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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.SA AleSAndra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.19178 R.G. per l'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Francesco Cossiga ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Pozzuoli (NA), alla via G. Pagano n.16;
- opponente
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.
Antonella Trovati e Avv. Erminio Capasso, giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP 37875/7313) ed elettivamente domiciliato con Persona_1 il sottoscritto procuratore presso la propria Avvocatura Distrettuale di Napoli al CP_1
Viale A. De Gasperi, n. 55;
- opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.09.2024 la sig.ra dopo Parte_1 tempestivo dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento.
Avendo il CTU, OT. riconosciuto nei confronti della ricorrente Persona_2 il beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, la steSA, nella presente fase, ha concluso chiedendo di dichiarare il riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento, nonché alla corresponsione dei ratei maturati con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 15.2.2023 o da quella diversa data ritenuta di giustizia, spese vinte da distrarsi Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito la definitività dell'elaborato CP_1 peritale, non avendo parte ricorrente effettuato alcuna osservazione alla CTU.
Ha inoltre evidenziato una generica e immotivata contestazione alla relazione peritale fondata in particolar modo sul fatto che le valutazioni del CTU sarebbero inconferenti rispetto alle percentuali tabellari, senza tuttavia che vengano espresse effettive e specifiche contestazioni di rilevanza medico-legale. Ha inoltre eccepito l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa, concludendo per il rigetto.
1 Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, viste le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione è stata decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha contestato la CTU del poiché in primo luogo, Persona_2 la conclusione a cui lo stesso è giunto sono in palese contrasto con la documentazione sanitaria in atti e con quanto da lui affermato.
Piu precisamente, nel richiamare la visita fisiatrica del 6.12.2023, sottolinea come la ricorrente sia affetta da “deficit della deambulazione possibile solo per brevi distanze con zoppia di fuga a dx ed utilizzo di bastone tripode per ill.le gonartrosi bilaterale… spondilodiscoartrosi del rachide in toto con osteopatia. Discopatie multiple ed osteoporosi diffusa…”, diagnosi accertata e confermata anche dal geriatra in occasione delle visite del 10.11.2023 e 15.12.2023.
Assume che la ricorrente essendo affetta da vasculopatia cronica avanzata che associata ad altre patologie come BPCO, sindrome di Meniere, grave sindrome vertiginosa, grave ipoacusia neurosensoriale bilaterale (riportata dal CTU) gonartrosi bilaterale, schiacciamento vertebrale, ateromaisa carotidea bilaterale, spondilodiscoartosi e discopatie C5-C7 E L5-S1, coxartrosi bilaterale con deficit deambulazione possibile solo con ausili (deambulatore) e appoggio terzi, non è autonoma.
Altra contestazione riguarda il fatto che il CTU, nella sua relazione riporterebbe solo alcuni dei documenti sanitari esibiti, limitandosi a non condividere la valutazione delle autonomie residue del geriatra, senza aver però somministrato i test MMSE,
ADL e IADL i quali, riportati nella relazione geriatrica non olo non vengono presi considerazione dal CTU, ma, anzi, verrebbero dallo stesso contraddetti, in quanto il CTU afferma che la ricorrente è affetta '“iniziale vasculopatia cerebrale“.
Ulteriore elemento di contestazione risiede nel fatto che la mancanza di autonomia sistanzialemnte posta alla base del riconoscimento del beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 viene poi negata a proposito dell'indennità di accompagnamento. Le contestazioni, tuttavia, sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere le prestazioni. L'ausiliare nominato ha accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: Poliartrosi con particolare intereSAmento del rachide e delle ginocchia, Vasculopatia cerebrale cronica con iniziali segni di declino cognitivo, Sindrome depressiva reattiva. Bisogna sottolineare come il CTU nell'elaborato peritale, diversamente da quanto sostiene parte ricorrente, non ha affermato che la steSA non sia in grado di deambulare autonomamente , bensì che la deambulazione è autonoma sebbene rallentata.
Il CTU ha precisato che: “Da segnalare come la Sindrome di Meniere, citata nel certificato telematico del medico curante e riportata nel certificato geriatrico, non è stata da me confermata. In particolare quanto riportato nel certificato geriatrico del
2 15 12 2023 “Vertigini soggettive persistenti con instabilità posturale in soggetto con sindrome di Meniere” non corrisponde affatto alla sintomatologia della Meniere, che al contrario si caratterizza per la comparsa improvvisa di vertigini oggettive e non soggettive, accompagnate da disturbi neurovegetativi importanti ed altra grave sintomatologia. Ai fini della valutazione medico legale in ordine al riconoscimento della indennita' di accompagnamento, occorre precisare che , al fine di concedere il beneficio, e' indispensabile che il ricorrente non sia in grado di deambulare autonomamente o non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. In ordine alla capacita' di deambulare possiamo affermare che la deambulazione nel soggetto in esame si compie in maniera autonoma, solo rallentata, possibile con necessita' di base di appoggio monolaterale I paSAggi posturali sono rallentati, ma possibili. In merito alla capacita' di compiere gli atti quotidiani della vita occorre prendere in considerazione altri parametri, come la funzione cardiaca e respiratoria, la funzione neurologica e psichica, la funzione degli organi di senso.
La funzione cardiaca appare non compromeSA, con esame ecocardiografico del 8 6
2020 che rileva una frazione di eiezione del 60%. La funzione respiratoria e' discreta, non osservandosi clinicamente dispnea da sforzo.
La funzione neurologica e' clinicamente nella norma.
La funzione psichica e' parzialmente alterata ,non evidenziandosi rilevanti deficit della memoria e della capacita' cognitiva ed essendo integra la capacita' di critica e di giudizio,in relazione all'età anagrafica. Non si concorda pertanto con le valutazioni geriatriche allegate al fascicolo in ordine al deficit delle funzioni cognitive. D'altronde , il medico curante, che certamente conosce meglio di tutti le condizioni di salute della propria paziente, non cita nel suo certificato telematico la vascolopatia cerebrale né problematiche di decadimento cognitivo. Non risultano infine allegati al fascicolo esami strumentali ( TC RM encefalo) utili a valutare segni di atrofia corticale. All'esame diretto ho riscontrato lacune mnesiche specie nella memoria di fiSAzione ed un lieve rallentamento ideo motorio che ci fanno propendere per segni iniziali di vascolopatia cerebrale. Per quanto riguarda gli organi di senso l'udito appare non compromesso in maniera rilevante (la ricorrente riesce a percepire la voce di conversazione a voce moderatamente alta) né risultano esami audiometrici allegati. Non risultano deficit importanti della funzione visiva”.
Pertanto ha concluso, a seguito delle osservazioni presentate da parte ricorrente, che la steSA ha diritto al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 3, comma 3,
L.104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa, mentre non ha invece diritto alla indennità di accompagnamento ex L. 18/80.
In relazione alla partecipazione della CT OT.SA , si osserva che Persona_3 agli atti non risulta alcuna dichiarazione ricevuta dalla cancelleria di nomina del CT entro il termine di legge ( 6 giorni , come riportato nel verbale di conferimento dell'incarico).
3 L'art. 201 c.p.c. stabilisce infatti che “Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono depositare la dichiarazione di nomina di un loro consulente tecnico”. L'art. 145 disp. Att. C.p.c. invece stabilisce che “Per le controversie di lavoro e per quelle in materia di previdenza e di assistenza il termine previsto dall'articolo
201 del codice non deve superare i giorni sei”.
Nel caso in esame, in data 20.03.2024 è stato conferito l'incarico al OT. Per_2
assegnando a parte ricorrente il termine di 6 giorni dal conferimento
[...] dell'incarico per la nomina di un consulente tecnico di parte.
Dal momento che non risulta alcuna dichiarazione di nomina ricevuta dalla cancelleria, la nomina del CT OT. è irrituale, con la conseguenza Persona_3 che non si può tener conto di quanto affermato dalla steSA, poichè ha operato fuori da e contro ogni previsione normativa.
Ad ogni modo il CTU ha preso posizione sulle osservazioni di parte ricorrente precisando che “In primo luogo la valutazione geriatrica del 15 12 2023 ASL Napoli
non risulta condivisibile, sulla scorta di quanto da me osservato nel corso Pt_2 dell'accesso peritale. Per quanto abbia anch'io riscontrato lacune nella memoria di fiSAzione, la ricorrente non mi è parsa in condizioni mentali tali da renderla incapace di compiere gli atti quotidiani della vita. Altrettanto dicasi per la capacità deambulatoria, ridotta a causa della artrosi, ma non abolita né gravemente compromeSA. In ordine alla sindrome di credo, da specialista Per_4 otorinolaringoiatra, di aver già chiarito i motivi per cui non ritengo affatto plausibile tale diagnosi., che tra l'altro si effettua soprattutto con l'esame audiometrico, che evidenzia quasi sempre una ipoacusia monolaterale, di solito pantonale, di tipo percettivo. Anche il tipo di vertigine descritto, la frequenza delle crisi e la durata delle stesse, non corrisponde a quanto la letteratura riferisce relativamente alla sindrome di . Per_4
In relazione invece al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, pur avendo il CTU riconosciuto il beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92 bisogna tener conto della diversità del giudizio medico-legale sottostante alla due condizioni.
Le definizioni contenute nell'art. 1 della legge 104 chiariscono che “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e che “sussiste situazione di gravità in modo da rendere neceSArio un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Mentre la condizione del soggetto abbisognevole di accompagnamento è tutt'altra, avendo a che fare con la deambulazione autonoma, impedita in modo permanente e non provvisorio e con l'impossibilità di attendere agli atti quotidiani della vita, di talchè nessuna sovrapponibilità o automatismo è consentita tra le due situazioni.
4 Va rimarcato che le valutazioni del CTU sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Le conclusioni del CTU meritano piena condivisione. Dalla lettura della perizia risulta che le patologie di cui risulta affetta la sig.ra sono state Parte_1 esaminate e adeguatamente valutate.
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente.
L'accertamento oggetto del presente giudizio resta circoscritto al riconoscimento nei confronti della ricorrente del beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (d.a. del 15.02.2023).
Nel resto la domanda va respinta.
In considerazione del parziale accoglimento della domanda le spese vengono compensate per intero. Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- accerta in favore della ricorrente il requisito sanitario del beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (d.a. del
15.02.2023).
- rigetta nel resto;
- compensa integralmente le spese tra le parti;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, lì 21.02.2025
Il Giudice
OT.SA AleSAndra Santulli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.SA AleSAndra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.19178 R.G. per l'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Francesco Cossiga ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Pozzuoli (NA), alla via G. Pagano n.16;
- opponente
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.
Antonella Trovati e Avv. Erminio Capasso, giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP 37875/7313) ed elettivamente domiciliato con Persona_1 il sottoscritto procuratore presso la propria Avvocatura Distrettuale di Napoli al CP_1
Viale A. De Gasperi, n. 55;
- opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.09.2024 la sig.ra dopo Parte_1 tempestivo dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento.
Avendo il CTU, OT. riconosciuto nei confronti della ricorrente Persona_2 il beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, la steSA, nella presente fase, ha concluso chiedendo di dichiarare il riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento, nonché alla corresponsione dei ratei maturati con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 15.2.2023 o da quella diversa data ritenuta di giustizia, spese vinte da distrarsi Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito la definitività dell'elaborato CP_1 peritale, non avendo parte ricorrente effettuato alcuna osservazione alla CTU.
Ha inoltre evidenziato una generica e immotivata contestazione alla relazione peritale fondata in particolar modo sul fatto che le valutazioni del CTU sarebbero inconferenti rispetto alle percentuali tabellari, senza tuttavia che vengano espresse effettive e specifiche contestazioni di rilevanza medico-legale. Ha inoltre eccepito l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa, concludendo per il rigetto.
1 Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, viste le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione è stata decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha contestato la CTU del poiché in primo luogo, Persona_2 la conclusione a cui lo stesso è giunto sono in palese contrasto con la documentazione sanitaria in atti e con quanto da lui affermato.
Piu precisamente, nel richiamare la visita fisiatrica del 6.12.2023, sottolinea come la ricorrente sia affetta da “deficit della deambulazione possibile solo per brevi distanze con zoppia di fuga a dx ed utilizzo di bastone tripode per ill.le gonartrosi bilaterale… spondilodiscoartrosi del rachide in toto con osteopatia. Discopatie multiple ed osteoporosi diffusa…”, diagnosi accertata e confermata anche dal geriatra in occasione delle visite del 10.11.2023 e 15.12.2023.
Assume che la ricorrente essendo affetta da vasculopatia cronica avanzata che associata ad altre patologie come BPCO, sindrome di Meniere, grave sindrome vertiginosa, grave ipoacusia neurosensoriale bilaterale (riportata dal CTU) gonartrosi bilaterale, schiacciamento vertebrale, ateromaisa carotidea bilaterale, spondilodiscoartosi e discopatie C5-C7 E L5-S1, coxartrosi bilaterale con deficit deambulazione possibile solo con ausili (deambulatore) e appoggio terzi, non è autonoma.
Altra contestazione riguarda il fatto che il CTU, nella sua relazione riporterebbe solo alcuni dei documenti sanitari esibiti, limitandosi a non condividere la valutazione delle autonomie residue del geriatra, senza aver però somministrato i test MMSE,
ADL e IADL i quali, riportati nella relazione geriatrica non olo non vengono presi considerazione dal CTU, ma, anzi, verrebbero dallo stesso contraddetti, in quanto il CTU afferma che la ricorrente è affetta '“iniziale vasculopatia cerebrale“.
Ulteriore elemento di contestazione risiede nel fatto che la mancanza di autonomia sistanzialemnte posta alla base del riconoscimento del beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 viene poi negata a proposito dell'indennità di accompagnamento. Le contestazioni, tuttavia, sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere le prestazioni. L'ausiliare nominato ha accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: Poliartrosi con particolare intereSAmento del rachide e delle ginocchia, Vasculopatia cerebrale cronica con iniziali segni di declino cognitivo, Sindrome depressiva reattiva. Bisogna sottolineare come il CTU nell'elaborato peritale, diversamente da quanto sostiene parte ricorrente, non ha affermato che la steSA non sia in grado di deambulare autonomamente , bensì che la deambulazione è autonoma sebbene rallentata.
Il CTU ha precisato che: “Da segnalare come la Sindrome di Meniere, citata nel certificato telematico del medico curante e riportata nel certificato geriatrico, non è stata da me confermata. In particolare quanto riportato nel certificato geriatrico del
2 15 12 2023 “Vertigini soggettive persistenti con instabilità posturale in soggetto con sindrome di Meniere” non corrisponde affatto alla sintomatologia della Meniere, che al contrario si caratterizza per la comparsa improvvisa di vertigini oggettive e non soggettive, accompagnate da disturbi neurovegetativi importanti ed altra grave sintomatologia. Ai fini della valutazione medico legale in ordine al riconoscimento della indennita' di accompagnamento, occorre precisare che , al fine di concedere il beneficio, e' indispensabile che il ricorrente non sia in grado di deambulare autonomamente o non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. In ordine alla capacita' di deambulare possiamo affermare che la deambulazione nel soggetto in esame si compie in maniera autonoma, solo rallentata, possibile con necessita' di base di appoggio monolaterale I paSAggi posturali sono rallentati, ma possibili. In merito alla capacita' di compiere gli atti quotidiani della vita occorre prendere in considerazione altri parametri, come la funzione cardiaca e respiratoria, la funzione neurologica e psichica, la funzione degli organi di senso.
La funzione cardiaca appare non compromeSA, con esame ecocardiografico del 8 6
2020 che rileva una frazione di eiezione del 60%. La funzione respiratoria e' discreta, non osservandosi clinicamente dispnea da sforzo.
La funzione neurologica e' clinicamente nella norma.
La funzione psichica e' parzialmente alterata ,non evidenziandosi rilevanti deficit della memoria e della capacita' cognitiva ed essendo integra la capacita' di critica e di giudizio,in relazione all'età anagrafica. Non si concorda pertanto con le valutazioni geriatriche allegate al fascicolo in ordine al deficit delle funzioni cognitive. D'altronde , il medico curante, che certamente conosce meglio di tutti le condizioni di salute della propria paziente, non cita nel suo certificato telematico la vascolopatia cerebrale né problematiche di decadimento cognitivo. Non risultano infine allegati al fascicolo esami strumentali ( TC RM encefalo) utili a valutare segni di atrofia corticale. All'esame diretto ho riscontrato lacune mnesiche specie nella memoria di fiSAzione ed un lieve rallentamento ideo motorio che ci fanno propendere per segni iniziali di vascolopatia cerebrale. Per quanto riguarda gli organi di senso l'udito appare non compromesso in maniera rilevante (la ricorrente riesce a percepire la voce di conversazione a voce moderatamente alta) né risultano esami audiometrici allegati. Non risultano deficit importanti della funzione visiva”.
Pertanto ha concluso, a seguito delle osservazioni presentate da parte ricorrente, che la steSA ha diritto al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 3, comma 3,
L.104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa, mentre non ha invece diritto alla indennità di accompagnamento ex L. 18/80.
In relazione alla partecipazione della CT OT.SA , si osserva che Persona_3 agli atti non risulta alcuna dichiarazione ricevuta dalla cancelleria di nomina del CT entro il termine di legge ( 6 giorni , come riportato nel verbale di conferimento dell'incarico).
3 L'art. 201 c.p.c. stabilisce infatti che “Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono depositare la dichiarazione di nomina di un loro consulente tecnico”. L'art. 145 disp. Att. C.p.c. invece stabilisce che “Per le controversie di lavoro e per quelle in materia di previdenza e di assistenza il termine previsto dall'articolo
201 del codice non deve superare i giorni sei”.
Nel caso in esame, in data 20.03.2024 è stato conferito l'incarico al OT. Per_2
assegnando a parte ricorrente il termine di 6 giorni dal conferimento
[...] dell'incarico per la nomina di un consulente tecnico di parte.
Dal momento che non risulta alcuna dichiarazione di nomina ricevuta dalla cancelleria, la nomina del CT OT. è irrituale, con la conseguenza Persona_3 che non si può tener conto di quanto affermato dalla steSA, poichè ha operato fuori da e contro ogni previsione normativa.
Ad ogni modo il CTU ha preso posizione sulle osservazioni di parte ricorrente precisando che “In primo luogo la valutazione geriatrica del 15 12 2023 ASL Napoli
non risulta condivisibile, sulla scorta di quanto da me osservato nel corso Pt_2 dell'accesso peritale. Per quanto abbia anch'io riscontrato lacune nella memoria di fiSAzione, la ricorrente non mi è parsa in condizioni mentali tali da renderla incapace di compiere gli atti quotidiani della vita. Altrettanto dicasi per la capacità deambulatoria, ridotta a causa della artrosi, ma non abolita né gravemente compromeSA. In ordine alla sindrome di credo, da specialista Per_4 otorinolaringoiatra, di aver già chiarito i motivi per cui non ritengo affatto plausibile tale diagnosi., che tra l'altro si effettua soprattutto con l'esame audiometrico, che evidenzia quasi sempre una ipoacusia monolaterale, di solito pantonale, di tipo percettivo. Anche il tipo di vertigine descritto, la frequenza delle crisi e la durata delle stesse, non corrisponde a quanto la letteratura riferisce relativamente alla sindrome di . Per_4
In relazione invece al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, pur avendo il CTU riconosciuto il beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92 bisogna tener conto della diversità del giudizio medico-legale sottostante alla due condizioni.
Le definizioni contenute nell'art. 1 della legge 104 chiariscono che “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e che “sussiste situazione di gravità in modo da rendere neceSArio un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Mentre la condizione del soggetto abbisognevole di accompagnamento è tutt'altra, avendo a che fare con la deambulazione autonoma, impedita in modo permanente e non provvisorio e con l'impossibilità di attendere agli atti quotidiani della vita, di talchè nessuna sovrapponibilità o automatismo è consentita tra le due situazioni.
4 Va rimarcato che le valutazioni del CTU sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Le conclusioni del CTU meritano piena condivisione. Dalla lettura della perizia risulta che le patologie di cui risulta affetta la sig.ra sono state Parte_1 esaminate e adeguatamente valutate.
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente.
L'accertamento oggetto del presente giudizio resta circoscritto al riconoscimento nei confronti della ricorrente del beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (d.a. del 15.02.2023).
Nel resto la domanda va respinta.
In considerazione del parziale accoglimento della domanda le spese vengono compensate per intero. Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- accerta in favore della ricorrente il requisito sanitario del beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (d.a. del
15.02.2023).
- rigetta nel resto;
- compensa integralmente le spese tra le parti;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, lì 21.02.2025
Il Giudice
OT.SA AleSAndra Santulli
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