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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9721 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N.18491/2023 R.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del 24/10/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n18491/2023RG..Cont.
tra cod. fisc. con sede alla Via Panoramica n. 36 in Parte_1 P.IVA_1
CO (Na) gestore della “Libreria Borbone” ubicata al civico 39 di Via IV Novembre in
CO (Na) in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. nato CP_1
ad CO (Na) il 26.04.1958 cod. fisc. e residente in [...]
Novembre n. 25, elett.te dom.ta in Napoli alla Via Gesù e Maria n. 13, presso lo Studio dell'Avv.
IN ON, nato a [...] il [...], (cod. fisc. ,come da C.F._2
procura in atti ATTRICE
e
CONDOMINIO VIA IV NOVEMBRE N. 25 CO (Na)(C.F. , in persona P.IVA_2
dell'amministratore pro tempore con sede legale in Napoli alla Controparte_2
via P. Castellino n. 1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. CP_3
elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I n. 237, presso lo studio del suo procuratore e difensore avv. Mauro Supino –P.e.c.: C.F. Email_1
-dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata C.F._3
CONVENUTO oggetto: risarcimento danni conclusioni per le parti: come da atti introduttivi e successivi verbali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c..
L'attrice, la , ha adito il giudice deducendo di gestire la “Libreria Parte_1
Borbone” ubicata al civico 39 del Condominio di Via IV Novembre n. 25 in CO;
che a causa di precipitazioni atmosferiche del mese di settembre 2022, si sono verificate infiltrazioni dal
Condominio di Via IV Novembre n. 25 in CO , a sua volta oggetto di lavori di manutenzione alla facciata, nella vetrina della “Libreria Borbone”, negozio gestito dalla società Parte_1
che in seguito ad un sopralluogo tecnico congiunto, con la ditta e con l'Amministratore p.t. del
[...]
condominio, è stata appurata la riconducibilità dell'infiltrazione agli impianti comuni a servizio della verticale del fabbricato;
che, accertata la riconducibilità dei danni provocati alla società attrice al danneggiamento e/o malfunzionamento di una pluviale, l'amministratore pro tempore del condominio convenuto incaricava la medesima ditta appaltatrice dei lavori in esecuzione alla facciata del palazzo, al fine di riparare la rottura della pluviale;
che residua l'obbligo in capo al condominio di ripristinare i locali attorei e risarcire i danni ai testi danneggiati e non più vendibili ed alla vetrina in legno fronte strada da sostituire in toto;
ciò premesso in questa sede la società chiede la condanna del condominio in CO alla Via IV Novembre n. 25 al pagamento della somma di euro 21.511,60 oltre IVA necessaria per il rimborso del costo dei libri danneggiati e per la sostituzione della libreria in legno del negozio, oltre rivalutazione monetaria secondo indici
ISTAT ed interessi al tasso legale a partire dalla data del verbale negativo che ha chiuso la procedura di mediazione, oltre alla condanna al risarcimento per i danni indiretti, non patrimoniali, patiti da parte attrice da calcolarsi secondo equità; nel corso del processo si è costituito il condominio eccependo l'improcedibilità della domanda nonché la sua infondatezza e chiedendo la chiamata in causa, non autorizzata al fine di non rallentare il processo, della ditta appaltatrice quindi, depositata documentazione, sentite le parti presenti, è stata espletata CTU del
22/5/2025 a firma dell'arch. . Persona_1
Va preliminarmente rilevato che la domanda attorea è sufficientemente determinate sia con riferimento alla causa petendi che al petitum formale e sostanziale e che la condizione di procedibilità è stata soddisfatta con l'invito alla negoziazione conclusasi con esito negativo il
27/2/2024 come da copia del verbale di incontro in atti .
Quanto alla titolarità attiva intesa come gestione da parte della società istante, dell'immobile di terzi ubicato al civico 39 del Condominio di Via IV Novembre n. 25 in CO ed adibito a libreria nel
2022, la stessa non è contestata anzi tacitamente riconosciuta dal condominio nell'atto costitutivo
(cfr in tema sent Cass S.U. n.2951/2016) e comprovata indiziariamente dalla visura camerale della società ( cfr pag 8, sedi secondarie ed unità locali); nel merito, in base alla prospettazione attorea, si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c. che prevede la responsabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (proprio in tema cfr sent Cass n.16422/2011); nella fattispecie in esame oggetto della presente decisione è solo la domanda risarcitoria relativa ai dedotti danni lamentati nell'immobile utilizzato dall'attrice per la propria attività di libreria ed avente ad oggetto esclusivamente i beni mobili , libri di testo non più utilizzabili, e vetrina in legno fronte strada .
Sul punto va considerato che è pacifico tra le parti che la causa dei danni subiti dalla società nel locale gestito sono riconducibili ad una rottura della pluviale condominiale ad opera della
[...]
la quale, appaltatrice di alcuni lavori di ristrutturazione, aveva praticato Controparte_4
dei fori nella parete perimetrale del fabbricato necessari all'inserimento dei tasselli per ancorare il ponteggio ( cfr atti costitutivi di entrambe le parti e dichiarazioni del procuratore del condominio all'udienza del 24/5/2025 nonché dichiarazioni di , legale rappresentate della società CP_1
Pa attorea il 24/5/2024: “ Sono il legale rappresentate della da tre anni e sono parrucchiere Si occupa di tutto mio genero e non vado sui luoghi molto spesso, So che la Parte_2
pluviale è stata riparata non so quando e nel frattempo si sono verificati vari danni accertati anche dall'amministratore La somma di €2.500,00 non è congrua poiché si sono rovinati i libri nella libreria, la cornice in ciliegio della vetrina. La società è conduttrice da circa 3 anni da quando si è costituita;
prima era conduttore mio genero titolare individuale della libreria. Il danno maggiore è stato alla vetrata di legno di ciliegio che non è stata installata dai proprietari atteso che il locale era in cattive condizioni ed adibito a negozio di biancheria intima Tutto i locale di circa mq 40 è stato rifatto a spese della società attrice L'allegato 5 delle seconde memorie comprende le foto della vetrina in legno da riparare. Si potrebbe conciliare per €15.000,00 per i danni"); quanto, ancora alla titolarità passiva del passiva del condominio, la stessa sussiste a prescindere dalla eventuale solidale responsabilità della ditta appaltatrice poiché, come emerge dall'esame del contratto di appalto in atti, del luglio 2021, il condominio committente era provvisto di un Direttore dei lavori la cui funzione è proprio quella di controllare e dirigere il lavoro della ditta appaltatrice di tal che trova applicazione il principio espresso dalla S.C. con l'ordinanza n. 16609/2021 e sentenza n 41435/2021: “Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato, non viene meno per il committente detentore dell'immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza”.
In ordine al quantum, premesso che i capi di prova attorei non sono stati ammessi in quanto articolati in modo del tutto generico ( con particolare riferimento ai libri di testo), occorre partire dalla perizia redatta dal C.T.U. nel corso del giudizio;
infatti il perito, esaminati i luoghi ed gli atti, in particolare la C.T.P. attorea in cui sono riprodotti i beni danneggiati a causa ed in conseguenza delle infiltrazioni provenienti dalla colonna pluviale, ha appurato ( pag 12 e ss ) che: “Una volta visionati i luoghi anche con l'assistenza di un ebanista lo scrivente può evidenziare che i danni presenti su detta vetrina in legno di ciliegio sono ascrivibili solo alle due mensole in legno poste in senso orizzontale adiacente al pannello pantografato. Infatti sulla prima mensola (adiacente alla parte basamentale) si notano le anomalie dovute alle infiltrazioni lamentate da parte attrice, infatti oltre a notare che la parte di impiallacciatura della mensola in alcuni punti non è più presente, si nota anche che in alcuni punti ed in particolare in adiacenza del muro vi sono segni di alterazione cromatica infatti la mensola non ha più il colore originario. Mentre il degrado presente sulla parte esterna adiacente al bordino con mezzo toro non è dovuto alle infiltrazioni che si sono avute ma come precisato, sono dovute all'usura del tempo e all'apertura e chiusura delle ante in vetro. Sul pannello pantografato si nota che in alcune zone vi è una bollatura della pittura sulla parte bassa del pannello e in alcuni punti del lato superiore e dopo il secondo accesso tale strato di pittura risultava anche distaccatosi, per un breve tratto. Sulla mensola laterale adiacente all'ornia di marmo non sono presenti segni di infiltrazioni. Mentre sulla mensola con i fori, così come anticipato nel paragrafo precedente sono stati smontati alcuni faretti verificando che attorno a due faretti (quelli adiacenti alla zona di rottura della pluviale) ci fosse una colorazione differente e in alcuni tratti l'impiallacciatura era assente rispetto a quella della restante mensola. Oggi per poter calcolare i danni così come stabilito dall'Ill.mo Giudice, bisogna rimuovere parte del battiscopa, smontare le varie ante in vetro (delle quattro vetrine), smontare le mensole in vetro e le guide addossate al pannello pantografato, smontare i faretti presenti sulla mensola, smontare la parte di vetrina in legno dove è presente la mensola danneggiata e smontare anche la mensola con i fori.
Una volta smontata questa parte di vetrina in legno (lato basamentale e mensola superiore con fori) si dovrà portarla in falegnameria al fine di poter sostituire le due mensole in ciliegio, una volta terminata tale lavorazione tali elementi saranno rimontati. Mentre per il pannello pantografato, si potrà scartavetrare in loco le parti danneggiate, stuccarle e tinteggiarle nuovamente. Al fine di non avere una diversa colorazione tra i pannelli presenti pantografati delle tre vetrine essi saranno tinteggiati nuovamente. Stessa cosa dicasi per la restante vetrina in legno
(lato esterno) che non ha subito danni da infiltrazioni. Infatti sul posto si potrà scartavetrare e tinteggiare la restante struttura in legno al fine di avere un unico colore con le nuove mensole realizzate. Al fine di poter smontare e/o rimontare la vetrina oggetto di tali infiltrazioni e poterla poi portare in falegnameria, lo scrivente considererà anche l'assistenza di un muratore e di un elettricista che insieme all'ebanista potranno effettuare tali fasi lavorative. Va precisato che le infiltrazioni in detta vetrina non hanno cagionato nessun danno alle ante e/o mensole in vetro. Per quanto riguarda i libri, negli atti di causa sono presenti alcune liste di libri che la parte attrice sostiene siano stati danneggiati e pertanto ne quantifica il danno in circa 2.511,60 € che lo scrivente non è in grado di quantizzare. Al fine di poter quantizzare l'importo per i danni che la vetrina in legno ha subito, lo scrivente ha richiesto all'ebanista un preventivo che si allega. Inoltre lo scrivente ha effettuato un computo metrico comprensivo anche del preventivo dell'ebanista, al fine di poter quantizzare l'importo totale dei danni a detta vetrina. Da tale computo è emerso un importo di € 4.732,10 oltre IVA”. Non solo, ma il perito , ha ampiamente e compiutamente risposto, alle pag 15 e ss, alle note ed osservazioni delle parti precisando che “lo scrivente ritiene opportuno ricordare all'Avv. ON che, come risulta dalle foto allegate alla perizia dell'Arch. – qui riportate per una più Per_2
chiara comprensione dei fatti – lo stillicidio causato dalla rottura del tubo della pluviale condominiale si è verificato nello spazio intercluso tra le vetrine in vetro e il pannello pantografato. È evidente che l'acqua, cadendo sulla mensola forata, si sia infiltrata in detti fori, precipitando per gravità sulle mensole in vetro sottostanti, fino a raggiungere la mensola in legno, generando i danni riscontrati su quest'ultima. Non appare comprensibile la ricostruzione proposta dall'Avv. ON, secondo cui l'acqua avrebbe impregnato il retro del pannello pantografato, determinandone poi le bollature sulla parte lato strada. Se tale ipotesi fosse plausibile, l'Avv.
ON dovrebbe anche spiegare in che modo le mensole in vetro – e soprattutto i libri in esse contenuti – si sarebbero bagnati, causando i danni lamentati. La conclusione dello scrivente circa la natura del pannello in PVC deriva dal sopralluogo effettuato durante il secondo accesso, in occasione del quale è stato riscontrato un distacco della pittura (come mostrano le foto allegate).
In tale punto è stata effettuata una prova a percussione: colpendo con le nocche il pannello, è stato percepito un suono “vuoto”, tipico del materiale plastico. Inoltre, nella zona priva di pittura, non è visibile alcuna venatura tipica del legno, che ne dovrebbe caratterizzare l'essenza. Un ulteriore elemento da considerare è che, esaminando sia le foto allegate alla perizia dell'Arch. sia i Per_2
rilievi effettuati dallo scrivente, si osserva che i danni da infiltrazione sono presenti esclusivamente sulla mensola in legno e non sul pannello pantografato. Le alterazioni cromatiche, il distacco dell'impiallacciatura, ecc. si manifestano solo sulla mensola in legno. Sul pannello pantografato si riscontrano, invece, solo alcuni fenomeni di bollatura della pittura, localizzati nella parte bassa della vetrina e comunque non a diretto contatto con la mensola in legno. Infine, qualora il pannello pantografato fosse – come sostenuto dall'Avv. ON – effettivamente in legno, ci si aspetterebbe, oltre ai fenomeni già descritti, anche un rigonfiamento o un aumento di spessore, specialmente nella parte bassa, in adiacenza con la mensola in legno, in quanto l'acqua, accumulatasi sulla mensola, vi sarebbe rimasta a lungo a contatto. Tuttavia, come mostrato nelle foto allegate alla bozza, lo scrivente ha verificato la planarità del pannello mediante l'utilizzo di una livella, senza riscontrare in alcun punto un aumento dello spessore originario dovuto a infiltrazioni. Pertanto, lo scrivente conferma integralmente quanto già riportato nella propria bozza inviata alle parti”.
In definitiva l'unica somma risarcitoria che va riconosciuta a carico del condominio convenuto è pari ad € 4.732,10 oltre IVA ed interessi legali dall'1/1/2023 al saldo (a titolo di interessi compensativi cfr sent Cass n. 25571/2011, n. 3931/2010, ord Cass n. 7267/2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”).
Nessun'altra voce di danno, anche di natura non patrimoniale, è stata avanzata dagli attori.
Le spese di C.T.U. liquidate in decreto , seguono la soccombenza.
Anche le altre spese di lite attoree seguono la soccombenza, vanno poste a carico del
[...]
e sono liquidate in base al DM55/2014 sulla base della Controparte_5
somma effettivamente riconosciuta ( scaglione fino ad € 5.200,00) valore medio, con attribuzione in favore dell'avv.to IN ON.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
Accoglie le domande attoree e per l'effetto condanna il condominio di Via IV Novembre n. 25 in
CO a pagare all'attrice € 4.732,10 oltre IVA ed interessi legali dall'1/1/2023 al saldo .
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese della C.T.U. come liquidate in decreto. Condanna il condominio di Via IV Novembre n. 25 in CO alla rifusione delle spese di lite attoree che liquida in € 2.550,00 per compenso ed € 270,00 per spese oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to IN
ON.
Napoli 28/10/2025 Il Giudice
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del 24/10/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n18491/2023RG..Cont.
tra cod. fisc. con sede alla Via Panoramica n. 36 in Parte_1 P.IVA_1
CO (Na) gestore della “Libreria Borbone” ubicata al civico 39 di Via IV Novembre in
CO (Na) in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. nato CP_1
ad CO (Na) il 26.04.1958 cod. fisc. e residente in [...]
Novembre n. 25, elett.te dom.ta in Napoli alla Via Gesù e Maria n. 13, presso lo Studio dell'Avv.
IN ON, nato a [...] il [...], (cod. fisc. ,come da C.F._2
procura in atti ATTRICE
e
CONDOMINIO VIA IV NOVEMBRE N. 25 CO (Na)(C.F. , in persona P.IVA_2
dell'amministratore pro tempore con sede legale in Napoli alla Controparte_2
via P. Castellino n. 1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. CP_3
elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I n. 237, presso lo studio del suo procuratore e difensore avv. Mauro Supino –P.e.c.: C.F. Email_1
-dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata C.F._3
CONVENUTO oggetto: risarcimento danni conclusioni per le parti: come da atti introduttivi e successivi verbali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c..
L'attrice, la , ha adito il giudice deducendo di gestire la “Libreria Parte_1
Borbone” ubicata al civico 39 del Condominio di Via IV Novembre n. 25 in CO;
che a causa di precipitazioni atmosferiche del mese di settembre 2022, si sono verificate infiltrazioni dal
Condominio di Via IV Novembre n. 25 in CO , a sua volta oggetto di lavori di manutenzione alla facciata, nella vetrina della “Libreria Borbone”, negozio gestito dalla società Parte_1
che in seguito ad un sopralluogo tecnico congiunto, con la ditta e con l'Amministratore p.t. del
[...]
condominio, è stata appurata la riconducibilità dell'infiltrazione agli impianti comuni a servizio della verticale del fabbricato;
che, accertata la riconducibilità dei danni provocati alla società attrice al danneggiamento e/o malfunzionamento di una pluviale, l'amministratore pro tempore del condominio convenuto incaricava la medesima ditta appaltatrice dei lavori in esecuzione alla facciata del palazzo, al fine di riparare la rottura della pluviale;
che residua l'obbligo in capo al condominio di ripristinare i locali attorei e risarcire i danni ai testi danneggiati e non più vendibili ed alla vetrina in legno fronte strada da sostituire in toto;
ciò premesso in questa sede la società chiede la condanna del condominio in CO alla Via IV Novembre n. 25 al pagamento della somma di euro 21.511,60 oltre IVA necessaria per il rimborso del costo dei libri danneggiati e per la sostituzione della libreria in legno del negozio, oltre rivalutazione monetaria secondo indici
ISTAT ed interessi al tasso legale a partire dalla data del verbale negativo che ha chiuso la procedura di mediazione, oltre alla condanna al risarcimento per i danni indiretti, non patrimoniali, patiti da parte attrice da calcolarsi secondo equità; nel corso del processo si è costituito il condominio eccependo l'improcedibilità della domanda nonché la sua infondatezza e chiedendo la chiamata in causa, non autorizzata al fine di non rallentare il processo, della ditta appaltatrice quindi, depositata documentazione, sentite le parti presenti, è stata espletata CTU del
22/5/2025 a firma dell'arch. . Persona_1
Va preliminarmente rilevato che la domanda attorea è sufficientemente determinate sia con riferimento alla causa petendi che al petitum formale e sostanziale e che la condizione di procedibilità è stata soddisfatta con l'invito alla negoziazione conclusasi con esito negativo il
27/2/2024 come da copia del verbale di incontro in atti .
Quanto alla titolarità attiva intesa come gestione da parte della società istante, dell'immobile di terzi ubicato al civico 39 del Condominio di Via IV Novembre n. 25 in CO ed adibito a libreria nel
2022, la stessa non è contestata anzi tacitamente riconosciuta dal condominio nell'atto costitutivo
(cfr in tema sent Cass S.U. n.2951/2016) e comprovata indiziariamente dalla visura camerale della società ( cfr pag 8, sedi secondarie ed unità locali); nel merito, in base alla prospettazione attorea, si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c. che prevede la responsabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (proprio in tema cfr sent Cass n.16422/2011); nella fattispecie in esame oggetto della presente decisione è solo la domanda risarcitoria relativa ai dedotti danni lamentati nell'immobile utilizzato dall'attrice per la propria attività di libreria ed avente ad oggetto esclusivamente i beni mobili , libri di testo non più utilizzabili, e vetrina in legno fronte strada .
Sul punto va considerato che è pacifico tra le parti che la causa dei danni subiti dalla società nel locale gestito sono riconducibili ad una rottura della pluviale condominiale ad opera della
[...]
la quale, appaltatrice di alcuni lavori di ristrutturazione, aveva praticato Controparte_4
dei fori nella parete perimetrale del fabbricato necessari all'inserimento dei tasselli per ancorare il ponteggio ( cfr atti costitutivi di entrambe le parti e dichiarazioni del procuratore del condominio all'udienza del 24/5/2025 nonché dichiarazioni di , legale rappresentate della società CP_1
Pa attorea il 24/5/2024: “ Sono il legale rappresentate della da tre anni e sono parrucchiere Si occupa di tutto mio genero e non vado sui luoghi molto spesso, So che la Parte_2
pluviale è stata riparata non so quando e nel frattempo si sono verificati vari danni accertati anche dall'amministratore La somma di €2.500,00 non è congrua poiché si sono rovinati i libri nella libreria, la cornice in ciliegio della vetrina. La società è conduttrice da circa 3 anni da quando si è costituita;
prima era conduttore mio genero titolare individuale della libreria. Il danno maggiore è stato alla vetrata di legno di ciliegio che non è stata installata dai proprietari atteso che il locale era in cattive condizioni ed adibito a negozio di biancheria intima Tutto i locale di circa mq 40 è stato rifatto a spese della società attrice L'allegato 5 delle seconde memorie comprende le foto della vetrina in legno da riparare. Si potrebbe conciliare per €15.000,00 per i danni"); quanto, ancora alla titolarità passiva del passiva del condominio, la stessa sussiste a prescindere dalla eventuale solidale responsabilità della ditta appaltatrice poiché, come emerge dall'esame del contratto di appalto in atti, del luglio 2021, il condominio committente era provvisto di un Direttore dei lavori la cui funzione è proprio quella di controllare e dirigere il lavoro della ditta appaltatrice di tal che trova applicazione il principio espresso dalla S.C. con l'ordinanza n. 16609/2021 e sentenza n 41435/2021: “Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato, non viene meno per il committente detentore dell'immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza”.
In ordine al quantum, premesso che i capi di prova attorei non sono stati ammessi in quanto articolati in modo del tutto generico ( con particolare riferimento ai libri di testo), occorre partire dalla perizia redatta dal C.T.U. nel corso del giudizio;
infatti il perito, esaminati i luoghi ed gli atti, in particolare la C.T.P. attorea in cui sono riprodotti i beni danneggiati a causa ed in conseguenza delle infiltrazioni provenienti dalla colonna pluviale, ha appurato ( pag 12 e ss ) che: “Una volta visionati i luoghi anche con l'assistenza di un ebanista lo scrivente può evidenziare che i danni presenti su detta vetrina in legno di ciliegio sono ascrivibili solo alle due mensole in legno poste in senso orizzontale adiacente al pannello pantografato. Infatti sulla prima mensola (adiacente alla parte basamentale) si notano le anomalie dovute alle infiltrazioni lamentate da parte attrice, infatti oltre a notare che la parte di impiallacciatura della mensola in alcuni punti non è più presente, si nota anche che in alcuni punti ed in particolare in adiacenza del muro vi sono segni di alterazione cromatica infatti la mensola non ha più il colore originario. Mentre il degrado presente sulla parte esterna adiacente al bordino con mezzo toro non è dovuto alle infiltrazioni che si sono avute ma come precisato, sono dovute all'usura del tempo e all'apertura e chiusura delle ante in vetro. Sul pannello pantografato si nota che in alcune zone vi è una bollatura della pittura sulla parte bassa del pannello e in alcuni punti del lato superiore e dopo il secondo accesso tale strato di pittura risultava anche distaccatosi, per un breve tratto. Sulla mensola laterale adiacente all'ornia di marmo non sono presenti segni di infiltrazioni. Mentre sulla mensola con i fori, così come anticipato nel paragrafo precedente sono stati smontati alcuni faretti verificando che attorno a due faretti (quelli adiacenti alla zona di rottura della pluviale) ci fosse una colorazione differente e in alcuni tratti l'impiallacciatura era assente rispetto a quella della restante mensola. Oggi per poter calcolare i danni così come stabilito dall'Ill.mo Giudice, bisogna rimuovere parte del battiscopa, smontare le varie ante in vetro (delle quattro vetrine), smontare le mensole in vetro e le guide addossate al pannello pantografato, smontare i faretti presenti sulla mensola, smontare la parte di vetrina in legno dove è presente la mensola danneggiata e smontare anche la mensola con i fori.
Una volta smontata questa parte di vetrina in legno (lato basamentale e mensola superiore con fori) si dovrà portarla in falegnameria al fine di poter sostituire le due mensole in ciliegio, una volta terminata tale lavorazione tali elementi saranno rimontati. Mentre per il pannello pantografato, si potrà scartavetrare in loco le parti danneggiate, stuccarle e tinteggiarle nuovamente. Al fine di non avere una diversa colorazione tra i pannelli presenti pantografati delle tre vetrine essi saranno tinteggiati nuovamente. Stessa cosa dicasi per la restante vetrina in legno
(lato esterno) che non ha subito danni da infiltrazioni. Infatti sul posto si potrà scartavetrare e tinteggiare la restante struttura in legno al fine di avere un unico colore con le nuove mensole realizzate. Al fine di poter smontare e/o rimontare la vetrina oggetto di tali infiltrazioni e poterla poi portare in falegnameria, lo scrivente considererà anche l'assistenza di un muratore e di un elettricista che insieme all'ebanista potranno effettuare tali fasi lavorative. Va precisato che le infiltrazioni in detta vetrina non hanno cagionato nessun danno alle ante e/o mensole in vetro. Per quanto riguarda i libri, negli atti di causa sono presenti alcune liste di libri che la parte attrice sostiene siano stati danneggiati e pertanto ne quantifica il danno in circa 2.511,60 € che lo scrivente non è in grado di quantizzare. Al fine di poter quantizzare l'importo per i danni che la vetrina in legno ha subito, lo scrivente ha richiesto all'ebanista un preventivo che si allega. Inoltre lo scrivente ha effettuato un computo metrico comprensivo anche del preventivo dell'ebanista, al fine di poter quantizzare l'importo totale dei danni a detta vetrina. Da tale computo è emerso un importo di € 4.732,10 oltre IVA”. Non solo, ma il perito , ha ampiamente e compiutamente risposto, alle pag 15 e ss, alle note ed osservazioni delle parti precisando che “lo scrivente ritiene opportuno ricordare all'Avv. ON che, come risulta dalle foto allegate alla perizia dell'Arch. – qui riportate per una più Per_2
chiara comprensione dei fatti – lo stillicidio causato dalla rottura del tubo della pluviale condominiale si è verificato nello spazio intercluso tra le vetrine in vetro e il pannello pantografato. È evidente che l'acqua, cadendo sulla mensola forata, si sia infiltrata in detti fori, precipitando per gravità sulle mensole in vetro sottostanti, fino a raggiungere la mensola in legno, generando i danni riscontrati su quest'ultima. Non appare comprensibile la ricostruzione proposta dall'Avv. ON, secondo cui l'acqua avrebbe impregnato il retro del pannello pantografato, determinandone poi le bollature sulla parte lato strada. Se tale ipotesi fosse plausibile, l'Avv.
ON dovrebbe anche spiegare in che modo le mensole in vetro – e soprattutto i libri in esse contenuti – si sarebbero bagnati, causando i danni lamentati. La conclusione dello scrivente circa la natura del pannello in PVC deriva dal sopralluogo effettuato durante il secondo accesso, in occasione del quale è stato riscontrato un distacco della pittura (come mostrano le foto allegate).
In tale punto è stata effettuata una prova a percussione: colpendo con le nocche il pannello, è stato percepito un suono “vuoto”, tipico del materiale plastico. Inoltre, nella zona priva di pittura, non è visibile alcuna venatura tipica del legno, che ne dovrebbe caratterizzare l'essenza. Un ulteriore elemento da considerare è che, esaminando sia le foto allegate alla perizia dell'Arch. sia i Per_2
rilievi effettuati dallo scrivente, si osserva che i danni da infiltrazione sono presenti esclusivamente sulla mensola in legno e non sul pannello pantografato. Le alterazioni cromatiche, il distacco dell'impiallacciatura, ecc. si manifestano solo sulla mensola in legno. Sul pannello pantografato si riscontrano, invece, solo alcuni fenomeni di bollatura della pittura, localizzati nella parte bassa della vetrina e comunque non a diretto contatto con la mensola in legno. Infine, qualora il pannello pantografato fosse – come sostenuto dall'Avv. ON – effettivamente in legno, ci si aspetterebbe, oltre ai fenomeni già descritti, anche un rigonfiamento o un aumento di spessore, specialmente nella parte bassa, in adiacenza con la mensola in legno, in quanto l'acqua, accumulatasi sulla mensola, vi sarebbe rimasta a lungo a contatto. Tuttavia, come mostrato nelle foto allegate alla bozza, lo scrivente ha verificato la planarità del pannello mediante l'utilizzo di una livella, senza riscontrare in alcun punto un aumento dello spessore originario dovuto a infiltrazioni. Pertanto, lo scrivente conferma integralmente quanto già riportato nella propria bozza inviata alle parti”.
In definitiva l'unica somma risarcitoria che va riconosciuta a carico del condominio convenuto è pari ad € 4.732,10 oltre IVA ed interessi legali dall'1/1/2023 al saldo (a titolo di interessi compensativi cfr sent Cass n. 25571/2011, n. 3931/2010, ord Cass n. 7267/2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”).
Nessun'altra voce di danno, anche di natura non patrimoniale, è stata avanzata dagli attori.
Le spese di C.T.U. liquidate in decreto , seguono la soccombenza.
Anche le altre spese di lite attoree seguono la soccombenza, vanno poste a carico del
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e sono liquidate in base al DM55/2014 sulla base della Controparte_5
somma effettivamente riconosciuta ( scaglione fino ad € 5.200,00) valore medio, con attribuzione in favore dell'avv.to IN ON.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
Accoglie le domande attoree e per l'effetto condanna il condominio di Via IV Novembre n. 25 in
CO a pagare all'attrice € 4.732,10 oltre IVA ed interessi legali dall'1/1/2023 al saldo .
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese della C.T.U. come liquidate in decreto. Condanna il condominio di Via IV Novembre n. 25 in CO alla rifusione delle spese di lite attoree che liquida in € 2.550,00 per compenso ed € 270,00 per spese oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to IN
ON.
Napoli 28/10/2025 Il Giudice