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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1290/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO IL, EL
NOLA CATIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3666/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17064/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 28/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2019 PROT. N. 342184 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato il 15-5-25 l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli proponeva appello avverso la sentenza n. 17064/08/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, depositata il 28/11/2024, non notificata, con la quale era stato accolto il ricorso promosso da Resistente_1 avverso il diniego dell'istanza di rimborso, presentata in data 21 dicembre 2023, delle imposte versate a titolo di IRAP relativamente all'anno 2019, notificato in data 13/02/2024; il ricorrente aveva eccepito la legittimità del rimborso richiesto per l'assoluta carenza del presupposto impositivo data l'assenza del requisito organizzativo nell'attività di avvocato dallo stesso esercitata con i mezzi meramente essenziali al suo svolgimento.
La Corte di primo grado, sul presupposto che l'attività professionale svolta dal ricorrente non conducesse a riscontrare l''esistenza di un'organizzazione autonoma, in grado di amplificare i compensi della sua attività, rispetto all'opera individuale svolta con le proprie conoscenze e con beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile, richiamato anche un precedente relativo all'annualità 2016, aveva dichiarato l'illegittimità del diniego ad accolto il ricorso, con compensazione delle spese.
L'Ufficio appellante, invocata l'applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità, rilevava che il contribuente nell'annualità in questione si era avvalso, oltre che di lavoro dipendente e di collaborazione di terzi in misura contenuta, dell'utilizzo di beni strumentali che eccedevano in modo significativo il minimo indispensabile, indice quest'ultimo di un'attività autonomamente organizzata e come tale soggetta all'imposta in questione;
chiedeva pertanto il rigetto del ricorso di primo grado previa riforma dell'impugnata sentenza.
L'appellato non si costituiva in giudizio.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della camera di consiglio, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, a norma del combinato disposto del D. Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è escluso dall'applicazione dell'IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata;
e il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui ( tra le tante cfr. Cass. nn. 3673,3676,3678,3680 e 5011 del 2007; n. 29146/08;
n. 8265, n. 12109 e n. 14693 del 2009; n. 6068 e n. 21563 del 2010; n. 17598/11)".
Si afferma quindi con giurisprudenza che può dirsi pacifica che l'IRAP coinvolge una capacità produttiva che può non essere compiutamente autonoma (cioè derivare da strutture autosufficienti) ma deve pur sempre essere "impersonale ed aggiuntiva" rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa "esterna", cioè da "un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc..)", cosicché è "il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista... ad essere interessato dall'imposizione che colpisce l'incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale" (vedi le sentenze n. 19769 e n. 22021 del 2013).
Premesso che in tema di IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione, presupposto d'imposta, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione senza essere inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'"id quod plerumque accidit", costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, è poi onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza di tali condizioni.( Cass. n. 18749 del 2014)
In particolare è stato affermato che in base all'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, presupposto dell'imposta è la sussistenza di un'autonoma struttura organizzativa "esterna" che ricorre allorché il professionista impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, non essendo sufficiente l'assenza di limitazioni e controlli da parte di altri soggetti.( Cass. n. 18749 del 2015)
Tanto premesso, dallo Studio ISA, allegato agli atti di questo giudizio, emerge che per l'anno 2019 il valore complessivo dei beni strumentali dichiarati dal contribuente ammonti a ben € 140.675,00, a fronte di compensi derivati dall'attività professionale pari ad € 189.888,00; sebbene i compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica ammontanti ad € 8.348,00 e le spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato pari ad € 2.705,00, risultino contenute, l'importo indicato per i beni strumentali ed i compensi complessivi, che vanno ben oltre il minimo indispensabile per un normale e proficuo svolgimento dell'attività lavorativa, rendono evidente la qualità ed importanza della struttura dello studio professionale dando consistenza al requisito dell'organizzazione, essenziale per l'applicazione dell'imposta pretesa.
A fronte di tali dati, sarebbe stato onere e compito del ricorrente giustificare e chiarire la natura delle spese per beni strumentali onde smentire la loro idoneità ad attestare l'esistenza del requisito dell'organizzazione; tale prova non è stata offerta.
Nessuna rilevanza ha poi il precedente citato, relativo ad altra annualità nella quale i dati fattuali su cui si fonda il presupposto di imposta ben potevano essere differenti.
Per le suesposte considerazioni l'appello merita accoglimento con conseguente rigetto del ricorso di I grado.
La condanna alle spese del doppio grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto respinge l'originario ricorso AN l'appellato contribuente al pagamento delle spesee competenze del grado che liquida in € 500,00 per il primo grado ed in € 700,00 per il secondo, oltre spese prenotate a debito
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO IL, EL
NOLA CATIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3666/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17064/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 28/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2019 PROT. N. 342184 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato il 15-5-25 l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli proponeva appello avverso la sentenza n. 17064/08/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, depositata il 28/11/2024, non notificata, con la quale era stato accolto il ricorso promosso da Resistente_1 avverso il diniego dell'istanza di rimborso, presentata in data 21 dicembre 2023, delle imposte versate a titolo di IRAP relativamente all'anno 2019, notificato in data 13/02/2024; il ricorrente aveva eccepito la legittimità del rimborso richiesto per l'assoluta carenza del presupposto impositivo data l'assenza del requisito organizzativo nell'attività di avvocato dallo stesso esercitata con i mezzi meramente essenziali al suo svolgimento.
La Corte di primo grado, sul presupposto che l'attività professionale svolta dal ricorrente non conducesse a riscontrare l''esistenza di un'organizzazione autonoma, in grado di amplificare i compensi della sua attività, rispetto all'opera individuale svolta con le proprie conoscenze e con beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile, richiamato anche un precedente relativo all'annualità 2016, aveva dichiarato l'illegittimità del diniego ad accolto il ricorso, con compensazione delle spese.
L'Ufficio appellante, invocata l'applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità, rilevava che il contribuente nell'annualità in questione si era avvalso, oltre che di lavoro dipendente e di collaborazione di terzi in misura contenuta, dell'utilizzo di beni strumentali che eccedevano in modo significativo il minimo indispensabile, indice quest'ultimo di un'attività autonomamente organizzata e come tale soggetta all'imposta in questione;
chiedeva pertanto il rigetto del ricorso di primo grado previa riforma dell'impugnata sentenza.
L'appellato non si costituiva in giudizio.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della camera di consiglio, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, a norma del combinato disposto del D. Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è escluso dall'applicazione dell'IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata;
e il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui ( tra le tante cfr. Cass. nn. 3673,3676,3678,3680 e 5011 del 2007; n. 29146/08;
n. 8265, n. 12109 e n. 14693 del 2009; n. 6068 e n. 21563 del 2010; n. 17598/11)".
Si afferma quindi con giurisprudenza che può dirsi pacifica che l'IRAP coinvolge una capacità produttiva che può non essere compiutamente autonoma (cioè derivare da strutture autosufficienti) ma deve pur sempre essere "impersonale ed aggiuntiva" rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa "esterna", cioè da "un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc..)", cosicché è "il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista... ad essere interessato dall'imposizione che colpisce l'incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale" (vedi le sentenze n. 19769 e n. 22021 del 2013).
Premesso che in tema di IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione, presupposto d'imposta, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione senza essere inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'"id quod plerumque accidit", costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, è poi onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza di tali condizioni.( Cass. n. 18749 del 2014)
In particolare è stato affermato che in base all'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, presupposto dell'imposta è la sussistenza di un'autonoma struttura organizzativa "esterna" che ricorre allorché il professionista impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, non essendo sufficiente l'assenza di limitazioni e controlli da parte di altri soggetti.( Cass. n. 18749 del 2015)
Tanto premesso, dallo Studio ISA, allegato agli atti di questo giudizio, emerge che per l'anno 2019 il valore complessivo dei beni strumentali dichiarati dal contribuente ammonti a ben € 140.675,00, a fronte di compensi derivati dall'attività professionale pari ad € 189.888,00; sebbene i compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica ammontanti ad € 8.348,00 e le spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato pari ad € 2.705,00, risultino contenute, l'importo indicato per i beni strumentali ed i compensi complessivi, che vanno ben oltre il minimo indispensabile per un normale e proficuo svolgimento dell'attività lavorativa, rendono evidente la qualità ed importanza della struttura dello studio professionale dando consistenza al requisito dell'organizzazione, essenziale per l'applicazione dell'imposta pretesa.
A fronte di tali dati, sarebbe stato onere e compito del ricorrente giustificare e chiarire la natura delle spese per beni strumentali onde smentire la loro idoneità ad attestare l'esistenza del requisito dell'organizzazione; tale prova non è stata offerta.
Nessuna rilevanza ha poi il precedente citato, relativo ad altra annualità nella quale i dati fattuali su cui si fonda il presupposto di imposta ben potevano essere differenti.
Per le suesposte considerazioni l'appello merita accoglimento con conseguente rigetto del ricorso di I grado.
La condanna alle spese del doppio grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto respinge l'originario ricorso AN l'appellato contribuente al pagamento delle spesee competenze del grado che liquida in € 500,00 per il primo grado ed in € 700,00 per il secondo, oltre spese prenotate a debito