Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 971
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità derivata per omessa notifica atti presupposti

    La Corte rileva che l'ente impositore non ha fornito prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione, pertanto la pretesa è estinta per prescrizione quinquennale.

  • Accolto
    Estinzione della pretesa per maturata prescrizione quinquennale

    La Corte accoglie l'eccezione di prescrizione in quanto l'ente impositore non ha provato la notifica di atti interruttivi del termine prescrizionale. Il primo atto di cui è provata la notifica è la cartella impugnata, relativa a tributi del 2006.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 971
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 971
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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