Art. 3.
Il contributo del quarantesimo del canone di cui all' art. 7, comma secondo, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici , approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , non puo' essere inferiore a, lire mille.
Il contributo del quarantesimo del canone di cui all' art. 7, comma secondo, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici , approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , non puo' essere inferiore a, lire mille.