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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 08/07/2024, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta dai Sigg.:
Sent. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Relatore
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere Cron. N.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Rep. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A R. Gen. N. 1295/2019 nella causa civile n. 1295/2019 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del Camp. Civ. N.
14/02/2024, promossa
d a in persona del l.r.p.t. , nonché Parte_1 Parte_2 quest'ultimo personalmente, entrambi con il patrocinio dell'Avv. Nicola Gaetano,
APPELLANTE
OGGETTO:
c o n t r o
[...]
(già a seguito di fusione Controparte_1 Controparte_2
per incorporazione) in persona del l.r.p.t., con il patrocinio degli avv.ti
Giovanni Bigi e Manuela Salvi,
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 2531/2019 del Tribunale di Brescia del 19.09.2019 conclusioni:
Di parte appellante:
“Tanto premesso e ritenuto si rassegnano le conclusioni di cui al proprio atto
pagina 1 di 8 introduttivo1, con la preliminare precisazione e richiesta di rimessione sul ruolo, dovuta all'intervento medio-tempore delle Sezioni Unite sopra citate, di rinnovo della CTU contabile e di rimessione in termini per la proposizione di nuovi motivi di opposizione per il fidejussore . In via istruttoria si chiede CTU Parte_2 contabile sui seguenti quesiti:
1) Quantifichi, in applicazione degli artt. 1523 e 1526 cod. civ. (Sezioni Unite della
Cassazione n. 2061 del 28.01.2021), tutte le somme versate dall'appellante in relazione al contratto di leasing oggetto di causa, tenendo conto del capitale, degli interessi corrispettivi, di mora, di dilazione, del maxi canone iniziale e dell'IVA. Determini gli interessi legali e quelli convenzionali applicati dalla società di leasing su tali somme versate dall'appellante;
2) “Determini, in applicazione degli artt. 1523 e 1526 cod. civ. (Sezioni Unite della Cassazione n. 2061 del 28.01.2021), il valore dell'equo compenso per l'utilizzo del bene da parte dell'appellante;
3) “Accerti se il tasso previsto nel contratto di leasing, considerati i parametri previsti dall'art. 644 comma 5 cod. pen. e l'art. 2 L. n. 108/96, abbia superato il tasso soglia previsto da tale ultima normativa, e dal D.M. di rilevazione trimestrale pro-tempore applicabile, tenendo conto quindi anche della indennità di risoluzione. In caso positivo applichi l'art. 1815 cod.civ. e determini le somme in linea capitale dovute in forza del contratto di leasing”.
4) “Accerti quanto sub 3) anche in relazione al tasso di mora secondo i parametri ulteriori stabiliti da Cass. Sezioni Unite n. 19597/2020;
5) “Accerti il tasso effettivamente applicato al contratto di leasing ed alla appendice di rimodulazione. Se tale tasso è differente da quello indicato in contratto, valutare quest'ultimo ai fini della violazione della L. n. 108/96”;
6) “Accerti l'applicazione degli interessi composti al contratto oggetto di causa e ne quantifichi la relativa entità.”
Di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis: - in via principale, previe le più opportune declaratorie in fatto ed in diritto, rigettare l'appello e ogni domanda ed istanza in esso contenuta, anche posta in via riconvenzionale, in quanto inammissibile, generica ed infondata, per i motivi sopra esposti, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2531/2019 resa dal Tribunale di Brescia, nella persona del Giudice Dott.ssa GE LL;
- in ogni caso e in subordine, condannare le appellanti al pagamento in solido della somma oggetto del decreto ingiuntivo confermato all'esito del giudizio di primo grado o, comunque, al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia;
condannare e dichiarare tenuta la all'immediata restituzione Parte_1 dell'immobile, oggetto del risolto contratto di leasing n. 6030437, in favore della
in ogni caso e in subordine, rigettare ogni avversa domanda e/o Controparte_2 istanza, anche posta in via riconvenzionale, in quanto inammissibile, generica e priva di ogni fondamento, per le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese ed onorari di causa. Voglia, infine, l'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare tutte le avverse richieste istruttorie, in quanto inammissibili, generiche, irrilevanti ed esplorative.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 20.04.2010 la società stipulò il contratto di locazione finanziaria Controparte_2
n. 6030437 con la società Parte_1
Oggetto del contratto era un compendio immobiliare sito nel Comune di Rende
(Cosenza), Località S. Valentino, in via Napoli n. 6.
Lo stesso giorno (20.04.2010), stipulò una fideiussione con la quale Parte_2 garantiva sino alla concorrenza della somma di € 1.286.496,57 il pagamento di tutti gli importi dovuti dalla alla concedente in forza della predetta Parte_1 locazione finanziaria (per capitale, interessi anche moratori, penali, spese anche giudiziarie, oneri tributari, premi di assicurazione e ogni altro onere accessorio).
A partire dal mese di giugno 2013, l'utilizzatrice cessò di corrispondere alla concedente i canoni pattuiti.
Il 17.11.2014 la concedente comunicò, a mezzo di raccomandata A/R, inviata sia alla debitrice principale sia al fideiussore, la risoluzione del contratto, facendo presente di essersi avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15 delle condizioni generali e diffidò l'utilizzatrice al rilascio dell'immobile oggetto del leasing, nonché al pagamento dei canoni scaduti ed insoluti, maturati sino alla data di risoluzione del vincolo negoziale.
Attesa la qualità di fideiussore, la diffidò anche al Controparte_2 Parte_2 pagamento in solido con l'utilizzatrice delle poste creditorie testè indicate. Il 23.04.2015, la società di leasing ottenne dal Tribunale di Brescia il decreto ingiuntivo n. 3011/2015 con il quale la debitrice ed il garante vennero condannati al pagamento, in solido tra loro, dell'importo di € 102.937,64 a titolo di canoni insoluti ed interessi di mora.
In data 11.06.2015 la ed proposero opposizione Parte_1 Parte_2 avverso predetto decreto ingiuntivo e, successivamente, la ricorse Controparte_2 ex art. 702 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Brescia al fine di richiedere la condanna dell'utilizzatrice al rilascio dell'immobile oggetto del contratto.
*** pagina 3 di 8 Effettuata la conversione del procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c., iscritto al n. 6432/2015 R.G., in rito ordinario e riunito lo stesso al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 9962/2015 R.G., il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, con sentenza n. 2531/2019, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto ed ha accertato la risoluzione del contratto ex 1456 c.c..
Nello specifico, ha ritenuto sussistente il diritto della concedente alla restituzione dell'immobile, respingendo le contestazioni della convenuta in punto di usura, indeterminatezza del tasso di leasing stipulato ed erroneità degli importi fatturati dalla concedente.
Circa l'indeterminatezza e l'usurarietà dei tassi contrattuali eccepite dalla utilizzatrice, il giudice non ha ritenuto di doversi discostare dalle argomentazioni e conclusioni rese dal c.t.u. il quale aveva verificato l'identità del TAN pattuito rispetto a quello applicato ed accertato che il tasso di interesse passivo contrattualmente stabilito era rimasto sempre al di sotto del tasso soglia antiusura. Il giudice ha poi ritenuto che il requisito della determinatezza dell'oggetto fosse stato rispettato, posto che nel contratto di leasing erano stati indicati: il tasso che consente di realizzare l'equivalenza finanziaria tra il capitale erogato all'inizio del rapporto e i successivi canoni;
il canone periodico e le clausole indicanti la modalità di restituzione dell'importo finanziato.
Ciò posto, a fronte del mancato pagamento da parte della società utilizzatrice dei canoni dovuti, il Tribunale ha accolto le pretese di condannando Controparte_2 l'utilizzatrice al rilascio dell'immobile e rigettando l'opposizione ex art.645 cpc. Avverso la predetta pronuncia hanno congiuntamente proposto appello la società già utilizzatrice ed il fideiussore , insistendo, da un lato, Pt_1 Parte_1 Parte_2 per il mancato avveramento della clausola risolutiva espressa e, dall'altro, per l'insussistenza dell'inadempimento nel pagamento del canone per effetto della relativa rideterminazione in ragione dell'azzeramento degli interessi conseguente ex art.1815 cc all'accertamento della natura usuraria del tasso di interesse pattuito in contratto.
Si è costituita tempestivamente in giudizio che ha chiesto il Controparte_2 rigetto del gravame. All'udienza del 19.10.2022 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione. Parallelamente, nel procedimento cautelare n. 1295-1/2019 R.G. promosso da
[...] contro la questa Corte con ordinanza del 5.06.2024 CP_2 Parte_1 ha ordinato alla società resistente il rilascio del compendio immobiliare in favore della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre chiarire ulteriormente in fatto che:
- il corrispettivo per la concedente è stato pattuito in € 1.015.684,55 oltre IVA, da versare mediante un primo pagamento di € 44.880,00 oltre Iva e n. 215 canoni mensili di € 4.513,37 oltre iva;
- il 10 luglio 2012 le parti hanno sottoscritto una scrittura di rettifica, con cui sono state modificate le condizioni del leasing così come segue: quota alla stipula pari ad
€ 44.880,00 più Iva ai sensi di legge;
n. 12 canoni periodici, mensili, dal 01/05/2010
pagina 4 di 8 al 01/04/2011 pari ad € 4.515,37 più Iva ai sensi di legge;
n. 10 canoni periodici mensili, dal 01/05/2011 al 01/02/2012 pari ad € 4.548,95 più Iva ai sensi di legge;
n. 12 canoni periodici mensili, dal 01/03/2012 al 01/02/2013 pari ad € 2.029,88 più Iva ai sensi di legge;
n. 193 canoni periodici mensili dal 01/03/2013 al 01/03/2029 pari ad € 4.548,95 più Iva ai sensi di legge;
riscatto pari ad € 179.520,00 più iva ai sensi di legge.
- il 28 agosto 2013 le parti hanno concordato un'ultima modifica contrattuale riportante le seguenti pattuizioni: maxicanone iniziale pari ad € 44.880,00, oltre ad Iva;
n. 12 canoni, oltre ad Iva, ognuno di importo parti ad € 4.515,37; n. 10 canoni, oltre ad Iva, ognuno di importo pari ad € 4.548,95; n. 30 canoni, oltre ad Iva, ognuno di importo € 2.029,88M n. 193 canoni, oltre ad Iva, ognuno di importo pari ad € 4.548,95; riscatto finale pari ad € 179.529,99, oltre ad Iva.
*** Ciò chiarito in fatto, deve altresì premettersi che il mancato pagamento alla società utilizzatrice dei canoni di leasing dalla stessa indicati nell'estratto conto allegato alla lettera di risoluzione costituisce fatto pacifico e non contestato, ex art. 115 c.p.c..
***
Venendo al merito, con il primo motivo di impugnazione (rinumerato come terzo motivo in sede di comparsa conclusionale), l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla natura della clausola risolutiva espressa invocata dall'appellata. Nello specifico, sostiene che la clausola di cui all'art. 15 delle condizioni generali del contratto oggetto di causa debba qualificarsi, sub specie juris, come condizione risolutiva ex art.1353 cc e non come clausola risolutiva espressa, ex art.1456 cc, con la conseguenza che per la relativa efficacia, una volta verificatosi l'evento futuro ed incerto ivi dedotto in condizione, si renderebbe necessario il previo accertamento mediante provvedimento giurisdizionale. Sicché, non avendo la concedente previamente richiesto ed ottenuto l'emanazione di tale provvedimento, il rapporto contrattuale non potrebbe ritenersi risolto, e, quindi, il capo della sentenza con il quale si è disposta la condanna al rilascio sul presupposto dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., andrebbe riformato.
Ma anche a voler qualificare la pattuizione in oggetto come clausola risolutiva espressa, ex art.1456 cc, l'effetto risolutivo prospettato non si sarebbe in concreto prodotto, secondo la parte appellante, e ciò in quanto la concedente, dopo aver effettuato la comunicazione di risoluzione, avrebbe riaperto trattative con l'utilizzatrice al fine di rimodulare il contratto di leasing, con ciò manifestando interesse alla tardiva esecuzione del contratto.
Il motivo non può trovare accoglimento. La giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che nell'ambito dei contratti:
“la condizione risolutiva postula che le parti subordinino la risoluzione del contratto ad un evento, futuro ed incerto, il cui verificarsi priva di efficacia il negozio ab origine, laddove, invece, con la clausola risolutiva espressa, le stesse prevedono lo scioglimento del contratto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o lo sia secondo modalità diverse da quelle prestabilite, sicché la risoluzione opera di diritto ove il contraente non inadempiente dichiari di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento della
pagina 5 di 8 controparte2”. Il che è appunto quanto si è verificato nella fattispecie.
Rileva a tale riguardo anzitutto il collegio che la clausola di cui all'art. 15 delle condizioni generali del contratto di leasing stipulato tra ed Controparte_2 [...] è rubricata “clausola risolutiva espressa” e prevede espressamente che: Parte_1
“al Concedente è riconosciuta la facoltà di risolvere anticipatamente il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, qualora l'Utilizzatore si renda inadempiente, anche parzialmente, al pagamento, alle scadenze pattuite, anche di uno soltanto dei canoni di locazione finanziaria o di qualsiasi altro importo dovuto al Concedente in virtù del presente Contratto, nonché alle seguenti ulteriori obbligazioni contrattuali contenute nelle sotto indicate clausole..”. Ebbene, detta clausola, conformemente alla propria rubrica, specifica l'inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto in relazione a talune ben determinate obbligazioni e alle modalità di esecuzione della prestazione, richiamando espressamente la disciplina di cui al 1456 c.c.; pertanto, non vi è alcun dubbio che la stessa debba interpretarsi come una clausola risolutiva espressa e non come una condizione risolutiva. Nemmeno può sostenersi che l'effetto risolutivo non si sia prodotto a causa della condotta osservata dalla concedente. Sul punto la parte appellante afferma che “successivamente alla racc. a.r. di avvalimento della clausola risolutiva espressa ex art. 15 del contratto, tra le parti è comunque iniziata una trattativa per la rimodulazione dello stesso” e sostiene che il semplice fatto che la concedente abbia dato inizio a tali trattative sarebbe ostativo alla produzione dell'effetto risolutivo del contratto in quanto incompatibile con la dichiarazione di volersi avvalere della clausola.
Ciò detto, si rileva anzitutto non esservi in atti prova di alcuna trattativa intrattenuta tra le parti in epoca successiva all'invio della lettera raccomandata di risoluzione del 27.11.2014. L'appellata ha, infatti, prodotto alcune mail inviate all'utilizzatrice nel mese di ottobre 2013 (un anno prima della risoluzione del contratto), nelle quali aveva sollecitato più volte la società a sottoscrivere e ad inoltrarle i documenti necessari per un'ulteriore modifica del contratto, alle quali non risulta che l'utilizzatrice abbia mai risposto. Anzi, secondo la prospettazione di parte appellata proprio l'omesso perfezionamento della rettifica del contratto ed il prolungato inadempimento dell'utilizzatrice l'avrebbero indotta ad avvalersi della clausola risolutiva. In ogni caso, quand'anche si volesse ipotizzare una ripresa delle trattative per la prosecuzione del rapporto anche dopo la comunicazione della lettera di risoluzione, non per questo potrebbe inferirsene l'implicita rinuncia da parte della concedente ai relativi effetti.
***
Il rigetto del motivo di impugnazione testè considerato comporta altresì la reiezione della richiesta di ammissione della prova testimoniale dedotta col terzo motivo di gravame, perché manifestamente inconferente e superflua, tanto più in quanto la società utilizzatrice non risulta aver nemmeno allegato di aver sottoscritto e 2 Cass. Sent. n. 20854/2014 pagina 6 di 8 consegnato tempestivamente i documenti necessari per la modifica del contratto.
Con il secondo motivo, la parte appellante ribadisce che il contratto viola la disciplina di cui alla L. n. 108/1996.
Nello specifico, critica la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure avrebbe fatto proprie le risultanze del ctu nonostante questi non avesse considerato le spese assicurative ed il costo finanziario della clausola di risoluzione del contratto di leasing ai fini del superamento del tasso-soglia ed avesse altresì calcolato la mora sulla sola quota capitale e non sull'intera rata. In sede di comparsa conclusionale, aggiunge inoltre che la ctu andrebbe rinnovata alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19597/2020, in quanto quella svolta in primo grado non avrebbe considerato gli interessi moratori applicati. Il motivo è infondato e va respinto.
La parte appellante fa richiamo a copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito ma non specifica quali elementi determinerebbero l'usurarietà dei tassi pattuiti. Inoltre, pur dolendosi del fatto che il ctu non avrebbe considerato le spese assicurative ed il costo finanziario della clausola di risoluzione del contratto di leasing nel proprio calcolo, non fornisce dimostrazione alcuna in ordine al fatto che l'eventuale inclusione nel TEG di tali voci verrebbe a determinare all'atto della stipulazione del contratto (essendo irrilevante l'usura sopravvenuta) il superamento del tasso soglia. Quanto, infine all'asserita usurarietà delle pattuizioni contrattuali per superamento del tasso soglia da parte del tasso di mora, la Corte, ribadito quanto testè esposto, ne rileva altresì l'inconferenza ai fini della decisione, posto che anche ove si prospettasse il superamento del tasso soglia da parte del tasso mora non ne potrebbe conseguire la gratuità del contratto, essendo comunque dovuta la restituzione del capitale e degli interessi corrispettivi (Cass. S.U. 19597/2020). Con conseguente immutata sussistenza dell'inadempimento di un'obbligazione prevista nella clausola risolutiva espressa.
Ad abundantiam, preme inoltre evidenziare come la ctu espletata abbia, per la verità, verificato che il tasso di leasing pattuito, tenuto conto dei piani d'ammortamento intercorsi, è risultato essere inferiore rispetto al tasso soglia previsto dalla L. n.
108/1996. Allo stesso modo, il ctu specifica che anche il tasso di mora pattuito è rimasto sempre al di sotto del tasso soglia (v. pag. 31 della relazione peritale). Considerato inoltre che, proprio alla luce dell'intervento delle Sezioni Unite del 2020, il TEGM andrebbe maggiorato di 2,1%, a maggior ragione, pur rinnovando la consulenza tecnica contabile, il tasso moratorio pattuito risulterebbe inferiore rispetto al tasso soglia così maggiorato.
Da ultimo si rileva che l'intero paragrafo n. 2 della comparsa conclusionale di parte appellante contiene domande nuove, in quanto svolte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, e perciò tardive, e, per l'effetto, ne dichiara l'inammissibilità ex 345 c.p.c.
*** In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata, restando assorbito ogni ulteriore profilo, anche istruttorio. pagina 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14 e ss. mod., scaglione da € 52.001,00 a 260.000,00, parametri medi. Va conteggiata anche una somma per fase di trattazione, ritenuta ineludibile nel giudizio d'appello (Cass. n. 30219 del 31 ottobre 2023), la quale può comunque essere liquidata nei minimi.
Competenza: corte d' appello
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 Compenso tabellare € 12.154,00 Oltre spese generali al 15% del compenso e accessori come per legge. Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.115/2002 nei confronti degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Brescia Parte_4 n. 2531/2019 del 19/09/2019, nel contraddittorio con – Parte_1 [...]
(già , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione, a favore di (già Pt_1 Parte_1 Controparte_1
, delle spese della presente fase che liquida in € 12.154,00 per Controparte_2 compensi oltre spese generali 15% e accessori di legge;
3) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26/06/2024
Il Presidente estensore
(dott. Giuseppe Magnoli)
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Voglia L'On. Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le causali di cui in narrativa, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado da parte attrice-appellante e quindi, quanto giudizio sommario: “Voglia l'On. le Corte D'Appello adito, rigettata ogni contraria istanza, dichiarare inammissibile ovvero rigettare in ogni caso perché infondata l'avversa domanda di condanna al rilascio di immobile. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. Quanto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, accogliere l'opposizione, dichiarare nullo, annullare ovvero revocare l'opposto decreto ingiuntivo. Rigettare in ogni caso perchè infondata ogni avversa pretesa creditoria, ovvero, in via subordinata e con salvezza di impugnativa, ridurre per tutti i motivi di cui a questa opposizione la somma in ipotesi dovuta a parte opposta per il titolo fatto valere in giudizio. In via riconvenzionale accertata la nullità ovvero invalidità e contrarietà a norme imperative delle pattuizioni afferenti agli interessi e la non dovutezza delle somme pagate a tale titolo dall'opponente ovvero ed in subordine pagate a tale titolo in misura eccedente al tasso legale, imputi gli effettuati detti pagamenti ed anticipazione sulle rate del contratto di locazione finanziaria nei termini e con le conseguenze descritte nell'allegata Consulenza del dott.
o negli altri che vorrà determinare il Tribunale in sua giustizia. Condanni Per_1 Controparte_2 al pagamento in favore dell'opponente della somma di euro 100.000 o di latra Parte_3 somma da determinare ace equitativamente a titolo di risarcimento dei danni da Parte_1 subiti per le ragioni di cui in atto. pagina 2 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta dai Sigg.:
Sent. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Relatore
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere Cron. N.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Rep. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A R. Gen. N. 1295/2019 nella causa civile n. 1295/2019 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del Camp. Civ. N.
14/02/2024, promossa
d a in persona del l.r.p.t. , nonché Parte_1 Parte_2 quest'ultimo personalmente, entrambi con il patrocinio dell'Avv. Nicola Gaetano,
APPELLANTE
OGGETTO:
c o n t r o
[...]
(già a seguito di fusione Controparte_1 Controparte_2
per incorporazione) in persona del l.r.p.t., con il patrocinio degli avv.ti
Giovanni Bigi e Manuela Salvi,
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 2531/2019 del Tribunale di Brescia del 19.09.2019 conclusioni:
Di parte appellante:
“Tanto premesso e ritenuto si rassegnano le conclusioni di cui al proprio atto
pagina 1 di 8 introduttivo1, con la preliminare precisazione e richiesta di rimessione sul ruolo, dovuta all'intervento medio-tempore delle Sezioni Unite sopra citate, di rinnovo della CTU contabile e di rimessione in termini per la proposizione di nuovi motivi di opposizione per il fidejussore . In via istruttoria si chiede CTU Parte_2 contabile sui seguenti quesiti:
1) Quantifichi, in applicazione degli artt. 1523 e 1526 cod. civ. (Sezioni Unite della
Cassazione n. 2061 del 28.01.2021), tutte le somme versate dall'appellante in relazione al contratto di leasing oggetto di causa, tenendo conto del capitale, degli interessi corrispettivi, di mora, di dilazione, del maxi canone iniziale e dell'IVA. Determini gli interessi legali e quelli convenzionali applicati dalla società di leasing su tali somme versate dall'appellante;
2) “Determini, in applicazione degli artt. 1523 e 1526 cod. civ. (Sezioni Unite della Cassazione n. 2061 del 28.01.2021), il valore dell'equo compenso per l'utilizzo del bene da parte dell'appellante;
3) “Accerti se il tasso previsto nel contratto di leasing, considerati i parametri previsti dall'art. 644 comma 5 cod. pen. e l'art. 2 L. n. 108/96, abbia superato il tasso soglia previsto da tale ultima normativa, e dal D.M. di rilevazione trimestrale pro-tempore applicabile, tenendo conto quindi anche della indennità di risoluzione. In caso positivo applichi l'art. 1815 cod.civ. e determini le somme in linea capitale dovute in forza del contratto di leasing”.
4) “Accerti quanto sub 3) anche in relazione al tasso di mora secondo i parametri ulteriori stabiliti da Cass. Sezioni Unite n. 19597/2020;
5) “Accerti il tasso effettivamente applicato al contratto di leasing ed alla appendice di rimodulazione. Se tale tasso è differente da quello indicato in contratto, valutare quest'ultimo ai fini della violazione della L. n. 108/96”;
6) “Accerti l'applicazione degli interessi composti al contratto oggetto di causa e ne quantifichi la relativa entità.”
Di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis: - in via principale, previe le più opportune declaratorie in fatto ed in diritto, rigettare l'appello e ogni domanda ed istanza in esso contenuta, anche posta in via riconvenzionale, in quanto inammissibile, generica ed infondata, per i motivi sopra esposti, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2531/2019 resa dal Tribunale di Brescia, nella persona del Giudice Dott.ssa GE LL;
- in ogni caso e in subordine, condannare le appellanti al pagamento in solido della somma oggetto del decreto ingiuntivo confermato all'esito del giudizio di primo grado o, comunque, al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia;
condannare e dichiarare tenuta la all'immediata restituzione Parte_1 dell'immobile, oggetto del risolto contratto di leasing n. 6030437, in favore della
in ogni caso e in subordine, rigettare ogni avversa domanda e/o Controparte_2 istanza, anche posta in via riconvenzionale, in quanto inammissibile, generica e priva di ogni fondamento, per le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese ed onorari di causa. Voglia, infine, l'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare tutte le avverse richieste istruttorie, in quanto inammissibili, generiche, irrilevanti ed esplorative.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 20.04.2010 la società stipulò il contratto di locazione finanziaria Controparte_2
n. 6030437 con la società Parte_1
Oggetto del contratto era un compendio immobiliare sito nel Comune di Rende
(Cosenza), Località S. Valentino, in via Napoli n. 6.
Lo stesso giorno (20.04.2010), stipulò una fideiussione con la quale Parte_2 garantiva sino alla concorrenza della somma di € 1.286.496,57 il pagamento di tutti gli importi dovuti dalla alla concedente in forza della predetta Parte_1 locazione finanziaria (per capitale, interessi anche moratori, penali, spese anche giudiziarie, oneri tributari, premi di assicurazione e ogni altro onere accessorio).
A partire dal mese di giugno 2013, l'utilizzatrice cessò di corrispondere alla concedente i canoni pattuiti.
Il 17.11.2014 la concedente comunicò, a mezzo di raccomandata A/R, inviata sia alla debitrice principale sia al fideiussore, la risoluzione del contratto, facendo presente di essersi avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15 delle condizioni generali e diffidò l'utilizzatrice al rilascio dell'immobile oggetto del leasing, nonché al pagamento dei canoni scaduti ed insoluti, maturati sino alla data di risoluzione del vincolo negoziale.
Attesa la qualità di fideiussore, la diffidò anche al Controparte_2 Parte_2 pagamento in solido con l'utilizzatrice delle poste creditorie testè indicate. Il 23.04.2015, la società di leasing ottenne dal Tribunale di Brescia il decreto ingiuntivo n. 3011/2015 con il quale la debitrice ed il garante vennero condannati al pagamento, in solido tra loro, dell'importo di € 102.937,64 a titolo di canoni insoluti ed interessi di mora.
In data 11.06.2015 la ed proposero opposizione Parte_1 Parte_2 avverso predetto decreto ingiuntivo e, successivamente, la ricorse Controparte_2 ex art. 702 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Brescia al fine di richiedere la condanna dell'utilizzatrice al rilascio dell'immobile oggetto del contratto.
*** pagina 3 di 8 Effettuata la conversione del procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c., iscritto al n. 6432/2015 R.G., in rito ordinario e riunito lo stesso al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 9962/2015 R.G., il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, con sentenza n. 2531/2019, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto ed ha accertato la risoluzione del contratto ex 1456 c.c..
Nello specifico, ha ritenuto sussistente il diritto della concedente alla restituzione dell'immobile, respingendo le contestazioni della convenuta in punto di usura, indeterminatezza del tasso di leasing stipulato ed erroneità degli importi fatturati dalla concedente.
Circa l'indeterminatezza e l'usurarietà dei tassi contrattuali eccepite dalla utilizzatrice, il giudice non ha ritenuto di doversi discostare dalle argomentazioni e conclusioni rese dal c.t.u. il quale aveva verificato l'identità del TAN pattuito rispetto a quello applicato ed accertato che il tasso di interesse passivo contrattualmente stabilito era rimasto sempre al di sotto del tasso soglia antiusura. Il giudice ha poi ritenuto che il requisito della determinatezza dell'oggetto fosse stato rispettato, posto che nel contratto di leasing erano stati indicati: il tasso che consente di realizzare l'equivalenza finanziaria tra il capitale erogato all'inizio del rapporto e i successivi canoni;
il canone periodico e le clausole indicanti la modalità di restituzione dell'importo finanziato.
Ciò posto, a fronte del mancato pagamento da parte della società utilizzatrice dei canoni dovuti, il Tribunale ha accolto le pretese di condannando Controparte_2 l'utilizzatrice al rilascio dell'immobile e rigettando l'opposizione ex art.645 cpc. Avverso la predetta pronuncia hanno congiuntamente proposto appello la società già utilizzatrice ed il fideiussore , insistendo, da un lato, Pt_1 Parte_1 Parte_2 per il mancato avveramento della clausola risolutiva espressa e, dall'altro, per l'insussistenza dell'inadempimento nel pagamento del canone per effetto della relativa rideterminazione in ragione dell'azzeramento degli interessi conseguente ex art.1815 cc all'accertamento della natura usuraria del tasso di interesse pattuito in contratto.
Si è costituita tempestivamente in giudizio che ha chiesto il Controparte_2 rigetto del gravame. All'udienza del 19.10.2022 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione. Parallelamente, nel procedimento cautelare n. 1295-1/2019 R.G. promosso da
[...] contro la questa Corte con ordinanza del 5.06.2024 CP_2 Parte_1 ha ordinato alla società resistente il rilascio del compendio immobiliare in favore della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre chiarire ulteriormente in fatto che:
- il corrispettivo per la concedente è stato pattuito in € 1.015.684,55 oltre IVA, da versare mediante un primo pagamento di € 44.880,00 oltre Iva e n. 215 canoni mensili di € 4.513,37 oltre iva;
- il 10 luglio 2012 le parti hanno sottoscritto una scrittura di rettifica, con cui sono state modificate le condizioni del leasing così come segue: quota alla stipula pari ad
€ 44.880,00 più Iva ai sensi di legge;
n. 12 canoni periodici, mensili, dal 01/05/2010
pagina 4 di 8 al 01/04/2011 pari ad € 4.515,37 più Iva ai sensi di legge;
n. 10 canoni periodici mensili, dal 01/05/2011 al 01/02/2012 pari ad € 4.548,95 più Iva ai sensi di legge;
n. 12 canoni periodici mensili, dal 01/03/2012 al 01/02/2013 pari ad € 2.029,88 più Iva ai sensi di legge;
n. 193 canoni periodici mensili dal 01/03/2013 al 01/03/2029 pari ad € 4.548,95 più Iva ai sensi di legge;
riscatto pari ad € 179.520,00 più iva ai sensi di legge.
- il 28 agosto 2013 le parti hanno concordato un'ultima modifica contrattuale riportante le seguenti pattuizioni: maxicanone iniziale pari ad € 44.880,00, oltre ad Iva;
n. 12 canoni, oltre ad Iva, ognuno di importo parti ad € 4.515,37; n. 10 canoni, oltre ad Iva, ognuno di importo pari ad € 4.548,95; n. 30 canoni, oltre ad Iva, ognuno di importo € 2.029,88M n. 193 canoni, oltre ad Iva, ognuno di importo pari ad € 4.548,95; riscatto finale pari ad € 179.529,99, oltre ad Iva.
*** Ciò chiarito in fatto, deve altresì premettersi che il mancato pagamento alla società utilizzatrice dei canoni di leasing dalla stessa indicati nell'estratto conto allegato alla lettera di risoluzione costituisce fatto pacifico e non contestato, ex art. 115 c.p.c..
***
Venendo al merito, con il primo motivo di impugnazione (rinumerato come terzo motivo in sede di comparsa conclusionale), l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla natura della clausola risolutiva espressa invocata dall'appellata. Nello specifico, sostiene che la clausola di cui all'art. 15 delle condizioni generali del contratto oggetto di causa debba qualificarsi, sub specie juris, come condizione risolutiva ex art.1353 cc e non come clausola risolutiva espressa, ex art.1456 cc, con la conseguenza che per la relativa efficacia, una volta verificatosi l'evento futuro ed incerto ivi dedotto in condizione, si renderebbe necessario il previo accertamento mediante provvedimento giurisdizionale. Sicché, non avendo la concedente previamente richiesto ed ottenuto l'emanazione di tale provvedimento, il rapporto contrattuale non potrebbe ritenersi risolto, e, quindi, il capo della sentenza con il quale si è disposta la condanna al rilascio sul presupposto dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., andrebbe riformato.
Ma anche a voler qualificare la pattuizione in oggetto come clausola risolutiva espressa, ex art.1456 cc, l'effetto risolutivo prospettato non si sarebbe in concreto prodotto, secondo la parte appellante, e ciò in quanto la concedente, dopo aver effettuato la comunicazione di risoluzione, avrebbe riaperto trattative con l'utilizzatrice al fine di rimodulare il contratto di leasing, con ciò manifestando interesse alla tardiva esecuzione del contratto.
Il motivo non può trovare accoglimento. La giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che nell'ambito dei contratti:
“la condizione risolutiva postula che le parti subordinino la risoluzione del contratto ad un evento, futuro ed incerto, il cui verificarsi priva di efficacia il negozio ab origine, laddove, invece, con la clausola risolutiva espressa, le stesse prevedono lo scioglimento del contratto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o lo sia secondo modalità diverse da quelle prestabilite, sicché la risoluzione opera di diritto ove il contraente non inadempiente dichiari di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento della
pagina 5 di 8 controparte2”. Il che è appunto quanto si è verificato nella fattispecie.
Rileva a tale riguardo anzitutto il collegio che la clausola di cui all'art. 15 delle condizioni generali del contratto di leasing stipulato tra ed Controparte_2 [...] è rubricata “clausola risolutiva espressa” e prevede espressamente che: Parte_1
“al Concedente è riconosciuta la facoltà di risolvere anticipatamente il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, qualora l'Utilizzatore si renda inadempiente, anche parzialmente, al pagamento, alle scadenze pattuite, anche di uno soltanto dei canoni di locazione finanziaria o di qualsiasi altro importo dovuto al Concedente in virtù del presente Contratto, nonché alle seguenti ulteriori obbligazioni contrattuali contenute nelle sotto indicate clausole..”. Ebbene, detta clausola, conformemente alla propria rubrica, specifica l'inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto in relazione a talune ben determinate obbligazioni e alle modalità di esecuzione della prestazione, richiamando espressamente la disciplina di cui al 1456 c.c.; pertanto, non vi è alcun dubbio che la stessa debba interpretarsi come una clausola risolutiva espressa e non come una condizione risolutiva. Nemmeno può sostenersi che l'effetto risolutivo non si sia prodotto a causa della condotta osservata dalla concedente. Sul punto la parte appellante afferma che “successivamente alla racc. a.r. di avvalimento della clausola risolutiva espressa ex art. 15 del contratto, tra le parti è comunque iniziata una trattativa per la rimodulazione dello stesso” e sostiene che il semplice fatto che la concedente abbia dato inizio a tali trattative sarebbe ostativo alla produzione dell'effetto risolutivo del contratto in quanto incompatibile con la dichiarazione di volersi avvalere della clausola.
Ciò detto, si rileva anzitutto non esservi in atti prova di alcuna trattativa intrattenuta tra le parti in epoca successiva all'invio della lettera raccomandata di risoluzione del 27.11.2014. L'appellata ha, infatti, prodotto alcune mail inviate all'utilizzatrice nel mese di ottobre 2013 (un anno prima della risoluzione del contratto), nelle quali aveva sollecitato più volte la società a sottoscrivere e ad inoltrarle i documenti necessari per un'ulteriore modifica del contratto, alle quali non risulta che l'utilizzatrice abbia mai risposto. Anzi, secondo la prospettazione di parte appellata proprio l'omesso perfezionamento della rettifica del contratto ed il prolungato inadempimento dell'utilizzatrice l'avrebbero indotta ad avvalersi della clausola risolutiva. In ogni caso, quand'anche si volesse ipotizzare una ripresa delle trattative per la prosecuzione del rapporto anche dopo la comunicazione della lettera di risoluzione, non per questo potrebbe inferirsene l'implicita rinuncia da parte della concedente ai relativi effetti.
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Il rigetto del motivo di impugnazione testè considerato comporta altresì la reiezione della richiesta di ammissione della prova testimoniale dedotta col terzo motivo di gravame, perché manifestamente inconferente e superflua, tanto più in quanto la società utilizzatrice non risulta aver nemmeno allegato di aver sottoscritto e 2 Cass. Sent. n. 20854/2014 pagina 6 di 8 consegnato tempestivamente i documenti necessari per la modifica del contratto.
Con il secondo motivo, la parte appellante ribadisce che il contratto viola la disciplina di cui alla L. n. 108/1996.
Nello specifico, critica la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure avrebbe fatto proprie le risultanze del ctu nonostante questi non avesse considerato le spese assicurative ed il costo finanziario della clausola di risoluzione del contratto di leasing ai fini del superamento del tasso-soglia ed avesse altresì calcolato la mora sulla sola quota capitale e non sull'intera rata. In sede di comparsa conclusionale, aggiunge inoltre che la ctu andrebbe rinnovata alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19597/2020, in quanto quella svolta in primo grado non avrebbe considerato gli interessi moratori applicati. Il motivo è infondato e va respinto.
La parte appellante fa richiamo a copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito ma non specifica quali elementi determinerebbero l'usurarietà dei tassi pattuiti. Inoltre, pur dolendosi del fatto che il ctu non avrebbe considerato le spese assicurative ed il costo finanziario della clausola di risoluzione del contratto di leasing nel proprio calcolo, non fornisce dimostrazione alcuna in ordine al fatto che l'eventuale inclusione nel TEG di tali voci verrebbe a determinare all'atto della stipulazione del contratto (essendo irrilevante l'usura sopravvenuta) il superamento del tasso soglia. Quanto, infine all'asserita usurarietà delle pattuizioni contrattuali per superamento del tasso soglia da parte del tasso di mora, la Corte, ribadito quanto testè esposto, ne rileva altresì l'inconferenza ai fini della decisione, posto che anche ove si prospettasse il superamento del tasso soglia da parte del tasso mora non ne potrebbe conseguire la gratuità del contratto, essendo comunque dovuta la restituzione del capitale e degli interessi corrispettivi (Cass. S.U. 19597/2020). Con conseguente immutata sussistenza dell'inadempimento di un'obbligazione prevista nella clausola risolutiva espressa.
Ad abundantiam, preme inoltre evidenziare come la ctu espletata abbia, per la verità, verificato che il tasso di leasing pattuito, tenuto conto dei piani d'ammortamento intercorsi, è risultato essere inferiore rispetto al tasso soglia previsto dalla L. n.
108/1996. Allo stesso modo, il ctu specifica che anche il tasso di mora pattuito è rimasto sempre al di sotto del tasso soglia (v. pag. 31 della relazione peritale). Considerato inoltre che, proprio alla luce dell'intervento delle Sezioni Unite del 2020, il TEGM andrebbe maggiorato di 2,1%, a maggior ragione, pur rinnovando la consulenza tecnica contabile, il tasso moratorio pattuito risulterebbe inferiore rispetto al tasso soglia così maggiorato.
Da ultimo si rileva che l'intero paragrafo n. 2 della comparsa conclusionale di parte appellante contiene domande nuove, in quanto svolte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, e perciò tardive, e, per l'effetto, ne dichiara l'inammissibilità ex 345 c.p.c.
*** In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata, restando assorbito ogni ulteriore profilo, anche istruttorio. pagina 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14 e ss. mod., scaglione da € 52.001,00 a 260.000,00, parametri medi. Va conteggiata anche una somma per fase di trattazione, ritenuta ineludibile nel giudizio d'appello (Cass. n. 30219 del 31 ottobre 2023), la quale può comunque essere liquidata nei minimi.
Competenza: corte d' appello
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 Compenso tabellare € 12.154,00 Oltre spese generali al 15% del compenso e accessori come per legge. Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.115/2002 nei confronti degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Brescia Parte_4 n. 2531/2019 del 19/09/2019, nel contraddittorio con – Parte_1 [...]
(già , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione, a favore di (già Pt_1 Parte_1 Controparte_1
, delle spese della presente fase che liquida in € 12.154,00 per Controparte_2 compensi oltre spese generali 15% e accessori di legge;
3) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26/06/2024
Il Presidente estensore
(dott. Giuseppe Magnoli)
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Voglia L'On. Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le causali di cui in narrativa, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado da parte attrice-appellante e quindi, quanto giudizio sommario: “Voglia l'On. le Corte D'Appello adito, rigettata ogni contraria istanza, dichiarare inammissibile ovvero rigettare in ogni caso perché infondata l'avversa domanda di condanna al rilascio di immobile. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. Quanto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, accogliere l'opposizione, dichiarare nullo, annullare ovvero revocare l'opposto decreto ingiuntivo. Rigettare in ogni caso perchè infondata ogni avversa pretesa creditoria, ovvero, in via subordinata e con salvezza di impugnativa, ridurre per tutti i motivi di cui a questa opposizione la somma in ipotesi dovuta a parte opposta per il titolo fatto valere in giudizio. In via riconvenzionale accertata la nullità ovvero invalidità e contrarietà a norme imperative delle pattuizioni afferenti agli interessi e la non dovutezza delle somme pagate a tale titolo dall'opponente ovvero ed in subordine pagate a tale titolo in misura eccedente al tasso legale, imputi gli effettuati detti pagamenti ed anticipazione sulle rate del contratto di locazione finanziaria nei termini e con le conseguenze descritte nell'allegata Consulenza del dott.
o negli altri che vorrà determinare il Tribunale in sua giustizia. Condanni Per_1 Controparte_2 al pagamento in favore dell'opponente della somma di euro 100.000 o di latra Parte_3 somma da determinare ace equitativamente a titolo di risarcimento dei danni da Parte_1 subiti per le ragioni di cui in atto. pagina 2 di 8