Articolo 3 della Legge 21 gennaio 1949, n. 8
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 febbraio 1949
Art. 3.
Il contributo del quarantesimo del canone di cui all' art. 7, comma secondo, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici , approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , non puo' essere inferiore a, lire mille.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1949