbe dovuto essere assunta all'unanimità; nel non aver compensato le spese di giudizio stante la soccombenza reciproca delle parti in virtù del rigetto
(tacito) delle eccezioni preliminari formulate dalle controparti.
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di riformare quest'ultima in accoglimento dei motivi di appello formulati, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio il , Controparte_11 deducendo in via preliminare la sopravvenuta carenza di interesse ex artt. 100 e 1137 c.c. dell'odierna appellante a contestare le decisioni oggetto delle assemblee del 9.10.2018 e del 19.3.2019 per effetto dell'espressa approvazione ad opera della medesima appellante della
2 delibera del 14.12.2021 relativa all'ampliamento e alla modifica dei pianerottoli e delle fosse degli ascensori, nonché dell'omessa impugnazione della delibera del 22.2.2022 relativa all'approvazione delle spese necessarie per eseguire gli interventi oggetto della precedente delibera del 14.12.2021. Concludeva chiedendo, previo rigetto dell'istanza di inibitoria e previo accoglimento delle eccezioni preliminari di inammissibilità e tardività dell'impugnazione sollevate innanzi al Giudice di prime cure e qui riproposte ex art. 346 c.p.c. in quanto rimaste assorbite nella pronuncia di merito, di rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con condanna dell'appellante alla refusione, in favore del , delle spese di CP_1 lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituivano in giudizio , la CP_2 CP_3 CP_4 società a socio unico e l' chiedendo di
[...] Controparte_5 rigettare l'appello in quanto infondato e consequenzialmente di confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
, e la Controparte_6 Controparte_7 [...]
rimanevano contumaci. Controparte_8
Dopo aver verificato la regolare instaurazione del contraddittorio, la Corte all'udienza del 8.9.2022 dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Alle udienze del 6.6.2024 e del 14.11.2024, le parti chiedevano il rinvio della causa in virtù di trattative pendenti. All'udienza del 6.2.2025, in assenza delle parti, è stato disposto il rinvio della causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Anche alla odierna udienza nessuna delle parti è comparsa sebbene ritualmente avvisata e, nella stessa sede, l'appello è deciso mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVAZIONE
Sulla scorta di quanto appena esposto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, trattandosi di giudizio introdotto (già dal primo grado) in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 del D.L. 112/08 conv. in l. 133/08, va dichiarata l'estinzione del processo. È opportuno, al riguardo, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: «A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre
1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della
3 figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità,
l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L.
7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio
1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. 27 agosto 2003, n.
12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Spese del giudizio non ripetibili.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) visti gli artt. 309 e 307 c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) spese non ripetibili.
Così deciso in Roma, il 13.2.2025
La Consigliera est.
Caterina Garufi La Presidente
Gisella Dedato
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