Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 16/06/2025, n. 11701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11701 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11701/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03781/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3781 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN Di DO, difeso da sé medesimo ai sensi dell’art. 23 c.p.a., domiciliato presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
del col. SQ TA, non costituito in giudizio;
per l'accesso ai documenti relativi a procedure di avanzamento
dei tenenti colonelli del ruolo tecnico dei Carabinieri 2020-2023 e annullamento del relativo diniego
come confermato dalla Commissione per l’accesso presso la Presidenza del C.d.M,
secondo le ragioni esplicate nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Il Tenente Colonnello Di DO, valutato per l’avanzamento al grado di Colonnello per il 2024, è risultato idoneo ma non promosso, classificandosi al 4° posto su 3 disponibili.
Egli ha contestato tale esito con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, tuttora pendente per il parere del Consiglio di Stato.
Di seguito, il 19 dicembre 2024, ha anche richiesto l’accesso ai verbali delle Commissioni Superiori di Avanzamento (CSA) per gli anni 2020-2023, incluse le schede motivazionali sue e del controinteressato Col. TA, promosso nel 2024, ma non iscritto ai quadri delle precedenti quattro annualità.
L’Amministrazione ha concesso l’accesso però ai soli documenti relativi al ten. col. Di DO, negando quelli riguardanti altri ufficiali non promossi, come il controinteressato, per mancanza di un interesse diretto, concreto e attuale.
Il ten. col. Di DO ha impugnato in data 28 gennaio 2025 il parziale diniego innanzi la Commissione per l’accesso presso la Presidenza del C.d.M, che si è pronunciata solo l’1 aprile 2025 (con comunicazione all’interessato il successivo 8 aprile) dichiarando il ricorso inammissibile sulla base delle stesse ragioni già esplicate dal Ministero della difesa.
Contro il diniego e il silenzio-rigetto della Commissione, intanto maturato, il ten. col. Di DO, difendendosi di persona ai sensi dell’art. 23 CPA, proponeva allora il ricorso giurisdizionale che ci occupa, notificato il 24 marzo 2025 all’Amministrazione ed al controinteressato Col. TA, nel quale richiedeva specificamente l’ostensione dei verbali delle Commissioni Superiori di Avanzamento dell'Arma dei Carabinieri, con l'indicazione dei punteggi, complessivi e per gruppi di qualità, e delle schede di valutazione del controinteressato Col. TA, redatti negli scrutini intervenuti per gli anni 2020 (n. 4 del 5 marzo 2020), 2021 (n. 1 del 11 marzo 2021), 2022 (n. 6 del 25 febbraio 2022) e 2023 (n. 3 del 3 aprile 2023).
Si costituiva il Ministero della difesa con foglio dell’Avvocatura, resistendo al ricorso.
Il ten. col. Di DO integrava quindi l’impugnativa con motivi aggiunti del 5 maggio 2025 al sopravvenire della decisione dalla Commissione per l’accesso.
I gravami erano affidati quanto al ricorso originario al seguente motivo: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della L. 241/90, dell'art. 9 del DPR 184/2006 e degli artt. 24 e 113 della Costituzione; Violazione del diritto di difesa e effettività della tutela giurisdizionale; Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza manifesta, motivazione insufficiente;” e quanto ai motivi aggiunti, premessa contestazione della tardività della decisione della Commissione d’accesso, sempre al medesimo mezzo ed ai relativi argomenti.
Veniva fissata l’udienza camerale di trattazione all’11 giugno 2025 in vista della quale il 27 maggio l’Avvocatura depositava memoria e documenti ai quali il ricorrente replicava con memoria del 30 maggio, nella quale insisteva nei suoi assunti e preliminarmente contestava la tardività del deposito della memoria avversaria.
Alla camera di consiglio stabilita la causa era assunta in decisione.
DIRITTO
2) Osserva preliminarmente il Collegio che vanno espunti, in quanto tardivi, la memoria e i documenti depositati dall’Avvocatura il 27 maggio 2025.
Ai sensi dell’art. 73 CPA, ed alla luce del dimezzamento dei termini operante nel giudizio di accesso, le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a quindici giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a dieci giorni liberi.
È noto che la locuzione “giorni liberi” comporta che non debbano computarsi né il giorno iniziale, né quello finale.
Applicando tali coordinate all’udienza fissata l’11 giugno 2025 la scadenza del termine per il deposito delle memorie era da collocarsi alla precedente data del 26 maggio, mentre quella per i documenti al 21 maggio, da qui la tardività dei succitati depositi operati per conto dell’Amministrazione.
Ciò premesso, il ricorso merita accoglimento nei termini seguenti.
Non può seguirsi la preliminare contestazione del ricorrente sull’ “inammissibilità” del provvedimento della Commissione d’accesso perché pervenuto decorso il termine di 30 giorni oltre il quale l’inerzia assume valore significativo di rigetto, il che, a suo dire, causerebbe l’irrilevanza di detta pronuncia nel presente giudizio.
Pur nella peculiarità della fattispecie in esame, dove si discute del silenzio significativo non dell’Amministrazione detentrice dei documenti -che si è espressa- bensì di uno speciale organismo tutorio deputato, in via amministrativa, a correggerne gli eventuali errori ovvero a confermarne l’operato, risulta applicabile il principio per cui il superamento del termine oltre il quale si consolida il c.d. “silenzio-rigetto” non consuma il potere a provvedere, riconnettendosi anzi al suo esercizio in forma espressa, ancorchè tardivo, pieni effetti giuridici, non fosse altro perché sostenuto da un’esplicita motivazione.
Detto principio, ovviamente, non è stato intaccato dall’aggiunta del comma 8 bis all’art. 2 della L. 241/90 da parte del DL 76/2020 che ha riguardato -nella logica di stimolo all’economia in fase emergenziale perseguita da detta fonte- la diversa ipotesi del “silenzio-assenso”.
La questione non impone comunque particolari approfondimenti nel presente giudizio, considerato che il ricorrente ha fatto prudentemente oggetto di tempestiva contestazione anche le ragioni contenute nella conferma del diniego d’accesso espresso dalla Commissione.
Nel merito il ricorso è fondato.
Il ten. col. Di DO ha contestato -nel motivo di ricorso- la negazione all’accesso agli atti delle procedure di avanzamento per gli anni 2020-2023 riguardanti un altro ufficiale non promosso (attuale controinteressato in questo giudizio), negazione motivata dall’Amministrazione con il difetto di interesse, non potendo egli agire per migliorare la propria classifica rispetto ad altri ufficiali ugualmente non promossi, risultando così la richiesta meramente esplorativa.
Detta contestazione è ragionevole.
Effettivamente, in disparte altre considerazioni, risulta evidente che l’accesso de quo -promosso il 19 dicembre 2024- non fosse funzionalizzato ad instaurare giudizi relativi agli esiti delle procedure di avanzamento del quadriennio 2020-2023 mirati alla revisione della classifica dei non iscritti in quadro -giudizi tra l’altro impossibili per la pacifica decadenza dall’impugnativa nel frattempo intervenuta- bensì ad acquisire elementi utili alla difesa in uno specifico giudizio già instaurato (con ricorso straordinario al Capo dello Stato) nei confronti della procedura di avanzamento del 2024 e che coinvolgeva, quale soggetto di comparazione per il rilievo dell’eccesso di potere relativo, il controinteressato col. TA, che aveva sopravanzato di un solo posto il ricorrente conseguendo l’iscrizione al quadro.
A riguardo è innegabile l’utilità, per la difesa del ricorrente nel ricorso straordinario, di acquisire i dati relativi alle valutazioni d’avanzamento delle quattro annualità precedenti, durante le quali si è verificato e consolidato lo scavalcamento del ten. col. Di DO da parte del controinteressato, onde verificare lo sviluppo della carriera di quest’ultimo e l’evoluzione dei relativi giudizi delle CSA operanti nel precedente quadriennio.
Debole risulta, inoltre, l’argomento dell’autonomia dei giudizi valutativi espressi anno per anno dalle diverse CSA, dal momento che, nelle controversie relative ai giudizi di avanzamento in cui si denunci l’eccesso di potere in senso relativo, l’apprezzamento delle reciproche traiettorie di classifica negli anni precedenti degli Ufficiali in valutazione è un dato oggettivo di indubbio rilievo al quale -come accaduto anche nel ricorso straordinario promosso dal Di DO- fa spesso riferimento l’Amministrazione nelle proprie difese ove funzionale al sostegno del quadro di avanzamento impugnato.
Si comprende anzi come la piena disponibilità ed utilizzabilità in giudizio da parte dell’Amministrazione dei dati ai quali il ricorrente ha invocato l’accesso, accresca le criticità del diniego impugnato, per l’evidente lesione della parità difensiva che viene a determinare.
Va aggiunto che la richiesta del ten. col. Di DO non può considerarsi esplorativa essendo chiaramente funzionalizzata alla difesa di specifici interessi giuridici e circoscritta alla sola posizione dell’Ufficiale controinteressato nonchè, sotto altro profilo, che in questa sede spetta al giudicante la sola valutazione dell’astratta utilità degli atti richiesti per la tutela degli interessi del ricorrente, ferme le autonome valutazioni sulla loro concreta utilizzabilità processuale o procedimentale di spettanza delle Autorità innanzi alle quali è stata o verrà chiesta detta tutela.
3) Conclusivamente il ricorso va quindi accolto nei termini esplicitati in motivazione e per l’effetto disposto l’ordine all’Amministrazione intimata di ostendere gli atti richiesti nel ricorso, eventualmente depurati dei soli dati di terzi o di quelli personali comunque inderogabilmente coperti da riservatezza ai sensi delle leggi vigenti.
3.1) Quanto alle spese va ricordato che, per giurisprudenza consolidata, chi si difende da solo non può ottenere il rimborso di spese legali, in quanto non instaura un rapporto professionale con un avvocato da remunerare con specifici onorari. Il principio di soccombenza potrà invece operare per le spese di contributo unificato versate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto, annulla gli atti in epigrafe in partibus quibus oggetto di impugnativa e ordina alle Amministrazioni costituite di ostendere -previamente depurandoli di eventuali dati di soggetti terzi estranei al giudizio nonché di eventuali dati personali inderogabilmente coperti da riservatezza ai sensi delle leggi vigenti- i verbali delle Commissioni Superiori di Avanzamento dell'Arma dei Carabinieri, con l'indicazione dei punteggi, complessivi e per gruppi di qualità, e delle schede di valutazione relativi al controinteressato Col. TA, redatti negli scrutini intervenuti per gli anni 2020 (n. 4 del 5 marzo 2020), 2021 (n. 1 del 11 marzo 2021), 2022 (n. 6 del 25 febbraio 2022) e 2023 (n. 3 del 3 aprile 2023);
condanna le Amministrazioni resistenti a rimborsare al ricorrente le spese di contributo unificato da lui versate per il presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO