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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/03/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1282/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1282/2020 avente ad oggetto “Riconoscimento di figlio naturale”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Augusto Parte_1 C.F._1
Pastorelli, procuratore domiciliatario;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Quarta Controparte_1 C.F._2
Rizzato, procuratore domiciliatario
RESISTENTE
Conclusioni come da conclusioni rese a verbale di udienza del 03/10/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/02/2020 esponeva: - che dal 2014 al 2019 aveva Parte_1 intrattenuto una relazione sentimentale non coniugale con la contrassegnata anche da CP_1 convivenza;
- che dalla predetta relazione nasceva l 06/04/2015, il quale, per espressa richiesta della Per_1 madre, veniva riconosciuto unicamente da quest'ultima; - che espletava di fatto il ruolo paterno sino alla fine della relazione sentimentale avvenuta all'inizio del 2019, allorquando la era in attesa del CP_1 secondo figlio della coppia, anche lui riconosciuto solo dalla madre;
- che il 13/01/2020 chiedeva formalmente alla il consenso per procedere al riconoscimento dei due figli minori ma la stessa CP_1 lo negava;
- che ribadiva la ferma determinazione di svolgere pienamente e integralmente il suo ruolo genitoriale.
Tanto premesso concludeva chiedendo emettersi sentenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 250, co. 4
c.c. con i provvedimenti ritenuti opportuni e necessari, anche in via provvisoria e urgente, al fine di instaurare la relazione con i figli minori, nonché ogni altra misura nell'interesse degli stessi. Con vittoria di spese e compensi di lire.
Con comparsa depositata il 21/09/2020 si costituiva a sua volta rappresentando: - che Controparte_1 il quando informato della prima gravidanza, la accompagnava forzosamente all'ospedale per Parte_1 prenotare l'aborto, nel tentativo di costringerla ad interromperla;
- che, dopo aver saputo della volontà di portare avanti la gravidanza, fuggiva in Francia facendo perdere ogni traccia di sé; - che il 06/04/2015 nasceva ma il continuava a restare in Francia e ad avere lo stesso atteggiamento di Per_1 Parte_1 disinteresse;
- che nel 2018 ritornava a convivere con lui in quanto lo stesso le assicurava di essere cambiato;
- che fin da subito il tornava ad essere violento, prevaricatore, autoritario e irresponsabile e Parte_1 dopo un mese dall'inizio della convivenza interrompeva la relazione abbandonando lei e il figlio;
- che il 1 Per_ 12/06/2019 nasceva il secondo figlio;
- che, successivamente, pur abitando nello stesso Parte_1 paese, non si interessava mai né di lei né dei suoi figli;
- che si opponeva fermamente al rilascio dell'autorizzazione al riconoscimento dei figli da parte di Parte_1
Tanto premesso concludeva chiedendo rigettarsi l'avversa istanza e, per l'effetto, negarsi al Parte_1 Per_ l'autorizzazione al riconoscimento dei figli minori . Con vittoria di spese e compensi di lite. Per_1
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale.
All'udienza del 01/10/2020, dopo aver ascoltato le parti e aver rilevato la loro disponibilità ad intraprendere un percorso finalizzato a consentire al padre di ricostruire un rapporto con i figli, disponeva l'obbligo del i versare € 300,00 a titolo di mantenimento per la prole nonché l'avvio di incontri in spazio Parte_1 neutro tra padre e figli.
All'udienza del 03/10/2024, a seguito della precisazione delle conclusioni, la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e l'invio degli atti al P.M. per il parere.
**** **** ****
Preliminarmente, giova richiamare le norme e i principi che regolano la materia oggetto di giudizio.
La richiesta di riconoscimento di figlio naturale è prevista dall'art. 250 c.c., il quale consente al genitore che vuole riconoscere il figlio di ricorrere al giudice competente al fine di superare il dissenso del genitore che abbia già effettuato per primo tale riconoscimento.
Il giudice, nel valutare l'opportunità di tale riconoscimento, deve porsi quale obiettivo esclusivamente la tutela dell'interesse del minore. A tal fine, il Tribunale deve valutare l'interesse del minore al riconoscimento, tanto sotto il profilo materiale quanto psicologico. Pertanto, è necessario eseguire un bilanciamento tra l'esigenza di affermare la verità biologica e l'interesse all'identità personale del minore nonché al suo sviluppo psico-fisico.
Certamente, nel fare la suddetta valutazione di opportunità, il giudice non può astenersi dal verificare la capacità del genitore istante di svolgere pienamente il ruolo che egli richiede di ricoprire, quindi la capacità di garantire il diritto al mantenimento, all'educazione, all'istruzione e all'assistenza morale del figlio, così come richiesto non solo a livello primario dall'art. 315-bis c.c. ma anche a livello costituzionale dall'art. 30 della Costituzione.
Nel caso di specie, il in un primo momento si dichiarava convinto di voler riallacciare i Parte_1 rapporti con il figlio grande, nonché di iniziare a costruirli con il piccolo, da lui mai conosciuto. Difatti, come riportato anche nella prima relazione dei Servizi sociali, datata 31/08/2021, il tornato Parte_1 in Italia, si preoccupava di trovare al più presto un'occupazione lavorativa al fine di potersi permettere il regolare mantenimento dei figli che aveva pure ripreso spontaneamente a frequentare. Non solo, la coppia dichiarava ai Servizi di essere pronti a ricostruire la propria relazione sentimentale e, vista l'armonia che sembrava essere tornata tra di loro, l'intervento dei Servizi e l'avvio dello Spazio Neutro appariva inutile.
Tuttavia, l'intesa che sembrava essere tornata tra i coniugi si rompeva pochi mesi dopo a causa del ripresentarsi di comportamenti e abitudini del che la disapprovava, quali Parte_1 CP_1
l'abuso di alcool o di gioco, come dalla stessa comunicato ai Servizi delegati. Nonostante questi problemi, tuttavia, il ontinuava inizialmente a vedere i bambini, i quali sembravano gradire la relazione Parte_1 con il padre (cfr. Relazione S.S. del 14/01/2022). Pertanto, avuto riguardo al benessere dei figli, entrambi i genitori erano, all'epoca, d'accordo nel procedere al riconoscimento spontaneo dei minori innanzi all'Ufficiale di Stato civile. Ai fini di detto riconoscimento, documento imprescindibile era l'attestazione di capacità del Parte_1 ai sensi del vigente ordinamento del proprio paese (Tunisia), documento che doveva essere ritirato di persona presso il consolato tunisino con sede a Napoli. Tuttavia, il appariva poco Parte_1 collaborativo e disinteressato in quanto dal mese di aprile al mese di maggio non si recava presso il consolato di Napoli per l'adempimento prodromico al riconoscimento (cfr. udienza del 12/04/2022, del 28/06/2022, del 03/11/2022, del 23/05/2023).
2 Parimenti, l'Ufficio dello stato civile del Comune di Monteroni di Lecce, con comunicazione del
01/09/2023, rilevava che innanzi ad esso non risultava ancora avviato alcun procedimento di Per_ riconoscimento di filiazione dopo la nascita dei minori . Per_1
Vista la continua forte conflittualità della coppia, era necessario, nei mesi successivi, un nuovo intervento dei Servizi per verificare la persistenza dell'interesse del al riconoscimento dei figli, il quale Parte_1 confermava le sue intenzioni e sosteneva che le richieste della relative al mantenimento erano CP_1 esagerate in quanto lui non aveva la stabilità lavorativa, abitativa ed economica sufficiente per soddisfarle.
L'atteggiamento del padre appariva disinteressato, anche nei suoi rapporti con i figli, in quanto pur avendo la possibilità di chiamarli sulla rete telefonica fissa in casa, installata dalla proprio a tal fine, CP_1 non riteneva necessario fare chiamate giornaliere o, addirittura, settimanali (cfr. relazione S.S. del
25/09/2023).
A tutto ciò si aggiungeva il successivo comportamento serbato dal el corso del giudizio. Parte_1
Infatti, constatata la difficoltà delle parti a provvedere al riconoscimento dei minori davanti all'Ufficiale di
Stato civile, veniva disposta una CTU per accertare il rapporto di paternità tra il ricorrente e i minori.
Il na prima volta, ossia in data 08/01, chiedeva un rinvio per impossibilità a partecipare alle Parte_1 operazioni peritali e la richiesta veniva accolta. Tuttavia, disertava anche il successivo appuntamento, al quale si recavano esclusivamente la resistente e i figli senza addurre alcuna giustificazione.
In ultimo, a partire dal mese di luglio 2023 il on si preoccupava di vedere i figli e da agosto Parte_1
2023 sospendeva il contributo di mantenimento, salvo ricominciare in prossimità dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Riassumendo, il nel corso di questo giudizio, confermava un comportamento altalenante Parte_1 davanti alle incombenze che di volta in volta gli venivano presentate per procedere alla ricostruzione di un rapporto con la prole e ad ottenere il riconoscimento richiesto. Difatti, ingiustificatamente, non si preoccupava di procurarsi il documento necessario ai fini del riconoscimento di paternità, disertava le operazioni peritali, interrompeva i rapporti con i figli e non provvedeva a contribuire correttamente al loro mantenimento.
È orientamento ormai unanime della giurisprudenza quello per cui il riconoscimento del figlio minore già riconosciuto, in caso di mancato consenso dell'altro genitore, può essere escluso solo in presenza di un grave pregiudizio per il suo sviluppo psico-fisico, pregiudizio che sarebbe superiore al disagio psicologico derivante dalla mancanza di uno dei genitori (cfr. Cass. civ. n. 7762/2017). Pertanto, il giudice, nella sua valutazione, deve accertare se ci sia il rischio di un danno grave per il minore che derivi dall'acquisto dello status genitoriale che si riveli superiore al disagio psicologico conseguente alla mancata conoscenza o frequentazione di uno dei genitore (cfr. Cass. civ. n. 24718/2021).
Seppure, il riconoscimento del figlio non può essere escluso in ragione della sola condotta morale discutibile del genitore, tuttavia non si può non tenere conto del percorso di vita del genitore richiedente e dell'accertamento di gravi carenze come figura genitoriale, certamente compromettenti dello sviluppo psico-fisico del minore derivante dal riconoscimento. Come specificato espressamente anche dalle Sezioni
Unite l'interesse del minore ad una crescita armoniosa e serena necessita di un bilanciamento tra interesse alla stabilità dei rapporti familiari e verità biologica, bilanciamento che non può risultare da una valutazione astratta ed esige una verifica in concreto dell'interesse del minore nelle questioni che lo riguardano.
Secondo la Corte, il prioritario interesse del minore va in ogni caso contemperato con il diritto del genitore che può essere sacrificato soltanto in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore: a tale valutazione globale, da effettuarsi sulla base delle concrete emergenze di ogni singola vicenda processuale, non si sottrae il vaglio della personalità del richiedente, nella misura in cui rifluisce con l'esigenza di uno sviluppo equilibrato del figlio (Cass., ord. n. 18600/2021).
Nel caso di specie, la personalità del padre emersa in giudizio, unitamente ai comportamenti assunti nei riguardi dei figli, i quali, inizialmente illusi della possibile ripresa dei rapporti con la figura paterna, hanno
3 subito un secondo e difficile abbandono, porta a ritenere di pregiudizio per i minori la presenza del padre nella loro vita.
Da quanto detto deriva il rigetto della domanda di relativa al riconoscimento dei figli Parte_1 Per_
. Per_1
La soccombenza di parte ricorrente comporta la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite in favore dell'RA (in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di Controparte_1 liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente decidendo in ordine alla domanda proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda di Parte_2
Condanna al pagamento in favore dell'RA, in ragione dell'ammissione della Parte_2
al patrocinio a spese dello Stato, delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compensi, CP_1 oltre spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 27/03/2025
Il Giudice La Presidente
Agnese DI BATTISTA Cinzia MONDATORE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1282/2020 avente ad oggetto “Riconoscimento di figlio naturale”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Augusto Parte_1 C.F._1
Pastorelli, procuratore domiciliatario;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Quarta Controparte_1 C.F._2
Rizzato, procuratore domiciliatario
RESISTENTE
Conclusioni come da conclusioni rese a verbale di udienza del 03/10/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/02/2020 esponeva: - che dal 2014 al 2019 aveva Parte_1 intrattenuto una relazione sentimentale non coniugale con la contrassegnata anche da CP_1 convivenza;
- che dalla predetta relazione nasceva l 06/04/2015, il quale, per espressa richiesta della Per_1 madre, veniva riconosciuto unicamente da quest'ultima; - che espletava di fatto il ruolo paterno sino alla fine della relazione sentimentale avvenuta all'inizio del 2019, allorquando la era in attesa del CP_1 secondo figlio della coppia, anche lui riconosciuto solo dalla madre;
- che il 13/01/2020 chiedeva formalmente alla il consenso per procedere al riconoscimento dei due figli minori ma la stessa CP_1 lo negava;
- che ribadiva la ferma determinazione di svolgere pienamente e integralmente il suo ruolo genitoriale.
Tanto premesso concludeva chiedendo emettersi sentenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 250, co. 4
c.c. con i provvedimenti ritenuti opportuni e necessari, anche in via provvisoria e urgente, al fine di instaurare la relazione con i figli minori, nonché ogni altra misura nell'interesse degli stessi. Con vittoria di spese e compensi di lire.
Con comparsa depositata il 21/09/2020 si costituiva a sua volta rappresentando: - che Controparte_1 il quando informato della prima gravidanza, la accompagnava forzosamente all'ospedale per Parte_1 prenotare l'aborto, nel tentativo di costringerla ad interromperla;
- che, dopo aver saputo della volontà di portare avanti la gravidanza, fuggiva in Francia facendo perdere ogni traccia di sé; - che il 06/04/2015 nasceva ma il continuava a restare in Francia e ad avere lo stesso atteggiamento di Per_1 Parte_1 disinteresse;
- che nel 2018 ritornava a convivere con lui in quanto lo stesso le assicurava di essere cambiato;
- che fin da subito il tornava ad essere violento, prevaricatore, autoritario e irresponsabile e Parte_1 dopo un mese dall'inizio della convivenza interrompeva la relazione abbandonando lei e il figlio;
- che il 1 Per_ 12/06/2019 nasceva il secondo figlio;
- che, successivamente, pur abitando nello stesso Parte_1 paese, non si interessava mai né di lei né dei suoi figli;
- che si opponeva fermamente al rilascio dell'autorizzazione al riconoscimento dei figli da parte di Parte_1
Tanto premesso concludeva chiedendo rigettarsi l'avversa istanza e, per l'effetto, negarsi al Parte_1 Per_ l'autorizzazione al riconoscimento dei figli minori . Con vittoria di spese e compensi di lite. Per_1
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale.
All'udienza del 01/10/2020, dopo aver ascoltato le parti e aver rilevato la loro disponibilità ad intraprendere un percorso finalizzato a consentire al padre di ricostruire un rapporto con i figli, disponeva l'obbligo del i versare € 300,00 a titolo di mantenimento per la prole nonché l'avvio di incontri in spazio Parte_1 neutro tra padre e figli.
All'udienza del 03/10/2024, a seguito della precisazione delle conclusioni, la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e l'invio degli atti al P.M. per il parere.
**** **** ****
Preliminarmente, giova richiamare le norme e i principi che regolano la materia oggetto di giudizio.
La richiesta di riconoscimento di figlio naturale è prevista dall'art. 250 c.c., il quale consente al genitore che vuole riconoscere il figlio di ricorrere al giudice competente al fine di superare il dissenso del genitore che abbia già effettuato per primo tale riconoscimento.
Il giudice, nel valutare l'opportunità di tale riconoscimento, deve porsi quale obiettivo esclusivamente la tutela dell'interesse del minore. A tal fine, il Tribunale deve valutare l'interesse del minore al riconoscimento, tanto sotto il profilo materiale quanto psicologico. Pertanto, è necessario eseguire un bilanciamento tra l'esigenza di affermare la verità biologica e l'interesse all'identità personale del minore nonché al suo sviluppo psico-fisico.
Certamente, nel fare la suddetta valutazione di opportunità, il giudice non può astenersi dal verificare la capacità del genitore istante di svolgere pienamente il ruolo che egli richiede di ricoprire, quindi la capacità di garantire il diritto al mantenimento, all'educazione, all'istruzione e all'assistenza morale del figlio, così come richiesto non solo a livello primario dall'art. 315-bis c.c. ma anche a livello costituzionale dall'art. 30 della Costituzione.
Nel caso di specie, il in un primo momento si dichiarava convinto di voler riallacciare i Parte_1 rapporti con il figlio grande, nonché di iniziare a costruirli con il piccolo, da lui mai conosciuto. Difatti, come riportato anche nella prima relazione dei Servizi sociali, datata 31/08/2021, il tornato Parte_1 in Italia, si preoccupava di trovare al più presto un'occupazione lavorativa al fine di potersi permettere il regolare mantenimento dei figli che aveva pure ripreso spontaneamente a frequentare. Non solo, la coppia dichiarava ai Servizi di essere pronti a ricostruire la propria relazione sentimentale e, vista l'armonia che sembrava essere tornata tra di loro, l'intervento dei Servizi e l'avvio dello Spazio Neutro appariva inutile.
Tuttavia, l'intesa che sembrava essere tornata tra i coniugi si rompeva pochi mesi dopo a causa del ripresentarsi di comportamenti e abitudini del che la disapprovava, quali Parte_1 CP_1
l'abuso di alcool o di gioco, come dalla stessa comunicato ai Servizi delegati. Nonostante questi problemi, tuttavia, il ontinuava inizialmente a vedere i bambini, i quali sembravano gradire la relazione Parte_1 con il padre (cfr. Relazione S.S. del 14/01/2022). Pertanto, avuto riguardo al benessere dei figli, entrambi i genitori erano, all'epoca, d'accordo nel procedere al riconoscimento spontaneo dei minori innanzi all'Ufficiale di Stato civile. Ai fini di detto riconoscimento, documento imprescindibile era l'attestazione di capacità del Parte_1 ai sensi del vigente ordinamento del proprio paese (Tunisia), documento che doveva essere ritirato di persona presso il consolato tunisino con sede a Napoli. Tuttavia, il appariva poco Parte_1 collaborativo e disinteressato in quanto dal mese di aprile al mese di maggio non si recava presso il consolato di Napoli per l'adempimento prodromico al riconoscimento (cfr. udienza del 12/04/2022, del 28/06/2022, del 03/11/2022, del 23/05/2023).
2 Parimenti, l'Ufficio dello stato civile del Comune di Monteroni di Lecce, con comunicazione del
01/09/2023, rilevava che innanzi ad esso non risultava ancora avviato alcun procedimento di Per_ riconoscimento di filiazione dopo la nascita dei minori . Per_1
Vista la continua forte conflittualità della coppia, era necessario, nei mesi successivi, un nuovo intervento dei Servizi per verificare la persistenza dell'interesse del al riconoscimento dei figli, il quale Parte_1 confermava le sue intenzioni e sosteneva che le richieste della relative al mantenimento erano CP_1 esagerate in quanto lui non aveva la stabilità lavorativa, abitativa ed economica sufficiente per soddisfarle.
L'atteggiamento del padre appariva disinteressato, anche nei suoi rapporti con i figli, in quanto pur avendo la possibilità di chiamarli sulla rete telefonica fissa in casa, installata dalla proprio a tal fine, CP_1 non riteneva necessario fare chiamate giornaliere o, addirittura, settimanali (cfr. relazione S.S. del
25/09/2023).
A tutto ciò si aggiungeva il successivo comportamento serbato dal el corso del giudizio. Parte_1
Infatti, constatata la difficoltà delle parti a provvedere al riconoscimento dei minori davanti all'Ufficiale di
Stato civile, veniva disposta una CTU per accertare il rapporto di paternità tra il ricorrente e i minori.
Il na prima volta, ossia in data 08/01, chiedeva un rinvio per impossibilità a partecipare alle Parte_1 operazioni peritali e la richiesta veniva accolta. Tuttavia, disertava anche il successivo appuntamento, al quale si recavano esclusivamente la resistente e i figli senza addurre alcuna giustificazione.
In ultimo, a partire dal mese di luglio 2023 il on si preoccupava di vedere i figli e da agosto Parte_1
2023 sospendeva il contributo di mantenimento, salvo ricominciare in prossimità dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Riassumendo, il nel corso di questo giudizio, confermava un comportamento altalenante Parte_1 davanti alle incombenze che di volta in volta gli venivano presentate per procedere alla ricostruzione di un rapporto con la prole e ad ottenere il riconoscimento richiesto. Difatti, ingiustificatamente, non si preoccupava di procurarsi il documento necessario ai fini del riconoscimento di paternità, disertava le operazioni peritali, interrompeva i rapporti con i figli e non provvedeva a contribuire correttamente al loro mantenimento.
È orientamento ormai unanime della giurisprudenza quello per cui il riconoscimento del figlio minore già riconosciuto, in caso di mancato consenso dell'altro genitore, può essere escluso solo in presenza di un grave pregiudizio per il suo sviluppo psico-fisico, pregiudizio che sarebbe superiore al disagio psicologico derivante dalla mancanza di uno dei genitori (cfr. Cass. civ. n. 7762/2017). Pertanto, il giudice, nella sua valutazione, deve accertare se ci sia il rischio di un danno grave per il minore che derivi dall'acquisto dello status genitoriale che si riveli superiore al disagio psicologico conseguente alla mancata conoscenza o frequentazione di uno dei genitore (cfr. Cass. civ. n. 24718/2021).
Seppure, il riconoscimento del figlio non può essere escluso in ragione della sola condotta morale discutibile del genitore, tuttavia non si può non tenere conto del percorso di vita del genitore richiedente e dell'accertamento di gravi carenze come figura genitoriale, certamente compromettenti dello sviluppo psico-fisico del minore derivante dal riconoscimento. Come specificato espressamente anche dalle Sezioni
Unite l'interesse del minore ad una crescita armoniosa e serena necessita di un bilanciamento tra interesse alla stabilità dei rapporti familiari e verità biologica, bilanciamento che non può risultare da una valutazione astratta ed esige una verifica in concreto dell'interesse del minore nelle questioni che lo riguardano.
Secondo la Corte, il prioritario interesse del minore va in ogni caso contemperato con il diritto del genitore che può essere sacrificato soltanto in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore: a tale valutazione globale, da effettuarsi sulla base delle concrete emergenze di ogni singola vicenda processuale, non si sottrae il vaglio della personalità del richiedente, nella misura in cui rifluisce con l'esigenza di uno sviluppo equilibrato del figlio (Cass., ord. n. 18600/2021).
Nel caso di specie, la personalità del padre emersa in giudizio, unitamente ai comportamenti assunti nei riguardi dei figli, i quali, inizialmente illusi della possibile ripresa dei rapporti con la figura paterna, hanno
3 subito un secondo e difficile abbandono, porta a ritenere di pregiudizio per i minori la presenza del padre nella loro vita.
Da quanto detto deriva il rigetto della domanda di relativa al riconoscimento dei figli Parte_1 Per_
. Per_1
La soccombenza di parte ricorrente comporta la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite in favore dell'RA (in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di Controparte_1 liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente decidendo in ordine alla domanda proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda di Parte_2
Condanna al pagamento in favore dell'RA, in ragione dell'ammissione della Parte_2
al patrocinio a spese dello Stato, delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compensi, CP_1 oltre spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 27/03/2025
Il Giudice La Presidente
Agnese DI BATTISTA Cinzia MONDATORE
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