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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 1, riunita in udienza il 20/06/2025 alle ore 15:45 con la seguente composizione collegiale:
RISPOLI GUIDO, Presidente
PL MORENA, RE
PARADISI STEFANO, Giudice
in data 20/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 43/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF06I501494 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 158/2025 depositato il
20/06/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: respingere il ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. in persona del legale rappresentante Rappresentante_1 ha presentato a questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Forlì ricorso avverso l'avviso di accertamento n.
THF061501494/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Forlì Cesena ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anno 2022 con irrogazione di sanzioni.
Va premesso che nel periodo di imposta 2022 l'odierna ricorrente, società avente codice attività 282209 relativo alle società che si occupano di: “Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione” incorporava la società Società_1 SRL che invece nel proprio oggetto sociale includeva sia attività industriali, sia attività immobiliari. Quest'ultima aveva in precedenza (anno 2020) acquistato dalla società Società_2 S.R.L. la proprietà di due beni immobili residenziali (cat. A/7) per un importo di € 371.800,00 di cui € 33.800,00 a titolo di imposta sul valore aggiunto, con aliquota al 10%, imposta che Società_1 srl portava detrazione
Con l'avviso oggetto di ricorso, regolarmente preceduto dallo schema d'atto n. THFQ3I501082/2024 a seguito del quale la ricorrente aveva presentato le proprie osservazioni e relativa documentazione, l'Ufficio contesta alla ricorrente Ricorrente_1 SRL l'insussistenza dei requisiti previsti per la detrazione IVA già riconosciuta a Società_1 in quanto l'attività immobiliare, a seguito dell'incorporazione non sarebbe proseguita né i due immobili risultavano utilizzati a fini strumentali, condizioni richieste dalla norma
(art. 19-bis 1 DPR 633/1972) per operare la detrazione IVA su acquisto di immobili abitativi.
Con il ricorso vengono quindi presentati i seguenti motivi:
- Illegittimità dell'accertamento essendo l'attività immobiliare inclusa nell'oggetto sociale della Ricorrente_1 S.R.L. il che implica che ogni acquisto di immobili, se finalizzato all'attività imprenditoriale, possa comportare il diritto alla detrazione IVA;
l'inclusione dell'attività immobiliare tra le finalità societarie non lascia spazio a interpretazioni che possano escludere la detrazione dell'IVA, se gli immobili sono utilizzati nell'ambito dell'attività imprenditoriale. Al fine di considerare “beni merce” gli immobili ricevuti dalla Società_1 SRL, la Ricorrente_1 SRL ampliava il proprio oggetto sociale proprio in concomitanza della fusione in modo da ricomprendervi l'attività immobiliare già svolta dalla incorporata.
Ricorrente_1 S.R.L. inoltre aveva trattato gli immobili acquisiti dalla fusione come beni aziendali, contabilizzandoli come rimanenze e non come beni personali o estranei all'attività aziendale. Secondo la ricorrente, infatti, ai fini della detrazione dell'IVA, non è necessario che un bene sia fisicamente utilizzato nell'ambito dell'attività economica dell'impresa ma è sufficiente che il bene sia destinato, anche potenzialmente, a essere utilizzato per scopi aziendali.
Si sostiene inoltre nel ricorso che con l'incorporazione di Società_1 la ricorrente aveva altresì acquisito la qualifica di costruttore, già appartenente alla società incorporata, sicchè una volta avvenuto il conferimento dell'azienda di cui faccia parte un edificio costruito dal conferente, il conferitario qualificarsi come “impresa costruttrice” e applicare ordinariamente l'Iva come l'applicherebbe il conferente.
- Quanto poi alla contestazione sollevata dall'Agenzia delle Entrate, riguardante la mancata barratura della casella nel quadro VA1 della dichiarazione IVA 2022, sostiene trattarsi di un errore puramente formale e non sostanziale, lasciando quindi impregiudicato il diritto di Ricorrente_1 S.R.L. alla detrazione dell'IVA e ciò in forza del principio per cui , in materia fiscale, la sostanza dell'operazione prevale sulla forma
(c.d. principio di prevalenza della sostanza sulla forma). l'errore formale non può essere utilizzato come motivo per negare il diritto alla detrazione, in quanto il contribuente non può essere sanzionato per errori che non alterano la sostanza dell'operazione.
- Sempre sul piano formale la ricorrente eccepisce che la contestata assenza di un codice ATECO specifico per l'attivita' immobiliare non può precludere il diritto alla detrazione iva, non incidendo sulla legittimità del diritto di Ricorrente_1 S.R.L. alla detrazione IVA, né costituisce un indice di mancanza di continuazione dell'attività immobiliare dato che al contrario l'oggetto sociale della società e le operazioni contabili dimostravano chiaramente che gli immobili erano stati acquisiti nell'ambito di attività aziendali, come previsto dalla normativa IVA, e pertanto la detrazione dell'IVA è pienamente giustificata.
In via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, la ricorrente evidenzia la sproporzione delle sanzioni irrogate in assenza di intento fraudolento o elusivo, e ne chiede pertanto la riduzione
Per tutte le ragioni qui sinteticamente riportate la ricorrente conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Forlì Cesena che nelle controdeduzioni ritualmente depositate ribadisce le motivazioni dell'avviso e precisamente il rilievo per cui, a seguito della fusione per incorporazione della Società_1 nella società Ricorrente_1 S.R.L., avente codice attività 282209 relativo alle società che si occupano di: “Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione”, veniva meno il diritto alla detrazione dell'Iva.
L'Ufficio quindi argomenta e replica in merito ai motivi del ricorso, contestando nella sostanza l'accusa della ricorrente d'aver proceduto sulla base di rilievi formali ed al contrario ribadendo, sulla base della normativa applicabile al caso, l'inammissibilità della detrazione IVA effettuata da Ricorrente_1 S.R.L. escludendo l'attribuibilità alla stessa della qualità di società immobiliare e agli immobili in questione quella di beni strumentali all'attività dell'impresa.
Conclude quindi l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, all'esito dell'udienza, nel corso della quale le parti ribadivano le rispettive conclusioni, la Corte, sentite le parti ed esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'infondatezza del Ricorso.
Tema centrale del presente procedimento è la disciplina della detrazione d'imposta IVA , art. 19, co.1, D.P.
R. 633/72 a mente del quale ''per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.(...)'', mentre il secondo comma stabilisce che ''non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 19bis''.
Si collega alle disposizioni fin qui riportate il successivo art. 19 bis che a sua volta indica talune ipotesi di esclusione o riduzione della detrazione per taluni beni e servizi; in particolare rileva il comma 1, lett. i) ove si prevede che ''non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. (...)''. In quest'ultima norma si individua il precetto la cui applicabilità è da valutare per il caso in esame.
Ebbene, entrando nel merito dei motivi di ricorso presentati da Ricorrente_1, si deve rilevare che proprio in forza del precetto da ultimo richiamato perde rilevanza quanto sostenuto dalla ricorrente a proposito dell'ampliamento del proprio oggetto sociale con l'inserimento dell'attività immobiliare.
I beni immobili trasferiti alla ricorrente con l'incorporazione di Società_3 risultano essere fabbricati ad uso residenziale: come tali sono annotati al catasto e parte ricorrente non ne contesta questa definizione, proponendo invece di valorizzare la soluzione “contabile” adottata della loro registrazione tra le operazioni in bilancio fra le rimanenze e non fra i beni patrimonio, a significare la natura “inerente” del bene in questione. Tale soluzione, in quanto frutto di una scelta univoca della società risulta non vincolante per l'amministrazione finanziaria e dunque non assume in realtà valore ed efficacia dirimenti ai fini che qui interessano.
Resta quindi insuperato, a giudizio di questa Corte, l'ostacolo alla detraibilità dell'IVA e ciò perché in presenza di immobili rientranti nella categoria dei “residenziali” l'IVA corrisposta all'atto dell'acquisto può essere detraibile solo per chi esercita attività di costruzione come oggetto esclusivo o principale, e questo non può dirsi nel caso di Ricorrente_1 per la quale l'attività immobiliare può definirsi solo come oggetto secondario. In questo non soccorrono le ulteriori argomentazioni addotte dalla ricorrente secondo la quale vi sarebbe una sorta di “continuità” tra società incorporante ed incorporata così come le critiche sollevate in merito alla non rilevanza del codice ATECO che la stessa ricorrente afferma possa indicare ”l'attività principale svolta dall'Impresa”.
Dunque la stessa ricorrente riconosce che la propria attività non è quella di costruzione di edifici, e questo si verifica anche al momento della dichiarazione IVA, presentata unicamente ai fini dell'attività principale svolta dalla Ricorrente_1 S.r.l., ossia quella con codice ATECO 282209, sicchè non può che ribadirsi l'impossibilità di applicare a questo caso la previsione dell'art. 19 bis comma 1 lett. i).
Ancora, come riferito dall'Ufficio nelle sue controdeduzioni (e sul punto non si rilevano repliche della Ricorrente_1) “non risulta che la società abbia svolto attività immobiliare, né volta alla costruzione né volta alla compravendita. Per stessa ammissione della società, le due villette sono rimaste “al grezzo”, ossia nella medesima situazione esistente ante incorporazione e non sono state mai vendute” e la sola iscrizione dei beni tra le rimanenze di bilancio è un elemento ininfluente, non rilevante rispetto all'effettivo svolgimento dell'attività di compravendita immobiliare o sul tipo di utilizzo abitativo/strumentale del bene.
In conclusione, e per le ragioni qui esposte, il ricorso appare infondato e deve essere rigettato. A ciò consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 3.800, oltre oneri ed accessori se ed in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida nell'importo di 3.800,00 €, oltre ad oneri accessori se ed in quanto dovuti.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 1, riunita in udienza il 20/06/2025 alle ore 15:45 con la seguente composizione collegiale:
RISPOLI GUIDO, Presidente
PL MORENA, RE
PARADISI STEFANO, Giudice
in data 20/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 43/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF06I501494 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 158/2025 depositato il
20/06/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: respingere il ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. in persona del legale rappresentante Rappresentante_1 ha presentato a questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Forlì ricorso avverso l'avviso di accertamento n.
THF061501494/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Forlì Cesena ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anno 2022 con irrogazione di sanzioni.
Va premesso che nel periodo di imposta 2022 l'odierna ricorrente, società avente codice attività 282209 relativo alle società che si occupano di: “Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione” incorporava la società Società_1 SRL che invece nel proprio oggetto sociale includeva sia attività industriali, sia attività immobiliari. Quest'ultima aveva in precedenza (anno 2020) acquistato dalla società Società_2 S.R.L. la proprietà di due beni immobili residenziali (cat. A/7) per un importo di € 371.800,00 di cui € 33.800,00 a titolo di imposta sul valore aggiunto, con aliquota al 10%, imposta che Società_1 srl portava detrazione
Con l'avviso oggetto di ricorso, regolarmente preceduto dallo schema d'atto n. THFQ3I501082/2024 a seguito del quale la ricorrente aveva presentato le proprie osservazioni e relativa documentazione, l'Ufficio contesta alla ricorrente Ricorrente_1 SRL l'insussistenza dei requisiti previsti per la detrazione IVA già riconosciuta a Società_1 in quanto l'attività immobiliare, a seguito dell'incorporazione non sarebbe proseguita né i due immobili risultavano utilizzati a fini strumentali, condizioni richieste dalla norma
(art. 19-bis 1 DPR 633/1972) per operare la detrazione IVA su acquisto di immobili abitativi.
Con il ricorso vengono quindi presentati i seguenti motivi:
- Illegittimità dell'accertamento essendo l'attività immobiliare inclusa nell'oggetto sociale della Ricorrente_1 S.R.L. il che implica che ogni acquisto di immobili, se finalizzato all'attività imprenditoriale, possa comportare il diritto alla detrazione IVA;
l'inclusione dell'attività immobiliare tra le finalità societarie non lascia spazio a interpretazioni che possano escludere la detrazione dell'IVA, se gli immobili sono utilizzati nell'ambito dell'attività imprenditoriale. Al fine di considerare “beni merce” gli immobili ricevuti dalla Società_1 SRL, la Ricorrente_1 SRL ampliava il proprio oggetto sociale proprio in concomitanza della fusione in modo da ricomprendervi l'attività immobiliare già svolta dalla incorporata.
Ricorrente_1 S.R.L. inoltre aveva trattato gli immobili acquisiti dalla fusione come beni aziendali, contabilizzandoli come rimanenze e non come beni personali o estranei all'attività aziendale. Secondo la ricorrente, infatti, ai fini della detrazione dell'IVA, non è necessario che un bene sia fisicamente utilizzato nell'ambito dell'attività economica dell'impresa ma è sufficiente che il bene sia destinato, anche potenzialmente, a essere utilizzato per scopi aziendali.
Si sostiene inoltre nel ricorso che con l'incorporazione di Società_1 la ricorrente aveva altresì acquisito la qualifica di costruttore, già appartenente alla società incorporata, sicchè una volta avvenuto il conferimento dell'azienda di cui faccia parte un edificio costruito dal conferente, il conferitario qualificarsi come “impresa costruttrice” e applicare ordinariamente l'Iva come l'applicherebbe il conferente.
- Quanto poi alla contestazione sollevata dall'Agenzia delle Entrate, riguardante la mancata barratura della casella nel quadro VA1 della dichiarazione IVA 2022, sostiene trattarsi di un errore puramente formale e non sostanziale, lasciando quindi impregiudicato il diritto di Ricorrente_1 S.R.L. alla detrazione dell'IVA e ciò in forza del principio per cui , in materia fiscale, la sostanza dell'operazione prevale sulla forma
(c.d. principio di prevalenza della sostanza sulla forma). l'errore formale non può essere utilizzato come motivo per negare il diritto alla detrazione, in quanto il contribuente non può essere sanzionato per errori che non alterano la sostanza dell'operazione.
- Sempre sul piano formale la ricorrente eccepisce che la contestata assenza di un codice ATECO specifico per l'attivita' immobiliare non può precludere il diritto alla detrazione iva, non incidendo sulla legittimità del diritto di Ricorrente_1 S.R.L. alla detrazione IVA, né costituisce un indice di mancanza di continuazione dell'attività immobiliare dato che al contrario l'oggetto sociale della società e le operazioni contabili dimostravano chiaramente che gli immobili erano stati acquisiti nell'ambito di attività aziendali, come previsto dalla normativa IVA, e pertanto la detrazione dell'IVA è pienamente giustificata.
In via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, la ricorrente evidenzia la sproporzione delle sanzioni irrogate in assenza di intento fraudolento o elusivo, e ne chiede pertanto la riduzione
Per tutte le ragioni qui sinteticamente riportate la ricorrente conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Forlì Cesena che nelle controdeduzioni ritualmente depositate ribadisce le motivazioni dell'avviso e precisamente il rilievo per cui, a seguito della fusione per incorporazione della Società_1 nella società Ricorrente_1 S.R.L., avente codice attività 282209 relativo alle società che si occupano di: “Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione”, veniva meno il diritto alla detrazione dell'Iva.
L'Ufficio quindi argomenta e replica in merito ai motivi del ricorso, contestando nella sostanza l'accusa della ricorrente d'aver proceduto sulla base di rilievi formali ed al contrario ribadendo, sulla base della normativa applicabile al caso, l'inammissibilità della detrazione IVA effettuata da Ricorrente_1 S.R.L. escludendo l'attribuibilità alla stessa della qualità di società immobiliare e agli immobili in questione quella di beni strumentali all'attività dell'impresa.
Conclude quindi l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, all'esito dell'udienza, nel corso della quale le parti ribadivano le rispettive conclusioni, la Corte, sentite le parti ed esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'infondatezza del Ricorso.
Tema centrale del presente procedimento è la disciplina della detrazione d'imposta IVA , art. 19, co.1, D.P.
R. 633/72 a mente del quale ''per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.(...)'', mentre il secondo comma stabilisce che ''non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 19bis''.
Si collega alle disposizioni fin qui riportate il successivo art. 19 bis che a sua volta indica talune ipotesi di esclusione o riduzione della detrazione per taluni beni e servizi; in particolare rileva il comma 1, lett. i) ove si prevede che ''non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. (...)''. In quest'ultima norma si individua il precetto la cui applicabilità è da valutare per il caso in esame.
Ebbene, entrando nel merito dei motivi di ricorso presentati da Ricorrente_1, si deve rilevare che proprio in forza del precetto da ultimo richiamato perde rilevanza quanto sostenuto dalla ricorrente a proposito dell'ampliamento del proprio oggetto sociale con l'inserimento dell'attività immobiliare.
I beni immobili trasferiti alla ricorrente con l'incorporazione di Società_3 risultano essere fabbricati ad uso residenziale: come tali sono annotati al catasto e parte ricorrente non ne contesta questa definizione, proponendo invece di valorizzare la soluzione “contabile” adottata della loro registrazione tra le operazioni in bilancio fra le rimanenze e non fra i beni patrimonio, a significare la natura “inerente” del bene in questione. Tale soluzione, in quanto frutto di una scelta univoca della società risulta non vincolante per l'amministrazione finanziaria e dunque non assume in realtà valore ed efficacia dirimenti ai fini che qui interessano.
Resta quindi insuperato, a giudizio di questa Corte, l'ostacolo alla detraibilità dell'IVA e ciò perché in presenza di immobili rientranti nella categoria dei “residenziali” l'IVA corrisposta all'atto dell'acquisto può essere detraibile solo per chi esercita attività di costruzione come oggetto esclusivo o principale, e questo non può dirsi nel caso di Ricorrente_1 per la quale l'attività immobiliare può definirsi solo come oggetto secondario. In questo non soccorrono le ulteriori argomentazioni addotte dalla ricorrente secondo la quale vi sarebbe una sorta di “continuità” tra società incorporante ed incorporata così come le critiche sollevate in merito alla non rilevanza del codice ATECO che la stessa ricorrente afferma possa indicare ”l'attività principale svolta dall'Impresa”.
Dunque la stessa ricorrente riconosce che la propria attività non è quella di costruzione di edifici, e questo si verifica anche al momento della dichiarazione IVA, presentata unicamente ai fini dell'attività principale svolta dalla Ricorrente_1 S.r.l., ossia quella con codice ATECO 282209, sicchè non può che ribadirsi l'impossibilità di applicare a questo caso la previsione dell'art. 19 bis comma 1 lett. i).
Ancora, come riferito dall'Ufficio nelle sue controdeduzioni (e sul punto non si rilevano repliche della Ricorrente_1) “non risulta che la società abbia svolto attività immobiliare, né volta alla costruzione né volta alla compravendita. Per stessa ammissione della società, le due villette sono rimaste “al grezzo”, ossia nella medesima situazione esistente ante incorporazione e non sono state mai vendute” e la sola iscrizione dei beni tra le rimanenze di bilancio è un elemento ininfluente, non rilevante rispetto all'effettivo svolgimento dell'attività di compravendita immobiliare o sul tipo di utilizzo abitativo/strumentale del bene.
In conclusione, e per le ragioni qui esposte, il ricorso appare infondato e deve essere rigettato. A ciò consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 3.800, oltre oneri ed accessori se ed in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida nell'importo di 3.800,00 €, oltre ad oneri accessori se ed in quanto dovuti.