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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 18 febbraio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1000/2024 R.G. e vertente
fra
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Sannella e C.F._1 dall'avv. Mariangela D'Andrea ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio, in Potenza, alla via Alassio n. 11, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio di Fiumicino - Roma, come in atti;
Persona_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: assegno mensile di assistenza.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 29.03.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha negato la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Con memoria ritualmente depositata, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto CP_1
della domanda, deducendo la insussistenza del requisito sanitario per fruire del beneficio rivendicato.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 18 febbraio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il C.T.U. nominato in fase di ATP, dott. chiamato nel presente Persona_2
giudizio ad esaminare la documentazione sanitaria sopravvenuta, ha escluso che le patologie di cui il ricorrente risulta affetto siano tali da determinare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del beneficio domandato.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
2 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 29.03.2024, ogni altra domanda, Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
Potenza, 18 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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